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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
Nella persona del Consigliere delegato, con provvedimento del Presidente del
24.10.2024 depositato il 24.10.2024 alla trattazione del procedimento civile iscritto al n. rg
5211/2024, dott.ssa Anna Maria Giampaolino ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'l'avv. Parte_1 C.F._1
Parte_2
Ricorrente
E
, (c.f.: ), rappresentata ex lege Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato
Resistente
OGGETTO: Ricorso avverso Decreto di Liquidazione onorari di difensore della Corte di
Appello di Roma, sezione III Penale, procedimento R.G.8806/2023 C.A. -n.19600/2023 R.G.
N.R., depositato il 17.9.2024 , comunicato il 18.9.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso in ex artt. 170 T.U. 115/2002, art.15 d.lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'avvocato ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro p.t. onde accertare l'illegittimità del decreto impugnato,
[...] disporne il suo annullamento e procedere ad una nuova liquidazione dei compensi dovuti all'avv. per l'importo di Euro 3.913,68 (D.M. n. 55/2014, come rivisti dal Parte_1
D.M. 127/2022), comprensivo delle spese generali 15 %, C.P.A. ed Iva se dovuta, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c..
Si è ritualmente costituito in giudizio il che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del Decreto impugnato, con vittoria delle spese ed onorari di lite.
2.- La richiesta di liquidazione dei compensi della ricorrente era stata effettuata in base ai parametri fissati secondo il protocollo della Corte di Appello di Roma sottoscritto in data
27.6.2018 dalle rappresentanze dei Consigli degli ordini forensi del Lazio ed in particolare del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma cui appartiene la ricorrente. La ricorrente, infatti, come documentato in atti, ha depositato la notula per la liquidazione degli onorari di difensore all'udienza del 17.9.2024 (procedimento penale n.19600/2023- RG. CAP di Roma n.8806/203, a carico di nato in [...] il [...]) secondo la Parte_3 tabella ed i parametri standardizzati previsti nel protocollo del 27.6.2018, chiedendo la liquidazione di un compenso di €.2.200,00. La stessa ha prodotto la documentazione relativa all'attività professionale di difensore svolta nel giudizio in appello avverso la sentenza nr.12126 del 13.09.2023 del Tribunale Ordinario di
Roma sezione Quinta Penale. Il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma-Sezione III
Penale, è definito con la parziale riforma della sentenza impugnata da come Parte_3 da dispositivo del 17.09.2024 (provvedimento che ha sostituito la misura di sicurezza del ricovero in R.E.M.S. con la libertà vigilata per la durata minima di due anni, confermando il resto della sentenza appellata).
La ricorrente ha dedotto che la liquidazione degli onorari avrebbe dovuto tenere conto della delicatezza del processo e del rinnovo dell'attività istruttoria per il riesame della pericolosità sociale dell'imputato (sottoposto a detenzione carceraria) che era stato eseguito dal perito incaricato Prof. per cui la liquidazione per l'importo di €.1.300,00, a fronte dei Per_1
2.200,00 richiesti, non fosse legittima.
Chiede, pertanto, dichiararsi l'illegittimità e la revoca del decreto di liquidazione impugnato e procedersi ad una nuova liquidazione dei compensi nella misura di €.3.913,68 (come da allegato
L) ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
3.- Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
3.1.- La ricorrente ha depositato all'udienza del 17.2024 la sua notula in adesione del protocollo di intesa del 24.6.2018 (prot. n.27882) e delle tabelle standardizzate, indicando le singole voci dei compensi come segue:
1 fase di studio 350,00;
2 fase introduttiva 700,00;
3 fase istruttoria 800,00;
4 fase decisoria 850,00, per un totale di €.2700,00 che, con la riduzione di 1/3, si riduce ad €.1.800,00.
A tali voci si sono aggiunte le seguenti maggiorazioni:
9 maggiorazione per numero di udienze 200,00 11 maggiorazione imputato detenuto €.200,00, e così per un totale complessivo di €.2.200,00, oltre spese generali cpa ed Iva. 3.2.- Ritiene questa Corte che, tale indicazione, in relazione alla documentata attività esercitata dal difensore, sia conforme al protocollo, al quale il difensore ha aderito, secondo lo schema e la Tabella standardizzata, che prevede:
IPOTESI BASE 6 (dibattimenti con rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa)
per la fase di studio curo 350;
per la fase introduttiva curo 700; per la fase istruttoria curo 800;
per la fase decisoria curo 850.
Totale curo 2.700— 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = curo 1.800.00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.
Tenuto conto, della richiesta di liquidazione depositata dal difensore nel giudizio penale e della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso l'importo da liquidarsi a favore della ricorrente, pertanto, deve essere rideterminato nella misura di Euro 2.200,00, oltre il 15% ex art.
D.M.55/2014 ed accessori di legge.
Non può di contro trovare accoglimento la domanda di rideterminazione dei compensi per la maggior somma di Euro 3.913,68 che, peraltro, deve ritenersi generica difettando della specificità delle voci in ordine alle singole fasi del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, disattesa;
- a modifica del decreto di pagamento emesso dalla Corte di Appello di Roma, sezione
III Penale, determina il compenso dovuto all'avv. in Euro 2.200,00 oltre Parte_1
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna il al pagamento delle spese del giudizio a favore Controparte_1 dell'avv. dichiaratosi antistatario in euro 674,00, oltre spese generali, IVA e Parte_2
CPA.
Roma, 12.03.2025
Il Consigliere delegato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
Nella persona del Consigliere delegato, con provvedimento del Presidente del
24.10.2024 depositato il 24.10.2024 alla trattazione del procedimento civile iscritto al n. rg
5211/2024, dott.ssa Anna Maria Giampaolino ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'l'avv. Parte_1 C.F._1
Parte_2
Ricorrente
E
, (c.f.: ), rappresentata ex lege Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato
Resistente
OGGETTO: Ricorso avverso Decreto di Liquidazione onorari di difensore della Corte di
Appello di Roma, sezione III Penale, procedimento R.G.8806/2023 C.A. -n.19600/2023 R.G.
N.R., depositato il 17.9.2024 , comunicato il 18.9.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso in ex artt. 170 T.U. 115/2002, art.15 d.lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'avvocato ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, in persona del Ministro p.t. onde accertare l'illegittimità del decreto impugnato,
[...] disporne il suo annullamento e procedere ad una nuova liquidazione dei compensi dovuti all'avv. per l'importo di Euro 3.913,68 (D.M. n. 55/2014, come rivisti dal Parte_1
D.M. 127/2022), comprensivo delle spese generali 15 %, C.P.A. ed Iva se dovuta, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di lite da distrarre a favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c..
Si è ritualmente costituito in giudizio il che ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del Decreto impugnato, con vittoria delle spese ed onorari di lite.
2.- La richiesta di liquidazione dei compensi della ricorrente era stata effettuata in base ai parametri fissati secondo il protocollo della Corte di Appello di Roma sottoscritto in data
27.6.2018 dalle rappresentanze dei Consigli degli ordini forensi del Lazio ed in particolare del
Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma cui appartiene la ricorrente. La ricorrente, infatti, come documentato in atti, ha depositato la notula per la liquidazione degli onorari di difensore all'udienza del 17.9.2024 (procedimento penale n.19600/2023- RG. CAP di Roma n.8806/203, a carico di nato in [...] il [...]) secondo la Parte_3 tabella ed i parametri standardizzati previsti nel protocollo del 27.6.2018, chiedendo la liquidazione di un compenso di €.2.200,00. La stessa ha prodotto la documentazione relativa all'attività professionale di difensore svolta nel giudizio in appello avverso la sentenza nr.12126 del 13.09.2023 del Tribunale Ordinario di
Roma sezione Quinta Penale. Il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma-Sezione III
Penale, è definito con la parziale riforma della sentenza impugnata da come Parte_3 da dispositivo del 17.09.2024 (provvedimento che ha sostituito la misura di sicurezza del ricovero in R.E.M.S. con la libertà vigilata per la durata minima di due anni, confermando il resto della sentenza appellata).
La ricorrente ha dedotto che la liquidazione degli onorari avrebbe dovuto tenere conto della delicatezza del processo e del rinnovo dell'attività istruttoria per il riesame della pericolosità sociale dell'imputato (sottoposto a detenzione carceraria) che era stato eseguito dal perito incaricato Prof. per cui la liquidazione per l'importo di €.1.300,00, a fronte dei Per_1
2.200,00 richiesti, non fosse legittima.
Chiede, pertanto, dichiararsi l'illegittimità e la revoca del decreto di liquidazione impugnato e procedersi ad una nuova liquidazione dei compensi nella misura di €.3.913,68 (come da allegato
L) ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
3.- Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
3.1.- La ricorrente ha depositato all'udienza del 17.2024 la sua notula in adesione del protocollo di intesa del 24.6.2018 (prot. n.27882) e delle tabelle standardizzate, indicando le singole voci dei compensi come segue:
1 fase di studio 350,00;
2 fase introduttiva 700,00;
3 fase istruttoria 800,00;
4 fase decisoria 850,00, per un totale di €.2700,00 che, con la riduzione di 1/3, si riduce ad €.1.800,00.
A tali voci si sono aggiunte le seguenti maggiorazioni:
9 maggiorazione per numero di udienze 200,00 11 maggiorazione imputato detenuto €.200,00, e così per un totale complessivo di €.2.200,00, oltre spese generali cpa ed Iva. 3.2.- Ritiene questa Corte che, tale indicazione, in relazione alla documentata attività esercitata dal difensore, sia conforme al protocollo, al quale il difensore ha aderito, secondo lo schema e la Tabella standardizzata, che prevede:
IPOTESI BASE 6 (dibattimenti con rinnovazione dell'istruttoria dichiarativa)
per la fase di studio curo 350;
per la fase introduttiva curo 700; per la fase istruttoria curo 800;
per la fase decisoria curo 850.
Totale curo 2.700— 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2002 = curo 1.800.00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014.
Tenuto conto, della richiesta di liquidazione depositata dal difensore nel giudizio penale e della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso l'importo da liquidarsi a favore della ricorrente, pertanto, deve essere rideterminato nella misura di Euro 2.200,00, oltre il 15% ex art.
D.M.55/2014 ed accessori di legge.
Non può di contro trovare accoglimento la domanda di rideterminazione dei compensi per la maggior somma di Euro 3.913,68 che, peraltro, deve ritenersi generica difettando della specificità delle voci in ordine alle singole fasi del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, disattesa;
- a modifica del decreto di pagamento emesso dalla Corte di Appello di Roma, sezione
III Penale, determina il compenso dovuto all'avv. in Euro 2.200,00 oltre Parte_1
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna il al pagamento delle spese del giudizio a favore Controparte_1 dell'avv. dichiaratosi antistatario in euro 674,00, oltre spese generali, IVA e Parte_2
CPA.
Roma, 12.03.2025
Il Consigliere delegato