Articolo 2180 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2179Articolo 2181
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9 ottobre 2010
Art. 2180. Lesioni traumatiche da causa violenta subite dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco 1. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale del Vigili del fuoco si applicano, in materia di accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta, le disposizioni di cui all'articolo 1880.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010