TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 07/08/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Radici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2013/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Sergio Di Bella;
ATTRICE OPPONENTE contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Domenico D'Amato; CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti
Per l'attrice opponente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesso ogni accertamento in fatto ed in diritto e respinta ogni avversa istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento della presente opposizione, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE:
-accertare e dichiarare, alla luce delle risultanze peritali, (i) l'illegittimità delle fatture 65 del 03.10.2023, n. 66 del 17.10.2023, n. 78 del 23.11.2023, n. 83 del 22.12.2023, n. 1 del 04.01.2024, n. 2 del 11.01.2024, n. 3 del 18.01.2024 e n. 7 del 25.01.2024, (ii) nonché la gravità della condotta assunta da che ha taciuto in sede precontrattuale ed in sede di esecuzione del contratto di Controparte_1 non essere in grado di svolgere alcune lavorazioni, per le ragioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di locazione di beni mobili e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 540/2024 in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo ed accertare e dichiarare, sempre alla luce delle risultanze peritali, applicando il calcolo “con prezzi ricalcolati con criterio di cui al punto 2”, pag. 14 relazione CTU, il credito di di € 4.078,40 e per l'effetto condannare Parte_1 [...] al pagamento di detta somma in favore di CP_1 Parte_1
IN VIA SUBORDINATA:
-nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare, alla luce delle risultanze peritali, (i) l'illegittimità delle fatture 65 del 03.10.2023, n. 66 del pagina 1 di 10 17.10.2023, n. 78 del 23.11.2023, n. 83 del 22.12.2023, n. 1 del 04.01.2024, n. 2 del 11.01.2024, n. 3 del 18.01.2024 e n. 7 del 25.01.2024, (ii) nonché la gravità della condotta assunta da Controparte_1 che ha taciuto in sede precontrattuali ed in sede di esecuzione del contratto di non essere in grado
[...] di svolgere alcune lavorazioni, per le ragioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di locazione di beni mobili e ricalcolare la minor somma eventualmente dovuta da a sulla base dele risultanze peritali, applicando il “calcolo con prezzi Parte_1 Controparte_1 come da ft. emesse” pag. 13 relazione CTU, pari ad € 7.953,61 e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 540/2024;
IN VIA RICONVENZIONALE:
-accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in narrativa, la sussistenza del credito di € 82.950,96 da parte di nei confronti di e, per l'effetto, condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma ridetta somma di € 82.950,96 e/o in via Controparte_2 riconvenzionale subordinata, compensare parzialmente la ridetta somma di € 82.950,96 e/o della diversa somma da quantificarsi in corso di causa con la somma eventualmente dovuta a
[...]
e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 540/2024 in quanto infondato, ingiusto ed CP_1 illegittimo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova, circostanziati con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., depositata telematicamente.
Con ogni più ampia riserva.
Con vittoria di spese, compensi di avvocato, CPA, IVA e successive occorrende».
Per la convenuta opposta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, in via principale,
- rigettare le domande tutte proposte da già in limine litis, per difetto di allegazione non Parte_1 superabile, essendo maturate le relative preclusioni, con integrale conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Busto Arsizio n.540/2024, R.G.n.1305/2024, emesso in data 11.04.2024 e notificato il 15.04.2024;
- in ogni caso, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto con integrale conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Busto Arsizio n.540/2024, R.G.n.1305/2024, emesso in data 11.04.2024 e notificato il 15.04.2024.
Nel merito in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, esperita ogni e più opportuna indagine, accertato e dichiarato che va Controparte_1 creditrice di per le causali di cui in narrativa, giuste le fatture azionate in sede monitoria, Parte_1 dell'importo di € 41.247,29, oltre interessi moratori ex D.l.vo 231/2002 dal dovuto al saldo, respingere le domande tutte spiegate da e condannare l'attrice al pagamento del predetto importo Parte_1 dovuto, o di quell'altra somma che risulterà provata in corso di giudizio.
Nel merito in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, esperito ogni e più opportuno accertamento, accertato che Controparte_1 va creditrice di per le causali di cui in narrativa, giuste le fatture azionate in sede Parte_1 monitoria, dell'importo di € 41.247,29, oltre interessi moratori ex D.l.vo 231/2002 dal dovuto al saldo, e spese di procedura, condannare l'attrice al pagamento di quanto residui a seguito delle compensazioni conseguenti al parziale accoglimento della domanda avversaria.
pagina 2 di 10 In ogni caso, accertato e dichiarato che i torni e la minutaglia/attrezzatura di proprietà di Per_1 sono stati prelevati da parte attrice dal capannone di proprietà della Società convenuta, Parte_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere in parte qua.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In istruttoria, ci si oppone all'ammissione degli avversi capitoli di prova in quanto inammissibili perché formulati in spregio al dettato normativo, generici, vertenti su circostanze suscettibili di essere provate documentalmente e/o inconferenti ai fini del decidere. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede sin da ora di essere abilitati alla prova contraria. Si chiede altresì ammettersi prova per testi sulle circostanze in fatto articolate nella memoria ex art.171 ter n.2 c.p.c. depositata telematicamente in data 28.10.2024, con i testi ivi indicati. CP
.
Motivi della decisione
Con il decreto ingiuntivo n. 540/24, emesso in accoglimento del ricorso depositato da Controparte_1
il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva ad di pagare alla ricorrente la somma di
[...] Parte_1
41.247,29 in linea capitale, oltre interessi, spese di procedura ed oneri di legge, dovuti a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavorazioni meccaniche eseguite su commissione dell'ingiunta, di cui alle fatture n. 65/2023, n. 66/2023, n. 78/2023, n. 83/2023, n. 1/2024, n. 2/2024, n. 3/2024 e n. 7/2024, nonché per canoni di locazione di beni mobili ed immobili concessi in godimento alla stessa.
proponeva tempestiva opposizione, con la quale esponeva che tra le parti era intercorso un Parte_1 articolato rapporto di collaborazione, essenzialmente strutturato attraverso due contratti di locazione.
Il primo, stipulato in data 03.05.2023, prevedeva il reciproco utilizzo di alcuni dei rispettivi beni mobili aziendali: alla società opponente era stato così concesso di fruire di parte delle strumentazioni appartenenti a ad un canone mensile di euro 500,00 oltre I.V.A., mentre Controparte_1 era stata autorizzata ad usare alcuni macchinari di proprietà di a Controparte_1 Parte_1 fronte di un corrispettivo pari al 30% del proprio fatturato mensile (c.d. cash back), da conguagliare con i canoni di locazione dovuti all'opposta.
Tale contratto contemplava, altresì, un contributo di alle spese di conservazione dei beni Parte_1 locati e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, pari al 30% dell'esborso sostenuto.
Il secondo contratto, stipulato il 18.05.2023, prevedeva, invece, la locazione ad ad un Parte_1 canone mensile di euro 4.000,00, del capannone industriale sito in via Dell'Industria n. 8 ad RC
(MI), di proprietà della società opposta, da utilizzare in condivisione tra le parti.
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici a servizio dell'immobile era stata posta per il 30% a carico della società e per il restante 70% a carico della società locatrice.
pagina 3 di 10 Nel corso del 2023 la collaborazione tra le due società si era strutturata ulteriormente ed era sfociata nell'affidamento di alcune commesse a da parte di la quale, Controparte_1 Parte_1 tuttavia, si era avveduta del fatto che l'opposta ne aveva esternalizzato alcune ad imprese terze ed aveva operato ingenti ricarichi sul prezzo del prodotto finito praticato all'ingiunta, che aveva quindi interrotto i rapporti e, nel luglio dello stesso anno, aveva comunicato il recesso dal contratto di locazione immobiliare.
Oltre a tale ingiustificato aggravio di costi, frutto di condotte della controparte ritenute contrarie ai principi informatori della buona fede e della correttezza dato dal fatto che aveva Controparte_1 sottaciuto di non essere in grado di far fronte in proprio a tutti gli ordinativi ricevuti dall'opponente, deduceva l'inadempimento contrattuale di sottrattasi al concordato Parte_1 Controparte_1 riconoscimento del 30% del fatturato dalla stessa prodotto, al contributo alle spese di riparazione di un tornio e a quelle di straordinaria manutenzione dell'immobile, nonché per avere addebitato all'opponente canoni di locazione non dovuti. Per tali ragioni, affermava di vantare un controcredito nei confronti di parte opposta pari a complessivi euro 82.950,96.
In via preliminare, domandava, dunque, il diniego della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, stante l'illegittimità delle fatture ex adverso azionate e la gravità della condotta tenuta da la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione di beni mobili Controparte_1
e la revoca del decreto medesimo, ovvero, in subordine, di ricalcolare l'importo effettivamente spettante alla società opposta.
In via riconvenzionale, accertata la sussistenza del predetto controcredito pari a complessivi 82.950,96 euro, chiedeva la condanna di quest'ultima a pagare l'importo corrispondente o la diversa somma ritenuta di giustizia all'esito del procedimento, eventualmente previa compensazione con quanto riconosciuto spettante a nonché a restituire due torni presenti presso il Controparte_1 Per_1 capannone di RC (MI) ed altre attrezzature di proprietà di (domanda superata dalla Parte_1 consegna di tali beni).
La convenuta opposta si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 06.09.2024, contestando integralmente le difese avversarie.
In particolare, in relazione alla pretesa di rimborso dei costi sostenuti dalla controparte per le opere eseguite all'interno dell'immobile predetto, negava l'esistenza del debito Controparte_1 assumendo che le stesse erano state intraprese da senza la prevista autorizzazione della Parte_1 locatrice.
pagina 4 di 10 Quanto ai canoni non percepiti, l'opposta ribadiva la correttezza dell'ammontare richiesto in sede monitoria, osservando che parte conduttrice non aveva onorato il pagamento delle mensilità di dicembre 2024 e di gennaio 2025 per la locazione del capannone, circostanza peraltro incontestata, che la stessa era comunque obbligata al pagamento di sei mensilità anche dopo la comunicazione del recesso contrattuale e che si era resa morosa anche nel versamento dei canoni dovuti per Parte_1 la locazione delle strumentazioni aziendali.
Con riferimento delle lavorazioni eseguite su incarico di parte opponente, Controparte_1 affermava di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dagli accordi, poiché i manufatti realizzati erano stati puntualmente consegnati alla committente e nessuna contestazione era mai stata mossa da quest'ultima, né in ordine alle caratteristiche intrinseche dei prodotti realizzati, né in ordine ai prezzi praticati ed al contenuto delle fatture emesse di volta in volta. Difatti, queste ultime, il cui ammontare era stato determinato tenendo conto del cashback del 30% dovuto ad in base Parte_1 agli accordi, erano sempre state regolarmente ricevute dalla società destinataria senza alcuna osservazione.
Del pari, nessuna contestazione era mai stata formulata da rispetto al conferimento a terzi Parte_1 di alcune lavorazioni commissionate a pratica, questa, che doveva ritenersi Controparte_1 consentita, in quanto, oltre a non essere vietata dai contratti in essere tra le parti, era comunque nota alla società opponente.
Infine, l'opposta dava atto dell'avvenuto rilascio spontaneo dell'immobile locato e della liberazione del medesimo dalle attrezzature appartenenti alla controparte, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine a tali profili.
Pertanto, concludeva instando preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del provvedimento monitorio. In via subordinata, domandava accertarsi il credito nei confronti di Pt_1
e condannarla a pagare il complessivo importo di euro 41.247,29, oltre interessi moratori ex D.
[...]
Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio,
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa era istruita documentalmente, nonché tramite c.t.u., essendo state ritenute inammissibili i mezzi di prova orale richiesti dalle parti. Infine, dopo la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, perveniva in decisione all'esito dell'udienza celebrata il 10.09.2025 con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
*** *** *** pagina 5 di 10 Deve innanzitutto essere rammentato il fondamentale principio in base al quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia a procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 17.12.2024, n. 32959 e Cass.
Civ., Sez. VI – L, Ordinanza 28.05.2019, n. 14486).
Sul piano sostanziale, pertanto, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito, mentre spetta all'opponente provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di tale diritto. È, dunque, la parte opposta a dovere dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre all'opponente compete di contestarla, allegando circostanze estintive, modificative o impeditive dell'altrui diritto, ovvero deducendo l'inefficacia dei fatti posti dalla controparte a fondamento della propria domanda. (v. Cass.
Civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533: «In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»).
Nella fattispecie in esame, pertanto, competeva all'opposta fornire la prova circa Controparte_1 la fondatezza delle proprie pretese creditorie, mentre, simmetricamente, in capo all'opponente Pt_1 incombeva l'onere di comprovare l'esistenza dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi di dette
[...] pretese, nonché dei fatti costitutivi a fondamento della domanda riconvenzionale.
Declinati tali principi generali alla fattispecie concreta oggetto di causa, l'opposizione spiegata da appare parzialmente fondata: pur essendo incontestato che aveva Parte_1 Controparte_1 eseguito le lavorazioni di cui alle fatture azionate in sede monitoria, essa non offriva prova adeguata circa la correttezza della quantificazione del credito vantato. A sostegno delle proprie tesi difensive, a ben guardare, la convenuta offriva in comunicazione esclusivamente le fatture rimaste impagate, omettendo di corredarle con ulteriore documentazione, quale, segnatamente, le schede di lavorazione attestanti le attività concretamente poste in essere ed il tempo impiegato, le schede tecniche dei materiali utilizzati, le eventuali fatture di acquisto delle materie prime e delle attrezzature necessarie pagina 6 di 10 alla produzione dei manufatti commissionati, accompagnate dalle ricevute comprovanti gli esborsi all'uopo sostenuti, onde poter evincere i costi sostenuti in fase di produzione.
Tale documentazione, peraltro, nel corso delle operazioni peritali espletate in corso di causa era stata espressamente richiesta dal C.T.U. al consulente di parte convenuta, il quale ometteva Persona_2 di depositarla (a pagina 6 dell'elaborato tecnico, infatti, il C.T.U. annotava: «Il CTU nella seduta del 29 gennaio scorso chiedeva al CTP dottor di fornire una relazione “documentata” per Persona_3 attestare l'incongruenza dei prezzi applicati sulle fatture non pagate da e chiedeva al CTP Pt_1
Signor una relazione “documentata” contenente il criterio di determinazione dei prezzi Persona_2 applicati, le schede di lavoro, il costo orario applicato, il costo macchina o altra modalità di determinazione dei prezzi. Nessuna delle parti forniva la relazione documentata»).
Occorre ricordare, a tal proposito, che la fattura commerciale, pur essendo valida ai fini fiscali e contabili e pur costituendo strumento idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo, non costituisce prova dell'esistenza del credito, che va dimostrato in altri modi.
In particolare, la giurisprudenza unanime ritiene che, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., le fatture – come le scritture contabili – fanno prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma sono inidonee a fornire la dimostrazione tanto dell'esistenza, quanto della liquidità di un credito, poiché non assumono la veste di atto scritto avente natura contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 07.08.2023, n.
24027. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI-II, Ordinanza 14.10.2022, n. 30309).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Corte, anche di recente ribadito, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, essa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 12.07.2023, n.
19944; Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza 11.03.2011, n. 5915).
affermava che l'esistenza e l'ammontare del credito azionato in via monitoria Controparte_1 erano da ritenersi provati per via della mancata contestazione e dell'accettazione delle fatture emesse da parte di e, a sostegno di tale tesi, richiamava numerosa ed unanime giurisprudenza, Parte_1 secondo la quale:
− «La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili»
(Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 08.02.2024, n. 3581);
pagina 7 di 10 − «Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.» (Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza 20.12.2018, n. 32935).
Tali principi non sono tuttavia pertinenti nel caso di specie.
Non vi è prova, infatti, che avesse espressamente accettato le fatture insolute, né che lo Parte_1 avesse fatto per fatti concludenti, attraverso la loro annotazione nei libri contabili o nel registro I.V.A. vendite, documenti, questi ultimi, che parte opponente non produceva in giudizio ed in ordine ai quali parte opposta non formulava alcuna istanza volta ad ottenere un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
In difetto di prova circa la circostanza dell'avvenuta accettazione delle fatture e/o della loro annotazione nelle scritture contabili da parte di (prova della quale, giova ribadirlo, era Parte_1 ad essere onerata), le fatture stesse sono inidonee a spiegare l'efficacia Controparte_1 probatoria auspicata dalla convenuta opposta.
A ciò si aggiunga che i capitoli di prova orale articolati da quest'ultima con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. sono manifestamente inammissibili, in quanto generici, irrilevanti o valutativi, come già motivato nell'ordinanza del 21.11.2024.
Oltre a tali dirimenti osservazioni, si consideri che la C.T.U. esperita in corso di causa, cui nella superiore parte motiva si è già fatto riferimento, con argomentazioni scevre da vizi logici, frutto di indagini oculate, obiettive ed accurate della documentazione versata in atti e svolte nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, pur in difetto di dati obbiettivi conseguenti alle ridette lacune probatorie, assodava che, nelle lavorazioni commissionate da a e da questa Parte_1 Controparte_1 affidate ad imprese terze, il prezzo finale praticato alla prima dalla convenuta opposta aveva costantemente subito un ricarico compreso tra un minimo pari al 97% ad un massimo pari al 211% rispetto a quello praticato a dai suoi fornitori (si confrontino i dati riportati a Controparte_1 pagine 7, 8, 9 e 10 dell'elaborato peritale).
Preso atto dell'impossibilità di confrontare i dati raccolti con i prezzi di mercato, controvertendosi su
«[…] lavorazioni particolari, su disegno ed il cui costo dipende anche dalla tipologia di macchinario utilizzato per la lavorazione […]», al fine di quantificare il credito affermato da parte opposta la C.T.U.
pagina 8 di 10 adottava un criterio forfettario, consistente nel «[…] maggiorare del 30% i prezzi pagati ai fornitori di
affidatari delle lavorazioni di , ritenendo che tale criterio possa costituire un Controparte_1 Pt_1 punto utile per rideterminare il fatturato di verso […]», ciò proprio al fine di Controparte_1 Pt_1 tenere in debito conto la circostanza allegata dalla convenuta secondo la quale «[…] spesso oltre alle lavorazioni eseguite dai propri fornitori, ha dovuto effettuare anche altre piccole lavorazioni e sistemazioni varie dei pezzi lavorati da terzi a causa della diversa durezza dei materiali piuttosto che dovute a saldature non rifinite o sbavate […]» (si veda, ancora, pagina 10 della C.T.U.).
Il modus operandi adottato dalla C.T.U. appare pienamente condivisibile, oltre che per le ragioni esposte poc'anzi in ordine al ragionamento seguito, anche per ciò che concerne la determinazione forfettaria del ricarico praticato da che appare congrua e sostenuta da Controparte_1 motivazione adeguata, diffusamente esposta nella risposta resa dalla C.T.U. alle osservazioni pervenute dal C.T.P. riportata alle pagine 14, 15. 16 e 17 dell'elaborato peritale. Persona_2
Orbene, alla luce dei criteri seguiti e dei conteggi operati dal consulente nominato, riconoscendo l'effettiva esecuzione da parte di delle lavorazioni commissionatele da Controparte_1 Pt_1
(la quale, del resto, in corso di causa contestava semmai il quantum preteso dalla controparte),
[...] tenuto conto del credito locativo per il periodo in cui il rapporto ha esplicato la sua efficacia (come ricostruito dalla CTU), il credito maturato dalla società opposta per l'opera prestata deve essere rideterminato nella minor somma di euro 33.651,44, mentre gli importi spettanti ad il cui Parte_1 controcredito azionato in via riconvenzionale veniva parimenti ritenuto esistente dalla C.T.U., vanno quantificati in euro 37.729,84.
La ricostruzione fatta dal CTU appare coerente con gli elementi resi disponibili dalle parti e le argomentazioni sviluppate appaiono convincenti sul piano logico anche in replica alle osservazioni formulata dai CCTTPP.
In particolare il rapporto sinergico instaurato tra le parti (questo il senso del riferimento ad una sorta di
“società di fatto” usato dal CTU) non autorizzava l'opposta a esternalizzare le lavorazioni né avrebbe avuto senso, diversamente, il meccanismo contrattuale concordato, posto che in tale Parte_1 ipotesi, avrebbe potuto rivolgersi ai terzi direttamente (facendo le valutazioni del caso), senza passare per il tramite della Controparte_1
Residua, dunque, un credito a vantaggio di parte opponente pari a euro 4.078,40: il decreto ingiuntivo opposto deve perciò essere revocato e parte opposta deve essere condannata a pagare a parte opponente l'importo equivalente.
pagina 9 di 10 Su tale somma non sono dovuti interessi, in quanto non espressamente richiesti (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
Sentenza 13.12.2022, n. 36246: «In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte […]» In senso conforme, Cass.
Civ., Sez. VI-II, Ordinanza 25.11.2021, n. 36659; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 19.09.2016, n. 18292).
Tenuto conto della reciproca soccombenza, della complessità dei rapporti, che le parti hanno regolato talora in modo non puntuale e della quasi integrale elisione dei controcrediti reciproci, le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U. già liquidate con separato decreto, devono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opposta a pagare all'opponente il complessivo Controparte_1 Parte_1 importo di euro 4.078,40;
3) compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U. già liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 7 agosto 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Radici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2013/2024 del Ruolo Generale promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Sergio Di Bella;
ATTRICE OPPONENTE contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. Domenico D'Amato; CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni delle parti
Per l'attrice opponente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premesso ogni accertamento in fatto ed in diritto e respinta ogni avversa istanza, eccezione e/o deduzione, in accoglimento della presente opposizione, così giudicare
IN VIA PRINCIPALE:
-accertare e dichiarare, alla luce delle risultanze peritali, (i) l'illegittimità delle fatture 65 del 03.10.2023, n. 66 del 17.10.2023, n. 78 del 23.11.2023, n. 83 del 22.12.2023, n. 1 del 04.01.2024, n. 2 del 11.01.2024, n. 3 del 18.01.2024 e n. 7 del 25.01.2024, (ii) nonché la gravità della condotta assunta da che ha taciuto in sede precontrattuale ed in sede di esecuzione del contratto di Controparte_1 non essere in grado di svolgere alcune lavorazioni, per le ragioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di locazione di beni mobili e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 540/2024 in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo ed accertare e dichiarare, sempre alla luce delle risultanze peritali, applicando il calcolo “con prezzi ricalcolati con criterio di cui al punto 2”, pag. 14 relazione CTU, il credito di di € 4.078,40 e per l'effetto condannare Parte_1 [...] al pagamento di detta somma in favore di CP_1 Parte_1
IN VIA SUBORDINATA:
-nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare, alla luce delle risultanze peritali, (i) l'illegittimità delle fatture 65 del 03.10.2023, n. 66 del pagina 1 di 10 17.10.2023, n. 78 del 23.11.2023, n. 83 del 22.12.2023, n. 1 del 04.01.2024, n. 2 del 11.01.2024, n. 3 del 18.01.2024 e n. 7 del 25.01.2024, (ii) nonché la gravità della condotta assunta da Controparte_1 che ha taciuto in sede precontrattuali ed in sede di esecuzione del contratto di non essere in grado
[...] di svolgere alcune lavorazioni, per le ragioni meglio esposte in narrativa e per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di locazione di beni mobili e ricalcolare la minor somma eventualmente dovuta da a sulla base dele risultanze peritali, applicando il “calcolo con prezzi Parte_1 Controparte_1 come da ft. emesse” pag. 13 relazione CTU, pari ad € 7.953,61 e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 540/2024;
IN VIA RICONVENZIONALE:
-accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esposte in narrativa, la sussistenza del credito di € 82.950,96 da parte di nei confronti di e, per l'effetto, condannare Parte_1 Controparte_1 al pagamento della somma ridetta somma di € 82.950,96 e/o in via Controparte_2 riconvenzionale subordinata, compensare parzialmente la ridetta somma di € 82.950,96 e/o della diversa somma da quantificarsi in corso di causa con la somma eventualmente dovuta a
[...]
e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 540/2024 in quanto infondato, ingiusto ed CP_1 illegittimo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova, circostanziati con memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., depositata telematicamente.
Con ogni più ampia riserva.
Con vittoria di spese, compensi di avvocato, CPA, IVA e successive occorrende».
Per la convenuta opposta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito, in via principale,
- rigettare le domande tutte proposte da già in limine litis, per difetto di allegazione non Parte_1 superabile, essendo maturate le relative preclusioni, con integrale conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Busto Arsizio n.540/2024, R.G.n.1305/2024, emesso in data 11.04.2024 e notificato il 15.04.2024;
- in ogni caso, rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto con integrale conferma del decreto ingiuntivo del Tribunale di Busto Arsizio n.540/2024, R.G.n.1305/2024, emesso in data 11.04.2024 e notificato il 15.04.2024.
Nel merito in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, esperita ogni e più opportuna indagine, accertato e dichiarato che va Controparte_1 creditrice di per le causali di cui in narrativa, giuste le fatture azionate in sede monitoria, Parte_1 dell'importo di € 41.247,29, oltre interessi moratori ex D.l.vo 231/2002 dal dovuto al saldo, respingere le domande tutte spiegate da e condannare l'attrice al pagamento del predetto importo Parte_1 dovuto, o di quell'altra somma che risulterà provata in corso di giudizio.
Nel merito in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, esperito ogni e più opportuno accertamento, accertato che Controparte_1 va creditrice di per le causali di cui in narrativa, giuste le fatture azionate in sede Parte_1 monitoria, dell'importo di € 41.247,29, oltre interessi moratori ex D.l.vo 231/2002 dal dovuto al saldo, e spese di procedura, condannare l'attrice al pagamento di quanto residui a seguito delle compensazioni conseguenti al parziale accoglimento della domanda avversaria.
pagina 2 di 10 In ogni caso, accertato e dichiarato che i torni e la minutaglia/attrezzatura di proprietà di Per_1 sono stati prelevati da parte attrice dal capannone di proprietà della Società convenuta, Parte_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere in parte qua.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In istruttoria, ci si oppone all'ammissione degli avversi capitoli di prova in quanto inammissibili perché formulati in spregio al dettato normativo, generici, vertenti su circostanze suscettibili di essere provate documentalmente e/o inconferenti ai fini del decidere. Nella denegata ipotesi di loro ammissione, si chiede sin da ora di essere abilitati alla prova contraria. Si chiede altresì ammettersi prova per testi sulle circostanze in fatto articolate nella memoria ex art.171 ter n.2 c.p.c. depositata telematicamente in data 28.10.2024, con i testi ivi indicati. CP
.
Motivi della decisione
Con il decreto ingiuntivo n. 540/24, emesso in accoglimento del ricorso depositato da Controparte_1
il Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva ad di pagare alla ricorrente la somma di
[...] Parte_1
41.247,29 in linea capitale, oltre interessi, spese di procedura ed oneri di legge, dovuti a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavorazioni meccaniche eseguite su commissione dell'ingiunta, di cui alle fatture n. 65/2023, n. 66/2023, n. 78/2023, n. 83/2023, n. 1/2024, n. 2/2024, n. 3/2024 e n. 7/2024, nonché per canoni di locazione di beni mobili ed immobili concessi in godimento alla stessa.
proponeva tempestiva opposizione, con la quale esponeva che tra le parti era intercorso un Parte_1 articolato rapporto di collaborazione, essenzialmente strutturato attraverso due contratti di locazione.
Il primo, stipulato in data 03.05.2023, prevedeva il reciproco utilizzo di alcuni dei rispettivi beni mobili aziendali: alla società opponente era stato così concesso di fruire di parte delle strumentazioni appartenenti a ad un canone mensile di euro 500,00 oltre I.V.A., mentre Controparte_1 era stata autorizzata ad usare alcuni macchinari di proprietà di a Controparte_1 Parte_1 fronte di un corrispettivo pari al 30% del proprio fatturato mensile (c.d. cash back), da conguagliare con i canoni di locazione dovuti all'opposta.
Tale contratto contemplava, altresì, un contributo di alle spese di conservazione dei beni Parte_1 locati e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, pari al 30% dell'esborso sostenuto.
Il secondo contratto, stipulato il 18.05.2023, prevedeva, invece, la locazione ad ad un Parte_1 canone mensile di euro 4.000,00, del capannone industriale sito in via Dell'Industria n. 8 ad RC
(MI), di proprietà della società opposta, da utilizzare in condivisione tra le parti.
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnici a servizio dell'immobile era stata posta per il 30% a carico della società e per il restante 70% a carico della società locatrice.
pagina 3 di 10 Nel corso del 2023 la collaborazione tra le due società si era strutturata ulteriormente ed era sfociata nell'affidamento di alcune commesse a da parte di la quale, Controparte_1 Parte_1 tuttavia, si era avveduta del fatto che l'opposta ne aveva esternalizzato alcune ad imprese terze ed aveva operato ingenti ricarichi sul prezzo del prodotto finito praticato all'ingiunta, che aveva quindi interrotto i rapporti e, nel luglio dello stesso anno, aveva comunicato il recesso dal contratto di locazione immobiliare.
Oltre a tale ingiustificato aggravio di costi, frutto di condotte della controparte ritenute contrarie ai principi informatori della buona fede e della correttezza dato dal fatto che aveva Controparte_1 sottaciuto di non essere in grado di far fronte in proprio a tutti gli ordinativi ricevuti dall'opponente, deduceva l'inadempimento contrattuale di sottrattasi al concordato Parte_1 Controparte_1 riconoscimento del 30% del fatturato dalla stessa prodotto, al contributo alle spese di riparazione di un tornio e a quelle di straordinaria manutenzione dell'immobile, nonché per avere addebitato all'opponente canoni di locazione non dovuti. Per tali ragioni, affermava di vantare un controcredito nei confronti di parte opposta pari a complessivi euro 82.950,96.
In via preliminare, domandava, dunque, il diniego della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, stante l'illegittimità delle fatture ex adverso azionate e la gravità della condotta tenuta da la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione di beni mobili Controparte_1
e la revoca del decreto medesimo, ovvero, in subordine, di ricalcolare l'importo effettivamente spettante alla società opposta.
In via riconvenzionale, accertata la sussistenza del predetto controcredito pari a complessivi 82.950,96 euro, chiedeva la condanna di quest'ultima a pagare l'importo corrispondente o la diversa somma ritenuta di giustizia all'esito del procedimento, eventualmente previa compensazione con quanto riconosciuto spettante a nonché a restituire due torni presenti presso il Controparte_1 Per_1 capannone di RC (MI) ed altre attrezzature di proprietà di (domanda superata dalla Parte_1 consegna di tali beni).
La convenuta opposta si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 06.09.2024, contestando integralmente le difese avversarie.
In particolare, in relazione alla pretesa di rimborso dei costi sostenuti dalla controparte per le opere eseguite all'interno dell'immobile predetto, negava l'esistenza del debito Controparte_1 assumendo che le stesse erano state intraprese da senza la prevista autorizzazione della Parte_1 locatrice.
pagina 4 di 10 Quanto ai canoni non percepiti, l'opposta ribadiva la correttezza dell'ammontare richiesto in sede monitoria, osservando che parte conduttrice non aveva onorato il pagamento delle mensilità di dicembre 2024 e di gennaio 2025 per la locazione del capannone, circostanza peraltro incontestata, che la stessa era comunque obbligata al pagamento di sei mensilità anche dopo la comunicazione del recesso contrattuale e che si era resa morosa anche nel versamento dei canoni dovuti per Parte_1 la locazione delle strumentazioni aziendali.
Con riferimento delle lavorazioni eseguite su incarico di parte opponente, Controparte_1 affermava di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni nascenti dagli accordi, poiché i manufatti realizzati erano stati puntualmente consegnati alla committente e nessuna contestazione era mai stata mossa da quest'ultima, né in ordine alle caratteristiche intrinseche dei prodotti realizzati, né in ordine ai prezzi praticati ed al contenuto delle fatture emesse di volta in volta. Difatti, queste ultime, il cui ammontare era stato determinato tenendo conto del cashback del 30% dovuto ad in base Parte_1 agli accordi, erano sempre state regolarmente ricevute dalla società destinataria senza alcuna osservazione.
Del pari, nessuna contestazione era mai stata formulata da rispetto al conferimento a terzi Parte_1 di alcune lavorazioni commissionate a pratica, questa, che doveva ritenersi Controparte_1 consentita, in quanto, oltre a non essere vietata dai contratti in essere tra le parti, era comunque nota alla società opponente.
Infine, l'opposta dava atto dell'avvenuto rilascio spontaneo dell'immobile locato e della liberazione del medesimo dalle attrezzature appartenenti alla controparte, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine a tali profili.
Pertanto, concludeva instando preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del provvedimento monitorio. In via subordinata, domandava accertarsi il credito nei confronti di Pt_1
e condannarla a pagare il complessivo importo di euro 41.247,29, oltre interessi moratori ex D.
[...]
Lgs. n. 231/2002 dal dovuto al saldo, ovvero la diversa somma ritenuta dovuta all'esito del giudizio,
Depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., la causa era istruita documentalmente, nonché tramite c.t.u., essendo state ritenute inammissibili i mezzi di prova orale richiesti dalle parti. Infine, dopo la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, perveniva in decisione all'esito dell'udienza celebrata il 10.09.2025 con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
*** *** *** pagina 5 di 10 Deve innanzitutto essere rammentato il fondamentale principio in base al quale il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia a procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto (cfr. ex plurimiis, Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 17.12.2024, n. 32959 e Cass.
Civ., Sez. VI – L, Ordinanza 28.05.2019, n. 14486).
Sul piano sostanziale, pertanto, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito, mentre spetta all'opponente provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di tale diritto. È, dunque, la parte opposta a dovere dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre all'opponente compete di contestarla, allegando circostanze estintive, modificative o impeditive dell'altrui diritto, ovvero deducendo l'inefficacia dei fatti posti dalla controparte a fondamento della propria domanda. (v. Cass.
Civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533: «In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»).
Nella fattispecie in esame, pertanto, competeva all'opposta fornire la prova circa Controparte_1 la fondatezza delle proprie pretese creditorie, mentre, simmetricamente, in capo all'opponente Pt_1 incombeva l'onere di comprovare l'esistenza dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi di dette
[...] pretese, nonché dei fatti costitutivi a fondamento della domanda riconvenzionale.
Declinati tali principi generali alla fattispecie concreta oggetto di causa, l'opposizione spiegata da appare parzialmente fondata: pur essendo incontestato che aveva Parte_1 Controparte_1 eseguito le lavorazioni di cui alle fatture azionate in sede monitoria, essa non offriva prova adeguata circa la correttezza della quantificazione del credito vantato. A sostegno delle proprie tesi difensive, a ben guardare, la convenuta offriva in comunicazione esclusivamente le fatture rimaste impagate, omettendo di corredarle con ulteriore documentazione, quale, segnatamente, le schede di lavorazione attestanti le attività concretamente poste in essere ed il tempo impiegato, le schede tecniche dei materiali utilizzati, le eventuali fatture di acquisto delle materie prime e delle attrezzature necessarie pagina 6 di 10 alla produzione dei manufatti commissionati, accompagnate dalle ricevute comprovanti gli esborsi all'uopo sostenuti, onde poter evincere i costi sostenuti in fase di produzione.
Tale documentazione, peraltro, nel corso delle operazioni peritali espletate in corso di causa era stata espressamente richiesta dal C.T.U. al consulente di parte convenuta, il quale ometteva Persona_2 di depositarla (a pagina 6 dell'elaborato tecnico, infatti, il C.T.U. annotava: «Il CTU nella seduta del 29 gennaio scorso chiedeva al CTP dottor di fornire una relazione “documentata” per Persona_3 attestare l'incongruenza dei prezzi applicati sulle fatture non pagate da e chiedeva al CTP Pt_1
Signor una relazione “documentata” contenente il criterio di determinazione dei prezzi Persona_2 applicati, le schede di lavoro, il costo orario applicato, il costo macchina o altra modalità di determinazione dei prezzi. Nessuna delle parti forniva la relazione documentata»).
Occorre ricordare, a tal proposito, che la fattura commerciale, pur essendo valida ai fini fiscali e contabili e pur costituendo strumento idoneo per l'emissione di decreto ingiuntivo, non costituisce prova dell'esistenza del credito, che va dimostrato in altri modi.
In particolare, la giurisprudenza unanime ritiene che, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., le fatture – come le scritture contabili – fanno prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma sono inidonee a fornire la dimostrazione tanto dell'esistenza, quanto della liquidità di un credito, poiché non assumono la veste di atto scritto avente natura contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 07.08.2023, n.
24027. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. VI-II, Ordinanza 14.10.2022, n. 30309).
Inoltre, secondo il consolidato orientamento della Corte, anche di recente ribadito, la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma, nell'eventuale giudizio di opposizione, essa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza 12.07.2023, n.
19944; Cass. Civ., Sez. VI-III, Ordinanza 11.03.2011, n. 5915).
affermava che l'esistenza e l'ammontare del credito azionato in via monitoria Controparte_1 erano da ritenersi provati per via della mancata contestazione e dell'accettazione delle fatture emesse da parte di e, a sostegno di tale tesi, richiamava numerosa ed unanime giurisprudenza, Parte_1 secondo la quale:
− «La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili»
(Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 08.02.2024, n. 3581);
pagina 7 di 10 − «Sebbene alle annotazioni del registro IVA non si applichi la disciplina dettata, per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, dagli artt. 2709 e 2710 c.c. (che ne regolano, rispettivamente, l'efficacia probatoria contro l'imprenditore e quella tra imprenditori), esse possono tuttavia costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo della fattura ad essa inerente, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante ex art. 2720 c.c.» (Cass.
Civ., Sez. III, Ordinanza 20.12.2018, n. 32935).
Tali principi non sono tuttavia pertinenti nel caso di specie.
Non vi è prova, infatti, che avesse espressamente accettato le fatture insolute, né che lo Parte_1 avesse fatto per fatti concludenti, attraverso la loro annotazione nei libri contabili o nel registro I.V.A. vendite, documenti, questi ultimi, che parte opponente non produceva in giudizio ed in ordine ai quali parte opposta non formulava alcuna istanza volta ad ottenere un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
In difetto di prova circa la circostanza dell'avvenuta accettazione delle fatture e/o della loro annotazione nelle scritture contabili da parte di (prova della quale, giova ribadirlo, era Parte_1 ad essere onerata), le fatture stesse sono inidonee a spiegare l'efficacia Controparte_1 probatoria auspicata dalla convenuta opposta.
A ciò si aggiunga che i capitoli di prova orale articolati da quest'ultima con la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. sono manifestamente inammissibili, in quanto generici, irrilevanti o valutativi, come già motivato nell'ordinanza del 21.11.2024.
Oltre a tali dirimenti osservazioni, si consideri che la C.T.U. esperita in corso di causa, cui nella superiore parte motiva si è già fatto riferimento, con argomentazioni scevre da vizi logici, frutto di indagini oculate, obiettive ed accurate della documentazione versata in atti e svolte nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti, pur in difetto di dati obbiettivi conseguenti alle ridette lacune probatorie, assodava che, nelle lavorazioni commissionate da a e da questa Parte_1 Controparte_1 affidate ad imprese terze, il prezzo finale praticato alla prima dalla convenuta opposta aveva costantemente subito un ricarico compreso tra un minimo pari al 97% ad un massimo pari al 211% rispetto a quello praticato a dai suoi fornitori (si confrontino i dati riportati a Controparte_1 pagine 7, 8, 9 e 10 dell'elaborato peritale).
Preso atto dell'impossibilità di confrontare i dati raccolti con i prezzi di mercato, controvertendosi su
«[…] lavorazioni particolari, su disegno ed il cui costo dipende anche dalla tipologia di macchinario utilizzato per la lavorazione […]», al fine di quantificare il credito affermato da parte opposta la C.T.U.
pagina 8 di 10 adottava un criterio forfettario, consistente nel «[…] maggiorare del 30% i prezzi pagati ai fornitori di
affidatari delle lavorazioni di , ritenendo che tale criterio possa costituire un Controparte_1 Pt_1 punto utile per rideterminare il fatturato di verso […]», ciò proprio al fine di Controparte_1 Pt_1 tenere in debito conto la circostanza allegata dalla convenuta secondo la quale «[…] spesso oltre alle lavorazioni eseguite dai propri fornitori, ha dovuto effettuare anche altre piccole lavorazioni e sistemazioni varie dei pezzi lavorati da terzi a causa della diversa durezza dei materiali piuttosto che dovute a saldature non rifinite o sbavate […]» (si veda, ancora, pagina 10 della C.T.U.).
Il modus operandi adottato dalla C.T.U. appare pienamente condivisibile, oltre che per le ragioni esposte poc'anzi in ordine al ragionamento seguito, anche per ciò che concerne la determinazione forfettaria del ricarico praticato da che appare congrua e sostenuta da Controparte_1 motivazione adeguata, diffusamente esposta nella risposta resa dalla C.T.U. alle osservazioni pervenute dal C.T.P. riportata alle pagine 14, 15. 16 e 17 dell'elaborato peritale. Persona_2
Orbene, alla luce dei criteri seguiti e dei conteggi operati dal consulente nominato, riconoscendo l'effettiva esecuzione da parte di delle lavorazioni commissionatele da Controparte_1 Pt_1
(la quale, del resto, in corso di causa contestava semmai il quantum preteso dalla controparte),
[...] tenuto conto del credito locativo per il periodo in cui il rapporto ha esplicato la sua efficacia (come ricostruito dalla CTU), il credito maturato dalla società opposta per l'opera prestata deve essere rideterminato nella minor somma di euro 33.651,44, mentre gli importi spettanti ad il cui Parte_1 controcredito azionato in via riconvenzionale veniva parimenti ritenuto esistente dalla C.T.U., vanno quantificati in euro 37.729,84.
La ricostruzione fatta dal CTU appare coerente con gli elementi resi disponibili dalle parti e le argomentazioni sviluppate appaiono convincenti sul piano logico anche in replica alle osservazioni formulata dai CCTTPP.
In particolare il rapporto sinergico instaurato tra le parti (questo il senso del riferimento ad una sorta di
“società di fatto” usato dal CTU) non autorizzava l'opposta a esternalizzare le lavorazioni né avrebbe avuto senso, diversamente, il meccanismo contrattuale concordato, posto che in tale Parte_1 ipotesi, avrebbe potuto rivolgersi ai terzi direttamente (facendo le valutazioni del caso), senza passare per il tramite della Controparte_1
Residua, dunque, un credito a vantaggio di parte opponente pari a euro 4.078,40: il decreto ingiuntivo opposto deve perciò essere revocato e parte opposta deve essere condannata a pagare a parte opponente l'importo equivalente.
pagina 9 di 10 Su tale somma non sono dovuti interessi, in quanto non espressamente richiesti (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
Sentenza 13.12.2022, n. 36246: «In tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi - contrariamente a quanto avviene nell'ipotesi di somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento del danno, di cui integrano una componente necessaria - hanno fondamento autonomo rispetto al debito cui accedono e, pertanto, corrispettivi, compensativi o moratori che siano, possono essere attribuiti, in applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., soltanto su espressa domanda della parte […]» In senso conforme, Cass.
Civ., Sez. VI-II, Ordinanza 25.11.2021, n. 36659; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza 19.09.2016, n. 18292).
Tenuto conto della reciproca soccombenza, della complessità dei rapporti, che le parti hanno regolato talora in modo non puntuale e della quasi integrale elisione dei controcrediti reciproci, le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U. già liquidate con separato decreto, devono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opposta a pagare all'opponente il complessivo Controparte_1 Parte_1 importo di euro 4.078,40;
3) compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U. già liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 7 agosto 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 10 di 10