Articolo 6 della Legge 6 novembre 2003, n. 302
Articolo 5Articolo 7
Versione
26 novembre 2003
Art. 6. (Approvazione allegato) 1. E' approvato l'allegato n. 1, di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 .
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , recante «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» (Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233) e' il seguente:
«Art. 9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). - Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e' istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese impreviste», per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuita'.
Il trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' allegato un elenco da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio, delle spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente.
Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo».
Entrata in vigore il 26 novembre 2003