Art. 1. Articolo unico.
Le domande dirette ad ottenere l'integrazione di prezzo concessa dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380 , agli esercenti di aziende minerarie sui combustibili fossili nazionali venduti e consegnati dal 1 marzo 1948 sino al 30 giugno 1948, debbono essere presentate, sotto pena, di decadenza, al Ministero dell'industria e del commercio, con la necessaria documentazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le domande dirette ad ottenere l'integrazione di prezzo concessa dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380 , agli esercenti di aziende minerarie sui combustibili fossili nazionali venduti e consegnati dal 1 marzo 1948 sino al 30 giugno 1948, debbono essere presentate, sotto pena, di decadenza, al Ministero dell'industria e del commercio, con la necessaria documentazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.