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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/09/2025, n. 3531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3531 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Paola Marino nella causa iscritta al n. 1513/2025 R.G.L. promossa
D A
, in Parte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana
n. 59 presso AVVOCATURA INPS
- opponente -
Contro
, rappresentati e difesi dall'Avv.to SCAVUZZO CP_1
MARIALDA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- opposto -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente si trovava nelle condizioni sanitarie previste
1 per la concessione delle prestazioni previste per i ciechi parziali con decorrenza dal 12.04.2023, data di presentazione della domanda amministrativa, e di quelle previste per i ciechi assoluti con decorrenza dal 29.05.2024.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SCAVUZZO MARIALDA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/01/2025, l'INPS, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la insussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della pretesa di parte ricorrente (cecità parziale e/o totale).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resistevano in giudizio gli opposti chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, nel merito, dichiararsi la sussistenza del diritto vantato e rigettarsi il ricorso in opposizione perché infondato, con condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di lite.
La causa, ritenuta sufficiente la documentazione medica già presente in atti e la valutazione della medesima effettuata dal C.T.U. della fase di ATP, anche per ragioni di economia processuale, veniva rinviata per decisione con termine per note, sostituendo l'udienza con note scritte.
Nelle note entrambe le parti insistevano nei rispettivi atti e nelle conclusioni ivi formulate e la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va rigettato.
2 Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione oggetto della domanda – cecità - sin dalla data della domanda amministrativa, quanto alla cecità parziale, e alle prestazioni previste per i ciechi assoluti con decorrenza dall'aggravamento documentato del 29.05.2024, come emergeva già – per la prima prestazione - dalla documentazione medica presente alla data della domanda.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta.
Le condizioni riconosciute dal CTU risultano ampiamente documentate dalle certificazioni mediche specialistiche in atti, ove le contestazioni mosse dall'INPS risultano generiche e formali e non risultano in grado di scalfire il suddetto accertamento sanitario, che va, quindi, confermato, senza necessità di disporre altra dispendiosa CTU, per evidenti motivi di economia processuale.
Il ricorso va, quindi, rigettato con le statuizioni di cui alla parte dispositiva in relazione all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario della prestazione richiesta nella fase di A.T.P..
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, ivi incluse quelle della fase di A.T.P..
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 4/09/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del
Giudice Paola Marino nella causa iscritta al n. 1513/2025 R.G.L. promossa
D A
, in Parte_1
persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA ed elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana
n. 59 presso AVVOCATURA INPS
- opponente -
Contro
, rappresentati e difesi dall'Avv.to SCAVUZZO CP_1
MARIALDA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- opposto -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente si trovava nelle condizioni sanitarie previste
1 per la concessione delle prestazioni previste per i ciechi parziali con decorrenza dal 12.04.2023, data di presentazione della domanda amministrativa, e di quelle previste per i ciechi assoluti con decorrenza dal 29.05.2024.
Condanna l'INPS alla rifusione, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. SCAVUZZO MARIALDA, antistataria.
Pone definitivamente a carico dell'INPS le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/01/2025, l'INPS, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la insussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della pretesa di parte ricorrente (cecità parziale e/o totale).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resistevano in giudizio gli opposti chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, nel merito, dichiararsi la sussistenza del diritto vantato e rigettarsi il ricorso in opposizione perché infondato, con condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di lite.
La causa, ritenuta sufficiente la documentazione medica già presente in atti e la valutazione della medesima effettuata dal C.T.U. della fase di ATP, anche per ragioni di economia processuale, veniva rinviata per decisione con termine per note, sostituendo l'udienza con note scritte.
Nelle note entrambe le parti insistevano nei rispettivi atti e nelle conclusioni ivi formulate e la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va rigettato.
2 Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione oggetto della domanda – cecità - sin dalla data della domanda amministrativa, quanto alla cecità parziale, e alle prestazioni previste per i ciechi assoluti con decorrenza dall'aggravamento documentato del 29.05.2024, come emergeva già – per la prima prestazione - dalla documentazione medica presente alla data della domanda.
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, nonché alle concrete condizioni sanitarie della parte ricorrente alla data della visita peritale e alla decorrenza riconosciuta.
Le condizioni riconosciute dal CTU risultano ampiamente documentate dalle certificazioni mediche specialistiche in atti, ove le contestazioni mosse dall'INPS risultano generiche e formali e non risultano in grado di scalfire il suddetto accertamento sanitario, che va, quindi, confermato, senza necessità di disporre altra dispendiosa CTU, per evidenti motivi di economia processuale.
Il ricorso va, quindi, rigettato con le statuizioni di cui alla parte dispositiva in relazione all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario della prestazione richiesta nella fase di A.T.P..
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell'INPS e si liquidano in parte dispositiva, ivi incluse quelle della fase di A.T.P..
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S..
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 4/09/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 14/07/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino 3