Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 4646/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con l'Avv.to BURLANDO MARCELLA, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Indirizzo Telematico;
OPPONENTE contro
Controparte_1
, con l'Avv.to MAZZARELLA GIUSEPPE, elettivamente domiciliata
[...] P.IVA_1 in Indirizzo Telematico;
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Milano, quale
Giudice del Lavoro, in data 10/04/2024, l'opponente premetteva che, con ricorso per Parte_1
aveva chiesto e ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del
[...] deducente, per somme asseritamente dovute da quest'ultimo a , in relazione alle annualità Pt_2 contributive 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, per il complessivo importo di € 61.971,27, oltre accessori e spese.
Assumeva l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto essendo la notificazione del medesimo avvenuta ai sensi della l. n. 53/1994, con attestazione ex art. 137 c.p.c. comma 7, nonostante il deducente fosse titolare di PEC risultante sui registri INI-PEC; contestava le risultanze ex art. 635 comma 2 c.p.c., avendo il deducente provveduto al pagamento integrale, attestato da delle CP_2 annualità contributive 2012-2013-2014, e risultando concluso con un accordo CP_1 CP_2 di rateizzazione per le annualità 2011-2015-2016-2017, con divieto di violazione del ne bis in idem stante la duplicazione dei titoli esecutivi;
assumeva la violazione, da parte di , delle disposizioni di cui Pt_2 al Regolamento sulla contribuzione, con particolare riferimento all'art. 48, con aggravamento della posizione del debitore;
eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta ai sensi dell'art. 3 l. n. 335/1995; deduceva che, essendo il altresì iscritto a INPS, doveva riconoscersi Pt_1 per le annualità contributive di doppia iscrizione una diminuzione della debenza, pari alla metà.
Alla luce di quanto allegato, dedotto ed eccepito, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
a) In via preliminare, dichiarare l'inefficacia ex art. 644 cpc del Decreto Ingiuntivo opposto, per violazione dell'art.
137 cpc, il quale obbliga l'Avvocato alla notifica a mezzo Posta Elettronica Certificata, con divieto per l'Ufficiale
Giudiziario, e per l'Avvocato in funzione di Ufficiale Giudiziario in caso di notifica in proprio;
di provvedere alla notifica cartacea se il destinatario della Notifica è titolare di indirizzo Pec risultante da un pubblico registro, quale INI-PEC su
Codice Fiscale, come nel caso concreto, e conseguente inesistenza giuridica della notifica del Ricorso e Pedissequo Decreto ingiuntivo oggi opposto (con contestuale notifica altresì del precetto).
b) Sempre in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, stante 1) il fondamento documentale dell'opposizione proposta, e 2) per i gravi motivi di cui all'opposizione medesima, in primo luogo la violazione del divieto del “ne bis in idem” per richiesto pagamento duplicato delle medesime somme;
e per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 48 Regolamento sulla Contribuzione di nonchè 3) in considerazione del CP_1 grave pregiudizio che ne deriverebbe al lavoratore, odierno ricorrente in opposizione.
b) In Subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della prima istanza preliminare, nel merito, accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto, sia perché le annualità contributive 2012, 2013, 2014, sono state interamente pagate, sia perché le annualità contributive 2011, 2015, 2016, 2017, sono state oggetto di istanza di pagamento rateizzato accolto da , piano CP_2
2 di pagamento attualmente in essere, e per gran parte già pagato, sia per la violazione dell'art. 48 Regolamento sulla
Contribuzione di e conseguente non debenza delle annualità contributive a partire dal 2015/2016, CP_1 ovvero diversa annualità che verrà ritenuta di giustizia, con riserva di ripetizione di eventuali pagamenti effettuati dal Sig.
e non dovuti in conformità dell'art. 48 RC. Pt_1
f) In via ulteriormente subordinata, si chiede la dichiarazione della prescrizione contributiva, così come ex lege prevista,
e dei relativi interessi, sanzioni e maggiorazioni.
g) In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ill.mo Giudice Adito accerti la debenza di una o più annualità contributive, poiché dal 2014 il Sig. è altresì iscritto ad INPS, disporre la Parte_1 riduzione contributiva, espungendo ogni sanzione, interesse e maggiorazione, e comunque voce pregiudizievole, dalla debenza per la condotta di in violazione dell'art. 48 RC, e degli articoli 1175 e 1227 codice civile, specie CP_1 comma 2.
h) Con vittoria di spese, anche esenti e forfettarie, e compensi di causa, e richiesta di condanna di controparte ex art.
96 cpc, in relazione anche al precetto notificato in uno con il Decreto oggi opposto, nonostante 7 annualità su 11 richieste, fossero documentalmente non dovute, con violazione del principio del ne bis in idem, e sia, altresì, incorsa CP_1 nella violazione delle statuizioni di cui all'art. 48 del proprio Regolamento Contributivo (RC) e degli articoli 1175 e
1227 codice civile, specie comma 2; Precetto con cui si è intimato al Sig. il pagamento dell'ingente somma di Parte_1
€ 65.822,96, oltre interessi di legge, nonché spese e competenze legali successive.
***
Il ricorso in opposizione appare parzialmente fondato e meritevole di accoglimento, nei termini di seguito indicati, con conseguente revoca del decreto opposto e condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di seguito determinata.
L'opponente risulta essere stato iscritto al Collegio Geometri della Provincia di Milano Parte_1
e alla con matricola n. 853165W dal 16/02/2010 al 29/01/2022, con conseguente CP_1 insorgenza e persistenza, a carico del medesimo, per il periodo di iscrizione, dell'obbligo di comunicazione del reddito professionale IRPEF e del volume d'affari I.V.A. dichiarati al fisco ex art. 6
Regolamento sulla Contribuzione ed a provvedere al pagamento dei contributi previdenziali.
Risulta che il si sia reso moroso nel pagamento della contribuzione dovuta per le annualità Pt_1
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (nonché dell'annualità 2022, di cui si dirà separatamente infra) e abbia omesso l'invio delle dichiarazioni reddituali, condotta a seguito della quale ha avviato un procedimento disciplinare che ha determinato la cancellazione dall'albo con Pt_2 decorrenza 29/01/2022 (cfr. doc. 3 fascicolo parte opponente).
3 Consta, inoltre, che le cartelle/ruoli 2014, 2018, 2019, 2020 (relative alle annualità contributive 2011,
2015, 2016, 2017) siano state oggetto di rateizzazione accordata dall'Agente della Riscossione a seguito di istanza presentata dal in data 11/10/2023 e che, in data 17/07/2023, egli abbia provveduto al Pt_1 pagamento integrale delle somme dovute per gli anni 2012, 2013, 2014. Risultano, dunque, salva verifica delle eccezioni di parte opponente, escluse dal piano di rateizzazione e dal pagamento le somme dovute alla per contributi, oneri e sanzioni in relazione agli anni 2018, 2019, 2020, 2021. CP_1
All'atto della costituzione in giudizio, il debito del nei confronti di risultava dalla stessa Pt_1 Pt_2 quantificato in;
A) € 30.675,99 relativamente agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 oltre interessi e maggiorazioni e/o sanzioni ai sensi dell'art.43 Regolamento sulla contribuzione;
B) € 19.217,08 relativamente agli anni 2011, 2015, 2016, 2017, oltre interessi e maggiorazioni e/o sanzioni quale residuo in corso di riscossione mediante rateizzazione accordata da CP_2
Deve, preliminarmente, diversamente da quanto affermato dalla difesa di parte opponente, includersi nei crediti oggetto di cognizione nel presente procedimento quelli relativi all'annualità 2022. Invero, a seguito della proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo, si introduce un'ordinaria controversia di merito avente ad oggetto il credito contemplato nel decreto opposto, eventualmente da rideterminarsi nel caso di parziale fondatezza dell'opposizione, nell'ambito della quale l'opponente, attore in senso formale, assume la veste di convenuto sostanziale e, viceversa, l'opposto quella di attore in senso sostanziale.
In tale ambito, secondo recente pronunciamento delle Sezioni Unite, «il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta» (Cass., sez. un., 15 ottobre 2024, n. 26727), condizioni pienamente rispettate nel caso di specie. Non altrettanto può dirsi con riferimento alla pretesa relativa all'anno 2023 posto che, indipendentemente dalla debenza dell'esiguo credito, pari a € 34,00, lo stesso risulta per la prima volta nella nota di precisazione del credito depositata in data 14/1/2025, e non è richiesto nella memoria di costituzione e risposta, né in alcun atto processuale successivo.
Venendo all'esame delle eccezioni di parte opponente, il giudice osserva quanto segue.
1) Assume, preliminarmente, l'opponente, l'inefficacia del decreto opposto in ragione della giuridica inesistenza o invalidità della notificazione del decreto eseguita in proprio, ai sensi della l. n. 53/1994, con attestazione ex art. 137 co. 7 c.p.c., nonostante il fosse titolare di PEC, risultante da INI-PEC Pt_1 su proprio codice fiscale, all'atto dell'esecuzione della stessa.
4 L'eccezione non può ritenersi fondata.
Non vi è, innanzitutto, rigorosa prova della circostanza dedotta in atti, id est dell'esistenza di una
PEC intestata al ufficialmente risultante nel registro INI-PEC all'atto della notificazione del Pt_1 decreto ingiuntivo in questa sede opposto. Le risultanze ufficiali INI-PEC versate in atti risultano, difatti, datate 9/4/2024 (cfr. data di aggiornamento), a fronte della notificazione del decreto al
5/3/2024. L'ulteriore documento prodotto (doc. 1 fascicolo parte opponente), non soltanto appare del tutto sguarnito di valenza probatoria, ma attesta esclusivamente «l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione o deposito e non implica l'accertamento della regolarità della stessa».
Per altro, sotto diverso profilo, la giurisprudenza appare univocamente votata al riconoscimento del principio di conservazione degli effetti in tutte le circostanze in cui una notificazione, pur affetta da profili di illegittimità o invalidità, sia giunta a piena conoscenza del destinatario della stessa, escludendo la possibilità di concludere per la nullità delle notificazioni in tutti i casi in cui le stesse abbiano raggiunto il proprio scopo (cfr. Cass., sez. un., 15 ottobre 2024, n. 26727).
2) Con ulteriore motivo di opposizione, il eccepisce l'illegittimità della procedura monitoria Pt_1 azionata da a mezzo del decreto ingiuntivo opposto, n. 140/2024, notificato il 05/03/2024 in Pt_2 ragione del fatto che, per il recupero di alcune annualità contributive, l'opposta si sarebbe già avvalsa dell' che avrebbe avviato nei suoi confronti la procedura di Controparte_3 riscossione esattoriale per il recupero degli anni 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017, e provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali (ruoli 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020). Parte di questi debiti (annualità 2012, 2013 e 2014) sarebbero, per altro, stati già pagati integralmente, e per altre annualità (2011, 2015, 2016 e 2017), il avrebbe avuto accesso ad un piano di rateizzazione Pt_1 concordato con CP_2
Pertanto, con riferimento all'importo di cui al decreto ingiuntivo, composto da 11 annualità (dal
2011 al 2021), dal 2011 al 2021 compresi, ben 7 annualità risulterebbero richieste, ingiunte e precettate in violazione del divieto del ne bis in idem.
Premesso, sullo specifico motivo di opposizione, l'ininfluenza delle deduzioni concernenti l'attestazione del credito ex art. 635 c.p.c., funzionale all'emissione del decreto ingiuntivo e alla quantificazione del credito nella fase monitoria appare evidente come, con riferimento ai debiti pacificamente estinti, e limitatamente al quantum oggetto di pagamento (annualità 2012, 2013 e 2014),
l'opposizione debba essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo e riduzione dell'importo per la misura corrispondente al debito estinto.
5 Con riferimento ai crediti oggetto di parallela azione di recupero esecutiva esattoriale, appare persuasiva la tesi propugnata dalla difesa di che prende le mosse dal principio secondo cui non Pt_2 esiste una preclusione assoluta di duplicazione dei titoli esecutivi, consentita nelle circostanze in cui il titolo esecutivo, di cui la parte è già titolare, abbia natura e portata diversa rispetto al secondo titolo esecutivo (Trib. Roma, sez. XVII, 6 agosto 2020, n. 11444), idoneo a garantire una tutela più piena, con conseguente permanenza dei profili di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Opportunamente, sul punto, parte opposta richiama il noto orientamento giurisprudenziale in tema di termine prescrizionale applicabile ai crediti contributivi (cfr. Cass., sez. un., 17 novembre 2016, n.
23397), che evidenzia come la cartella di pagamento e gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, diversamente dal titolo di formazione giudiziale, come il decreto ingiuntivo, avente attitudine all'irretrattabilità tipica della cosa giudicata.
L'accertamento giudiziale del credito e la pronuncia di condanna non impediscono, tuttavia, di ritenere che il pagamento dello stesso, per la parte oggetto di accordi di rateizzazione con l'Agente deputato alla riscossione, abbia luogo attraverso l'assolvimento degli impegni previsti nel relativo piano, non rappresentando l'emissione di decreto ingiuntivo, né di pronuncia di condanna all'esito del giudizio di opposizione, fattispecie di decadenza dal piano di rateizzazione concordato.
3) Secondo ulteriore motivo di censura, la sarebbe incorsa nella violazione delle disposizioni Pt_2 del proprio Regolamento sulla contribuzione, con particolare riferimento all'art. 48 punto 5. Nel dettaglio, il avrebbe omesso di comunicare a la propria dichiarazione dei redditi sin dal Pt_1 Pt_2
2011, contestualmente omettendo il pagamento dei contributi soggettivi, dei contributi integrativi e di maternità. A fronte di tale situazione, soltanto con delibera del 21/12/2021, con decorrenza dal
29/01/2022, il Consiglio Direttivo di avrebbe provveduto alla cancellazione dell'opponente. Pt_2
Tale ritardo nell'assunzione della delibera di cancellazione risulterebbe in palese violazione della disposizione innanzi menzionata, che prevede che, «trascorsi novanta giorni dalla data del ricevimento dell'elenco, il Collegio dei geometri, in caso di mancata presentazione della comunicazione conforme a quanto prescritto dal presente regolamento, è tenuto ad iniziare la procedura per la cancellazione dall'Albo con i termini e le modalità previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274», nonché dei generali precetti di buona fede, collaborazione con il debitore e autoresponsabilità, di cui agli artt. 1175 e 1227 c.c.
Osserva il giudicante come dall'evidente ritardo della , anche avuto riguardo al disposto di Pt_2 cui all'art 48 punto 5 del Regolamento, nel promuovere e finalizzare il procedimento conclusosi con la
6 cancellazione del non può inferirsi la non debenza della contribuzione pretesa per il periodo Pt_1 successivo al 2015/2016. Tale conseguenza non soltanto non si evince dalla lettura del Regolamento, che non annette alla tardiva attivazione di alcuna conseguenza in favore (o in danno, a seconda Pt_2 della prospettiva) dell'iscritto, ma è preclusa dal contegno dello stesso contraddistinto da palesi Pt_1 profili di negligenza che concorrono a elidere, in termini di causalità del pregiudizio rivendicato dallo stesso, quelli eventualmente ravvisabili in capo a . Pt_2
È, difatti, sufficiente osservare come, a fronte di una pletora di atti di sollecito di pagamento e messa in mora, di seguito compiutamente illustrati in punto di confutazione dell'eccezione di prescrizione, il non abbia provveduto a inoltrare alcuna istanza di cancellazione dall'Albo, così lasciando Pt_1 supporre la persistenza, per il decennio trascorso, di un interesse alla permanenza dell'iscrizione.
4) Eccepisce parte opponente l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo, applicabile alla fattispecie in esame ai sensi l'art. 3 della L. n. 335/1995.
Anche tale eccezione risulta priva di pregio.
Si osserva, da un lato, come «in tema di contributi previdenziali dovuti alla Controparte_1
la prescrizione dei contributi decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione,
[...] da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale» (ex plurimis Cass., sez. lav., 6 giugno 2023, n. 15787).
Vanno, a ogni buon conto, quand'anche la prescrizione avesse avuto decorrenza, considerati i plurimi atti interruttivi della prescrizione inviati sia da che da analiticamente elencati Pt_2 CP_2 alle pagg. 14, 15 e 16 della memoria di costituzione, la normativa emergenziale di cui ai d.l. n. 34/2020, gli artt. 37 e 68, d.l. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) (che richiama l'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015), d.l. n. 104/2020, d.l. n. 125/2020, art. 11 comma 9 del d.l. n.
183/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21), art. 4 del d.l. n. 41/2021 in materia di sospensione dell'attività di riscossione, d.l. n. 73/2021, che hanno sospeso la decorrenza del termine prescrizionale dei contributi per il periodo dal 8/3/2020 al 31/8/2021, per complessivi 541 giorni.
A fronte di tali specifiche deduzioni parte opponente, nelle note conclusive depositate il 15/1/2025, parte opponente non replica alcunché, suffragando il convincimento dell'infondatezza dell'eccezione.
5) Eccepisce, infine, il che, dal 2014, egli risulterebbe iscritto a INPS «e, pertanto, per tutte le Pt_1 annualità contributive, posta la doppia iscrizione, ad INPS da un lato ed a dall'altro, ex CP_1 lege è prevista una diminuzione della debenza contributiva a favore della Cassa Privata, solitamente pari
7 alla metà». Egli, tuttavia, non offre alcun riferimento normativo o regolamentare dal quale evincere la bontà della tesi che, pertanto, non può trovare accoglimento.
***
Ciò detto, in merito al quantum dovuto, occorre fare riferimento all'attestazione di credito da ultimo depositata da , in data 14/1/2025, non contestata nei suoi profili strettamente contabili, Pt_2 secondo cui, espunto dal credito quanto preteso con riferimento all'annualità 2023, il risulta Pt_1 debitore nei confronti di di un importo complessivo pari a € 33.264,12, relativamente agli anni Pt_2
2018, 2019, 2020, 2021, 2022, e dell'ulteriore importo di € 17.325,86 in corso di riscossione da
[...]
, relative a cartelle degli anni 2014, 2018, 2019, 2020. Controparte_3
Ne deriva, pertanto che, in parziale accoglimento dell'opposizione, andrà revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato tenuto il IS al pagamento, in favore di , delle somme sopra indicate. Pt_2
L'accoglimento parziale, con residuazione di un significativo credito in favore di , induce a Pt_2 ritenere sussistenti i motivi per disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. Parte_1
140/2024, notificato il 05/03/2024 e, per l'effetto, revoca il decreto opposto, e dichiara tenuto Pt_1 al pagamento, in favore di
[...] Parte_3 delle seguenti somme al 8/1/2025: € 33.264,12, relativamente agli anni 2018, 2019, 2020,
[...]
2021, 2022, e ulteriori € 17.325,86 in corso di riscossione da , CP_3 Controparte_3 relative a cartelle degli anni 2014, 2018, 2019, 2020; dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Milano, 21/01/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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