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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/12/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BO NT
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1810/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SANTAGUIDA GIOVANNA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale l' richiedeva la restituzione CP_2 dell'importo di euro 3.639,58, ritenuto indebitamente percepito a titolo di pensione di invalidità civile per il periodo dicembre 2019 – giugno 2020.
2. Il ricorrente esponeva di aver beneficiato della pensione di invalidità civile sino alla visita di revisione del 26.11.2019, all'esito della quale la Commissione medica aveva
1 riconosciuto una invalidità pari all'80%, percentuale che escludeva la spettanza della prestazione. Tuttavia, l' aveva continuato a erogare la pensione senza notificare CP_2 alcun provvedimento di revoca, fino a quando, solo in data 22 giugno 2020, era stato notificato un atto di accertamento di somme indebitamente percepite, con intimazione alla restituzione e con comunicazione dell'intenzione di procedere al recupero tramite trattenuta mensile di euro 519,95 sulla pensione categoria VOCTPS.
3. Parte ricorrente deduceva la violazione dell'art. 37, comma 8, L. 448/1998, sostenendo di aver percepito le somme in buona fede e che, in ogni caso, l' fosse decaduto CP_2 dal potere di ripetizione a causa della tardiva revoca.
4. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che il ricorrente fosse CP_2 stato pienamente consapevole della perdita del diritto, avendo ricevuto il verbale sanitario e il modello TE08 di ricostituzione, e ribadendo la possibilità di recuperare il debito mediante trattenute sulla pensione di vecchiaia della gestione pubblica.
*****
5. l ricorso è fondato nei limiti che seguono.
6. Il recupero dell'indebito assistenziale è regolato dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998, che stabilisce la non ripetibilità delle prestazioni assistenziali percepite in buona fede dall'interessato.
7. Tale principio trova conferma in costante giurisprudenza della Corte di Cassazione
(Cass. nn. 23823/2019, 26137/2017, 20660/2015).
8. Nel caso di specie, l'indebito trae origine dalla revisione sanitaria del 26.11.2019, dalla quale emergeva una invalidità pari all'80%. Tuttavia, l' ha continuato ad CP_2 erogare la pensione sino al giugno 2020, senza adottare e notificare alcun provvedimento formale di revoca della prestazione.
9. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione: la sola conoscenza del verbale sanitario non è sufficiente ad escludere la buona fede dell'assistito, poiché tale verbale costituisce atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva;
la cessazione del diritto alla prestazione richiede un provvedimento espresso dell' , CP_2 da notificare all'interessato (Cass. nn. 22714/2016; 27577/2018).
2 10. Pertanto, la prosecuzione dei pagamenti da parte dell' per un periodo di diversi CP_1 mesi, senza comunicare la revoca, ha ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento nella persistenza del proprio diritto, escludendo ogni forma di dolo o colpa grave.
11. Ne consegue che le somme percepite sino alla formale comunicazione del recupero devono ritenersi non ripetibili ai sensi dell'art. 37, comma 8, L. 448/1998.
12. La trattenuta sulle pensioni previdenziali della gestione pubblica, nei limiti di legge, è ammissibile soltanto in presenza di un indebito effettivamente ripetibile.
13. Nel caso di specie, accertata la non ripetibilità dell'indebito assistenziale, nessuna trattenuta può essere effettuata dall' sulla pensione in godimento o su trattamenti CP_2 futuri.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibile l'importo di euro 3.639,58 richiesto dall' a titolo di indebito assistenziale;
CP_2
2. Inibisce all' qualsiasi trattenuta o recupero del suddetto importo su pensioni o CP_2 prestazioni assistenziali e previdenziali presenti o future, e per l'effetto condanna l alle somme eventualmente trattenute;
CP_2
3. Condanna l' al pagamento delle spese legali liquidati in € 1.000,00 da distrarre CP_2 ex art. 93 cpc.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 11/12/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1810/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. SANTAGUIDA GIOVANNA Parte_1 ricorrente
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 22 dicembre 2020, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale l' richiedeva la restituzione CP_2 dell'importo di euro 3.639,58, ritenuto indebitamente percepito a titolo di pensione di invalidità civile per il periodo dicembre 2019 – giugno 2020.
2. Il ricorrente esponeva di aver beneficiato della pensione di invalidità civile sino alla visita di revisione del 26.11.2019, all'esito della quale la Commissione medica aveva
1 riconosciuto una invalidità pari all'80%, percentuale che escludeva la spettanza della prestazione. Tuttavia, l' aveva continuato a erogare la pensione senza notificare CP_2 alcun provvedimento di revoca, fino a quando, solo in data 22 giugno 2020, era stato notificato un atto di accertamento di somme indebitamente percepite, con intimazione alla restituzione e con comunicazione dell'intenzione di procedere al recupero tramite trattenuta mensile di euro 519,95 sulla pensione categoria VOCTPS.
3. Parte ricorrente deduceva la violazione dell'art. 37, comma 8, L. 448/1998, sostenendo di aver percepito le somme in buona fede e che, in ogni caso, l' fosse decaduto CP_2 dal potere di ripetizione a causa della tardiva revoca.
4. L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che il ricorrente fosse CP_2 stato pienamente consapevole della perdita del diritto, avendo ricevuto il verbale sanitario e il modello TE08 di ricostituzione, e ribadendo la possibilità di recuperare il debito mediante trattenute sulla pensione di vecchiaia della gestione pubblica.
*****
5. l ricorso è fondato nei limiti che seguono.
6. Il recupero dell'indebito assistenziale è regolato dall'art. 37, comma 8, L. 448/1998, che stabilisce la non ripetibilità delle prestazioni assistenziali percepite in buona fede dall'interessato.
7. Tale principio trova conferma in costante giurisprudenza della Corte di Cassazione
(Cass. nn. 23823/2019, 26137/2017, 20660/2015).
8. Nel caso di specie, l'indebito trae origine dalla revisione sanitaria del 26.11.2019, dalla quale emergeva una invalidità pari all'80%. Tuttavia, l' ha continuato ad CP_2 erogare la pensione sino al giugno 2020, senza adottare e notificare alcun provvedimento formale di revoca della prestazione.
9. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione: la sola conoscenza del verbale sanitario non è sufficiente ad escludere la buona fede dell'assistito, poiché tale verbale costituisce atto endoprocedimentale privo di autonoma efficacia lesiva;
la cessazione del diritto alla prestazione richiede un provvedimento espresso dell' , CP_2 da notificare all'interessato (Cass. nn. 22714/2016; 27577/2018).
2 10. Pertanto, la prosecuzione dei pagamenti da parte dell' per un periodo di diversi CP_1 mesi, senza comunicare la revoca, ha ingenerato nel ricorrente un legittimo affidamento nella persistenza del proprio diritto, escludendo ogni forma di dolo o colpa grave.
11. Ne consegue che le somme percepite sino alla formale comunicazione del recupero devono ritenersi non ripetibili ai sensi dell'art. 37, comma 8, L. 448/1998.
12. La trattenuta sulle pensioni previdenziali della gestione pubblica, nei limiti di legge, è ammissibile soltanto in presenza di un indebito effettivamente ripetibile.
13. Nel caso di specie, accertata la non ripetibilità dell'indebito assistenziale, nessuna trattenuta può essere effettuata dall' sulla pensione in godimento o su trattamenti CP_2 futuri.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non ripetibile l'importo di euro 3.639,58 richiesto dall' a titolo di indebito assistenziale;
CP_2
2. Inibisce all' qualsiasi trattenuta o recupero del suddetto importo su pensioni o CP_2 prestazioni assistenziali e previdenziali presenti o future, e per l'effetto condanna l alle somme eventualmente trattenute;
CP_2
3. Condanna l' al pagamento delle spese legali liquidati in € 1.000,00 da distrarre CP_2 ex art. 93 cpc.
Così deciso in sede di trattazione scritta, 11/12/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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