Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3092 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Mauro Sollai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Dalla Montà, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/10/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Padova, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza e/o domicilio ove creda, con l'impegno del reciproco rispetto.
2) Il signor corrisponderà alla moglie, signora a Parte_1 Parte_2 titolo di contributo per il suo mantenimento, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile dell'importo di € 500,00, somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
3) I coniugi concordano che la casa familiare sita in Quartucciu (CA), in via
Barbagia, 7, sarà adibita ad abitazione esclusiva del marito signor
[...]
sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, con assunzione da Pt_1 parte del signor di tutti gli oneri ordinari e straordinari, relativi sia alla Pt_1 proprietà che all'utilizzo dell'immobile.
4) I coniugi chiedono di darsi atto che, al fine di regolamentare i loro rapporti economici e patrimoniali in conseguenza della loro separazione, hanno stabilito e pattuito quanto segue:
A) In adempimento degli accordi di separazione, la signora Parte_2 promette di cedere e trasferire al signor che promette di Parte_1 accettare, divenendone esclusivo proprietario, tutti i diritti allo stato spettanti alla signora sul fabbricato di civile abitazione sito nel Parte_2
Comune di Quartucciu (CA), in via Barbagia, 7, così descritto nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di Quartucciu (CA):
Foglio 9 (nove) Particella 5815, con i subalterni:
- sub. 3, via Barbagia, 7, interno 3, piano 2, categoria A/2, classe 4, vani 4,5, superficie catastale mq. 70 (totale) e mq. 65 (totale escluse aree scoperte), rendita euro 302,13 l'appartamento;
Pag. 2 di 4 - sub. 6, via Barbagia, 7, piano T, categoria C/6, classe 1, consistenza 16 mq. superficie catastale mq. 16, rendita euro 26,44, posto auto;
- sub. 21, via Barbagia, 7, piano T, categoria C/2, classe 5, consistenza 4 mq. superficie catastale mq. 5, rendita euro 7,64, cantina;
- sub. 12, via Barbagia, 7, piano T, categoria C/6, classe 1, consistenza 13 mq. superficie catastale mq. 13, rendita euro 21,48, posto auto.
Le parti concordano che il trasferimento della proprietà dell'immobile verrà formalizzato a mezzo atto pubblico notarile a cura del notaio scelto dal signor
Parte_1
Ogni spesa e onere, ogni imposizione fiscale/tributaria relativa al suddetto trasferimento, sarà ad esclusivo carico del signor Parte_1
Il rogito avverrà entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei coniugi, che definirà il presente giudizio e sarà esente da oneri fiscali ai sensi della L. 74/1987.
B) In conseguenza ed in esecuzione di quanto previsto al punto A), la signora garantisce la piena proprietà e libera disponibilità Parte_2 dell'immobile sopra descritto, che viene ceduto nello stato in cui attualmente si trova, con ogni inerente diritto ed onere, azione, pertinenza, accessione, servitù; entro la data del rogito notarile dovrà essere estinta da parte dell'Istituto bancario BNL Gruppo BNL Paribas, la posizione debitoria sussistente in capo alla signora a seguito della sottoscrizione Parte_2 del contratto di mutuo ipotecario.
A cura del signor dovrà essere estinta la garanzia ipotecaria Parte_1 gravante nei confronti della signora iscritta sull'immobile Parte_2 oggetto del trasferimento e il signor da tale data si accollerà Parte_1 integralmente le rate di mutuo, liberando la signora Parte_2
C) Il trasferimento dell'immobile in oggetto viene effettuato senza un corrispettivo in denaro, ma senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della separazione consensuale tra gli stessi.
D) I signori e concordano che, a decorrere dal Parte_2 Parte_1 mese di dicembre 2024 compreso, e sino al trasferimento della quota di proprietà della casa familiare al marito, con conseguente voltura a suo nome delle utenze dell'abitazione e accollo liberatorio del contratto di mutuo, tutti gli oneri relativi alla proprietà dell'immobile, quali le spese condominiali ordinarie e straordinarie, i consumi delle utenze della casa familiare, compresa la TARI, ed i ratei relativi al contratto di mutuo, saranno sostenuti in via esclusiva dal signor con rinuncia preventiva ed espressa Parte_1 alla domanda di ripetizione, nei confronti della moglie signora
[...]
delle somme corrisposte in esecuzione della presente condizione. Parte_2
Pag. 3 di 4 5) I coniugi chiedono di darsi atto che, al fine di regolamentare i loro rapporti economici e patrimoniali in conseguenza della loro separazione, hanno stabilito e pattuito quanto segue.
A) I coniugi concordano che l'automobile Ford targata GV101BE per la quale è in corso un contratto di leasing finanziario, resti in uso al signor
[...]
e che allo stesso sarà assegnata in proprietà esclusiva in caso di Pt_1 riscatto.
Il signor si assume l'obbligo di fare fronte in via esclusiva, a Parte_1 tutti gli oneri previsti dal contratto di finanziamento concluso con Ford Credit
Italia S.p.A.
B) I coniugi concordano che il motociclo Yamaha targato EK82982, acquistato in regime di comunione dei beni, venga assegnato in proprietà esclusiva al marito, signor Parte_1
6) I coniugi chiedono di darsi atto che, al fine di regolamentare i loro rapporti economici e patrimoniali in conseguenza della loro separazione, hanno stabilito e pattuito quanto segue:
le parti concordano che le somme di denaro di comune proprietà, accantonate mediante investimenti e depositi nel conto corrente cointestato n. 000000011804 presso Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Cagliari, siano divisi attribuendo e garantendo previamente in proprietà esclusiva alla signora - in Parte_2 ragione della concordata cessione di quota immobiliare - la somma pari ad euro
80.000,00, ed attribuendo in proprietà esclusiva al signor Parte_1
l'importo residuo, pari ad euro 50.000,00.
Le parti si impegnano a provvedere all'estinzione del conto corrente una volta eseguite le concordate operazioni.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 29/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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