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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/04/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 81/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 81/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA STEFANO DONDERO, 2/16 16151
GENOVA presso lo studio dell'Avv. TAULA DANIELE che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
MOTIVAZIONE
1. Premesso che ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 1968/2024 pubblicata in data 03.07.2024 dal Tribunale Civile di Genova, il quale aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illecito trattamento dei propri dati personali e, per l'effetto, lo aveva condannato al pagamento in favore della
[...]
delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per Controparte_2
compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
2. Rilevato che alla prima udienza del 3/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, il difensore di parte appellante non ha depositato le note scritte né ha dato prova della notifica del ricorso a controparte, non costituita, e che pertanto la causa è stata rinviata all'udienza del 17/04/2025 ex artt. 127 ter co. 4 c.p.c. e 181- 309 c.p.c..
3. Rilevato che anche per l'udienza del 17/04/2025 il difensore di parte appellante non ha depositato le note scritte e che pertanto la causa è stata trattenuta in decisione immediata.
4. Visto che ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 309, 181 e 307 ult. co. c.p.c. deve esser disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Genova, 18/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
pag. 2/3 pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 81/2025
La Corte D'Appello di Genova, Terza, in persona dei magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott. Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 81/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA STEFANO DONDERO, 2/16 16151
GENOVA presso lo studio dell'Avv. TAULA DANIELE che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
MOTIVAZIONE
1. Premesso che ha proposto appello avverso Parte_1
la sentenza n. 1968/2024 pubblicata in data 03.07.2024 dal Tribunale Civile di Genova, il quale aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'illecito trattamento dei propri dati personali e, per l'effetto, lo aveva condannato al pagamento in favore della
[...]
delle spese di lite, liquidate in € 2.540,00 per Controparte_2
compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
2. Rilevato che alla prima udienza del 3/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte, il difensore di parte appellante non ha depositato le note scritte né ha dato prova della notifica del ricorso a controparte, non costituita, e che pertanto la causa è stata rinviata all'udienza del 17/04/2025 ex artt. 127 ter co. 4 c.p.c. e 181- 309 c.p.c..
3. Rilevato che anche per l'udienza del 17/04/2025 il difensore di parte appellante non ha depositato le note scritte e che pertanto la causa è stata trattenuta in decisione immediata.
4. Visto che ai sensi degli artt. 127 ter co. 4 309, 181 e 307 ult. co. c.p.c. deve esser disposta la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo per inattività delle parti.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del processo e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Genova, 18/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Giovanna Cannata Dott. Rossella Atzeni
pag. 2/3 pag. 3/3