Decreto decisorio 25 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 25/08/2021, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/08/2021
N. 00468/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del -OMISSIS-, -OMISSIS-, Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di -OMISSIS- di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo del 18/12/2019 e notificato in data 08/02/2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 81 cod. proc. amm. e 2 dell'allegato 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 11 giugno 2020;
Considerato che nel termine annuale ai sensi dell’art. 71 comma 1 del c.p.a. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ai sensi dell'art. 85, comma 3 e segg., cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte.
Così deciso in Venezia il giorno 24 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.