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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/09/2025, n. 4228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4228 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 5390/2021/CC, avverso la sentenza n. 7605/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 21 settembre 2021;
TRA
(C.F. e P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede NT (An) in Via Ponte Magno n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Sassaroli (C.F.:
; PEC: e dall'avv. Stefano Pica: (C.F.: CodiceFiscale_1 Email_1 C.F._2
; PEC: , entrambi del foro di Ancona, come da procura
[...] Email_2
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello; APPELLANTE
E
(C.F. e P.I.: ), incorporante la società in persona CP_1 P.IVA_2 CP_2
dell'amministratore pro tempore, con sede a Napoli in Via Santa Luisa de Marillac n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Saggiano (C.F.: PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Napoli, e dall'avv. Luigi Seccia (C.F.: Email_3 [...]
, PEC: ), del foro di Roma, come da procura speciale ad C.F._4 Email_4 litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 17 dicembre 2019, la società Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la società incorporante la società CP_1 CP_2
al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
[...]
“… accertare che in virtù dei fatti in narrativa descritti la società convenuta si è arricchita senza una giusta causa in danno di e, per l'effetto, condannare oggi ad Parte_1 CP_2 CP_1 indennizzare l'attrice nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale.”
A sostegno di tale domanda e del suo assunto difensivo, la società attrice allegava:
a) di avere subito il danno, risarcibile ex art. 2041 c.c., in considerazione del pregiudizio patito nella sua qualità d'impresa appaltatrice dei lavori edilizi eseguiti nel Comune di Sellano (Pg), presso la località
Postignano, per conto della società committente in forza di cinque contratti d'appalto stipulati il CP_2
5 luglio 2007, relativi alle unità minime di intervento (U.M.I.) numeri 1, 3, 4, 8 e 9, aventi ad oggetto la realizzazione di opere di ristrutturazione e di risanamento di altrettanti immobili privati, oltre che delle ulteriori opere inerenti alla realizzazione di un ascensore ed all'urbanizzazione primaria, rispettivamente eseguite in forza degli altri due contratti d'appalto del 27 ottobre 2010 e del 10 novembre 2010;
b) di avere già promosso nei confronti della società in virtù della clausola compromissoria CP_2
contenuta in tutti i contratti d'appalto de quibus, il giudizio arbitrale finalizzato al riconoscimento in capo alla società appaltatrice di numerose riserve iscritte nella contabilità dei lavori, regolata dalle norme in materia di pubblici appalti mediante il rinvio al D.M. 145/2000, aventi ad oggetto:
I) l'andamento anomalo del cantiere per l'esclusiva colpa imputabile alla stazione appaltante, che aveva causato danni, che la società appaltatrice aveva tempestivamente segnalato in ben 10 riserve (U.M.I.
1: riserve numeri 1 e 2; U.M.I. 3: riserve numeri 5 e 6; U.M.I. 4: riserve numeri 1 e 2; U.M.I. 8: riserve numeri
1 e 2; U.M.I. 9: riserve numeri 7 e 18), il tutto per la complessiva somma di circa € 1.300.000,00;
II) le illegittime detrazioni, a corpo, effettuate dalla direzione lavori in occasione del III s.a.l., in riferimento ai s.a.l. precedenti (così distinte: U.M.I. 3: riserva numero 7; U.M.I. 8: riserva numero 3; U.M.I. 9: riserva numero 8), il tutto per l'importo complessivo di circa € 235.000,00;
III) l'arbitraria introduzione di prezzi diversi da quelli concordati ad opera della direzione lavori sempre in occasione del III s.a.l. (così distinte: U.M.I. 1: riserva numero 4; U.M.I. 3: riserva numero 1; U.M.I.
4: riserva numero 4; U.M.I. 8: riserva numero 4; U.M.I. 9: riserva numero 1), il tutto per il complessivo valore di circa € 400.000,00;
2 IV) gli errori di misurazione e di mancato conteggio di interessi per la ritardata emissione dei s.a.l. ed il conseguente ritardo nei pagamenti (così distinte: U.M.I. 1: riserva numero 5; U.M.I. 3: riserva numero 2;
U.M.I. 4: riserva numero 5; U.M.I. 8: riserva numero 5; U.M.I. 9: riserva numero 3), il tutto per la complessiva somma di € 89.253,11;
V) le omesse contabilizzazioni (così distinte: U.M.I. 1: riserva n. 8; U.M.I. 3: riserva numero 4; U.M.I.
4: riserva numero 8; U.M.I. 8: riserva numero 8; U.M.I. 9: riserva n. 5), il tutto per il complessivo importo di circa € 742.000,00;
VI) il maggior costo derivante dalla proroga delle polizze di garanzia dovuta all'anomalo protrarsi dei cantieri, alle indebite correzioni concernenti lavorazioni già concordate, ai lavori relativi al vano ascensore ed a quelli inerenti alle opere di urbanizzazione;
c) di avere adito il collegio arbitrale in esecuzione della clausola compromissoria di cui all'art. 17 contenuta nei contratti d'appalto in questione e di essere stata destinataria del lodo pronunciato il 23 dicembre 2014, con il quale il costituito collegio arbitrale, respinta l'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla società nonché le domande di parte attrice, di cui alle conclusioni sub 1) per il rilevato difetto CP_2
di prova in ordine al preteso danno derivante dall'andamento anomalo e frazionato dei lavori, oltre che a quelle sub 6) per la rilevata carenza di prova in ordine al preteso indennizzo per la maggiore spesa per i premi assicurativi a causa del prolungamento del periodo di tenuta del cantiere, accoglieva per quanto di ragione, sulla scorta della relazione peritale del nominato c.t.u., le ulteriori domande riferite: alle illegittime detrazioni a corpo effettuate dalla direzione lavori nel III s.a.l., nella misura di € 179.182,85 in luogo di quella pretesa pari ad € 235.000,00; all'arbitraria introduzione di prezzi diversi da quelli concordati, in ragione di €
117.066,72 in luogo della somma richiesta di € 400.000,00; agli errori di misurazione ed alla mancata contabilizzazione degli interessi per la ritardata emissione dei s.a.l., nella misura di € 45.312,68 in luogo della somma richiesta pari ad € 134.000,00; alle omesse contabilizzazioni, in ragione di € 36.575,00 in luogo della pretesa somma di € 742.000,00; alle riserve in merito alle illegittime detrazioni nel IV s.a.l., quantificate in €
35.831,66, a quelle in merito al contratto per le infrastrutture, quantificate in € 24.393,53 ed a quelle in merito alla realizzazione del vano ascensore, quantificate in € 24.574,32, accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla società limitatamente alla somma di € 66.764,97; CP_2
d) di avere promosso l'appello avverso il lodo arbitrale de quo, al fine di ottenerne la declaratoria di nullità ex art. 829 c.p.c., dichiarato inammissibile mediante la sentenza n. 619/2017 della Corte d'Appello di
Perugia, pubblicata il 28 agosto 2017;
e) di avere proposto il ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di
Perugia, dichiarato inammissibile dal giudice di legittimità mediante l'ordinanza n. 15255/2019, pubblicata il
4 giugno 2019;
3 f) di ritenere che il committente, approfittando dei limiti procedurali previsti per l'impugnazione del lodo, avrebbe conseguito il vantaggio del tutto indebito di sottrarsi all'accertamento tipico del collaudo, così acquisendo al suo patrimonio opere sfuggite ad una puntuale verifica, sottraendosi ai gruppi di riserve inerenti:
I) agli errori di misurazione contestati per la U.M.I. 1 (riserva n. 5), per la U.M.I. 3 (riserva n. 2) per la
U.M.I. 4 (riserva n. 5), per la U.M.I. 8 (riserva n. 5) e per la U.M.I. 9 (riserva n. 3), il tutto per un complessivo valore di € 89.253,11, per cui avendo il c.t.u., nominato in sede arbitrale, riconosciuto su tali riserve il valore di € 34.131,88, la differenza rispetto a quanto previsto nelle riserve in questione costituirebbe il perimetro di calcolo dell'arricchimento di cui avrebbe beneficiato la parte committente;
II) alle omesse contabilizzazioni, così distinte: U.M.I. 1, riserva n. 8; U.M.I. 3, riserva n. 4; U.M.I. 4, riserva n. 8; U.M.I. 8, riserva n. 8; U.M.I. 9, riserva n. 5, il tutto per un complessivo valore di circa € 742.000,00;
III) all'andamento anomalo del cantiere, che avrebbe determinato l'arricchimento in capo alla stazione appaltante, consistente nella differenza dei prezzi riscontrabile dalla data di consegna dei lavori (10 luglio 2007) e quella di ultimazione dei medesimi (17 giugno 2011, sebbene gli stati finali dei lavori rechino data ancora successiva al 24 gennaio 2013), dovendosi correttamente ritenere che il prezziario della Regione
Umbria relativo all'anno 2002, ancora valido alla data di consegna dei lavori, avrebbe dovuto essere sostituito con quello di nuova edizione inerente all'anno 2009 ed in vigore da tale anno, sicché i lavori, protrattisi oltre la scadenza pattuita, avrebbero dovuto registrare gli incrementi previsti da tale nuovo parametro, le cui riserve determinerebbero un complessivo maggior valore di € 183.685,53.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 30 giugno 2020, si costituiva in giudizio la società
incorporante la società chiedendo che il Tribunale adito volesse: CP_1 CP_2
“in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza in virtù della clausola compromissoria pattuita nei contratti di appalto stipulati inter partes;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria per carenza della necessaria residualità dell'azione di indebito arricchimento ex adverso esperita e/o per il giudicato formatosi a seguito del giudizio già tenutosi tra le parti e definitivamente concluso con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15255 dell'8.1.2019; nel merito, dichiarare l'inammissibilità,
l'infondatezza e comunque disporre l'integrale reiezione delle domande esperite dall'attrice; in ogni caso, condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
precisate le conclusioni;
depositate le rispettive comparse conclusionali;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 7605/2021, pubblicata il 21 settembre 2021, con la quale il Tribunale di Napoli così testualmente stabiliva:
4 “- dichiara l'incompetenza del giudice adito per la sussistenza di clausola compromissoria nei contratti di appalto inter partes;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento per difetto di residualità; - condanna l'attrice in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Parte_1 di in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida in euro 14.914,00 per CP_1
compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge.”
In particolare, il primo giudice statuiva, come da sopra richiamato dispositivo, avendo ritenuto:
a) il proprio difetto di competenza, in considerazione della pattuita clausola compromissoria, contenuta nell'art. 17 dei contratti d'appalto intercorsi inter partes, attributiva al giudizio di un collegio arbitrale, con sede a Perugia, composto da tre arbitri nominati, abilitati a decidere secondo diritto, mediante lodo avente valore di sentenza, della competenza a giudicare le controversie insorte per contrasti sull'interpretazione delle clausole contrattuali, ovvero in merito all'esecuzione ed all'adempimento delle prestazioni a carico di ciascuna delle parti contraenti;
b) il vincolo contrattuale discendente dalla previsione di tale clausola compromissoria estensibile anche alle domande proposte ex art. 2041 c.c.;
c) l'inammissibilità della domanda attrice per il rilevato difetto del requisito della necessaria residualità prescritto dall'art. 2041 c.c.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione notificato il 28 dicembre 2021, la società
[...]
proponeva appello, sulla base di tre motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1
testuali conclusioni:
“…dichiarare ammissibile la presente azione ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto nel merito, accertare che in virtù dei fatti in narrativa descritti la società convenuta si è arricchita senza una giusta causa in danno di
e, per l'effetto, condannare oggi ad indennizzare l'attrice nella Parte_1 CP_2 CP_1 misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio. In prospettiva subordinata, in caso di rigetto della presente domanda, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio o, in prospettiva ulteriormente subordinata, previa attribuzione del valore di causa come indeterminabile ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. 55/2014, ridurre in conformità le spese di giudizio del primo grado. Valore di causa indeterminabile.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 14 giugno 2022, si costituiva in giudizio la società
incorporante la società contestando la fondatezza dei motivi di gravame, CP_1 CP_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
5 “in via principale, rigettare integralmente l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare le statuizioni rese dal Tribunale civile di Napoli nella sentenza impugnata;
in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dall'appellante ex art. 2041 c.c. per il giudicato formatosi a seguito del giudizio già tenutosi tra le parti e definitivamente concluso con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15255 dell'8.1.2019; in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'inammissibilità
e l'infondatezza e comunque disporre l'integrale reiezione della domanda proposta dall'appellante ex art.
2041 c.c.; in ogni caso, condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.”
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 23 aprile 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 20 maggio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 21 maggio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memoria di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la società appellante criticava la decisione gravata per il preteso errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, per avere rilevato e dichiarato il difetto di competenza del giudice ordinario, in considerazione delle clausole compromissorie caratterizzanti i contratti d'appalto intercorsi inter partes, posto che, a dire della società impugnante, la proposta domanda ex art. 2041 c.c., essendo azione diversa quanto al “petitium” ed alla “causa petendi”, rispetto a quella contrattuale, non sarebbe soggetta alla clausola arbitrale, dovendosi ritenere soggetta a quest'ultima soltanto l'azione contrattuale, mentre la domanda d'indebito arricchimento senza causa non troverebbe il suo fondamento nell'esecuzione dei contratti d'appalto bensì nel preteso “diniego di tutela giurisdizionale”, che si sarebbe concretizzato in suo danno nel precedente giudizio arbitrale e che sarebbe derivato dal regime preclusivo proprio di quel tipo di giudizio, che avrebbe impedito un riesame di merito delle statuizioni del collegio arbitrale in sede d'appello, attese le peculiarità e i limiti del giudizio di impugnazione per nullità delineato dagli artt. 827 e ss. c.p.c., e il consequenziale consolidamento degli errori di diritto in cui quel collegio arbitrale sarebbe incorso, per non avere disposto la c.t.u. percipiente.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello la società impugnante criticava la sentenza gravata, per avere il primo giudice dichiarato l'inammissibilità della domanda attrice proposta ex art. 2041 c.c., per la rilevata carenza del requisito della necessaria residualità, per avere erroneamente ritenuto che tale domanda possa essere ammessa solo “per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto… con esclusione delle ipotesi di rigetto della domanda per insufficienza o mancanza di prova”, dovendosi non solo ritenere, a dire della società appellante, che nella fattispecie in esame: “non si tratta di una rivalutazione di
6 una prova comunque acquisita nel processo, ma di una prova che nel processo non c'è mai entrata per un rifiuto illegittimo di acquisirla (opere mai collaudate e contabilizzate, ma pur sempre eseguite ed esistenti), e non certo per inerzia della parte onerata”, ma anche ammettere la separata proposizione del rimedio previsto dall'art. 2041 c.c. nel caso di “inesistenza parziale” del titolo contrattuale, non potendo “porsi in dubbio che qualora, in un precedente giudizio, talune opere non siano state accertate, è perché il relativo titolo sia stato reputato inesistente: e allora proprio tale mancato accertamento equivale, di fatto, ad una pronuncia di insussistenza (parziale) del relativo titolo.”
3.3. - Con il terzo motivo di censura la società contestava l'incongruità per eccesso Parte_1
della liquidazione delle spese di lite poste interamente a suo carico per la pretesa violazione del D.M. 55/2014 in materia di parametri e compensi professionali, avendo il giudice di prime cure errato, a suo dire, nel liquidare, in favore della società convenuta, i compensi tutti erroneamente quantificati sulla base del valore della controversia compreso tra € 2.000.000 ed € 4.000.000, avendo tenuto conto del valore delle riserve non riconosciute all'esito del precedente giudizio arbitrale, piuttosto che determinarli sulla base del valore indeterminabile della domanda così come proposta, essendo evidente che l'importo di cui si chiedeva l'indennizzo non fosse ex ante prevedibile, non essendo stato espressamente quantificato, atteso che nei procedimenti ex art. 2041 c.c. l'indennizzo viene di regola liquidato in via equitativa.
3.4. -I tre motivi d'impugnazione possono essere trattati unitariamente, in ragione della loro connessione.
Degli stessi, il primo è destituito di fondamento, per cui merita di essere respinto, determinando l'assorbimento del secondo motivo, contrariamente alla sorte che tocca al terzo motivo di gravame, che, essendo fondato va accolto, il tutto per le ragioni qui di seguito precisate.
3.5. -La delibazione del primo motivo di censura impone la necessaria interpretazione dell'analoga clausola compromissoria, contenuta nell'art. 17 dei contratti d'appalto de quibus, secondo la quale:
“Le parti convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere per contrasti sulla interpretazione delle clausole contrattuali, ovvero in merito alla esecuzione ed adempimento delle prestazioni
a carico di ciascuna di esse saranno deferite, ove non siano risolte in via amichevole, al giudizio di un collegio arbitrale con sede in Perugia, composto da tre arbitri… Gli arbitri così nominati decideranno secondo diritto mediante lodo avente valore di sentenza.”
Orbene, per effetto del tenore letterale di tali clausole compromissorie inserite nei contratti d'appalto in questione, la Corte, contrariamente all'assunto difensivo della società attrice-impugnante, che allegava la dedotta estraneità della domanda di arricchimento senza causa alla competenza del collegio arbitrale, è dell'avviso che rientri nella competenza di quest'ultimo anche la cognizione della domanda di indebito arricchimento sine causa, ex art. 2041 c.c., così come proposta con riferimento all'intervenuta
7 esecuzione di tali contratti ed in dipendenza degli stessi, come giustamente rilevato dal Tribunale, che correttamente dichiarava la carenza di competenza del giudice ordinario adito, coerentemente all'insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, dal quale non v'è ragione per discostarsene, secondo il quale:
“Rientra nella competenza dell'arbitro - al quale le parti abbiano deferito, con apposita clausola compromissoria, le eventuali controversie derivanti da un contratto da esse concluso - la cognizione anche della domanda fondata sull'arricchimento senza causa di una parte in danno dell'altra, ove abbia la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell'esercizio della loro autonomia negoziale (in argomento v. Sez. 1, Sentenza n. 3965 del 14/12/1968).” (Cfr., Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 21/11/2011,
n. 24542), come, peraltro ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 29/11/2021, n. 37266).
3.6. -La reiezione del primo motivo di critica determina l'assorbimento del secondo, rientrando nella competenza del collegio arbitrale, giudice del merito, la cognizione in ordine agli elementi costitutivi dell'azione generale d'arricchimento ed al suo carattere sussidiario e residuale, di cui ai rispettivi artt. 2041
e 2042 c.c.
3.7. - Meritevole d'accoglimento è il terzo motivo di doglianza inerente alla pretesa incongruità per eccesso dei compensi di lite, così come liquidati dal giudice di prime cure a carico della società attrice, soccombente, in favore della società convenuta, vittoriosa.
Infatti, poiché la domanda attrice era ed è mirata a conseguire l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. nella misura ritenuta di giustizia, il primo giudice, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 non avrebbe dovuto liquidare i compensi, applicando lo scaglione per le causa di valore da € 2.000.001 ad €
4.000.000, in considerazione del valore degli importi corrispondenti alle riserve iscritte nella contabilità dei lavori, così come pretesi nel giudizio arbitrale dalla parte istante, ma avrebbe dovuto applicare quello inerente alle cause di valore indeterminabile, non superiore ad € 260.000,00, tenuto conto delle fasi eseguite, oltre che dell'oggetto e della complessità della controversia, ai sensi del primo capoverso del comma 6 dell'art. 5 del richiamato D.M., in forza del quale il Collegio provvederà nell'ambito del dispositivo che segue.
4. - DOMANDA RISARCITORIA PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA
Ad avviso della Corte non sussistono i presupposti per la condanna della parte appellante per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., difettando, nella specie, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla medesima impugnante, ovvero di una sua condotta oggettivamente valutabile in termini di promozione dell'azione, praticata del tutto pretestuosamente, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, sia - a proposito di un ipotetico risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - qualsivoglia allegazione e prova, che avrebbero dovuto
8 formulare e fornire la parte appellata circa il subito danno ulteriore, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Vero è che la condanna di cui all'applicato comma 3 del richiamato art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45
L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile d'ufficio ai giudizi, come il presente, proposti a decorrere dal 4 luglio
2009 in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del comma 1 e 2 del medesimo art. 96
c.p.c. e con queste cumulabile, tesa, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, per cui la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass.
Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 27623), ciò nondimeno, nella specie, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio della parte appellante per lite temeraria.
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che respinto il primo motivo d'appello, assorbito il secondo, in accoglimento del terzo, la sentenza gravata va parzialmente riformata limitatamente al capo sub 3) del suo dispositivo relativo alle spese di lite, che sono liquidate, secondo i criteri di cui innanzi, nel dispositivo che segue.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DEL GRAVAME
6.1. - Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, della declaratoria d'incompetenza del giudice ordinario adito e della sostanziale reiezione della domanda attrice, le spese del presente grado del giudizio vengono poste ad esclusivo carico della società attrice-appellante, in favore della società convenuta- appellata, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), nonché delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo
D.M. 8 marzo 2018, n. 37, oltre che dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 7605/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 21 settembre 2021, in parziale riforma della decisione gravata limitatamente al capo sub 3) del suo dispositivo, così provvede:
9 1) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, in favore della società CP_1 incorporante la società in persona del legale rappresentante pro tempore: CP_2
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 10.730,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 12.154,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
11 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 5390/2021/CC, avverso la sentenza n. 7605/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 21 settembre 2021;
TRA
(C.F. e P.I.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede NT (An) in Via Ponte Magno n. 42, rappresentata e difesa dall'avv. Ubaldo Sassaroli (C.F.:
; PEC: e dall'avv. Stefano Pica: (C.F.: CodiceFiscale_1 Email_1 C.F._2
; PEC: , entrambi del foro di Ancona, come da procura
[...] Email_2
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello; APPELLANTE
E
(C.F. e P.I.: ), incorporante la società in persona CP_1 P.IVA_2 CP_2
dell'amministratore pro tempore, con sede a Napoli in Via Santa Luisa de Marillac n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Saggiano (C.F.: PEC: CodiceFiscale_3
, del foro di Napoli, e dall'avv. Luigi Seccia (C.F.: Email_3 [...]
, PEC: ), del foro di Roma, come da procura speciale ad C.F._4 Email_4 litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 17 dicembre 2019, la società Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la società incorporante la società CP_1 CP_2
al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
[...]
“… accertare che in virtù dei fatti in narrativa descritti la società convenuta si è arricchita senza una giusta causa in danno di e, per l'effetto, condannare oggi ad Parte_1 CP_2 CP_1 indennizzare l'attrice nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale.”
A sostegno di tale domanda e del suo assunto difensivo, la società attrice allegava:
a) di avere subito il danno, risarcibile ex art. 2041 c.c., in considerazione del pregiudizio patito nella sua qualità d'impresa appaltatrice dei lavori edilizi eseguiti nel Comune di Sellano (Pg), presso la località
Postignano, per conto della società committente in forza di cinque contratti d'appalto stipulati il CP_2
5 luglio 2007, relativi alle unità minime di intervento (U.M.I.) numeri 1, 3, 4, 8 e 9, aventi ad oggetto la realizzazione di opere di ristrutturazione e di risanamento di altrettanti immobili privati, oltre che delle ulteriori opere inerenti alla realizzazione di un ascensore ed all'urbanizzazione primaria, rispettivamente eseguite in forza degli altri due contratti d'appalto del 27 ottobre 2010 e del 10 novembre 2010;
b) di avere già promosso nei confronti della società in virtù della clausola compromissoria CP_2
contenuta in tutti i contratti d'appalto de quibus, il giudizio arbitrale finalizzato al riconoscimento in capo alla società appaltatrice di numerose riserve iscritte nella contabilità dei lavori, regolata dalle norme in materia di pubblici appalti mediante il rinvio al D.M. 145/2000, aventi ad oggetto:
I) l'andamento anomalo del cantiere per l'esclusiva colpa imputabile alla stazione appaltante, che aveva causato danni, che la società appaltatrice aveva tempestivamente segnalato in ben 10 riserve (U.M.I.
1: riserve numeri 1 e 2; U.M.I. 3: riserve numeri 5 e 6; U.M.I. 4: riserve numeri 1 e 2; U.M.I. 8: riserve numeri
1 e 2; U.M.I. 9: riserve numeri 7 e 18), il tutto per la complessiva somma di circa € 1.300.000,00;
II) le illegittime detrazioni, a corpo, effettuate dalla direzione lavori in occasione del III s.a.l., in riferimento ai s.a.l. precedenti (così distinte: U.M.I. 3: riserva numero 7; U.M.I. 8: riserva numero 3; U.M.I. 9: riserva numero 8), il tutto per l'importo complessivo di circa € 235.000,00;
III) l'arbitraria introduzione di prezzi diversi da quelli concordati ad opera della direzione lavori sempre in occasione del III s.a.l. (così distinte: U.M.I. 1: riserva numero 4; U.M.I. 3: riserva numero 1; U.M.I.
4: riserva numero 4; U.M.I. 8: riserva numero 4; U.M.I. 9: riserva numero 1), il tutto per il complessivo valore di circa € 400.000,00;
2 IV) gli errori di misurazione e di mancato conteggio di interessi per la ritardata emissione dei s.a.l. ed il conseguente ritardo nei pagamenti (così distinte: U.M.I. 1: riserva numero 5; U.M.I. 3: riserva numero 2;
U.M.I. 4: riserva numero 5; U.M.I. 8: riserva numero 5; U.M.I. 9: riserva numero 3), il tutto per la complessiva somma di € 89.253,11;
V) le omesse contabilizzazioni (così distinte: U.M.I. 1: riserva n. 8; U.M.I. 3: riserva numero 4; U.M.I.
4: riserva numero 8; U.M.I. 8: riserva numero 8; U.M.I. 9: riserva n. 5), il tutto per il complessivo importo di circa € 742.000,00;
VI) il maggior costo derivante dalla proroga delle polizze di garanzia dovuta all'anomalo protrarsi dei cantieri, alle indebite correzioni concernenti lavorazioni già concordate, ai lavori relativi al vano ascensore ed a quelli inerenti alle opere di urbanizzazione;
c) di avere adito il collegio arbitrale in esecuzione della clausola compromissoria di cui all'art. 17 contenuta nei contratti d'appalto in questione e di essere stata destinataria del lodo pronunciato il 23 dicembre 2014, con il quale il costituito collegio arbitrale, respinta l'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla società nonché le domande di parte attrice, di cui alle conclusioni sub 1) per il rilevato difetto CP_2
di prova in ordine al preteso danno derivante dall'andamento anomalo e frazionato dei lavori, oltre che a quelle sub 6) per la rilevata carenza di prova in ordine al preteso indennizzo per la maggiore spesa per i premi assicurativi a causa del prolungamento del periodo di tenuta del cantiere, accoglieva per quanto di ragione, sulla scorta della relazione peritale del nominato c.t.u., le ulteriori domande riferite: alle illegittime detrazioni a corpo effettuate dalla direzione lavori nel III s.a.l., nella misura di € 179.182,85 in luogo di quella pretesa pari ad € 235.000,00; all'arbitraria introduzione di prezzi diversi da quelli concordati, in ragione di €
117.066,72 in luogo della somma richiesta di € 400.000,00; agli errori di misurazione ed alla mancata contabilizzazione degli interessi per la ritardata emissione dei s.a.l., nella misura di € 45.312,68 in luogo della somma richiesta pari ad € 134.000,00; alle omesse contabilizzazioni, in ragione di € 36.575,00 in luogo della pretesa somma di € 742.000,00; alle riserve in merito alle illegittime detrazioni nel IV s.a.l., quantificate in €
35.831,66, a quelle in merito al contratto per le infrastrutture, quantificate in € 24.393,53 ed a quelle in merito alla realizzazione del vano ascensore, quantificate in € 24.574,32, accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale proposta dalla società limitatamente alla somma di € 66.764,97; CP_2
d) di avere promosso l'appello avverso il lodo arbitrale de quo, al fine di ottenerne la declaratoria di nullità ex art. 829 c.p.c., dichiarato inammissibile mediante la sentenza n. 619/2017 della Corte d'Appello di
Perugia, pubblicata il 28 agosto 2017;
e) di avere proposto il ricorso per cassazione avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di
Perugia, dichiarato inammissibile dal giudice di legittimità mediante l'ordinanza n. 15255/2019, pubblicata il
4 giugno 2019;
3 f) di ritenere che il committente, approfittando dei limiti procedurali previsti per l'impugnazione del lodo, avrebbe conseguito il vantaggio del tutto indebito di sottrarsi all'accertamento tipico del collaudo, così acquisendo al suo patrimonio opere sfuggite ad una puntuale verifica, sottraendosi ai gruppi di riserve inerenti:
I) agli errori di misurazione contestati per la U.M.I. 1 (riserva n. 5), per la U.M.I. 3 (riserva n. 2) per la
U.M.I. 4 (riserva n. 5), per la U.M.I. 8 (riserva n. 5) e per la U.M.I. 9 (riserva n. 3), il tutto per un complessivo valore di € 89.253,11, per cui avendo il c.t.u., nominato in sede arbitrale, riconosciuto su tali riserve il valore di € 34.131,88, la differenza rispetto a quanto previsto nelle riserve in questione costituirebbe il perimetro di calcolo dell'arricchimento di cui avrebbe beneficiato la parte committente;
II) alle omesse contabilizzazioni, così distinte: U.M.I. 1, riserva n. 8; U.M.I. 3, riserva n. 4; U.M.I. 4, riserva n. 8; U.M.I. 8, riserva n. 8; U.M.I. 9, riserva n. 5, il tutto per un complessivo valore di circa € 742.000,00;
III) all'andamento anomalo del cantiere, che avrebbe determinato l'arricchimento in capo alla stazione appaltante, consistente nella differenza dei prezzi riscontrabile dalla data di consegna dei lavori (10 luglio 2007) e quella di ultimazione dei medesimi (17 giugno 2011, sebbene gli stati finali dei lavori rechino data ancora successiva al 24 gennaio 2013), dovendosi correttamente ritenere che il prezziario della Regione
Umbria relativo all'anno 2002, ancora valido alla data di consegna dei lavori, avrebbe dovuto essere sostituito con quello di nuova edizione inerente all'anno 2009 ed in vigore da tale anno, sicché i lavori, protrattisi oltre la scadenza pattuita, avrebbero dovuto registrare gli incrementi previsti da tale nuovo parametro, le cui riserve determinerebbero un complessivo maggior valore di € 183.685,53.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 30 giugno 2020, si costituiva in giudizio la società
incorporante la società chiedendo che il Tribunale adito volesse: CP_1 CP_2
“in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza in virtù della clausola compromissoria pattuita nei contratti di appalto stipulati inter partes;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda avversaria per carenza della necessaria residualità dell'azione di indebito arricchimento ex adverso esperita e/o per il giudicato formatosi a seguito del giudizio già tenutosi tra le parti e definitivamente concluso con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15255 dell'8.1.2019; nel merito, dichiarare l'inammissibilità,
l'infondatezza e comunque disporre l'integrale reiezione delle domande esperite dall'attrice; in ogni caso, condannare l'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti;
precisate le conclusioni;
depositate le rispettive comparse conclusionali;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 7605/2021, pubblicata il 21 settembre 2021, con la quale il Tribunale di Napoli così testualmente stabiliva:
4 “- dichiara l'incompetenza del giudice adito per la sussistenza di clausola compromissoria nei contratti di appalto inter partes;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento per difetto di residualità; - condanna l'attrice in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Parte_1 di in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida in euro 14.914,00 per CP_1
compensi professionali oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge.”
In particolare, il primo giudice statuiva, come da sopra richiamato dispositivo, avendo ritenuto:
a) il proprio difetto di competenza, in considerazione della pattuita clausola compromissoria, contenuta nell'art. 17 dei contratti d'appalto intercorsi inter partes, attributiva al giudizio di un collegio arbitrale, con sede a Perugia, composto da tre arbitri nominati, abilitati a decidere secondo diritto, mediante lodo avente valore di sentenza, della competenza a giudicare le controversie insorte per contrasti sull'interpretazione delle clausole contrattuali, ovvero in merito all'esecuzione ed all'adempimento delle prestazioni a carico di ciascuna delle parti contraenti;
b) il vincolo contrattuale discendente dalla previsione di tale clausola compromissoria estensibile anche alle domande proposte ex art. 2041 c.c.;
c) l'inammissibilità della domanda attrice per il rilevato difetto del requisito della necessaria residualità prescritto dall'art. 2041 c.c.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza, con l'atto di citazione notificato il 28 dicembre 2021, la società
[...]
proponeva appello, sulla base di tre motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Parte_1
testuali conclusioni:
“…dichiarare ammissibile la presente azione ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto nel merito, accertare che in virtù dei fatti in narrativa descritti la società convenuta si è arricchita senza una giusta causa in danno di
e, per l'effetto, condannare oggi ad indennizzare l'attrice nella Parte_1 CP_2 CP_1 misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio. In prospettiva subordinata, in caso di rigetto della presente domanda, compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio o, in prospettiva ulteriormente subordinata, previa attribuzione del valore di causa come indeterminabile ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. 55/2014, ridurre in conformità le spese di giudizio del primo grado. Valore di causa indeterminabile.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 14 giugno 2022, si costituiva in giudizio la società
incorporante la società contestando la fondatezza dei motivi di gravame, CP_1 CP_2
chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
5 “in via principale, rigettare integralmente l'avverso appello in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare le statuizioni rese dal Tribunale civile di Napoli nella sentenza impugnata;
in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dall'appellante ex art. 2041 c.c. per il giudicato formatosi a seguito del giudizio già tenutosi tra le parti e definitivamente concluso con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 15255 dell'8.1.2019; in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'inammissibilità
e l'infondatezza e comunque disporre l'integrale reiezione della domanda proposta dall'appellante ex art.
2041 c.c.; in ogni caso, condannare l'appellante ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze e onorari di lite.”
2.3. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 23 aprile 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 20 maggio 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 21 maggio 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memoria di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione la società appellante criticava la decisione gravata per il preteso errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, per avere rilevato e dichiarato il difetto di competenza del giudice ordinario, in considerazione delle clausole compromissorie caratterizzanti i contratti d'appalto intercorsi inter partes, posto che, a dire della società impugnante, la proposta domanda ex art. 2041 c.c., essendo azione diversa quanto al “petitium” ed alla “causa petendi”, rispetto a quella contrattuale, non sarebbe soggetta alla clausola arbitrale, dovendosi ritenere soggetta a quest'ultima soltanto l'azione contrattuale, mentre la domanda d'indebito arricchimento senza causa non troverebbe il suo fondamento nell'esecuzione dei contratti d'appalto bensì nel preteso “diniego di tutela giurisdizionale”, che si sarebbe concretizzato in suo danno nel precedente giudizio arbitrale e che sarebbe derivato dal regime preclusivo proprio di quel tipo di giudizio, che avrebbe impedito un riesame di merito delle statuizioni del collegio arbitrale in sede d'appello, attese le peculiarità e i limiti del giudizio di impugnazione per nullità delineato dagli artt. 827 e ss. c.p.c., e il consequenziale consolidamento degli errori di diritto in cui quel collegio arbitrale sarebbe incorso, per non avere disposto la c.t.u. percipiente.
3.2. - Con il secondo motivo d'appello la società impugnante criticava la sentenza gravata, per avere il primo giudice dichiarato l'inammissibilità della domanda attrice proposta ex art. 2041 c.c., per la rilevata carenza del requisito della necessaria residualità, per avere erroneamente ritenuto che tale domanda possa essere ammessa solo “per insussistenza del titolo negoziale che attribuisca all'attore il relativo diritto… con esclusione delle ipotesi di rigetto della domanda per insufficienza o mancanza di prova”, dovendosi non solo ritenere, a dire della società appellante, che nella fattispecie in esame: “non si tratta di una rivalutazione di
6 una prova comunque acquisita nel processo, ma di una prova che nel processo non c'è mai entrata per un rifiuto illegittimo di acquisirla (opere mai collaudate e contabilizzate, ma pur sempre eseguite ed esistenti), e non certo per inerzia della parte onerata”, ma anche ammettere la separata proposizione del rimedio previsto dall'art. 2041 c.c. nel caso di “inesistenza parziale” del titolo contrattuale, non potendo “porsi in dubbio che qualora, in un precedente giudizio, talune opere non siano state accertate, è perché il relativo titolo sia stato reputato inesistente: e allora proprio tale mancato accertamento equivale, di fatto, ad una pronuncia di insussistenza (parziale) del relativo titolo.”
3.3. - Con il terzo motivo di censura la società contestava l'incongruità per eccesso Parte_1
della liquidazione delle spese di lite poste interamente a suo carico per la pretesa violazione del D.M. 55/2014 in materia di parametri e compensi professionali, avendo il giudice di prime cure errato, a suo dire, nel liquidare, in favore della società convenuta, i compensi tutti erroneamente quantificati sulla base del valore della controversia compreso tra € 2.000.000 ed € 4.000.000, avendo tenuto conto del valore delle riserve non riconosciute all'esito del precedente giudizio arbitrale, piuttosto che determinarli sulla base del valore indeterminabile della domanda così come proposta, essendo evidente che l'importo di cui si chiedeva l'indennizzo non fosse ex ante prevedibile, non essendo stato espressamente quantificato, atteso che nei procedimenti ex art. 2041 c.c. l'indennizzo viene di regola liquidato in via equitativa.
3.4. -I tre motivi d'impugnazione possono essere trattati unitariamente, in ragione della loro connessione.
Degli stessi, il primo è destituito di fondamento, per cui merita di essere respinto, determinando l'assorbimento del secondo motivo, contrariamente alla sorte che tocca al terzo motivo di gravame, che, essendo fondato va accolto, il tutto per le ragioni qui di seguito precisate.
3.5. -La delibazione del primo motivo di censura impone la necessaria interpretazione dell'analoga clausola compromissoria, contenuta nell'art. 17 dei contratti d'appalto de quibus, secondo la quale:
“Le parti convengono che tutte le controversie che dovessero insorgere per contrasti sulla interpretazione delle clausole contrattuali, ovvero in merito alla esecuzione ed adempimento delle prestazioni
a carico di ciascuna di esse saranno deferite, ove non siano risolte in via amichevole, al giudizio di un collegio arbitrale con sede in Perugia, composto da tre arbitri… Gli arbitri così nominati decideranno secondo diritto mediante lodo avente valore di sentenza.”
Orbene, per effetto del tenore letterale di tali clausole compromissorie inserite nei contratti d'appalto in questione, la Corte, contrariamente all'assunto difensivo della società attrice-impugnante, che allegava la dedotta estraneità della domanda di arricchimento senza causa alla competenza del collegio arbitrale, è dell'avviso che rientri nella competenza di quest'ultimo anche la cognizione della domanda di indebito arricchimento sine causa, ex art. 2041 c.c., così come proposta con riferimento all'intervenuta
7 esecuzione di tali contratti ed in dipendenza degli stessi, come giustamente rilevato dal Tribunale, che correttamente dichiarava la carenza di competenza del giudice ordinario adito, coerentemente all'insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, dal quale non v'è ragione per discostarsene, secondo il quale:
“Rientra nella competenza dell'arbitro - al quale le parti abbiano deferito, con apposita clausola compromissoria, le eventuali controversie derivanti da un contratto da esse concluso - la cognizione anche della domanda fondata sull'arricchimento senza causa di una parte in danno dell'altra, ove abbia la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell'esercizio della loro autonomia negoziale (in argomento v. Sez. 1, Sentenza n. 3965 del 14/12/1968).” (Cfr., Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 21/11/2011,
n. 24542), come, peraltro ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. civ., Sez. I,
Sentenza, 29/11/2021, n. 37266).
3.6. -La reiezione del primo motivo di critica determina l'assorbimento del secondo, rientrando nella competenza del collegio arbitrale, giudice del merito, la cognizione in ordine agli elementi costitutivi dell'azione generale d'arricchimento ed al suo carattere sussidiario e residuale, di cui ai rispettivi artt. 2041
e 2042 c.c.
3.7. - Meritevole d'accoglimento è il terzo motivo di doglianza inerente alla pretesa incongruità per eccesso dei compensi di lite, così come liquidati dal giudice di prime cure a carico della società attrice, soccombente, in favore della società convenuta, vittoriosa.
Infatti, poiché la domanda attrice era ed è mirata a conseguire l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. nella misura ritenuta di giustizia, il primo giudice, sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 non avrebbe dovuto liquidare i compensi, applicando lo scaglione per le causa di valore da € 2.000.001 ad €
4.000.000, in considerazione del valore degli importi corrispondenti alle riserve iscritte nella contabilità dei lavori, così come pretesi nel giudizio arbitrale dalla parte istante, ma avrebbe dovuto applicare quello inerente alle cause di valore indeterminabile, non superiore ad € 260.000,00, tenuto conto delle fasi eseguite, oltre che dell'oggetto e della complessità della controversia, ai sensi del primo capoverso del comma 6 dell'art. 5 del richiamato D.M., in forza del quale il Collegio provvederà nell'ambito del dispositivo che segue.
4. - DOMANDA RISARCITORIA PER RESPONSABILITA' AGGRAVATA
Ad avviso della Corte non sussistono i presupposti per la condanna della parte appellante per responsabilità aggravata, ex art. 96, comma 1, c.p.c., difettando, nella specie, sia il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave in capo alla medesima impugnante, ovvero di una sua condotta oggettivamente valutabile in termini di promozione dell'azione, praticata del tutto pretestuosamente, cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, sia - a proposito di un ipotetico risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - qualsivoglia allegazione e prova, che avrebbero dovuto
8 formulare e fornire la parte appellata circa il subito danno ulteriore, oltre a quello liquidabile con le spese processuali.
Vero è che la condanna di cui all'applicato comma 3 del richiamato art. 96 c.p.c., aggiunto dall'art. 45
L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile d'ufficio ai giudizi, come il presente, proposti a decorrere dal 4 luglio
2009 in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ai sensi del comma 1 e 2 del medesimo art. 96
c.p.c. e con queste cumulabile, tesa, con finalità deflattive del contenzioso, alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, per cui la sua applicazione non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua del c.d. “abuso del processo”, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass.
Civ., Sez. II, 21 novembre 2017, n. 27623), ciò nondimeno, nella specie, mancando gli estremi di una condotta oggettivamente valutabile in termini di azione intentata del tutto pretestuosamente e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione, non sussistono i presupposti della condanna d'ufficio della parte appellante per lite temeraria.
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce delle svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che respinto il primo motivo d'appello, assorbito il secondo, in accoglimento del terzo, la sentenza gravata va parzialmente riformata limitatamente al capo sub 3) del suo dispositivo relativo alle spese di lite, che sono liquidate, secondo i criteri di cui innanzi, nel dispositivo che segue.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DEL GRAVAME
6.1. - Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, della declaratoria d'incompetenza del giudice ordinario adito e della sostanziale reiezione della domanda attrice, le spese del presente grado del giudizio vengono poste ad esclusivo carico della società attrice-appellante, in favore della società convenuta- appellata, in applicazione del principio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del disputatum (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), nonché delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo
D.M. 8 marzo 2018, n. 37, oltre che dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 7605/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 21 settembre 2021, in parziale riforma della decisione gravata limitatamente al capo sub 3) del suo dispositivo, così provvede:
9 1) condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, in favore della società CP_1 incorporante la società in persona del legale rappresentante pro tempore: CP_2
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 10.730,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 12.154,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
11 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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