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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/07/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 333/2024
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 333/2024, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Stefania Patella e dall'Avv. Florenzo Coletti, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Sala, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata come in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex artt. 615/617 c.p.c.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 189 c.p.c.:
“Conclude come da conclusioni di cui all'atto Parte_1 di citazione che qui si intendono riportate e trascritte”.
“Conclude affinché l'On.le Tribunale adito, ritenute infondate le avverse eccezioni Controparte_1
e richieste, ed in accoglimento delle motivazioni spiegate nell'atto di costituzione e risposta, Voglia rigettare l'avverso atto di citazione, con vittoria delle spese di lite”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con contratto per atto pubblico del 23.01.2006, (confluita in Controparte_2 [...]
, con decorrenza dal 2.01.2007, per effetto di fusione con concesse a CP_3 Controparte_4
(di seguito, un mutuo di € Parte_1 Parte_1
200.000,00, rimborsabile in 180 mesi, garantito da ipoteca su beni immobili di proprietà della mutuataria e da fideiussioni prestate da , Parte_2 Parte_3
e . Parte_4
2. Il 22.9.22, di seguito, – nella espressa qualità di asserita cessionaria del Controparte_1 CP_1 credito scaturito dal predetto contratto di mutuo, per effetto di una operazione di cartolarizzazione intercorsa nel 2020 con l'istituto finanziatore - ha notificato alla mutuataria (a mezzo della procuratrice speciale ) un atto di precetto per il pagamento del debito di €. 227.013,31, Controparte_5 maturato a carico di quest'ultima nell'ambito del predetto rapporto.
3. Nella procedura esecutiva immobiliare (n. 138/2022 RGE) intrapresa dalla cessionaria (sempre a mezzo della ) con pignoramento notificato alla debitrice il 24.10.22, il Giudice Controparte_5 dell'Esecuzione, con ordinanza del 9.6.23, ha disposto la vendita del compendio pignorato.
4. Con ricorso depositato il 18.12.2023, la a proposto opposizione all'esecuzione, Parte_1 ex art. 615 comma 2 c.p.c. ed ha richiesto la sospensione urgente della procedura esecutiva, assumendo il difetto della titolarità, in capo alla della qualità di cessionaria del credito dalla stessa fatto CP_1 valere in executivis, per inidoneità della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale a fornire la prova della effettività della cessione medesima;
ha altresì eccepito la invalidità della cessione pagina 2 di 7 in blocco, per la mancata iscrizione del relativo avviso nel Registro delle Imprese, nonché la nullità della procura conferita dalla con atto notarile del 8/03/2022, alla società CP_1 Controparte_5
(incaricata del recupero del credito) per mancata iscrizione di quest'ultima società nel registro delle imprese.
5. Si è costituita la , assumendo la infondatezza della avversa opposizione. CP_1
6. Con ordinanza del 12.01.2024, il G.E. ha rigettato la istanza sospensiva di parte opponente, compensando le spese e fissando il termine per la introduzione del giudizio di merito.
7. A tanto ha provveduto la con la citazione introduttiva del presente giudizio, con Parte_1 la quale la stessa ha prospettato le stesse argomentazioni in fatto ed in diritto formulate innanzi al G.E. ed ha chiesto al Tribunale di : “dichiarare il difetto della legittimazione attiva della società CP_1
[... in ordine alla procedura esecutiva intrapresa nei confronti della società attrice, nonché la nullità della procura conferita con atto notarile del 8/03/2022 alla società con la Controparte_5 congruente dichiarazione di inefficacia degli atti esecutivi e della esecuzione nei confronti della medesima. Vinte le spese di lite”.
8. La - nel costituirsi in giudizio – ha insistito per il rigetto della opposizione. CP_1
9. La causa – articolatasi nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale – giunge alla odierna decisione, all'esito della udienza ex art. 189 c.p.c. del 16.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il 1° motivo di opposizione, la a eccepito il difetto di legittimazione attiva Parte_1 della ad intraprendere la procedura esecutiva, per difetto di prova del fatto che la stessa fosse CP_1 effettivamente divenuta cessionaria del credito maturato dalla mutuataria Controparte_2
La doglianza della opponente è infondata, dovendosi ritenere processualmente acquisita – per le ragioni di seguito esposte - la prova della qualità della di cessionaria del credito dalla stessa fatto valere CP_1 in sede esecutiva.
11. In primo luogo, va osservato che la opposta ha prodotto l'avviso di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1998 dei crediti della INTESA SAN PA PA (già . In Controparte_2 detto avviso si legge, tra l'altro, che: “[…] La società […] comunica che, nell'ambito Controparte_1 pagina 3 di 7 di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da
[...] in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge Controparte_6
130 concluso in data 10 dicembre 2020 ha acquistato pro-soluto da tutti i Controparte_6 crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, Controparte_6 saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il
1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet www. fino alla loro Email_1 estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della cedente e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale , nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della cedente, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione […]”.
11.1 Come è noto, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. N. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione per ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017, nonché Cass.
4277/2023). pagina 4 di 7 11.2 Nella specie, deve ritenersi comprovato il fatto che il credito della originaria mutuataria verso la fosse ricompreso nella cessione in blocco pubblicizzata con il summenzionato Parte_1 avviso, posto che:
-) si tratta di credito sorto da contratto di mutuo fondiario;
-) si tratta di credito sorto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020;
-) si tratta di credito relativo a una posizione di debito assai consistente e risalente nel tempo, tanto da essere stata certamente resa oggetto della (obbligatoria) segnalazione alla Centrale Rischi, come certificato, peraltro, dalla società cedente nella attestazione del 4.1.24 di avvenuta cessione a CP_1 del credito di cui è causa (vd. infra).
11.3 La conclusione di cui al punto 11.2 si ricava, altresì, dalla considerazione del fatto che la opponente non ha mai mosso alcuna contestazione (tanto meno specifica) alla circostanza (addotta e documentata dalla opposta, con la documentazione negoziale e con il summenzionato avviso) per cui il credito di cui è causa rientrasse – per caratteristiche – nella ampia categoria dei crediti oggetto della cessione in blocco pubblicizzata in G.U. (per il generale principio per cui “, “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi”, cfr. per tutte Cass. sez. VI, 07/02/2019, n. 3680).
12. In secondo luogo, va rilevato come la ha tempestivamente prodotto l'elenco - con CP_1 indicazione dei relativi codici “ndg” di identificazione delle posizioni - di tutti i crediti ceduti (tra cui risulta quello di cui è causa) pubblicato (come indicato nell'Avviso di cessione summenzionato) all'indirizzo https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html.
12.1 Anche al riguardo, parte opponente non ha mosso alcuna contestazione in ordine nè ai contenuti di tale elenco, né alla rispondenza di esso alle risultanze del sito web dell'istituto di credito.
13. In terzo luogo, va osservato come la ha prodotto una dichiarazione scritta del 4.1.24 della CP_1
INTESA SAN PA PA, con qui quest'ultima ha attestato quanto segue: “Segnaliamo, come richiesto, che in data 10.12.2020 ha effettuato nei confronti di Controparte_3 CP_1 un'operazione di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999 n°
130, che include, tra gli altri, i crediti di seguito indicati: […] D.& Parte_1
600055223232 (mutuo) 950100000102 (soff. conto corr.) 951100000101 (soff. spese) Della suddetta
pagina 5 di 7 cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12.12.2020 al n. 145 parte II”.
13.1 Una tale attestazione di cessione deve ritenersi pienamente attendibile, posto che:
-) ha un contenuto “sfavorevole” alla dichiarante (che ivi attesta di avere perso la titolarità del credito)
e – qualora non fosse veritiera – non è dato capire le ragioni per le quali il predetto istituto di credito avrebbe dovuto il falso “contra se”;
-) trova conferma documentale nella documentazione relativa alla cessione di crediti sopra illustrata
(avviso di cessione in blocco;
riconducibilità del credito di cu è causa alla categoria di crediti di cui al predetto avviso di cessione;
elenco di crediti pubblicato sul sito dell'istituto bancario);
-) non è stata contestata in alcun modo dalla opponente;
-) trova ulteriore conferma sul piano logico nella considerazione del fatto che la dichiarante non ha mai avanzato alla mutuataria (come è pacifico) alcuna rivendicazione pecuniaria di pagamento del credito in oggetto, proprio perché (evidentemente) ceduto a terzi.
14. Pertanto, la considerazione comparata di tutte le risultanze sino ad ora illustrate fornisce la prova della titolarità in capo a del credito dalla stessa fatto valere in sede esecutiva nei confronti della CP_1
Parte_1
15. Risulta infondato anche il 2° motivo di opposizione, con cui la opponente ha eccepito – sempre al fine di corroborare la dedotta mancanza di legittimazione attiva della - la mancata iscrizione CP_1 della cessione del credito nel registro delle imprese.
Infatti, come statuito dalla Suprema Corte (sent. n. 21821/2023), “l'iscrizione nel registro delle imprese non è decisiva, in quanto la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze (come nella specie: ndr) i rapporti oggetto della cessione”.
16. Non merita accoglimento neanche il 3° motivo di opposizione, con cui la ha Parte_1 lamentato – al fine di contestare la validità procedura esecutiva intrapresa - la mancata iscrizione della cessionaria e della procuratrice nel registro o nell'albo degli intermediari finanziari, Controparte_5 ex art. 106 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993). pagina 6 di 7 Infatti, come ha di recente statuito la Cassazione, “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza
e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
17. In conclusione, la opposizione deve essere integralmente rigettata.
18. La disciplina delle spese di lite segue, ex lege, la soccombenza della opponente, con liquidazione come da dispositivo e, quanto ai compensi, con applicazione dei parametri tabellari medi delle cause di valore pari a quello di cui al precetto e al pignoramento opposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di I grado, iscritta al n. 333/24, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'opposizione.
CONDANNA
l'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla opposta che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite ed altri accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 16.7.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. r.g. 333/2024, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Stefania Patella e dall'Avv. Florenzo Coletti, elettivamente domiciliata come in atti.
OPPONENTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Sala, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata come in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex artt. 615/617 c.p.c.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 189 c.p.c.:
“Conclude come da conclusioni di cui all'atto Parte_1 di citazione che qui si intendono riportate e trascritte”.
“Conclude affinché l'On.le Tribunale adito, ritenute infondate le avverse eccezioni Controparte_1
e richieste, ed in accoglimento delle motivazioni spiegate nell'atto di costituzione e risposta, Voglia rigettare l'avverso atto di citazione, con vittoria delle spese di lite”.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI CONTROVERSE
1. Con contratto per atto pubblico del 23.01.2006, (confluita in Controparte_2 [...]
, con decorrenza dal 2.01.2007, per effetto di fusione con concesse a CP_3 Controparte_4
(di seguito, un mutuo di € Parte_1 Parte_1
200.000,00, rimborsabile in 180 mesi, garantito da ipoteca su beni immobili di proprietà della mutuataria e da fideiussioni prestate da , Parte_2 Parte_3
e . Parte_4
2. Il 22.9.22, di seguito, – nella espressa qualità di asserita cessionaria del Controparte_1 CP_1 credito scaturito dal predetto contratto di mutuo, per effetto di una operazione di cartolarizzazione intercorsa nel 2020 con l'istituto finanziatore - ha notificato alla mutuataria (a mezzo della procuratrice speciale ) un atto di precetto per il pagamento del debito di €. 227.013,31, Controparte_5 maturato a carico di quest'ultima nell'ambito del predetto rapporto.
3. Nella procedura esecutiva immobiliare (n. 138/2022 RGE) intrapresa dalla cessionaria (sempre a mezzo della ) con pignoramento notificato alla debitrice il 24.10.22, il Giudice Controparte_5 dell'Esecuzione, con ordinanza del 9.6.23, ha disposto la vendita del compendio pignorato.
4. Con ricorso depositato il 18.12.2023, la a proposto opposizione all'esecuzione, Parte_1 ex art. 615 comma 2 c.p.c. ed ha richiesto la sospensione urgente della procedura esecutiva, assumendo il difetto della titolarità, in capo alla della qualità di cessionaria del credito dalla stessa fatto CP_1 valere in executivis, per inidoneità della pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale a fornire la prova della effettività della cessione medesima;
ha altresì eccepito la invalidità della cessione pagina 2 di 7 in blocco, per la mancata iscrizione del relativo avviso nel Registro delle Imprese, nonché la nullità della procura conferita dalla con atto notarile del 8/03/2022, alla società CP_1 Controparte_5
(incaricata del recupero del credito) per mancata iscrizione di quest'ultima società nel registro delle imprese.
5. Si è costituita la , assumendo la infondatezza della avversa opposizione. CP_1
6. Con ordinanza del 12.01.2024, il G.E. ha rigettato la istanza sospensiva di parte opponente, compensando le spese e fissando il termine per la introduzione del giudizio di merito.
7. A tanto ha provveduto la con la citazione introduttiva del presente giudizio, con Parte_1 la quale la stessa ha prospettato le stesse argomentazioni in fatto ed in diritto formulate innanzi al G.E. ed ha chiesto al Tribunale di : “dichiarare il difetto della legittimazione attiva della società CP_1
[... in ordine alla procedura esecutiva intrapresa nei confronti della società attrice, nonché la nullità della procura conferita con atto notarile del 8/03/2022 alla società con la Controparte_5 congruente dichiarazione di inefficacia degli atti esecutivi e della esecuzione nei confronti della medesima. Vinte le spese di lite”.
8. La - nel costituirsi in giudizio – ha insistito per il rigetto della opposizione. CP_1
9. La causa – articolatasi nelle fasi di trattazione e di istruttoria documentale – giunge alla odierna decisione, all'esito della udienza ex art. 189 c.p.c. del 16.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il 1° motivo di opposizione, la a eccepito il difetto di legittimazione attiva Parte_1 della ad intraprendere la procedura esecutiva, per difetto di prova del fatto che la stessa fosse CP_1 effettivamente divenuta cessionaria del credito maturato dalla mutuataria Controparte_2
La doglianza della opponente è infondata, dovendosi ritenere processualmente acquisita – per le ragioni di seguito esposte - la prova della qualità della di cessionaria del credito dalla stessa fatto valere CP_1 in sede esecutiva.
11. In primo luogo, va osservato che la opposta ha prodotto l'avviso di cessione in blocco ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1998 dei crediti della INTESA SAN PA PA (già . In Controparte_2 detto avviso si legge, tra l'altro, che: “[…] La società […] comunica che, nell'ambito Controparte_1 pagina 3 di 7 di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da
[...] in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge Controparte_6
130 concluso in data 10 dicembre 2020 ha acquistato pro-soluto da tutti i Controparte_6 crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, Controparte_6 saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il
1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet www. fino alla loro Email_1 estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della cedente e del cessionario, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet sopra indicato e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 7.1 della
Legge 130 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale , nei confronti dei debitori ceduti si producono gli effetti indicati all'articolo 1264 del codice civile e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore della cedente, compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza necessità di alcuna formalità o annotazione […]”.
11.1 Come è noto, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d. lgs. N. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione per ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017, nonché Cass.
4277/2023). pagina 4 di 7 11.2 Nella specie, deve ritenersi comprovato il fatto che il credito della originaria mutuataria verso la fosse ricompreso nella cessione in blocco pubblicizzata con il summenzionato Parte_1 avviso, posto che:
-) si tratta di credito sorto da contratto di mutuo fondiario;
-) si tratta di credito sorto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 giugno 2020;
-) si tratta di credito relativo a una posizione di debito assai consistente e risalente nel tempo, tanto da essere stata certamente resa oggetto della (obbligatoria) segnalazione alla Centrale Rischi, come certificato, peraltro, dalla società cedente nella attestazione del 4.1.24 di avvenuta cessione a CP_1 del credito di cui è causa (vd. infra).
11.3 La conclusione di cui al punto 11.2 si ricava, altresì, dalla considerazione del fatto che la opponente non ha mai mosso alcuna contestazione (tanto meno specifica) alla circostanza (addotta e documentata dalla opposta, con la documentazione negoziale e con il summenzionato avviso) per cui il credito di cui è causa rientrasse – per caratteristiche – nella ampia categoria dei crediti oggetto della cessione in blocco pubblicizzata in G.U. (per il generale principio per cui “, “nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della relevatio ab onere probandi”, cfr. per tutte Cass. sez. VI, 07/02/2019, n. 3680).
12. In secondo luogo, va rilevato come la ha tempestivamente prodotto l'elenco - con CP_1 indicazione dei relativi codici “ndg” di identificazione delle posizioni - di tutti i crediti ceduti (tra cui risulta quello di cui è causa) pubblicato (come indicato nell'Avviso di cessione summenzionato) all'indirizzo https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/operazioni-cessione.html.
12.1 Anche al riguardo, parte opponente non ha mosso alcuna contestazione in ordine nè ai contenuti di tale elenco, né alla rispondenza di esso alle risultanze del sito web dell'istituto di credito.
13. In terzo luogo, va osservato come la ha prodotto una dichiarazione scritta del 4.1.24 della CP_1
INTESA SAN PA PA, con qui quest'ultima ha attestato quanto segue: “Segnaliamo, come richiesto, che in data 10.12.2020 ha effettuato nei confronti di Controparte_3 CP_1 un'operazione di cessione di crediti pro-soluto ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della L. 30 aprile 1999 n°
130, che include, tra gli altri, i crediti di seguito indicati: […] D.& Parte_1
600055223232 (mutuo) 950100000102 (soff. conto corr.) 951100000101 (soff. spese) Della suddetta
pagina 5 di 7 cessione è stata data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 12.12.2020 al n. 145 parte II”.
13.1 Una tale attestazione di cessione deve ritenersi pienamente attendibile, posto che:
-) ha un contenuto “sfavorevole” alla dichiarante (che ivi attesta di avere perso la titolarità del credito)
e – qualora non fosse veritiera – non è dato capire le ragioni per le quali il predetto istituto di credito avrebbe dovuto il falso “contra se”;
-) trova conferma documentale nella documentazione relativa alla cessione di crediti sopra illustrata
(avviso di cessione in blocco;
riconducibilità del credito di cu è causa alla categoria di crediti di cui al predetto avviso di cessione;
elenco di crediti pubblicato sul sito dell'istituto bancario);
-) non è stata contestata in alcun modo dalla opponente;
-) trova ulteriore conferma sul piano logico nella considerazione del fatto che la dichiarante non ha mai avanzato alla mutuataria (come è pacifico) alcuna rivendicazione pecuniaria di pagamento del credito in oggetto, proprio perché (evidentemente) ceduto a terzi.
14. Pertanto, la considerazione comparata di tutte le risultanze sino ad ora illustrate fornisce la prova della titolarità in capo a del credito dalla stessa fatto valere in sede esecutiva nei confronti della CP_1
Parte_1
15. Risulta infondato anche il 2° motivo di opposizione, con cui la opponente ha eccepito – sempre al fine di corroborare la dedotta mancanza di legittimazione attiva della - la mancata iscrizione CP_1 della cessione del credito nel registro delle imprese.
Infatti, come statuito dalla Suprema Corte (sent. n. 21821/2023), “l'iscrizione nel registro delle imprese non è decisiva, in quanto la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze (come nella specie: ndr) i rapporti oggetto della cessione”.
16. Non merita accoglimento neanche il 3° motivo di opposizione, con cui la ha Parte_1 lamentato – al fine di contestare la validità procedura esecutiva intrapresa - la mancata iscrizione della cessionaria e della procuratrice nel registro o nell'albo degli intermediari finanziari, Controparte_5 ex art. 106 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993). pagina 6 di 7 Infatti, come ha di recente statuito la Cassazione, “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza
e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”.
17. In conclusione, la opposizione deve essere integralmente rigettata.
18. La disciplina delle spese di lite segue, ex lege, la soccombenza della opponente, con liquidazione come da dispositivo e, quanto ai compensi, con applicazione dei parametri tabellari medi delle cause di valore pari a quello di cui al precetto e al pignoramento opposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di I grado, iscritta al n. 333/24, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'opposizione.
CONDANNA
l'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla opposta che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre il 15% sui compensi per rimborso forfettario delle spese di lite ed altri accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 16.7.25 Il Giudice
Dott. Gianluca Falco pagina 7 di 7