Articolo 8 della Legge 25 novembre 1971, n. 1041
Articolo 7Articolo 9
Versione
30 dicembre 1971
Art. 8.
L'accertamento delle responsabilita', l'applicazione delle sanzioni e la liquidazione degli interessi, a norma degli articoli precedenti, spettano alla Corte dei conti, su istanza del procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte stessa. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite, per i giudizi di responsabilita', dal regolamento di procedura 18 agosto 1933, n. 1038.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1971
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