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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 793/2020
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL OS in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Fabio ABBRUZZESE
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte convenuta contumace-
Controparte_2
- parte convenuta contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.2.2020, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420190006536312000, con il quale intimava il pagamento della CP_2 complessiva somma di euro 2.993,81, a titolo di contributi IVS Gestione Agricola lavoratori autonomi per l'anno 2018.
Il ricorrente con un unico motivo di ricorso ha lamentato l'illegittimità della pretesa contenuta nell'avviso impugnato, data la cessazione dell'attività aziendale intervenuta il 15.2.2012, con contestuale cancellazione dalla relativa gestione previdenziale.
Sebbene ritualmente evocate in giudizio le parti convenute sono rimaste contumaci.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
*****
In via preliminare ed assorbente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Invero, parte ricorrente non ha indicato né allegato la notifica dell'avviso di addebito opposto precludendo, difatti, al Giudice la possibilità di verificare la tempestività dell'opposizione.
La data di notifica, difatti, è un elemento essenziale per la corretta instaurazione del giudizio di opposizione, dal momento che da essa dipendono numerose questioni, quale innanzitutto, la verifica della tempestività dell'azione ed il rispetto degli ulteriori termini di legge.
Ebbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui
“l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo” (cfr. ex multis 13527/2024, 3796/2003).
Pertanto, ai fini del giudizio di tempestività del ricorso avverso l'atto impositivo, il ricorrente è tenuto ad indicare il momento di perfezionamento del procedimento notificatorio.
Secondo l'impostazione ermeneutica dei giudici di legittimità, difatti, “la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto non va collegata al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio. Può concludersi, quindi, che lo scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l'impugnazione” (cfr. Cass. n. 6862/2023).
Nel caso per cui è giudizio il ricorrente ha prodotto l'avviso di addebito, senza, tuttavia, allegare la documentazione relativa alla sua notificazione, di cui, quindi, non è possibile accertare la data precisa e conseguentemente la tempestività del ricorso, anche in relazione alla contumacia di CP_2
Si tratta peraltro, di questione rilevabile d'ufficio ai sensi dell'articolo 2969 del codice civile, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti: tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito (cfr. Cass. cit.). In conclusione, per le motivazioni sin qui rassegnate l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite sono compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL OS in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL OS
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL OS in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Fabio ABBRUZZESE
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte convenuta contumace-
Controparte_2
- parte convenuta contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.2.2020, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420190006536312000, con il quale intimava il pagamento della CP_2 complessiva somma di euro 2.993,81, a titolo di contributi IVS Gestione Agricola lavoratori autonomi per l'anno 2018.
Il ricorrente con un unico motivo di ricorso ha lamentato l'illegittimità della pretesa contenuta nell'avviso impugnato, data la cessazione dell'attività aziendale intervenuta il 15.2.2012, con contestuale cancellazione dalla relativa gestione previdenziale.
Sebbene ritualmente evocate in giudizio le parti convenute sono rimaste contumaci.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
*****
In via preliminare ed assorbente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
Invero, parte ricorrente non ha indicato né allegato la notifica dell'avviso di addebito opposto precludendo, difatti, al Giudice la possibilità di verificare la tempestività dell'opposizione.
La data di notifica, difatti, è un elemento essenziale per la corretta instaurazione del giudizio di opposizione, dal momento che da essa dipendono numerose questioni, quale innanzitutto, la verifica della tempestività dell'azione ed il rispetto degli ulteriori termini di legge.
Ebbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui
“l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo” (cfr. ex multis 13527/2024, 3796/2003).
Pertanto, ai fini del giudizio di tempestività del ricorso avverso l'atto impositivo, il ricorrente è tenuto ad indicare il momento di perfezionamento del procedimento notificatorio.
Secondo l'impostazione ermeneutica dei giudici di legittimità, difatti, “la decorrenza del termine per l'impugnazione dell'atto non va collegata al fatto naturalistico della sua effettiva conoscenza da parte del destinatario, bensì alla astratta conoscibilità che discende dal valido perfezionamento del procedimento notificatorio. Può concludersi, quindi, che lo scopo della notifica è quello di stabilire, con effetto di certezza legale, il dies a quo del termine per l'impugnazione” (cfr. Cass. n. 6862/2023).
Nel caso per cui è giudizio il ricorrente ha prodotto l'avviso di addebito, senza, tuttavia, allegare la documentazione relativa alla sua notificazione, di cui, quindi, non è possibile accertare la data precisa e conseguentemente la tempestività del ricorso, anche in relazione alla contumacia di CP_2
Si tratta peraltro, di questione rilevabile d'ufficio ai sensi dell'articolo 2969 del codice civile, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti: tale regola opera anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno espresso formatosi sulla questione, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità d'ufficio il giudicato implicito (cfr. Cass. cit.). In conclusione, per le motivazioni sin qui rassegnate l'opposizione va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite sono compensate in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa EL OS in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
EL OS
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia Imbrociano - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.