Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Raffaele Sdino presidente est.
2) Valeria Rosetti giudice
3) Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23358 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: riconoscimento di figlio naturale ex art. 250 cc vertente
TRA
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MASSAFRA NICOLA e dall'avv.
ADILARDI MARIA RAFFAELLA presso i quali elettivamente domicilia
ATTORE
E
), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. LAURI ERMANNO in virtù di procura in atti
CONVENUTA
NONCHÉ
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
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All'udienza cartolare del 20/06/2024 il procuratore dell'attore ha così concluso: con le presenti note preliminarmente si da atto che il Sig. è ancora Pt_1
detenuto in carcere e pertanto è per questo motivo che lo stesso non sta versando il mantenimento per il figlio, essendo privo di redditi.
A tal proposito si reitera la richiesta di riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento non avendo al momento il a causa del suo Pt_1
stato di detenzione in carcere, possibilità di reperire un'occupazione lavorativa e far fronte così al pagamento dell'assegno di mantenimento.
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
In subordine, si precisano le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi in atti chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e si chiede quindi che la causa venga trattenuta in decisione con concessione di un termine per note conclusive. il difensore della convenuta ha così concluso:
….che venga confermato, per interesse del minore, l'affidamento esclusivo del piccolo alla resistente madre, che venga interrotto in via Persona_1
definitiva, qualsiasi tipologia di incontri con gli assistenti sociali, in quanto infruttuosi e che non hanno portato ad alcun esito positivo al bene del piccolo
e che il sig. sia obbligato a versare in favore del figlio Per_1 Parte_1
a titolo di mantenimento, la somma di € 500,00, o quella somma che il Per_1
giudice riterrà più equa alle esigenze del minore, oltre che la metà per le spese straordinarie.
Il Pubblico Ministero ha chiesto:
che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti tra le parti ed il figlio minore prevedendone l'affido super esclusivo alla madre e con conferma degli obblighi di mantenimento in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso ritualmente notificato l'attore, premesso: di avere intrattenuto una lunga relazione affettiva con la convenuta dal
2018 al 2021; che nell'ambito della relazione in data 27.12.2019 era nato il figlio Per_1
che al momento della nascita non aveva potuto riconoscerlo perché astretto in carcere per il delitto punito dall'art. 73 DPR 309/1990; che la convenuta si era opposta al riconoscimento del figlio in contrasto con l'interesse del minore;
tutto ciò premesso, chiedeva di essere autorizzato al riconoscimento con l'adozione dei provvedimenti consequenziali in materia di affido e mantenimento.
Si costituiva la convenuta la quale allegava:
che nel corso della relazione l'attore aveva avuto reiterati comportamenti aggressivi, aveva posto in essere atti persecutori e intimidatori “prontamente” denunziati;
che nei confronti dell'attore il Questore di Roma aveva revocato il permesso di soggiorno per la pericolosità sociale dello stesso, elencandone tutte le condanne nonché tutte le connivenze con gli ambienti criminali implicati nel traffico degli stupefacenti;
che il provvedimento era stato impugnato innanzi al TAR del Lazio che aveva rigettato il ricorso;
che il Consiglio di Stato in via cautelare gli aveva permesso di restare in
Italia per completare il percorso di riconoscimento del minore;
tutto ciò premesso, chiedeva il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio le parti presentavano un'istanza congiunta chiedendo di darsi atto che il padre, con il consenso della madre, aveva effettuato il riconoscimento del bambino;
pertanto, chiedevano “l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese legali”.
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Con ordinanza del 11.07.2023 il g.i.:
preso atto dell'avvenuto riconoscimento;
letta l'istanza con cui il ricorrente chiede di regolamentare i rapporti con il figlio;
considerato che
il ricorrente è stato condannato per vari reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
considerato che
gli è stato revocato il permesso di soggiorno ed è privo di documenti di identità; viste le querele presentate dalla resistente per delitti commessi in suo danno;
rilevato che il Servizio sociale di Roma non ha potuto redigere la relazione richiesta a causa dell'irreperibilità del ricorrente che in udienza ha dichiarato che avrebbe preso l'iniziativa di mettersi in contatto con gli assistenti sociali;
ritenuta non conforme all'interesse del minore una modalità di incontri liberi e ritenuta inopportuna una protrazione delle occasioni di frequentazione tra le parti;
P.Q.M.
affida il bambino in via esclusiva alla madre;
dispone che il Servizio sociale di Napoli organizzi gli incontri tra il padre
e il figlio in spazio neutro… ; pone a carico del ricorrente un assegno di mantenimento di € 250,00 oltre al 50% delle spese extra assegno;
La causa era istruita con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi sociali;
su richiesta del g.i. la Procura della Repubblica di Roma inviava gli atti relativi al procedimento penale scaturito a carico dell'indagato per le denunce della convenuta per i delitti di maltrattamenti e atti persecutori, definito con l'archiviazione.
Infine, il g.i. rimetteva la causa al collegio.
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In via preliminare, deve darsi atto che è cessata la materia del contendere in ordine all'opposizione della madre al riconoscimento.
Come sinteticamente accennato, le parti avevano presentato un'istanza di estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere trascurando, incautamente, la necessità dell'adozione di una disciplina sia degli aspetti relativi all'affido che di quelli relativi al mantenimento.
Successivamente le parti hanno modificato la condotta processuale chiedendo i provvedimenti prima ricordati.
Ciò premesso, secondo il Collegio non ricorre alcun dubbio sulla necessità di derogare all'affido condiviso a favore di quello super esclusivo alla madre a causa dell'assoluta carenza delle competenze genitoriali dell'attore.
Infatti: prima dell'inizio del giudizio l'attore aveva già riportato una condanna per delitti di spaccio;
il Questore gli aveva revocato il permesso di soggiorno per la sua pericolosità sociale;
nel corso del processo l'attore in udienza dichiarava: …Se il giudice ritiene vorrei venire a Napoli più spesso possibile sempre nel fine settimana e sarei disposto a trovare alloggio in un B&B. Sono disponibile a versare un mantenimento di 250 euro perché ancora non ho trovato occupazione ma ho avuto già vari contatti con alcune imprese;
invece, come può evincersi con estrema chiarezza dalle relazioni del
Servizio sociale e del Polo incaricato dell'organizzazione degli incontri in spazio neutro, l'attore disertava un numero elevatissimo di incontri e ad altri arrivava in ritardo;
l'attore tramite la difesa ha dedotto ma non provato le presunte ragioni di lavoro che gli avrebbero impedito di essere presente agli incontri senza trascurare che essendo programmati con largo anticipo egli avrebbe potuto organizzarsi chiedendo dei permessi;
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le plurime assenze sono largamente antecedenti rispetto alla nuova detenzione inframuraria (la difesa non ha chiarito per quale titolo di reato nonostante un'esplicita richiesta del g.i.); non ha versato con regolarità l'assegno di mantenimento, nonostante egli avesse indicato l'importo che avrebbe potuto corrispondere;
quanto alla invocata giustificazione della (nuova) detenzione in carcere basta osservare che gli inadempimenti sono di gran lunga anteriori e che, in ogni caso, l'attore non ha provato di non avere alcuna fonte di reddito circostanza atta a esoneralo dall'obbligo.
In conclusione, la condotta processuale ed extra processuale dell'attore ne ha tratteggiato l'inaffidabilità e la scarsa convinzione nell'assunzione del ruolo genitoriale poiché all'iniziativa processuale ed al riconoscimento della paternità non ha fatto seguito un concreto impegno nella costruzione della relazione padre
- figlio.
Ancora più grave è la circostanza che, persino dopo l'inizio del giudizio e il riconoscimento del figlio, non abbia troncato con la “vecchia vita” sino ad una nuova incarcerazione che vanifica ogni possibilità di instaurare un legame duraturo con il figlio.
Sebbene dalle relazioni dei Servizi non emergano elementi critici in ordine alle competenze genitoriali della sig.ra vanno, tuttavia, evidenziati CP_1
alcuni aspetti della relazione, chiaramente disfunzionale, intrattenuta con l'attore.
Dall'istanza di archiviazione (accolta) presentata dal PM di Roma si evince che la relazione è stata caratterizzata da continue denunzie e richieste di intervento ai numeri di emergenza seguite da altrettanto numerose riappacificazioni.
La stessa convenuta ha reso all'udienza del 26.01.2023 dichiarazioni che inducono a nutrire delle perplessità sulla capacità a mantenere distinto il suo ruolo nella coppia rispetto a quello di madre avendo narrato i riavvicinamenti
(con addirittura brevi riprese della convivenza) pur essendo consapevole delle
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condotte delittuose commesse dall'attore nell'ambiente criminale dello spaccio di stupefacenti.
Un'ulteriore conferma di scelte ondivaghe e incoerenti è stata la richiesta di cessazione della materia del contendere senza l'adozione degli opportuni provvedimenti nell'interesse del figlio minore.
Ne discende allora l'opportunità che il giudice tutelare vigili sul corretto rispetto della disciplina adottata con questa sentenza scongiurando non meditate iniziative della sig.ra CP_1
Sotto questo profilo la comunicazione che, a dire della difesa dell'attore, la convenuta gli avrebbe inviato (con l'intenzione di ritrasferirsi a Roma) si iscriverebbe nella stessa tipologia. Secondo il Collegio la causa, peraltro non breve, è sufficientemente matura per la decisione tanto da escludere una remissione sul ruolo per accertare aspetti che in alcun modo potrebbero indurre ad una modifica di quanto deciso.
Quanto al regime di frequentazione l'attuale detenzione del padre lo impedisce. Più in generale il percorso avviato dal Tribunale, pur avendo registrato un sincero affetto reciproco tra padre e figlio, è stato talmente discontinuo da non permettere di formulare una prognosi sicuramente positiva sulla ripresa degli incontri.
Sarà dunque il sig. a dovere prendere l'iniziativa contattando il Parte_1
Servizio e sottoponendosi ad una valutazione delle competenze genitoriali soprattutto in termini di costanza e serietà dell'impegno a stabilire una relazione con il figlio.
Può trovare conferma l'assegno di mantenimento, fissato in maniera provvisoria e minima dal g.i., non avendo la parte dimostrata l'assoluta impossibilità a provvedere a causa della detenzione inframuraria (che ad esempio non esclude il lavoro in carcere, i permessi per potere lavorare o altre fonti di reddito).
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Considerata la condotta processuale delle parti e l'avvenuto riconoscimento in corso di causa sussistono le ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda principale di status;
• dispone l'affido esclusivo del figlio minore alla madre la quale potrà adottare ogni decisione comprese quelle di maggiore interesse;
• sospende allo stato gli incontri tra padre e figlio;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere un Parte_1
assegno periodico di mantenimento di € 250,00, rivalutabile secondo indici
ISTAT dall'anno successivo alla sentenza, oltre al 50% delle spese extra assegno;
• compensa tra le parti le spese di giudizio;
• ordina trasmettersi la sentenza al giudice tutelare per la vigilanza e l'onere di trasmettere al PMM gli atti qualora emergano condotte pregiudizievoli del minore da parte della madre.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 111.10.2024
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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