Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 19/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 30 dicembre 2024, iscritta al n. 3246 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo alla via I. Garbini, n. 84/G presso lo studio dell'avv. Alessandro Nicola Cozza Caposavi, che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso
E
, nato a [...] il [...], c.f. , CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Viterbo alla via Rosselli n. 2 presso lo studio dell'avv. Francesca Bufalini, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 26 febbraio 2025 e 7 marzo 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “visto, nulla si oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 CP_1
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 8 luglio 1995 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Viterbo, parte II, serie A, n. 81, anno 1995).
Al riguardo hanno premesso che: dalla loro unione sono nati i figli il 27 Per_1
luglio 1998 a Viterbo, economicamente indipendente, il 20 marzo 2000 a Per_2
Vitorchiano, e , il 6 agosto 2003 a Viterbo, entrambi non ancora Persona_3
economicamente autosufficienti;
che sono separati per effetto del decreto di omologa emesso il 2 novembre 2017 dal Tribunale di Viterbo;
che sono economicamente indipendenti;
che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i rapporti economici:
“1) I ricorrenti provvederanno in via autonoma ognuno al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
2) il sig contribuirà al mantenimento dei figli ancora economicamente CP_1
non indipendenti e ) versando alla signora la Per_2 Persona_3 Pt_1
somma mensile di € 230,00= per ciascun figlio pari alla somma mensile di €
460,00= da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, oltre aggiornamento Istat come per legge, oltre a contribuire alle spese straordinari dei figli ancora economicamente non indipendenti ) nella Per_2 Persona_3
misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Viterbo;
3) la casa coniugale sita in Vitorchiano, Via Marconi n.30, distinta al NCU di detto comune al foglio 15, particella 646, sub. 4, viene assegnata alla signor che Pt_1
vi vivrà con i figli. I ricorrenti stabiliscono quindi che la casa coniugale sarà utilizzata esclusivamente dalla signor che potrà disporne a proprio piacimento, per Pt_1
i prossimi dieci anni, anche nel caso in cui i figli diverranno economicamente indi-
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pendenti in data anteriore.
4) Il locale magazzino sito in Vitorchiano, Via Marconi 9, distinto in catasto al foglio
16, particella 155, sub.2 sarà utilizzato da entrambi i ricorrenti e dai figli;
5) la sig.r con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegna a trasferire Pt_1
contestualmente a quanto previsto al successivo punto delle presenti condizioni, senza alcun corrispettivo, in favore del Sig la propria quota del diritto CP_1
di proprietà e di usufrutto sull'immobile sito in Viterbo, Via Rossi Danielli n.5/E, censito al NCU di detto comune al foglio 158, particella 180, sub. 16, cat. A/4.
6) Le parti dichiarano espressamente che il trasferimento di diritti reali immobiliari di cui al precedente deve intendersi quale elemento funzionale e indispensabile alla soluzione della crisi matrimoniale, essendo essenziali per la regolamentazione dei rapporti economici conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, afferendo agli assetti economici basilari della famiglia, precisando altresì che senza tali trasferimenti non sarebbe stata possibile la regolamentazione consensuale della separazione. A tal proposito, i signor chiedono l'esenzione dalle Pt_1 CP_1
relative imposte ai sensi dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in quanto trattasi di trasferimenti di beni effettuati in esecuzione di obblighi assunti dalle parti in sede di ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7) Le parti si danno atto che, con il corretto adempimento di quanto previsto ai precedenti punti, è stata risolta ogni pendenza economica e questione di carattere patrimoniale conseguente al matrimonio e convivenza”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli.
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Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al Controparte_2
per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett.
d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_1 CP_1
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il Presidente est. (dott. Francesco Oddi)
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