Versione
30 dicembre 1971
30 dicembre 1971
Art. 8.
L'accertamento delle responsabilita', l'applicazione delle sanzioni e la liquidazione degli interessi, a norma degli articoli precedenti, spettano alla Corte dei conti, su istanza del procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte stessa. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite, per i giudizi di responsabilita', dal regolamento di procedura 18 agosto 1933, n. 1038.
L'accertamento delle responsabilita', l'applicazione delle sanzioni e la liquidazione degli interessi, a norma degli articoli precedenti, spettano alla Corte dei conti, su istanza del procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte stessa. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite, per i giudizi di responsabilita', dal regolamento di procedura 18 agosto 1933, n. 1038.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2003, n. 11632Provvedimento: […] Coerente a tale impostazione è l'espressa previsione, da parte dell'art. 8 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità, oltre che l'attribuzione alla stessa Corte dei poteri di controllo sul bilancio consuntivo o sul rendiconto annuale (art. 9), i quali non potrebbero certamente avere ad oggetto risorse appartenenti a privati. […]Leggi di più...
- responsabilità per danno erariale·
- gestione fuori bilancio·
- risorse affluite alla cassa·
- giurisdizione della corte dei conti·
- limiti·
- nullità·
- natura giuridica·
- proprietà statale·
- sussistenza·
- mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata del ricorso·
- cassa di conguaglio per il settore elettrico·
- esclusione·
- gestione dei relativi fondi·
- conseguenze·
- cassazione (ricorso per)