TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 04/12/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2159/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Matteo Aranci giudice dott. Grazia Concetta Roca giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2159/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. ACCIARDI GINA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. MAESTRONI PAOLO Controparte_1 resistente PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI Si chiede che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
2) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA DEL MINORE. Si chiede che il Tribunale stabilisca che il padre possa Controparte_1 esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio minore Persona_1 secondo le seguenti modalità:
• Due weekend al mese dal sabato sera al lunedì mattina, da comunicarsi alla madre non appena il sig. avrà comunicazione dei propri turni lavorativi;
CP_1
• Due settimane di vacanze estive continuative con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
• Festività secondo il criterio dell'alternanza annuale. 3) ASSEGNO UNICO Si chiede che il Tribunale disponga la ripartizione dell'assegno unico universale al 50% tra entrambi i genitori, in applicazione del principio generale che prevede, in regime di affidamento condiviso, l'erogazione in pari misura tra i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 3 4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO Si chiede che il Tribunale ponga a carico del padre l'obbligo Controparte_1 di corrispondere alla madre un contributo mensile per il mantenimento di ciascun figlio pari a Euro 300,00 mensili, per un totale di euro 600,00, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese. Si chiede che il Tribunale disponga la rivalutazione automatica dell'assegno di mantenimento secondo gli indici ISTAT, in difetto di altro parametro concordato dalle parti, in conformità a quanto previsto dall'art. 337-ter, ultimo comma, c.c.
5) SPESE STRAORDINARIE Si chiede che il Tribunale disponga la partecipazione del padre nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio minore, secondo i protocolli vigenti presso codesto Tribunale, in applicazione del principio di proporzionalità che governa la ripartizione degli oneri per il mantenimento della prole. Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato raggiunto in piena libertà e consapevolezza, dopo aver valutato attentamente tutti gli aspetti relativi alla regolamentazione dei rapporti con la prole e dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione. Le parti confermano che l'accordo raggiunto risponde all'interesse superiore del minore
e garantisce il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi Per_1
i genitori, in conformità ai principi costituzionali e alle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale”
pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22.11.2024 ha domandato la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.12.2005 in Cinisello Balsamo (MI) con , l'affido condiviso del figlio minore (nato il [...]), Controparte_1 Per_1 con collocamento presso la madre, assegnazione della casa familiare, regolamentazione delle visite paterne, versamento da parte del padre di un contributo per il mantenimento di e (nata il [...]) pari a complessivi euro 600,00 mensili oltre al 50% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie, AU integralmente in favore della madre, oltre ad altre richieste economiche concernenti il mutuo, la casa familiare e l'autovettura. Con comparsa di costituzione depositata in data 24.1.2025 si è costituito CP_1
aderendo in parte alle domande formulate da parte ricorrente e, in particolare,
[...] chiedendo di versare il minore contributo peri figli pari a euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e il 50% dell'AU. Successivamente, all'udienza del 25.11.2025 precisavano congiuntamente le conclusioni come da fogli già telematicamente depositati, rinunciando ai termini per comparse e repliche. Il G.I., datone atto ed intervenuto il P.M., rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti, dando tuttavia atto che le disposizioni su affido, collocamento e visite riguardano esclusivamente il figlio minore , essendo divenuta maggiorenne. Per_1 Per_2
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti: 1) dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
Cedendo il giorno 18.12.2005 a Cinisello Balsamo (MI), trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI), al n. 113, parte 2, serie A, anno 2005;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni concordate tra le parti;
4) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Ada Cappello presidente relatore dott. Matteo Aranci giudice dott. Grazia Concetta Roca giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2159/2024 promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. ACCIARDI GINA Parte_1 ricorrente nei confronti di:
rappresentato e difeso dall'Avv. MAESTRONI PAOLO Controparte_1 resistente PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI Si chiede che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_1
2) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISITA DEL MINORE. Si chiede che il Tribunale stabilisca che il padre possa Controparte_1 esercitare il diritto di visita nei confronti del figlio minore Persona_1 secondo le seguenti modalità:
• Due weekend al mese dal sabato sera al lunedì mattina, da comunicarsi alla madre non appena il sig. avrà comunicazione dei propri turni lavorativi;
CP_1
• Due settimane di vacanze estive continuative con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
• Festività secondo il criterio dell'alternanza annuale. 3) ASSEGNO UNICO Si chiede che il Tribunale disponga la ripartizione dell'assegno unico universale al 50% tra entrambi i genitori, in applicazione del principio generale che prevede, in regime di affidamento condiviso, l'erogazione in pari misura tra i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 3 4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO Si chiede che il Tribunale ponga a carico del padre l'obbligo Controparte_1 di corrispondere alla madre un contributo mensile per il mantenimento di ciascun figlio pari a Euro 300,00 mensili, per un totale di euro 600,00, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese. Si chiede che il Tribunale disponga la rivalutazione automatica dell'assegno di mantenimento secondo gli indici ISTAT, in difetto di altro parametro concordato dalle parti, in conformità a quanto previsto dall'art. 337-ter, ultimo comma, c.c.
5) SPESE STRAORDINARIE Si chiede che il Tribunale disponga la partecipazione del padre nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio minore, secondo i protocolli vigenti presso codesto Tribunale, in applicazione del principio di proporzionalità che governa la ripartizione degli oneri per il mantenimento della prole. Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato raggiunto in piena libertà e consapevolezza, dopo aver valutato attentamente tutti gli aspetti relativi alla regolamentazione dei rapporti con la prole e dei rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione. Le parti confermano che l'accordo raggiunto risponde all'interesse superiore del minore
e garantisce il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi Per_1
i genitori, in conformità ai principi costituzionali e alle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale”
pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 22.11.2024 ha domandato la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio contratto in data 18.12.2005 in Cinisello Balsamo (MI) con , l'affido condiviso del figlio minore (nato il [...]), Controparte_1 Per_1 con collocamento presso la madre, assegnazione della casa familiare, regolamentazione delle visite paterne, versamento da parte del padre di un contributo per il mantenimento di e (nata il [...]) pari a complessivi euro 600,00 mensili oltre al 50% Per_1 Per_2 delle spese straordinarie, AU integralmente in favore della madre, oltre ad altre richieste economiche concernenti il mutuo, la casa familiare e l'autovettura. Con comparsa di costituzione depositata in data 24.1.2025 si è costituito CP_1
aderendo in parte alle domande formulate da parte ricorrente e, in particolare,
[...] chiedendo di versare il minore contributo peri figli pari a euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e il 50% dell'AU. Successivamente, all'udienza del 25.11.2025 precisavano congiuntamente le conclusioni come da fogli già telematicamente depositati, rinunciando ai termini per comparse e repliche. Il G.I., datone atto ed intervenuto il P.M., rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il Tribunale rileva che nulla osta all'accoglimento delle condizioni così come concordate dalle parti, dando tuttavia atto che le disposizioni su affido, collocamento e visite riguardano esclusivamente il figlio minore , essendo divenuta maggiorenne. Per_1 Per_2
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti: 1) dichiara cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
Cedendo il giorno 18.12.2005 a Cinisello Balsamo (MI), trascritto nei CP_1 registri dello stato civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI), al n. 113, parte 2, serie A, anno 2005;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo (MI), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni concordate tra le parti;
4) Dispone che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti. Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 3.12.2025.
Il presidente dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3