Articolo 4 della Legge 28 dicembre 1993, n. 561
Articolo 3
Versione
15 gennaio 1994
>
Versione
1 luglio 1998
>
Versione
13 luglio 1999
Art. 4. (Disposizioni finali e transitorie).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato o con decreto irrevocabile.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni, in quanto compatibili.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli uffici periferici ai quali deve essere inviato il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . ((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 25 giugno 1999, n. 205 , nel modificare l'art. 214, comma 1, lettera gg) del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n. 561 , per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma 1, si considera non abrogata dall' articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ".
Entrata in vigore il 13 luglio 1999
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente