TRIB
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 7354/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 7354/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Dell'orfano Luisa e Rossati Paolo;
Parte_1
- Controparte_1 convenuta) ass. avv. Dattilo Carlo;
[...]
premesso
a) Che parte ricorrente deduceva:
• di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato dal 1/03/2012 al 30/11/2020, con qualifica di operaio di 4° livello presso la AVIONITALY & C. GROUP S.r.l., costituita in data 01.06.2016 e sottoposta a procedura fallimentare del Tribunale di Torino n.
215/2021;
• di aver presentato istanza di ammissione al passivo in sede di procedura fallimentare per il riconoscimento dei crediti da lavoro rimasti insoluti, dettagliati al capo 2 del ricorso;
• che il Tribunale di Torino aveva disposto, ai sensi dell'art. 102 L.F., la chiusura del fallimento n. 215/2021 senza procedere con l'accertamento del passivo di
AVIONITALY & C. GROUP S.r.l poiché a seguito dalla relazione del curatore, non residuavano prospettive di realizzazione del credito;
• di aver proposto domanda al Fondo di Garanzia dell' per ottenere il pagamento CP_2
delle somme non versate;
l'Ente rigettava la domanda in quanto “Il credito non risulta accertato in via giudiziale, stante la definizione della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 102 L.F.”; a nulla valeva il ricorso al Comitato Provinciale;
• che l'odierna convenuta era socia unica della fallita AVIONITALY & C. GROUP S.r.l, possedendone il 100% delle quote;
Proponeva quindi il presente ricorso, ai fini di far accertare il proprio credito nei confronti della socia della società fallita, ai sensi dell'art. 2495 c.c.
b) che la società convenuta si costituiva aderendo alle domande attrici, chiedendo esclusivamente la compensazione delle spese.
1 R.G.L. 7354/2024
considerato
1. L'art. 102 l.f. consente, in sintesi, di evitare il procedimento di accertamento del passivo, quando sia prevedibile che l'attivo sia insufficiente alla loro soddisfazione, decidendo il tribunale il non luogo a procedere con decreto motivato;
non avendo natura di accertamento del credito, né tanto meno di titolo esecutivo, non è ritenuto dall' idoneo a legittimare CP_2
l'intervento del Fondo di Garanzia.
2. Non potendo ritenere che il lavoratore, una volta estinta la società datrice, si trovi privo di possibilità di accertare il proprio credito, è necessario individuare il soggetto nei cui confronti effettuare tale accertamento: questi, necessariamente, sono i soci della società cancellata, successori a titolo universale ai sensi dell'art. 2495 c.c.
3. Tale norma, infatti, stabilisce che “(…) Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. Superato l'orientamento precedente, secondo il quale la norma andava interpretata nel senso che se i soci non avessero percepito nulla, non avrebbero potuto essere chiamati in causa dai creditori, difettando quindi di legittimazione passiva1, la tesi maggiormente accreditata evidenzia la dissociazione tra la responsabilità patrimoniale e la legittimazione passiva: costoro possono essere comunque citati in giudizio in quanto successori della società estinta, al fine di accertare i crediti nei confronti della cancellata e qualora vi sia interesse a tale accertamento, anche se, non avendo ricevuto alcuna somma, difetterà la loro responsabilità patrimoniale (Cassazione civile sez. un., 12/03/2013, n. 6070, n. 6071 e n. 6072).
4. La giurisprudenza impone, ragionevolmente, che sussista un apprezzabile interesse ad agire, laddove i soci non possano essere chiamati a rispondere dei debiti della società estinta: tale interesse è rappresentato dalla necessità di ottenere un titolo giudiziale di accertamento del credito, al fine di poter attivare il Fondo di Garanzia presso l' come prevede la circolare CP_2
70/2023 dell'ente (“In assenza del procedimento di accertamento del passivo, il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato in un titolo esecutivo. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che l'accertamento giurisdizionale della misura del credito per il TFR o le retribuzioni rappresenta la modalità
2 R.G.L. 7354/2024
necessaria per l'individuazione della misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di garanzia, essendo lo stesso terzo rispetto al rapporto di lavoro.”).
5. Affermata la legittimazione passiva della convenuta e l'interesse ad agire del ricorrente, nulla questio sul punto della quantificazione del credito: parte ricorrente ha prodotto le buste paga e la CU emessi dal datore di lavoro, a dimostrazione degli importi dovuti, né gli stessi sono stati contestati dalla convenuta.
6. In conclusione, parte convenuta deve essere dichiarata debitrice degli importi non pagati al ricorrente dalla propria controllata, ora fallita, anche se non potrà essere chiamata a rispondere patrimonialmente di tale somma, non avendo conseguito alcunché in sede di liquidazione di tale società.
7. Le spese devono essere compensate tra le parti, in quanto la convenuta non solo non ha contestato alcunché, ma ha addirittura aderito alla domanda attrice;
non vi è quindi una reale soccombenza.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- Accerta e dichiara che ON OU S.R.L. (PI ) è debitrice, nei P.IVA_1
confronti del ricorrente di:
o € 10.271,90 a titolo di t.f.r.;
o € 2324,28 a titolo di retribuzione di novembre 2019;
o € 878,90 a titolo di retribuzione di dicembre 2019;
o € 2171,00 a titolo di tredicesima mensilità 2019;
o € 163,11 a titolo di retribuzione di febbraio 2020;
o il tutto oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Torino, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679; Cass. 9 novembre 2012, n. 19453.
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 7354/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Dell'orfano Luisa e Rossati Paolo;
Parte_1
- Controparte_1 convenuta) ass. avv. Dattilo Carlo;
[...]
premesso
a) Che parte ricorrente deduceva:
• di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato dal 1/03/2012 al 30/11/2020, con qualifica di operaio di 4° livello presso la AVIONITALY & C. GROUP S.r.l., costituita in data 01.06.2016 e sottoposta a procedura fallimentare del Tribunale di Torino n.
215/2021;
• di aver presentato istanza di ammissione al passivo in sede di procedura fallimentare per il riconoscimento dei crediti da lavoro rimasti insoluti, dettagliati al capo 2 del ricorso;
• che il Tribunale di Torino aveva disposto, ai sensi dell'art. 102 L.F., la chiusura del fallimento n. 215/2021 senza procedere con l'accertamento del passivo di
AVIONITALY & C. GROUP S.r.l poiché a seguito dalla relazione del curatore, non residuavano prospettive di realizzazione del credito;
• di aver proposto domanda al Fondo di Garanzia dell' per ottenere il pagamento CP_2
delle somme non versate;
l'Ente rigettava la domanda in quanto “Il credito non risulta accertato in via giudiziale, stante la definizione della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 102 L.F.”; a nulla valeva il ricorso al Comitato Provinciale;
• che l'odierna convenuta era socia unica della fallita AVIONITALY & C. GROUP S.r.l, possedendone il 100% delle quote;
Proponeva quindi il presente ricorso, ai fini di far accertare il proprio credito nei confronti della socia della società fallita, ai sensi dell'art. 2495 c.c.
b) che la società convenuta si costituiva aderendo alle domande attrici, chiedendo esclusivamente la compensazione delle spese.
1 R.G.L. 7354/2024
considerato
1. L'art. 102 l.f. consente, in sintesi, di evitare il procedimento di accertamento del passivo, quando sia prevedibile che l'attivo sia insufficiente alla loro soddisfazione, decidendo il tribunale il non luogo a procedere con decreto motivato;
non avendo natura di accertamento del credito, né tanto meno di titolo esecutivo, non è ritenuto dall' idoneo a legittimare CP_2
l'intervento del Fondo di Garanzia.
2. Non potendo ritenere che il lavoratore, una volta estinta la società datrice, si trovi privo di possibilità di accertare il proprio credito, è necessario individuare il soggetto nei cui confronti effettuare tale accertamento: questi, necessariamente, sono i soci della società cancellata, successori a titolo universale ai sensi dell'art. 2495 c.c.
3. Tale norma, infatti, stabilisce che “(…) Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società”. Superato l'orientamento precedente, secondo il quale la norma andava interpretata nel senso che se i soci non avessero percepito nulla, non avrebbero potuto essere chiamati in causa dai creditori, difettando quindi di legittimazione passiva1, la tesi maggiormente accreditata evidenzia la dissociazione tra la responsabilità patrimoniale e la legittimazione passiva: costoro possono essere comunque citati in giudizio in quanto successori della società estinta, al fine di accertare i crediti nei confronti della cancellata e qualora vi sia interesse a tale accertamento, anche se, non avendo ricevuto alcuna somma, difetterà la loro responsabilità patrimoniale (Cassazione civile sez. un., 12/03/2013, n. 6070, n. 6071 e n. 6072).
4. La giurisprudenza impone, ragionevolmente, che sussista un apprezzabile interesse ad agire, laddove i soci non possano essere chiamati a rispondere dei debiti della società estinta: tale interesse è rappresentato dalla necessità di ottenere un titolo giudiziale di accertamento del credito, al fine di poter attivare il Fondo di Garanzia presso l' come prevede la circolare CP_2
70/2023 dell'ente (“In assenza del procedimento di accertamento del passivo, il lavoratore può chiedere l'intervento del Fondo di garanzia purché il credito risulti accertato in un titolo esecutivo. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che l'accertamento giurisdizionale della misura del credito per il TFR o le retribuzioni rappresenta la modalità
2 R.G.L. 7354/2024
necessaria per l'individuazione della misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di garanzia, essendo lo stesso terzo rispetto al rapporto di lavoro.”).
5. Affermata la legittimazione passiva della convenuta e l'interesse ad agire del ricorrente, nulla questio sul punto della quantificazione del credito: parte ricorrente ha prodotto le buste paga e la CU emessi dal datore di lavoro, a dimostrazione degli importi dovuti, né gli stessi sono stati contestati dalla convenuta.
6. In conclusione, parte convenuta deve essere dichiarata debitrice degli importi non pagati al ricorrente dalla propria controllata, ora fallita, anche se non potrà essere chiamata a rispondere patrimonialmente di tale somma, non avendo conseguito alcunché in sede di liquidazione di tale società.
7. Le spese devono essere compensate tra le parti, in quanto la convenuta non solo non ha contestato alcunché, ma ha addirittura aderito alla domanda attrice;
non vi è quindi una reale soccombenza.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- Accerta e dichiara che ON OU S.R.L. (PI ) è debitrice, nei P.IVA_1
confronti del ricorrente di:
o € 10.271,90 a titolo di t.f.r.;
o € 2324,28 a titolo di retribuzione di novembre 2019;
o € 878,90 a titolo di retribuzione di dicembre 2019;
o € 2171,00 a titolo di tredicesima mensilità 2019;
o € 163,11 a titolo di retribuzione di febbraio 2020;
o il tutto oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Torino, 6 febbraio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. 16 maggio 2012, nn. 7676 e 7679; Cass. 9 novembre 2012, n. 19453.