TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/07/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 312/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Ritzu Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistenti Contumaci
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha agito in giudizio Parte_1
esponendo:
-d'aver lavorato alle dipendenze della , con sede Controparte_2
a Taggia (IM), Via Lungo Argine Argentina 65, dal 22 gennaio dell'anno 2020 al 31 agosto dell'anno 2020;
-d'aver sottoscritto in data 21 gennaio dell'anno 2020 un contratto di lavoro che non venne registrato;
-d'aver lavorato 6 giorni su 7, ad eccezione del lunedì, dalle ore 07:00 alle ore
12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00, per totali ore 10 giornaliere;
-d'aver ha lavorato prima presso la sede di Taggia;
successivamente dalle ore
07:00 alle ore 12:00 presso la sede di Taggia (IM) e dalle ore 15:00 alle ore
20:00 presso la sede di Riva Ligure (Bar Lilla, Via Nino Bixio n. 54);
-d'aver ricevuto solo pagamenti parziali;
-d'aver più volte domandato la copia del contratto e delle proprie buste paga, le quali non le furono mai consegnate;
-a fronte delle sue insistenti richieste e in concomitanza con l'apertura della nuova sede in Riva Ligure, le veniva fatto sottoscrivere un altro contratto a tempo determinato (mansione di barista, qualifica operaio, C.C.N.L. Turismo
Confcommercio - Pubblici Esercizi - Livello 5;
-d'aver reiterato le richieste di pagamento e di copia di tutta la documentazione relativa alla propria posizione lavorativa;
la resistente, a mezzo del proprio legale, forniva le buste paga solamente in relazione al periodo giugno/luglio/agosto 2020, negando che ella avesse prestato attività lavorativa antecedentemente al periodo giugno/luglio/agosto 2020;
-d'aver maturato a titolo di differenze retributive e T.F.R. la somma complessiva di € 15.642,33.
Ciò premesso, la ricorrente così concludeva: “Accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della resistente dal 22 gennaio dell'anno 2020 al 31 agosto dell'anno 2020. Accertare e dichiarare che la stessa era inquadra con mansione di barista, qualifica operaio, C.C.N.L. Turismo Confcommercio - Pubblici Esercizi - Livello 5 (nel periodo in regola) e che così avrebbe dovuto essere inquadrata nel periodo di lavoro in nero (periodo gennaio 2020 - giugno 2020). Conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza delle differenze retributive di cui in premessa e conseguentemente condannare
al pagamento in favore della conchiudente della somma di € Controparte_2
15.642,33 lordi (comprensivi del T.F.R.) ovvero di quella maggiore o minore risultante all'esisto del giudizio. Conseguentemente condannare la resiste al risarcimento dei danni equitativamente determinati dalla condotta della resistente nella misura ritenuta di giustizia con rivalutazione ed interessi al soddisfo. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo”.
La resistente rimaneva contumace.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ai fini della decisione occorre esaminare il contenuto delle deposizioni testimoniali. ha dichiarato: “Mia figlia ha lavorato per la prima Controparte_3 CP_2
del lock down direi per un anno o un anno e mezzo o anche meno, non ricordo esattamente.
Io e mia figlia viviamo insieme. Mia figlia non la vedevo mai, lavorava sempre, veniva a casa faceva una doccia ed era sempre a lavorare, era un bar pasticceria caffetteria. Avrebbe dovuto avere il lunedì libero, all'inizio è stato così, poi la ha preso un'altra attività CP_2
a Riva Ligure e quindi mia figlia lavorava 7 giorni su 7. Mia figlia usciva di casa alle 7
e tornava la sera alle 23-24. Mia figlia si alternava tra una e l'altra attività, cioè Taggia
e Riva Ligure. Lavava le stoviglie e stava alla cassa, un po' tutto quello che serviva.
Quando andavo a prendere il caffè c'era la titolare o il compagno, mia figlia e la pasticcera, che però non conosco personalmente. Penso il bar di Riva si chiami Lilla. Penso che dessero ordini a mia figlia sia la sia il suo compagno, io lo conosco come CP_2 CP_4 Sia a Riva sia a Taggia l'attività era di bar e mia figlia stava dietro al bancone oppure serviva ai tavoli”.
Nel premettere che, in quanto resa da un congiunto prossimo della ricorrente, tale racconto va vagliato con particolare rigore, si rileva che gli elementi addotti dalla teste sono scarsamente utili. La infatti non ha CP_3
dichiarato d'aver visto con frequenza la propria figlia lavorare nell'uno o nell'altro bar, limitandosi ad affermare in termini generici d'essere andata a prendere il caffe presso il luogo di lavoro della ricorrente.
Inoltre, la donna ha descritto un orario di lavoro persino superiore a quello a quello allegato dalla ricorrente: ben 7 giorni su 7 e con un turno che iniziava al mattino presto per terminare di notte, poco prima delle 23-24.
teste indifferente, ha riferito: “andavo a fare colazione a Taggia e Tes_1
andavo qualche volta la sera nel bar di Riva Ligure, perché si faceva karaoke. In questa occasione ho conosciuto la ricorrente. La mattina la trovavo al bar a Taggia, a volte le dicevo anche se viveva lì. Qualche volta se la vedevo la sera che ero insieme a un mio amico mi chiedeva un passaggio per andare a casa, era tardi direi intorno alle 23. La vedevo anche a Riva Ligure quando c'erano le serate. In un'occasione, c'era sempre questo nostro amico, la abbiamo aspettata e le abbiamo dato un passaggio a casa. Lì finiva più tardi, dopo la mezzanotte, mi ricordo che era una festa del paese e le strade erano chiuse. Era estate. Io nel 2020 abitavo a Taggia e il bar era proprio sotto casa. Non so dire con precisione, ma l'ho vista per un bel po'…..Lei serviva al banco, al tavolo anzi soprattutto al tavolo. Quando andavo io dietro la cassa c'era era il compagno della CP_4 CP_2
RO o era a Taggia o a Riva Ligure. Il bar era aperto tutti i giorni d'estate, a volte negli altri periodi chiudeva un giorno ma non sempre…Ricordo che era anche il periodo del Covid adesso che ci penso, perché la e vennero a casa una sera e facemmo una CP_2 CP_4
serata in compagnia facendo poco rumore perché in quell'epoca non si poteva stare in casa in tanti. …Poi mi ricordo che il bar nel periodo di restrizioni più soft faceva servizio e io ci andavo”
Anche tale racconto in via di principio contrasta parzialmente con la prospettazione esposta in ricorso nel quale s'assume che il turno della fu” dalle 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Pt_1
Non può, tuttavia, escludersi, che possa essere accaduto che l'attrice in alcune circostanze si sia trattenuta presso il bar sino alla notte nelle serate di karaoke e che abbia scelto di non chiedere nella presente sede il pagamento dello straordinario.
Si prende, invece, atto che la teste ha dato conto d'aver visto la dipendente lavorare già nel periodo di diffusione della pandemia, e dunque nel febbraio del 2020, circostanza che in effetti risulta confermata da altri testi.
Secondo infatti, “La ricorrente ha lavorato per la resistente, io l'ho Controparte_5
vista nel bar che la e il suo compagno hanno a Taggia, si chiama I CP_2 CP_4 CP_2
Ha lavorato prima del covid, non so dire per quanto tempo. Io sono cliente del bar, anche se non assidua. Mio figlio gioca a calcio là vicino e il pomeriggio ogni tanto – una volta o meno alla settimana – andavamo là a fare merenda. La ricorrente lavorava lì, stava dietro al banco e serviva ai tavoli. Non ricordo se facesse cassa. Può essere che sia andata qualche volta la mattina la domenica quando c'erano le partite. Non sono mai andata al Bar Lilla di Riva Ligure”. ha raccontato: “…Io so che la ricorrente ha lavorato per voce Testimone_2
corrente a Taggia, ma io l'ho vista solo lavorare a Riva Ligure, mi ha fatto il caffè quando era di turno. Io andavo tanto la mattina alle 11-11.30 quanto al pomeriggio o anche alla sera al karaoke. C'era compagno di . La ricorrente secondo me faceva il CP_4 CP_2
jolly, serviva al tavolo e al banco. Nonostante sapessi chi era non ho mai dimostrato di conoscerla. faceva anche cassa. Prendeva ordini da anche perché non ho Pt_1 CP_4
quasi mai visto in turno insieme e , per poi dopo modificare Pt_1 CP_2
l'affermazione “Ha lavorato prima del Covid, estate 2019 sicuro”, precisare
“…trattasi di epoca Covid” ha riferito: “Ho lavorato per la resistente nell'estate del 2020 e ho Tes_3
conosciuto Lavorava già lì, poi lei è andata via prima di me. Mi pare agosto Pt_1
2020. Non so dire quanto abbia iniziato a lavorare lì, io ho iniziato intorno a Pt_1
maggio – giugno 2020. Io ero solo a Riva Ligure. Invece faceva avanti e indietro. Pt_1
Che io ricordi le dicevano giorno per giorno dove doveva andare, anzi a volte mandavano me a Taggia a prenderla per portarla a Riva Ligure. Di preciso non so i suoi orari, facevamo turni, ma che io ricordi la chiamavano per gli straordinari. Capitava che lavorassimo insieme, quasi tutti i giorni, in orari variabili. Gli ordini venivano dati a sia da sia da . doveva essere la capa principale, almeno Pt_1 CP_4 CP_2 CP_2
nominativamente, poi RO subentrava e diceva di dare retta a lui, non erano chiari i ruoli. faceva la cameriera di sala, talvolta andava in cucina – come ci andavo io – per Pt_1
preparare i piatti. Faceva i conti e incassava”.
SInificativa è la testimonianza di , fidanzato dalla ricorrente. Tes_4
Egli ha raccontato che: “ho lavorato per la resistente insieme a l'ho conosciuta Pt_1
lì e poi ci siamo fidanzati e lo siamo ancora. l'ho conosciuta sul lavoro a febbraio Pt_1
2020. Io avevo già lavorato qualche giorno a ottobre 2019 e poi mi hanno richiamato a febbraio 2020 e già lavorava lì. Io ho lavorato qualche mese e fino ad Pt_1 Pt_1 agosto mi pare. era barista, non so nello specifico le sue mansioni perché io ero in Pt_1
laboratorio. Sto facendo riferimento al locale di Taggia. andava anche a Riva Pt_1
Ligure perché ogni tanto ce la portavo io. Non so dire con che frequenza ci andasse, non mi ricordo bene visto il tempo passato. Non mi ricordo gli orari. Se non sbaglio però lavorava tutta la giornata”.
Benchè resa da persona legata da vincoli affettivi alla Speranza tale deposizione appare credibile.
Invero, pur apparendo singolare, nonostante che egli lavorò contestualmente e per lo stesso datore della sua partner, che il non Tes_4
fosse a conoscenza del preciso turno di lavoro di costei, una testimonianza non veritiera sarebbe verosimilmente stata particolarmente precisa nel suffragare in toto le pretese della ricorrente.
sorella della ricorrente ha narrato:“Conosco i perché Testimone_5 CP_2
sono passata dal bar a trovare mia sorella e ho trovato la signora a Taggia e a CP_2
Riva Ligure ho visto RO. Qualche volta ero già andata in quei bar prima che li acquisissero loro. Mia sorella ha lavorato nel 2020, da gennaio cioè prima del lock down
e ha lavorato più o meno 8 mesi. Lavorava a Taggia. Non ricordo di essere andata a Riva quando c'era lei….Non so l'orario esatto che faceva mia sorella, però ricordo che tra il mio lavoro e il suo, pur dormendo nella stessa camera, non ci vedevamo. Preciso che i miei turni erano solo o mattina o pomeriggio.”
Pressocchè inutilizzabile è la testimonianza di la quale ha Testimone_6
dichiarato: “Sono a conoscenza dell'attività lavorativa di mia nipote per I faceva CP_2
la cameriera, serviva i clienti e stava alla cassa. Questo qualche anno fa. Ha lavorato parecchi mesi. Il locale era a Taggia, vicino al lungofiume;
non so dire i suoi orari, ma non la vedevo mai, era molto impegnata, quando aveva cinque minuti veniva a trovarmi. Penso lavorasse tutto il giorno. Subito lavorava solo lì, poi so che hanno aperto un locale a Riva
e non veniva più a trovarmi, quindi penso andasse anche a Riva…. Non me lo ricordo bene, ma forse qualche volta lavorava di domenica”.
Evidente, infatti, che le informazioni fornite dalla teste le siano state riferite da terze persone e non erano frutto di conoscenza diretta, oltre a fondarsi su mere supposizioni, ad eccezione della puntualizzazione “Non spesso, ma abbastanza andavo nel locale di Taggia a comprare le paste”.
Il racconto di amica della Speranza, è stato il seguente: “ La Persona_1
ricorrente non ha lavorato per la ha lavorato per i parlo dell'estate del CP_2 CP_2
2020. Io ero a casa in maternità e andavo in spiaggia a Riva Ligure, che era sottostante la passeggiata, andavo quasi tutti i giorni. Quando andavo o tornavo passavo davanti al bar di Riva Ligure, vedevo la ricorrente e ci salutavamo. Ogni tanto andavo CP_2
anche a consumare, lei mi ha servito al tavolo e ho anche pagato alla cassa. La vedevo intorno all'ora dell'aperitivo; io andavo al mare verso le 16 e stavo fino alle 18 circa. Io so che lavorava anche nel locale di Taggia, ma personalmente non ci sono mai andata e non ne ho esperienza diretta…. Non so nello specifico quando abbia iniziato e terminato di lavorare per la resistente”.
Dal complesso degli elementi sopra riportati possono trarsi le seguenti conclusioni:
-la prestò lavoro subordinato sia presso il bar sito in Taggia che in Pt_1
quello di Riva Ligure;
-in tal senso militano in particolare le concordi deposizioni dei testi Tes_3
e , i quali hanno dato conto della presenza della ricorrente in entrambi Tes_4
i bar;
-in particolare, sul punto la ha riferito: “…Invece faceva avanti Tes_3 Pt_1
e indietro. Che io ricordi le dicevano giorno per giorno dove doveva andare, anzi a volte mandavano me a Taggia a prenderla per portarla a Riva Ligure” nonchè dal Tes_4
andava anche a Riva Ligure perché ogni tanto ce la portavo io.” Pt_1
-quanto agli altri testi, alcuni hanno raccontato d'aver visto la Pt_1
intenta a lavorare soltanto presso l'esercizio di Taggia, altri presso quello di
Riva Ligure;
-risulta sufficientemente dimostrata anche la circostanza che il rapporto di lavoro tra le parti sorse “al nero” ben prima del 7/6/2020, epoca di stipula dell'unico contratto di lavoro in atti (all. 2), con scadenza al 31/8/2020 e nel quale si pattuiva che la avrebbe lavorato dal lunedì alla domenica Pt_1
dalla 9.00 alle 11.00 e dalla 17.00 alle 19.00 per complessive 24 h. settimanali;
-il PO ha, infatti, riportato che: l'ho conosciuta sul lavoro a febbraio Pt_1
2020. Io avevo già lavorato qualche giorno a ottobre 2019 e poi mi hanno richiamato a febbraio 2020 e già lavorava lì.” La : “Ricordo che era anche il periodo Pt_1 Tes_1
del Covid adesso che ci penso, perché la e vennero a casa una sera e facemmo CP_2 CP_4
una serata in compagnia..”. Anche la ha ricordato che la sua CP_5
conoscente prestò servizio nel periodo della diffusione Covid.
a propria volta, ha asserito che la di lei sorella iniziò a Testimone_5
prestare servizio nel mese di gennaio 2020; -di mero valore indiziario in quanto non v'è certezza dell'identità dell'interlocutore dello scambio dEi messaggi whatsapp prodotti del 28-1-
2020 (all 5), nei quali tale - che in effetti è il nome della – CP_2 CP_2
rappresentava alla ragazza di non poter “mandarla” tra i tavoli.
Ebbene, pur volendosi ritenere che sia stata raggiunta prova adeguata del fatto che la ricorrente fu assunta irregolarmente il 22/1/2020, ciò che resterebbe incerto è la frequenza giornaliera della prestazione lavorativa nonchè il fatto che la dipendente prestò la propria attività ininterrottamente sino al 31/8/2020, ad eccezione del periodo in cui bar chiusero a causa della pandemia.
A maggior ragione tali rilievi vanno svolti riguardo l'orario di lavoro, atteso che la ha dichiarato d'aver più volte visto la ricorrente di mattina, CP_3
quando andava a far colazione al bar di Taggia nonché, a volte, anche di sera fino alle 23; la ha asserito d'averla incontrata nel pomeriggio nel CP_5
medesimo luogo;
la ha raccontato d'aver visto la Tes_2 Pt_1
nell'esercizio di Riva Ligure alle 11/11.30, nel pomeriggio e nelle serate di karaoke;
la che la ragazza prestava a volte servizio anche oltre la CP_6
mezzanotte.
Evidente che, si sommassero tutte le fasce orarie indicati dai suddetti testi, sottraendosi poche ore di riposo, l'orario giornaliero risulterebbe superiore a quello di 10 ore dedotto in ricorso, nel quale peraltro – lo si ribadisce – è stato allegato che la terminava di lavorare alle h. 20. Pt_1 Si rileva inoltre che in ricorso è riportato che il giorno di riposo era il lunedì, mentre nel contratto risulta previsto quello del mercoledì, dato, questo, tuttavia, ininfluente ai fini della decisione.
Ritiene lo scrivente che per colmare tali lacune probatorie ben possa farsi ricorso al dato costituito dalla mancata risposta della resistente all'interrogatorio formale deferitole per l'udienza del 16-2-2023 e notificatole il 25-10-2022.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'articolo 232 c.p.c. la mancata risposta senza una valida giustificazione, pur non producendo gli effetti d'una vera e propria confessione, attribuisce al giudice la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio purché concorrano altri elementi di prova e che essi siano adeguatamente valutati (Cass. civ. n. 9436/2018; Cass. civ. n. 17719/2014; Cass. civ. n.
3258/2007).
Nella fattispecie tali ulteriori elementi di prova vi sono e lo scrivente li ha soppesati come ampiamente sopra illustrato, potendosi verosimilmente ritenere che le parziali discrasie tra le testimonianze siano spiegabili con il fatto che nelle serate in cui i locali ospitavano spettacoli di karaoke gli orari della ricorrente fossero modificati rispetto a quelli usuali, restando sempre nell'ambito delle 10 h.
Anche tale durata dell'orario giornaliero e la frequenza settimanale di 6 giorni su 7 possono ritenersi acclarate, considerato che più d'un teste ha affermato d'aver visto l'attrice lavorare di sera senza, tuttavia, precisare che ciò avvenne soltanto nella stagione balneare, e che tutti i testi hanno riferita d'averla vista con sostanziale continuità in tutti i giorni della settimana.
Quanto al giorno della domenica, s'osserva che l'essere stati i 2 bar aperti sino alle 20.00 è cosa tutt'altro che insolita anche nel periodo di cd. bassa stagione.
Nel venire alla determinazione delle differenze retributive, si prende atto che all'udienza del 9/7/2025 la convocata dallo scrivente per essere Pt_1
liberamente interrogata, ha confermato la dichiarazione da lei sottoscritta recante la data del 9/7/2025 ovvero d'aver percepito: nel giugno 2020 €
633,00 netti – € 701,27 lordi;
nel luglio 2020: € 850,00 netti – € 943,75 lordi;
nell'agosto 2020: € 879,00 netti – € 985,60 lordi;
nel settembre 2020: € 578,07 netti – € 867,16 lordi, importi da riferirsi all'intero periodo lavorativo.
Contestualmente il difensore ha dichiarato che l'importo complessivo, pari a
€ 3.470,78, lordi va scomputato da quello richiesto di € 14.895,30 lordi, calcolato nei conteggi prodotti.
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. è stato poi precisato che “tali importi devono intendersi non come effettivamente percepiti, bensì figurativi, ovvero indicati sulla base dei documenti (buste paga) ricevuti in pendenza del rapporto di lavoro, ma non corrispondenti alle somme concretamente corrisposte. La SI.ra , si noti, avrebbe Parte_1
ricevuto, nel periodo di lavoro, pagamenti in contanti in misura variabile e discontinua
(talvolta di € 400,00/500,00 al mese, talvolta anche € 300,00), senza alcun riscontro documentale e senza corrispondenza certa con quanto risultante dalle buste paga. La ricorrente, priva di strumenti per una puntuale ricostruzione, ha pertanto potuto indicare solamente gli importi formalmente risultanti dalle buste paga, pur essendo consapevole della difformità rispetto agli importi realmente incassati che, invero, sarebbero nettamente inferiori.”
Come più volte statuito dalla giurisprudenza, in virtù del principio generale posto dall'art. 1218 c.c. c.c. al creditore è sufficiente allegare e provare il titolo costitutivo, competendo al debitore dimostrare d'aver adempiuto alla propria obbligazione o, in alternativa, di non aver reso la prestazione per cause a lui non imputabili ossia allegare fatti/difese estintivi e/o modificativi del diritto azionato da controparte (tra le varie: Cass. n. 5128/2022) Cass. S.U.
13533/2021, ecc.).
A tal fine non è idoneo il mero rilascio della busta paga poichè questa di per sé non costituisce prova dell'effettivo pagamento della retribuzione,
Nella fattispecie, secondo l'assunto della ricorrente, ella percepì per l'intero periodo lavorativo somme complessive non solo inferiori a € 3.470,78, ma
“nettamente” tali, in un arco di poco più di 7 mesi.
Avendo ella asserito d'aver ricevuto talvolta € 400,00, talvolta € 300,00 e talvolta € 500,00, ed essendo implausibile che un lavoratore accetti di prestare attività per un mese o più senza essere retribuito, appare verosimile che la fu remunerata con un importo medio di € 400,00 mensili ossia di € Pt_1
2800,00 (€ 400 x 7) + € 133,33 (10 giorni) = 2933,33.
Tale somma va defalcata da quelle elaborate nei conteggi in atti, dai quali sono state escluse le spettanze relative al periodo 8/3/2020-18/5/2020 nel quale i locali rimasero chiusi a causa della pandemia.
Il calcolo totale del “lordo” è di € 14337,30, comprensivo della 13°, 14° e del tfr, appare corretto. Ne consegue che alla Speranza va attribuito l'importo complessivo di €
11.404,30.
La soccombenza della convenuta implica la condanna di costei al rimborso degli oneri processuali, che di determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 11.404,30, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla fine di ciascuno mese lavorativo sino al saldo.
Condanna alla rifusione delle spese processuali, che si Controparte_1
liquidano in € 1550,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva,
€ 1100,00 per la fase istruttoria e € 1450,00 per la fase decisionale, € 118,50 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 26/7/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 312/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Luca Ritzu Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistenti Contumaci
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha agito in giudizio Parte_1
esponendo:
-d'aver lavorato alle dipendenze della , con sede Controparte_2
a Taggia (IM), Via Lungo Argine Argentina 65, dal 22 gennaio dell'anno 2020 al 31 agosto dell'anno 2020;
-d'aver sottoscritto in data 21 gennaio dell'anno 2020 un contratto di lavoro che non venne registrato;
-d'aver lavorato 6 giorni su 7, ad eccezione del lunedì, dalle ore 07:00 alle ore
12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00, per totali ore 10 giornaliere;
-d'aver ha lavorato prima presso la sede di Taggia;
successivamente dalle ore
07:00 alle ore 12:00 presso la sede di Taggia (IM) e dalle ore 15:00 alle ore
20:00 presso la sede di Riva Ligure (Bar Lilla, Via Nino Bixio n. 54);
-d'aver ricevuto solo pagamenti parziali;
-d'aver più volte domandato la copia del contratto e delle proprie buste paga, le quali non le furono mai consegnate;
-a fronte delle sue insistenti richieste e in concomitanza con l'apertura della nuova sede in Riva Ligure, le veniva fatto sottoscrivere un altro contratto a tempo determinato (mansione di barista, qualifica operaio, C.C.N.L. Turismo
Confcommercio - Pubblici Esercizi - Livello 5;
-d'aver reiterato le richieste di pagamento e di copia di tutta la documentazione relativa alla propria posizione lavorativa;
la resistente, a mezzo del proprio legale, forniva le buste paga solamente in relazione al periodo giugno/luglio/agosto 2020, negando che ella avesse prestato attività lavorativa antecedentemente al periodo giugno/luglio/agosto 2020;
-d'aver maturato a titolo di differenze retributive e T.F.R. la somma complessiva di € 15.642,33.
Ciò premesso, la ricorrente così concludeva: “Accertare e dichiarare che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze della resistente dal 22 gennaio dell'anno 2020 al 31 agosto dell'anno 2020. Accertare e dichiarare che la stessa era inquadra con mansione di barista, qualifica operaio, C.C.N.L. Turismo Confcommercio - Pubblici Esercizi - Livello 5 (nel periodo in regola) e che così avrebbe dovuto essere inquadrata nel periodo di lavoro in nero (periodo gennaio 2020 - giugno 2020). Conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza delle differenze retributive di cui in premessa e conseguentemente condannare
al pagamento in favore della conchiudente della somma di € Controparte_2
15.642,33 lordi (comprensivi del T.F.R.) ovvero di quella maggiore o minore risultante all'esisto del giudizio. Conseguentemente condannare la resiste al risarcimento dei danni equitativamente determinati dalla condotta della resistente nella misura ritenuta di giustizia con rivalutazione ed interessi al soddisfo. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al saldo”.
La resistente rimaneva contumace.
----------------------------------------------------------------------------------------
Ai fini della decisione occorre esaminare il contenuto delle deposizioni testimoniali. ha dichiarato: “Mia figlia ha lavorato per la prima Controparte_3 CP_2
del lock down direi per un anno o un anno e mezzo o anche meno, non ricordo esattamente.
Io e mia figlia viviamo insieme. Mia figlia non la vedevo mai, lavorava sempre, veniva a casa faceva una doccia ed era sempre a lavorare, era un bar pasticceria caffetteria. Avrebbe dovuto avere il lunedì libero, all'inizio è stato così, poi la ha preso un'altra attività CP_2
a Riva Ligure e quindi mia figlia lavorava 7 giorni su 7. Mia figlia usciva di casa alle 7
e tornava la sera alle 23-24. Mia figlia si alternava tra una e l'altra attività, cioè Taggia
e Riva Ligure. Lavava le stoviglie e stava alla cassa, un po' tutto quello che serviva.
Quando andavo a prendere il caffè c'era la titolare o il compagno, mia figlia e la pasticcera, che però non conosco personalmente. Penso il bar di Riva si chiami Lilla. Penso che dessero ordini a mia figlia sia la sia il suo compagno, io lo conosco come CP_2 CP_4 Sia a Riva sia a Taggia l'attività era di bar e mia figlia stava dietro al bancone oppure serviva ai tavoli”.
Nel premettere che, in quanto resa da un congiunto prossimo della ricorrente, tale racconto va vagliato con particolare rigore, si rileva che gli elementi addotti dalla teste sono scarsamente utili. La infatti non ha CP_3
dichiarato d'aver visto con frequenza la propria figlia lavorare nell'uno o nell'altro bar, limitandosi ad affermare in termini generici d'essere andata a prendere il caffe presso il luogo di lavoro della ricorrente.
Inoltre, la donna ha descritto un orario di lavoro persino superiore a quello a quello allegato dalla ricorrente: ben 7 giorni su 7 e con un turno che iniziava al mattino presto per terminare di notte, poco prima delle 23-24.
teste indifferente, ha riferito: “andavo a fare colazione a Taggia e Tes_1
andavo qualche volta la sera nel bar di Riva Ligure, perché si faceva karaoke. In questa occasione ho conosciuto la ricorrente. La mattina la trovavo al bar a Taggia, a volte le dicevo anche se viveva lì. Qualche volta se la vedevo la sera che ero insieme a un mio amico mi chiedeva un passaggio per andare a casa, era tardi direi intorno alle 23. La vedevo anche a Riva Ligure quando c'erano le serate. In un'occasione, c'era sempre questo nostro amico, la abbiamo aspettata e le abbiamo dato un passaggio a casa. Lì finiva più tardi, dopo la mezzanotte, mi ricordo che era una festa del paese e le strade erano chiuse. Era estate. Io nel 2020 abitavo a Taggia e il bar era proprio sotto casa. Non so dire con precisione, ma l'ho vista per un bel po'…..Lei serviva al banco, al tavolo anzi soprattutto al tavolo. Quando andavo io dietro la cassa c'era era il compagno della CP_4 CP_2
RO o era a Taggia o a Riva Ligure. Il bar era aperto tutti i giorni d'estate, a volte negli altri periodi chiudeva un giorno ma non sempre…Ricordo che era anche il periodo del Covid adesso che ci penso, perché la e vennero a casa una sera e facemmo una CP_2 CP_4
serata in compagnia facendo poco rumore perché in quell'epoca non si poteva stare in casa in tanti. …Poi mi ricordo che il bar nel periodo di restrizioni più soft faceva servizio e io ci andavo”
Anche tale racconto in via di principio contrasta parzialmente con la prospettazione esposta in ricorso nel quale s'assume che il turno della fu” dalle 7:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00. Pt_1
Non può, tuttavia, escludersi, che possa essere accaduto che l'attrice in alcune circostanze si sia trattenuta presso il bar sino alla notte nelle serate di karaoke e che abbia scelto di non chiedere nella presente sede il pagamento dello straordinario.
Si prende, invece, atto che la teste ha dato conto d'aver visto la dipendente lavorare già nel periodo di diffusione della pandemia, e dunque nel febbraio del 2020, circostanza che in effetti risulta confermata da altri testi.
Secondo infatti, “La ricorrente ha lavorato per la resistente, io l'ho Controparte_5
vista nel bar che la e il suo compagno hanno a Taggia, si chiama I CP_2 CP_4 CP_2
Ha lavorato prima del covid, non so dire per quanto tempo. Io sono cliente del bar, anche se non assidua. Mio figlio gioca a calcio là vicino e il pomeriggio ogni tanto – una volta o meno alla settimana – andavamo là a fare merenda. La ricorrente lavorava lì, stava dietro al banco e serviva ai tavoli. Non ricordo se facesse cassa. Può essere che sia andata qualche volta la mattina la domenica quando c'erano le partite. Non sono mai andata al Bar Lilla di Riva Ligure”. ha raccontato: “…Io so che la ricorrente ha lavorato per voce Testimone_2
corrente a Taggia, ma io l'ho vista solo lavorare a Riva Ligure, mi ha fatto il caffè quando era di turno. Io andavo tanto la mattina alle 11-11.30 quanto al pomeriggio o anche alla sera al karaoke. C'era compagno di . La ricorrente secondo me faceva il CP_4 CP_2
jolly, serviva al tavolo e al banco. Nonostante sapessi chi era non ho mai dimostrato di conoscerla. faceva anche cassa. Prendeva ordini da anche perché non ho Pt_1 CP_4
quasi mai visto in turno insieme e , per poi dopo modificare Pt_1 CP_2
l'affermazione “Ha lavorato prima del Covid, estate 2019 sicuro”, precisare
“…trattasi di epoca Covid” ha riferito: “Ho lavorato per la resistente nell'estate del 2020 e ho Tes_3
conosciuto Lavorava già lì, poi lei è andata via prima di me. Mi pare agosto Pt_1
2020. Non so dire quanto abbia iniziato a lavorare lì, io ho iniziato intorno a Pt_1
maggio – giugno 2020. Io ero solo a Riva Ligure. Invece faceva avanti e indietro. Pt_1
Che io ricordi le dicevano giorno per giorno dove doveva andare, anzi a volte mandavano me a Taggia a prenderla per portarla a Riva Ligure. Di preciso non so i suoi orari, facevamo turni, ma che io ricordi la chiamavano per gli straordinari. Capitava che lavorassimo insieme, quasi tutti i giorni, in orari variabili. Gli ordini venivano dati a sia da sia da . doveva essere la capa principale, almeno Pt_1 CP_4 CP_2 CP_2
nominativamente, poi RO subentrava e diceva di dare retta a lui, non erano chiari i ruoli. faceva la cameriera di sala, talvolta andava in cucina – come ci andavo io – per Pt_1
preparare i piatti. Faceva i conti e incassava”.
SInificativa è la testimonianza di , fidanzato dalla ricorrente. Tes_4
Egli ha raccontato che: “ho lavorato per la resistente insieme a l'ho conosciuta Pt_1
lì e poi ci siamo fidanzati e lo siamo ancora. l'ho conosciuta sul lavoro a febbraio Pt_1
2020. Io avevo già lavorato qualche giorno a ottobre 2019 e poi mi hanno richiamato a febbraio 2020 e già lavorava lì. Io ho lavorato qualche mese e fino ad Pt_1 Pt_1 agosto mi pare. era barista, non so nello specifico le sue mansioni perché io ero in Pt_1
laboratorio. Sto facendo riferimento al locale di Taggia. andava anche a Riva Pt_1
Ligure perché ogni tanto ce la portavo io. Non so dire con che frequenza ci andasse, non mi ricordo bene visto il tempo passato. Non mi ricordo gli orari. Se non sbaglio però lavorava tutta la giornata”.
Benchè resa da persona legata da vincoli affettivi alla Speranza tale deposizione appare credibile.
Invero, pur apparendo singolare, nonostante che egli lavorò contestualmente e per lo stesso datore della sua partner, che il non Tes_4
fosse a conoscenza del preciso turno di lavoro di costei, una testimonianza non veritiera sarebbe verosimilmente stata particolarmente precisa nel suffragare in toto le pretese della ricorrente.
sorella della ricorrente ha narrato:“Conosco i perché Testimone_5 CP_2
sono passata dal bar a trovare mia sorella e ho trovato la signora a Taggia e a CP_2
Riva Ligure ho visto RO. Qualche volta ero già andata in quei bar prima che li acquisissero loro. Mia sorella ha lavorato nel 2020, da gennaio cioè prima del lock down
e ha lavorato più o meno 8 mesi. Lavorava a Taggia. Non ricordo di essere andata a Riva quando c'era lei….Non so l'orario esatto che faceva mia sorella, però ricordo che tra il mio lavoro e il suo, pur dormendo nella stessa camera, non ci vedevamo. Preciso che i miei turni erano solo o mattina o pomeriggio.”
Pressocchè inutilizzabile è la testimonianza di la quale ha Testimone_6
dichiarato: “Sono a conoscenza dell'attività lavorativa di mia nipote per I faceva CP_2
la cameriera, serviva i clienti e stava alla cassa. Questo qualche anno fa. Ha lavorato parecchi mesi. Il locale era a Taggia, vicino al lungofiume;
non so dire i suoi orari, ma non la vedevo mai, era molto impegnata, quando aveva cinque minuti veniva a trovarmi. Penso lavorasse tutto il giorno. Subito lavorava solo lì, poi so che hanno aperto un locale a Riva
e non veniva più a trovarmi, quindi penso andasse anche a Riva…. Non me lo ricordo bene, ma forse qualche volta lavorava di domenica”.
Evidente, infatti, che le informazioni fornite dalla teste le siano state riferite da terze persone e non erano frutto di conoscenza diretta, oltre a fondarsi su mere supposizioni, ad eccezione della puntualizzazione “Non spesso, ma abbastanza andavo nel locale di Taggia a comprare le paste”.
Il racconto di amica della Speranza, è stato il seguente: “ La Persona_1
ricorrente non ha lavorato per la ha lavorato per i parlo dell'estate del CP_2 CP_2
2020. Io ero a casa in maternità e andavo in spiaggia a Riva Ligure, che era sottostante la passeggiata, andavo quasi tutti i giorni. Quando andavo o tornavo passavo davanti al bar di Riva Ligure, vedevo la ricorrente e ci salutavamo. Ogni tanto andavo CP_2
anche a consumare, lei mi ha servito al tavolo e ho anche pagato alla cassa. La vedevo intorno all'ora dell'aperitivo; io andavo al mare verso le 16 e stavo fino alle 18 circa. Io so che lavorava anche nel locale di Taggia, ma personalmente non ci sono mai andata e non ne ho esperienza diretta…. Non so nello specifico quando abbia iniziato e terminato di lavorare per la resistente”.
Dal complesso degli elementi sopra riportati possono trarsi le seguenti conclusioni:
-la prestò lavoro subordinato sia presso il bar sito in Taggia che in Pt_1
quello di Riva Ligure;
-in tal senso militano in particolare le concordi deposizioni dei testi Tes_3
e , i quali hanno dato conto della presenza della ricorrente in entrambi Tes_4
i bar;
-in particolare, sul punto la ha riferito: “…Invece faceva avanti Tes_3 Pt_1
e indietro. Che io ricordi le dicevano giorno per giorno dove doveva andare, anzi a volte mandavano me a Taggia a prenderla per portarla a Riva Ligure” nonchè dal Tes_4
andava anche a Riva Ligure perché ogni tanto ce la portavo io.” Pt_1
-quanto agli altri testi, alcuni hanno raccontato d'aver visto la Pt_1
intenta a lavorare soltanto presso l'esercizio di Taggia, altri presso quello di
Riva Ligure;
-risulta sufficientemente dimostrata anche la circostanza che il rapporto di lavoro tra le parti sorse “al nero” ben prima del 7/6/2020, epoca di stipula dell'unico contratto di lavoro in atti (all. 2), con scadenza al 31/8/2020 e nel quale si pattuiva che la avrebbe lavorato dal lunedì alla domenica Pt_1
dalla 9.00 alle 11.00 e dalla 17.00 alle 19.00 per complessive 24 h. settimanali;
-il PO ha, infatti, riportato che: l'ho conosciuta sul lavoro a febbraio Pt_1
2020. Io avevo già lavorato qualche giorno a ottobre 2019 e poi mi hanno richiamato a febbraio 2020 e già lavorava lì.” La : “Ricordo che era anche il periodo Pt_1 Tes_1
del Covid adesso che ci penso, perché la e vennero a casa una sera e facemmo CP_2 CP_4
una serata in compagnia..”. Anche la ha ricordato che la sua CP_5
conoscente prestò servizio nel periodo della diffusione Covid.
a propria volta, ha asserito che la di lei sorella iniziò a Testimone_5
prestare servizio nel mese di gennaio 2020; -di mero valore indiziario in quanto non v'è certezza dell'identità dell'interlocutore dello scambio dEi messaggi whatsapp prodotti del 28-1-
2020 (all 5), nei quali tale - che in effetti è il nome della – CP_2 CP_2
rappresentava alla ragazza di non poter “mandarla” tra i tavoli.
Ebbene, pur volendosi ritenere che sia stata raggiunta prova adeguata del fatto che la ricorrente fu assunta irregolarmente il 22/1/2020, ciò che resterebbe incerto è la frequenza giornaliera della prestazione lavorativa nonchè il fatto che la dipendente prestò la propria attività ininterrottamente sino al 31/8/2020, ad eccezione del periodo in cui bar chiusero a causa della pandemia.
A maggior ragione tali rilievi vanno svolti riguardo l'orario di lavoro, atteso che la ha dichiarato d'aver più volte visto la ricorrente di mattina, CP_3
quando andava a far colazione al bar di Taggia nonché, a volte, anche di sera fino alle 23; la ha asserito d'averla incontrata nel pomeriggio nel CP_5
medesimo luogo;
la ha raccontato d'aver visto la Tes_2 Pt_1
nell'esercizio di Riva Ligure alle 11/11.30, nel pomeriggio e nelle serate di karaoke;
la che la ragazza prestava a volte servizio anche oltre la CP_6
mezzanotte.
Evidente che, si sommassero tutte le fasce orarie indicati dai suddetti testi, sottraendosi poche ore di riposo, l'orario giornaliero risulterebbe superiore a quello di 10 ore dedotto in ricorso, nel quale peraltro – lo si ribadisce – è stato allegato che la terminava di lavorare alle h. 20. Pt_1 Si rileva inoltre che in ricorso è riportato che il giorno di riposo era il lunedì, mentre nel contratto risulta previsto quello del mercoledì, dato, questo, tuttavia, ininfluente ai fini della decisione.
Ritiene lo scrivente che per colmare tali lacune probatorie ben possa farsi ricorso al dato costituito dalla mancata risposta della resistente all'interrogatorio formale deferitole per l'udienza del 16-2-2023 e notificatole il 25-10-2022.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, ai sensi dell'articolo 232 c.p.c. la mancata risposta senza una valida giustificazione, pur non producendo gli effetti d'una vera e propria confessione, attribuisce al giudice la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio purché concorrano altri elementi di prova e che essi siano adeguatamente valutati (Cass. civ. n. 9436/2018; Cass. civ. n. 17719/2014; Cass. civ. n.
3258/2007).
Nella fattispecie tali ulteriori elementi di prova vi sono e lo scrivente li ha soppesati come ampiamente sopra illustrato, potendosi verosimilmente ritenere che le parziali discrasie tra le testimonianze siano spiegabili con il fatto che nelle serate in cui i locali ospitavano spettacoli di karaoke gli orari della ricorrente fossero modificati rispetto a quelli usuali, restando sempre nell'ambito delle 10 h.
Anche tale durata dell'orario giornaliero e la frequenza settimanale di 6 giorni su 7 possono ritenersi acclarate, considerato che più d'un teste ha affermato d'aver visto l'attrice lavorare di sera senza, tuttavia, precisare che ciò avvenne soltanto nella stagione balneare, e che tutti i testi hanno riferita d'averla vista con sostanziale continuità in tutti i giorni della settimana.
Quanto al giorno della domenica, s'osserva che l'essere stati i 2 bar aperti sino alle 20.00 è cosa tutt'altro che insolita anche nel periodo di cd. bassa stagione.
Nel venire alla determinazione delle differenze retributive, si prende atto che all'udienza del 9/7/2025 la convocata dallo scrivente per essere Pt_1
liberamente interrogata, ha confermato la dichiarazione da lei sottoscritta recante la data del 9/7/2025 ovvero d'aver percepito: nel giugno 2020 €
633,00 netti – € 701,27 lordi;
nel luglio 2020: € 850,00 netti – € 943,75 lordi;
nell'agosto 2020: € 879,00 netti – € 985,60 lordi;
nel settembre 2020: € 578,07 netti – € 867,16 lordi, importi da riferirsi all'intero periodo lavorativo.
Contestualmente il difensore ha dichiarato che l'importo complessivo, pari a
€ 3.470,78, lordi va scomputato da quello richiesto di € 14.895,30 lordi, calcolato nei conteggi prodotti.
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. è stato poi precisato che “tali importi devono intendersi non come effettivamente percepiti, bensì figurativi, ovvero indicati sulla base dei documenti (buste paga) ricevuti in pendenza del rapporto di lavoro, ma non corrispondenti alle somme concretamente corrisposte. La SI.ra , si noti, avrebbe Parte_1
ricevuto, nel periodo di lavoro, pagamenti in contanti in misura variabile e discontinua
(talvolta di € 400,00/500,00 al mese, talvolta anche € 300,00), senza alcun riscontro documentale e senza corrispondenza certa con quanto risultante dalle buste paga. La ricorrente, priva di strumenti per una puntuale ricostruzione, ha pertanto potuto indicare solamente gli importi formalmente risultanti dalle buste paga, pur essendo consapevole della difformità rispetto agli importi realmente incassati che, invero, sarebbero nettamente inferiori.”
Come più volte statuito dalla giurisprudenza, in virtù del principio generale posto dall'art. 1218 c.c. c.c. al creditore è sufficiente allegare e provare il titolo costitutivo, competendo al debitore dimostrare d'aver adempiuto alla propria obbligazione o, in alternativa, di non aver reso la prestazione per cause a lui non imputabili ossia allegare fatti/difese estintivi e/o modificativi del diritto azionato da controparte (tra le varie: Cass. n. 5128/2022) Cass. S.U.
13533/2021, ecc.).
A tal fine non è idoneo il mero rilascio della busta paga poichè questa di per sé non costituisce prova dell'effettivo pagamento della retribuzione,
Nella fattispecie, secondo l'assunto della ricorrente, ella percepì per l'intero periodo lavorativo somme complessive non solo inferiori a € 3.470,78, ma
“nettamente” tali, in un arco di poco più di 7 mesi.
Avendo ella asserito d'aver ricevuto talvolta € 400,00, talvolta € 300,00 e talvolta € 500,00, ed essendo implausibile che un lavoratore accetti di prestare attività per un mese o più senza essere retribuito, appare verosimile che la fu remunerata con un importo medio di € 400,00 mensili ossia di € Pt_1
2800,00 (€ 400 x 7) + € 133,33 (10 giorni) = 2933,33.
Tale somma va defalcata da quelle elaborate nei conteggi in atti, dai quali sono state escluse le spettanze relative al periodo 8/3/2020-18/5/2020 nel quale i locali rimasero chiusi a causa della pandemia.
Il calcolo totale del “lordo” è di € 14337,30, comprensivo della 13°, 14° e del tfr, appare corretto. Ne consegue che alla Speranza va attribuito l'importo complessivo di €
11.404,30.
La soccombenza della convenuta implica la condanna di costei al rimborso degli oneri processuali, che di determinano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
così provvede:
Condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di € 11.404,30, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla fine di ciascuno mese lavorativo sino al saldo.
Condanna alla rifusione delle spese processuali, che si Controparte_1
liquidano in € 1550,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva,
€ 1100,00 per la fase istruttoria e € 1450,00 per la fase decisionale, € 118,50 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 26/7/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli