Ordinanza cautelare 10 ottobre 2024
Sentenza 29 maggio 2025
Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00477/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00720/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2024, proposto da
AL MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalina Vitali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Cremona, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in BR, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento DIV. IMM. CAT.A.12/2024/aa n. 292 del questore di Cremona emesso in data 9 aprile 2024 e notificato al ricorrente in data 14 luglio 2024, con cui è stato disposto il rigetto dell’istanza CAT.A.12/24/IMM/er 23CR0I0949 presentata il 20 giugno 2023 per la conversione del permesso da minore età a lavoro subordinato;
di ogni altro atto consequenziale o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Cremona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- AL MO, nato a [...] il [...], giunto in autonomia in Italia, in data 2.2.2023 si è presentato presso il Comando dei Carabinieri di Cremona dichiarandosi non accompagnato da figure legalmente responsabili per lui.
Di conseguenza è stato preso in carico nella stessa data dal Comune di Cremona - Settore politiche sociali e collocato temporaneamente presso l’Hotel Hermes di quella città.
1.2.- A seguito della richiesta pervenuta da parte di UR IQ, nato in [...] nel 1990, qualificatosi come zio del minore disponibile ad accoglierlo nella propria abitazione – ma a ciò il ricorso non fa alcun riferimento - il 23.3.2023 tale Servizio comunale gli ha affidato il minore sino alla maggiore età alle seguenti condizioni “ il minore non potrà svolgere attività lavorativa sino al compimento del diciottesimo anno di età; il minore dovrà frequentare un corso di italiano nel centro di formazione per gli adulti più vicino al domicilio; il minore dovrà essere condotto presso la Questura di Cremona per la richiesta di permesso di soggiorno per minore età, nel minor tempo possibile ”.
1.3.- In data 20.4.2023 l’interessato ha ottenuto un titolo di soggiorno per minore età, di cui ha chiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato il successivo 22.9.2023.
2.- Su richiesta dei Servizi sociali del Comune di Cremona, l’ex Comitato per i Minori stranieri (ora Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha rilasciato il 5.4.2024 il parere ex art. 32 D.Lgs. 286/1998, dal contenuto non favorevole, in quanto, nonostante la richiesta integrazione documentale, il MO “ nei 6 mesi di permanenza in Italia durante la minore età, non ha svolto un percorso di integrazione sociale e civile passibile di valutazione ”.
3.- Con comunicazione del 9.4.2024 la Questura di Cremona ha preannunciato il rigetto della domanda, difettando i requisiti a cui l’art. 32 T.U. Immigrazione condiziona la conversione, ovverosia tanto il parere positivo dell’ex Comitato dei Minori, quanto un periodo di permanenza in Italia della durata almeno triennale, quanto ancora un provvedimento di affidamento da parte del Tribunale ad un parente entro il 4° grado.
4.- A seguito delle osservazioni dell’interessato, con provvedimento del 25.6.2024 la Questura ha infine respinto l’istanza, ribadendo l’assenza del parere favorevole e della prova di un affidamento familiare da parte del Tribunale dei Minorenni.
5.- Tale provvedimento è stato impugnato da AL MO, che ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo “ Illegittimità manifesta e difetto di motivazione in relazione alle situazioni legittimanti la conversione del permesso di soggiorno. Violazione dell’art. 32 c. 1 bis d.lgs. 286/98 mod. L. 47/2017 per la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per la conversione e difetto d’istruttoria ”: il ricorrente sostiene di rientrare nella categoria dei minori sottoposti ad affido/tutela, essendo stato preso in carico dai Servizi sociali del Comune di Cremona e collocato presso l’Hotel Hermes di Cremona, dal quale si era allontanato raggiunta la maggiore età, trovando ospitalità presso un amico in Soncino, essendo privo di parenti sul territorio italiano e dovendo reperire un’occupazione per mantenersi.
Alla conversione non osterebbe il parere “neutro” dell’Ex Comitato dei Minori, che avrebbe espressamente fatte salve le valutazioni discrezionali della Questura: la stessa, tuttavia, non avrebbe dato corso ad alcun approfondimento istruttorio volto a vagliare la meritevolezza della richiesta conversione, che avrebbe dovuto essere disposta anche in ragione dell’attività lavorativa svolta.
Non rileverebbero, poi, nel caso di specie, la presenza sul suolo italiano per almeno tre anni e la partecipazione ad un progetto di integrazione sociale per almeno un biennio, essendo tali requisiti richiesti per il minore “non affidato”.
6.- Le Amministrazioni, costituite in giudizio con atto di mero stile, hanno poi depositato una relazione relativa al procedimento amministrativo esitato nel provvedimento gravato.
7.- All’esito dell’udienza del 9.10.2024 la domanda cautelare del ricorrente è stata rigettata con ordinanza n. 361/2024, difettando il fumus boni iuris .
8.- Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare del ricorrente, sospendendo l’efficacia del gravato diniego in quanto “ in disparte le ipotesi alternative e concorrenti di sottoposizione a tutela o di espletamento di un progetto di integrazione sociale e civile, nel caso di specie consterebbe l’affidamento del minore da parte dei servizi sociali a un parente entro il 4° grado, le cui formalità vanno approfondite nella fase della cognizione di merito…in assenza di pericolosità sociale e a fronte di un neo maggiorenne che già vanta una attività lavorativa, devono ritenersi preminenti le esigenze cautelari dello straniero a conservare la res adhuc integra nelle more della cognizione di merito ”.
9.- Solamente il ricorrente ha depositato una memoria, accompagnata da documenti, nel rispetto dei termini di cui all’art. 73 c.p.a..
10.- All’udienza del 9.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11.- L'art. 32, comma 1- bis , del D.Lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, prevede che “ Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura) può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ”.
Tale normativa, pertanto, consente la conversione del permesso per minore età al ricorrere, alternativamente, delle seguenti condizioni:
a) al minore affidato ex art. 2 Legge 184/1983, o sottoposto a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 286/1998, Comitato le cui funzioni sono state trasferite alla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
b) al minore ammesso per un periodo non inferiore a due anni a un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ente che deve provare i requisiti indicati nel comma 1 ter , tra i quali la permanenza in Italia da almeno tre anni.
12.1.- Nel caso di specie il ricorrente sostiene che non si debbano applicare al suo caso le condizioni sub b), di cui riconosce la pacifica insussistenza, argomentando in ordine alla sua condizione di minore affidato ed alla non ostatività del parere non positivo – definito “ neutro ”, che, precludendo la sola conversione automatica, onererebbe la Questura di effettuare una valutazione sul caso concreto.
12.2- La tesi è infondata, anche a voler prescindere dall’incongruenza tra quanto dal ricorrente affermato nell’atto introduttivo (ovverosia che avrebbe lasciato l’Hotel Hermes di Cremona per trovare ospitalità presso un conoscente, non avendo alcun parente in Italia) e quanto, invece, sostenuto nella memoria da ultimo depositata, che fa leva sul disposto “affidamento” al signor UR RA, asseritamente fratello della madre, circostanza prima di quel momento non dedotta, ed anzi implicitamente esclusa.
AL MO non rientra nella previsione normativa di cui alla lettera a) che precede: non è stato emesso, infatti, nei suoi confronti alcun provvedimento di affidamento ex art. 2 Legge 184/1983, né di tutela.
Come ben si evince dalla documentazione in atti, lo stesso, in quanto minore non accompagnato, è stato preso incarico dai Servizi sociali del Comune di Cremona e collocato, in via emergenziale, presso la struttura alberghiera Hotel Hermes di quella città. Appena un mese più tardi, poi, i medesimi Servizi sociali hanno proceduto ad “affidare” il minore – con il suo consenso - a UR IQ, qualificatosi come zio, ciò che non è mai stato effettivamente dimostrato nel corso del presente giudizio.
Tuttavia alcuna procedura di affidamento ai sensi dell’art. 2 L. 184/1983 risulta portata a compimento, per la semplice ragione che il suddetto provvedimento del Comune di Cremona non è stato reso esecutivo dal “ giudice tutelare del luogo ove si trova il minore ” – come espressamente prescritto dal successivo articolo 4, comma 1.
Inoltre, come rilevato nella stessa pronuncia del Consiglio di Stato richiamata nella memoria da ultimo depositata, neppure è possibile “ applicare estensivamente la disposizione recata dall’art. 3 della Legge n. 184/1983, che attribuisce all’istituto di assistenza pubblico o privato l’esercizio dei poteri tutelari sul minore solo fino a quando il giudice tutelare non provveda alla nomina di un tutore ” (C.d.S., Sez. III, n. 8565 del 25.10.2024).
12.3.- Ad ogni modo, quand’anche si volesse ritenere il MO affidato o sottoposto a tutela, difetterebbe nella fattispecie il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha ritenuto impossibile formulare considerazioni in merito all’inserimento dello stesso, proprio in ragione del brevissimo periodo di permanenza in Italia durante la minore età (poco più di sei mesi) e della mancata partecipazione ad un percorso di integrazione – non avendo lo stesso neppure frequentato il corso di italiano indicato quale condizione (unitamente ad altre disattese) nel provvedimento dei Servizi sociali del 20.3.2023, non surrogabile dalla dichiarazione in atti di UR IQ in merito ad un’iscrizione ad un corso non seguita da convocazione, in quanto mera affermazione non suffragata dal benché minimo principio di prova.
L’erroneità della tesi di parte ricorrente – secondo cui la mancanza del parere favorevole dell’ex Comitato dei Minori non sarebbe ostativa - si scontra, invero, con la formulazione dell’art. 32 D.Lgs. 286/1998 ratione temporis applicabile: l’avvenuta abrogazione ad opera del D.L. 20/2023 (conv in L. 50/2023) della locuzione “ Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno ” (introdotta dalla Legge 47/2017) attesta la chiara voluntas legis di consentire alle Questure di denegare la conversione in assenza di parere favorevole, se non addirittura di imporre loro tale diniego come atto conseguentemente dovuto, senza onerarle di svolgere alcuna ulteriore valutazione in concreto.
Neppure è dirimente la documentazione prodotta dal ricorrente in giudizio relativa all’attività lavorativa svolta, in quanto riferita ad un periodo successivo al compimento della maggiore età e, quindi, irrilevante in relazione ad un permesso da rilasciare in riferimento alla situazione del minore al momento del raggiungimento della maggiore età stessa (cfr. ordinanza di questa Sezione n. 127 del 29.3.2025).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, correttamente la Questura ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dalla normativa citata per richiesta conversione, difettando i presupposti di legge: di conseguenza il ricorso va rigettato.
13.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all’Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO