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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1913 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/06/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Eugenio Mocci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Eugenio Mocci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 02/08/1980, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
02/08/1980 tra e , trascritto presso il Parte_1 Controparte_1
registro dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 1980, numero 69, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I due figli dei coniugi, in data 25/05/1980 e in data Per_1 Per_2
17/05/1983, sono orami maggiorenni ed indipendenti, con proprio nucleo familiare, pertanto, non è necessaria alcuna previsione in ordine al loro mantenimento.
Pag. 2 di 3 2) Relativamente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, essendo ciascuno indipendente ed autosufficiente sotto il profilo lavorativo ed economico, dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro, in riferimento al proprio mantenimento e sostentamento.
3) La casa familiare, che la IG.ra aveva acquistato dal padre, dopo il Pt_1 matrimonio in regime di comunione, con Atto Pubblico del 30.03.1995,
Repertorio n. 325403, Volume n. 40554, sita in Cagliari - Pirri, Via Centrale
n. 2 (n. 4 in catasto), P. 1, distinta in catasto al Foglio B/3 (già Foglio 39),
Mappale 1265 (già Mappale 649), Sub. 5, Zona 3 Categoria A/3, Classe 2,
Vani 7,5 e Rendita € 406,71 (già Rendita L 1.312,500), diventerà di sua proprietà esclusiva, come di seguito precisato.
4) Le parti concordano che il IG. , con successivo atto Controparte_1 notarile, trasferirà a titolo gratuito la propria quota di comproprietà del 50% della casa coniugale, derivata dall'acquisto della IG.ra Parte_1 in regime di comunione legale, in favore di quest'ultima, e ciò sia a compensazione di qualsiasi eventuale posizione debitoria in capo al IG.
scaturente dai rapporti economici disciplinati in sede di separazione, CP_1 sia a titolo di compensazione di ogni eventuale posizione debitoria riconducibile agli oneri di pagamento inerenti al mutuo contratto per la ristrutturazione, interamente sostenuti dalla IG.ra . Pt_1
5) Le parti, pertanto, dichiarano che, a fronte del trasferimento della quota di comproprietà del 50% del IG. , in favore della IG.ra Controparte_1
, nulla sarà dovuto tra loro e non avranno più nulla da Parte_1 pretendere reciprocamente, avendo così disciplinato tutti i loro pregressi rapporti economici, con rinuncia a qualsiasi ulteriore reciproca pretesa.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1913 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/06/1963, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Eugenio Mocci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luca Eugenio Mocci, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 02/08/1980, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Cagliari.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
02/08/1980 tra e , trascritto presso il Parte_1 Controparte_1
registro dello stato civile del Comune di Cagliari, anno 1980, numero 69, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I due figli dei coniugi, in data 25/05/1980 e in data Per_1 Per_2
17/05/1983, sono orami maggiorenni ed indipendenti, con proprio nucleo familiare, pertanto, non è necessaria alcuna previsione in ordine al loro mantenimento.
Pag. 2 di 3 2) Relativamente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, essendo ciascuno indipendente ed autosufficiente sotto il profilo lavorativo ed economico, dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro, in riferimento al proprio mantenimento e sostentamento.
3) La casa familiare, che la IG.ra aveva acquistato dal padre, dopo il Pt_1 matrimonio in regime di comunione, con Atto Pubblico del 30.03.1995,
Repertorio n. 325403, Volume n. 40554, sita in Cagliari - Pirri, Via Centrale
n. 2 (n. 4 in catasto), P. 1, distinta in catasto al Foglio B/3 (già Foglio 39),
Mappale 1265 (già Mappale 649), Sub. 5, Zona 3 Categoria A/3, Classe 2,
Vani 7,5 e Rendita € 406,71 (già Rendita L 1.312,500), diventerà di sua proprietà esclusiva, come di seguito precisato.
4) Le parti concordano che il IG. , con successivo atto Controparte_1 notarile, trasferirà a titolo gratuito la propria quota di comproprietà del 50% della casa coniugale, derivata dall'acquisto della IG.ra Parte_1 in regime di comunione legale, in favore di quest'ultima, e ciò sia a compensazione di qualsiasi eventuale posizione debitoria in capo al IG.
scaturente dai rapporti economici disciplinati in sede di separazione, CP_1 sia a titolo di compensazione di ogni eventuale posizione debitoria riconducibile agli oneri di pagamento inerenti al mutuo contratto per la ristrutturazione, interamente sostenuti dalla IG.ra . Pt_1
5) Le parti, pertanto, dichiarano che, a fronte del trasferimento della quota di comproprietà del 50% del IG. , in favore della IG.ra Controparte_1
, nulla sarà dovuto tra loro e non avranno più nulla da Parte_1 pretendere reciprocamente, avendo così disciplinato tutti i loro pregressi rapporti economici, con rinuncia a qualsiasi ulteriore reciproca pretesa.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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