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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4367/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4367 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Riconoscimento del figlio naturale
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in S. Maria C.V., Via Melorio Parco Piga n.71, presso lo studio dell'avv.
Clementina Rauccio, C.F. , che lo rappresenta e difende in virtù di mandato C.F._2
allegato al ricorso
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata al Corso Europa, 344 – San IN (CE), presso lo studio degli avv.ti
Maria Annunziata, C.F. e Irene Ingegnoso, C.F. che C.F._4 C.F._5
la rappresentano e difendono in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI pagina 1 di 8 All'udienza del 19/11/2024, le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa, previa concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica, di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/04/2021 il ricorrente, premessa una relazione sentimentale extra coniugale con la ricorrente, in costanza di matrimonio con l'attuale moglie, deduceva la nascita del minore , in data 05/10/2014, riconosciuto dalla sola cui veniva apposto il Per_1 Controparte_1
cognome materno.
Ciò premesso, evidenziava che, di comune accordo, i genitori decisero di chiamare il figlio naturale con il nome del nonno paterno, nonché di differire ad un secondo momento il riconoscimento da parte di , onde consentire allo stesso di comunicare la nascita alla di lui famiglia;
che, Parte_1
nonostante il differimento del formale riconoscimento, sin dalla nascita il ricorrente partecipava alla vita del minore, il quale lo aveva da sempre identificato come figura paterna;
che il minore Per_1 viveva unitamente ai genitori naturali, in costanza della loro relazione sentimentale;
che, anche all'esito della interruzione della relazione sentimentale con la resistente, provvedeva alle esigenze del figlio naturale, nonché a rapportarsi con lo stesso;
che la resistente, aveva intrapreso da Controparte_1
qualche mese una relazione sentimentale con un altro uomo, costringendo il minore ad Per_1
interrompere i rapporti con il padre;
che la resistente stessa avrebbe riferito al minore di un asserito intervenuto decesso del padre, nonché si sarebbe opposta alle richieste, formulate in via stragiudiziale, da parte del ricorrente e finalizzate al riconoscimento del figlio naturale . Per_1
Pertanto, ciò premesso, concludeva come di seguito: “pronunciare sentenza in Parte_1
ordine al minore nato a [...] il [...] che tenga luogo del consenso Persona_2
mancante della madre al riconoscimento paterno;
- Statuire ex art. 262 cc in ordine al cognome paterno del minore aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello materno a seconda dell'interesse che risulterà prevalente per il minore stesso. - Nella denegata ipotesi di opposizione da parte della madre, a. disporre ad la nomina di un curatore speciale per il minore;
- in caso di CP_2
contestazione sulla paternità da parte della comparente disporre esami ematologici con costi a carico della opponente;
- in ogni caso disporre in via provvisoria sin da subito l'affido condiviso del minore
e, tenuto conto del profondo e continuativo legame esistente tra il padre e il bambino fino a pochi mesi fa, disporre un ampio calendario di incontri e pernotti padre-figlio in modo da garantirne una frequentazione paritaria rispetto a quella materna”. Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorari.
pagina 2 di 8 Autorizzata la rinotifica del ricorso nonché del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con provvedimento di questo Tribunale del 14/07/2021, nonché disposta ulteriormente la rinotifica dei suddetti atti, come da verbale di prima comparizione del 19/10/2021, incardinato regolarmente il giudizio, all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, celebratasi in data 03/05/2022, stante la non costituzione di parte resistente, il Giudice riservava al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 2871/2022, emessa in data 22/07/2022, questo Tribunale autorizzava il ricorrente, , a procedere al riconoscimento quale proprio figlio del minore Parte_1 [...]
, nonchè l'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere alla relativa annotazione Per_3 sull'atto di nascita del minore, disponendo, come da separata ordinanza, rinvio al 13/12/2022 per il prosieguo del giudizio, anche in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con comparsa depositata in data 17/09/2022, si costituiva in giudizio parte resistente, CP_1
la quale, contestando fermamente le richieste di parte ricorrente, in via preliminare, precisando
[...] di essere venuta a conoscenza della pendenza del presente procedimento solo all'esito dei contatti da parte dei S.S. del Comune di Carinaro, evidenziava la nullità dell'emanata sentenza provvisoria, attesa la non regolare instaurazione del contraddittorio.
In punto di merito, pur confermando la paternità in capo al ricorrente del minore , contestava la Per_1
ricostruzione delle dinamiche fattuali di cui al libello introduttivo, precisando, al contrario, che era stato presente nella vita del figlio naturale soltanto durante i primi anni di vita Parte_1
dello stesso, e che, nel tempo, si era disinteressato del minore, non offrendogli alcun supporto, né economico, né morale né affettivo.
Pertanto, ciò premesso, concludeva opponendosi alla domanda di riconoscimento del minore , Per_1
ed, in via gradata, affinché parte ricorrente fosse sottoposta ad un percorso volto a verificare la volontà dello stesso ad instaurare un rapporto affettivo con il minore, ovvero, in via ulteriormente gradata, fosse disposto un percorso graduale di incontri padre-figlio. Chiedeva, ex art. 262 cc, che il minore conservasse il cognome materno come primo cognome e il cognome paterno fosse semplicemente aggiunto al cognome materno, nel rispetto del prevalente interesse del minore a non vedersi modificata la propria identità sociale, nonché la corresponsione di un assegno quale contributo al mantenimento del minore. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari.
All'udienza del 13/12/2022 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai propri difensori, e all'esito della relativa audizione, il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 10/01/2023, ritenuto, ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori nell'interesse del minore, necessario disporre una indagine socio ambientale da parte dei Servizi Sociali di Carinaro, in ordine alle pagina 3 di 8 condizioni di vita e di famiglia minore, fissava l'udienza del 24/05/2023 per l'esame della suddetta relazione.
Con provvedimento reso a scioglimento della suddetta udienza, il Tribunale, riteneva necessario un percorso di incontri padre- figlio in ambiente neutro e alla presenza dei S.S. di IN (competenti territorialmente atteso l'intervenuto cambio di residenza in capo alla resistente e al di lei figlio ), Per_1
e disponeva a carico dei suddetti Servizi Sociali il deposito di una relazione sull'andamento degli incontri, contenente, altresì, indicazione delle modalità di affido e visita maggiormente conformi agli interessi del minore.
All'esito dell'udienza del 20/02/2024, sentite le parti e preso atto delle relazioni depositate dai S.S. competenti, il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, disponeva in capo a , Parte_1 la corresponsione dell'assegno di contributo al mantenimento del minore per l'importo di € 250, Per_1
oltre ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Pertanto, ritenuto necessario ai fini della decisione il deposito di una relazione aggiornata da parte dei
S.S. del comune di San IN, fissava per il prosieguo l'udienza del 26/03/2024.
All'esito del deposito di relazioni aggiornate da parte dei competenti S.S, all'udienza del 19/11/2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice istruttore riservava il giudizio in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In ordine alla domanda di riconoscimento.
E' già stata resa da questo tribunale sentenza parziale n. 2871/22 il 07.06.22 pubblicata il 22.7.22 che ha tenuto luogo al consenso mancante della madre - ai sensi dell'art 250 c.c. - autorizzando il a riconoscere quale proprio il figlio Parte_1 Persona_3
Risulta inoltre per tabulas che l'Ufficiale dello stato civile, ha provveduto il 02/03/2023 all'annotazione sul registro di Nascita del Comune di San IN n. 29 P 2 SB anno 2014 relativo a con la quale “in esecuzione della sentenza non definitiva 2871/2022) Persona_3 Persona_3
è stato dichiarato figlio di . (cfr. certificazione del Comune di San
[...] Parte_1
IN del 2.3.23 depositato in atti il 06.03.23 e certificato di nascita del minore con annotazione della paternità).
La predetta sentenza risulta passata in giudicato ( come ca certificazione del 21.3.23 dep. il 26.3.24 ) e pertanto tutte le doglianze relative alla vocatio in ius sollevate dalla convenuta costituitasi in data
17.09.22 non possono trovare accoglimento in quanto dovevano costituire oggetto di gravame non proposto.
pagina 4 di 8 In ordine alla domanda di apposizione del cognome paterno .
La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identita' personale".
Infatti, nell'ipotesi disciplinata dai commi secondo, terzo e quarto dell'art.262 c.c., nel presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, l'individuazione del cognome che il minore va ad assumere non è connotata da automatismo, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione per il minore, in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.
Come risulta dalla lettera dell'art. 262, secondo comma, c.c.,infatti, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio “può” assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre;
la norma in esame “prospettando in termini di mera eventualità l'assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento e pertanto nel caso in esame in considerazione dell'età del minore nato il [...] e della circostanza che lo stesso nell'ambiente familiare, scolastico , sportivo e sociale è generalmente riconosciuto come
, ritiene questo Collegio che al minore vada aggiunto , posposto a quello della CP_1 Per_1 madre, il cognome paterno ai sensi dell'art 262 c.c. Parte_1
In ordine al regime di affido.
L'affido condiviso è previsto per legge e derogato solo nei casi in cui l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore ex art 337 quater c.c.
Dalla documentazione versata in atti, in particolare dalle relazioni depositate dal Centro per la famiglia
“Armonia” di Aversa e dai Servizi Sociali del Comune di Aversa, di aggiornamento in ordine all'andamento degli incontri padre figlio, sul percorso psicologico del minore, non sono stati evidenziati elementi di inidoneità genitoriale in capo al ricorrente, . Parte_1
pagina 5 di 8 Inoltre, dalla lettura della relazione redatta dal suddetto Centro “Armonia”, a conclusione delle attività di supporto al nucleo familiare , versta in atti con deposito del 29/10/2024, Parte_2 emerge che e il padre hanno recuperato un rapporto libero e spontaneo, potendo sperimentare Per_1 insieme momenti di condivisione significativi, consolidando così il loro legame”.
Pertanto, non sussistendo ragioni ostative, va disposto, come d'altronde richiesto da entrambe le parti,
l'affido condiviso del figlio minore , ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1
l'abitazione materna, dove di fatto il minore già risiede.
In ordine al regime del diritto di visita, attesa la comune volontà e disponibilità delle parti in causa affinché il minore prosegua nel suo percorso di ricostruzione del rapporto affettivo con la figura Per_1
paterna, questo Collegio dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio salvo diverso Per_1
accordo tra le parti e nel rispetto della volontà e delle esigenze del minore- secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, dall'orario di uscita dalla scuola sino alle ore 19:00, ovvero nei periodi di chiusura della scuola dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- a settimane alterne dal sabato alle 10:00 sino alle ore 20:00 della domenica con pernottamento;
- il giorno di Natale o di Capodanno secondo la regola dell'alternanza, nonché –sempre ad anni alterni-
i giorni di Sabato Santo, Pasqua e lunedì in Albis;
-nel periodo estivo per due settimane anche non consecutive da concordare tra le parti entro il giorno
30 maggio con pernottamento.
Prescrive ai genitori una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore.
In ordine alla domanda di mantenimento.
Precisa la Corte di Cassazione come la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produca gli effetti propri del riconoscimento e, pertanto, implica per il genitore, tutti i doveri propri della procreazione legittima (art. 261 c.c.), incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c. ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale e assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva. E', infatti, costante affermazione della stessa giurisprudenza di legittimità che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, ancorché la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza.
Il principio secondo cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati vale ad escludere la fondatezza della tesi secondo cui la responsabilità del genitore pagina 6 di 8 inadempiente dovrebbe escludersi in assenza di specifiche richieste provenienti dall'altro genitore o dallo stesso figlio.
Tanto premesso, nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, che provveda per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti emergenti dagli atti, e sulla scorata delle sole dichiarazione rese da parte ricorrente in sede di audizione ( il dichiarava di essere muratore Parte_1
di avere altri due figli e di guadagnare 700,00 euro al mese mentre nulla è dato sapere sui redditi della resistente emergendo solo dalla relazione dei SS di Carinaro del 71.10.22 che la stessa aveva instaurato una nuova convivenza e percepiva all'epoca il reddito di cittadinanza) mancando qualsiasi elemento documentale sui redditi delle parti, dispone che versi a la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, mediche non coperte dal SSN e di istruzione e ludico sportive, come previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli RD ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.19.
La domanda della resistente al pagamento delle somme arretrate formulata solo con note depositate in data 08.07.24 deve ritenersi tardiva e in quanto tale inammissibile
Attesa la condotta processuale tenuta dalle parti, e la reciproca parziale soccombenza, vanno dichiarate interamente compensate le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dispone che al minore venga aggiunto posposto il cognome paterno “ ” dopo quelle Parte_1 materno “ “ divenendo quindi “ “ CP_1 Persona_4
b) Dispone l'affido del minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza Per_1
privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre così come disciplinato in motivazione;
c) Pone a carico di l'assegno mensile di euro 2500,00 a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio minore , da versarsi a entro il giorno 5 di ciascun Per_1 Controparte_1 mese, rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT ed oltre al 50% delle spese pagina 7 di 8 straordinarie del figlio come previste e disciplinate dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli
RD ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.19.
d) Dichiara inammissibile la domanda di pagamento delle somme arretrate f) Dispone che copia del presente provvedimento venga inviata all'Ufficiale di Stato Civile presso il
Comune di San IN per l'annotazione prevista dal dpr n. 396\00;
g) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10.03.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est;
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4367 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Riconoscimento del figlio naturale
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in S. Maria C.V., Via Melorio Parco Piga n.71, presso lo studio dell'avv.
Clementina Rauccio, C.F. , che lo rappresenta e difende in virtù di mandato C.F._2
allegato al ricorso
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata al Corso Europa, 344 – San IN (CE), presso lo studio degli avv.ti
Maria Annunziata, C.F. e Irene Ingegnoso, C.F. che C.F._4 C.F._5
la rappresentano e difendono in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli RD;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI pagina 1 di 8 All'udienza del 19/11/2024, le parti si riportavano al contenuto dei propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, nonché chiedendo decidersi la causa, previa concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica, di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero con proprio visto nulla opponeva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/04/2021 il ricorrente, premessa una relazione sentimentale extra coniugale con la ricorrente, in costanza di matrimonio con l'attuale moglie, deduceva la nascita del minore , in data 05/10/2014, riconosciuto dalla sola cui veniva apposto il Per_1 Controparte_1
cognome materno.
Ciò premesso, evidenziava che, di comune accordo, i genitori decisero di chiamare il figlio naturale con il nome del nonno paterno, nonché di differire ad un secondo momento il riconoscimento da parte di , onde consentire allo stesso di comunicare la nascita alla di lui famiglia;
che, Parte_1
nonostante il differimento del formale riconoscimento, sin dalla nascita il ricorrente partecipava alla vita del minore, il quale lo aveva da sempre identificato come figura paterna;
che il minore Per_1 viveva unitamente ai genitori naturali, in costanza della loro relazione sentimentale;
che, anche all'esito della interruzione della relazione sentimentale con la resistente, provvedeva alle esigenze del figlio naturale, nonché a rapportarsi con lo stesso;
che la resistente, aveva intrapreso da Controparte_1
qualche mese una relazione sentimentale con un altro uomo, costringendo il minore ad Per_1
interrompere i rapporti con il padre;
che la resistente stessa avrebbe riferito al minore di un asserito intervenuto decesso del padre, nonché si sarebbe opposta alle richieste, formulate in via stragiudiziale, da parte del ricorrente e finalizzate al riconoscimento del figlio naturale . Per_1
Pertanto, ciò premesso, concludeva come di seguito: “pronunciare sentenza in Parte_1
ordine al minore nato a [...] il [...] che tenga luogo del consenso Persona_2
mancante della madre al riconoscimento paterno;
- Statuire ex art. 262 cc in ordine al cognome paterno del minore aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello materno a seconda dell'interesse che risulterà prevalente per il minore stesso. - Nella denegata ipotesi di opposizione da parte della madre, a. disporre ad la nomina di un curatore speciale per il minore;
- in caso di CP_2
contestazione sulla paternità da parte della comparente disporre esami ematologici con costi a carico della opponente;
- in ogni caso disporre in via provvisoria sin da subito l'affido condiviso del minore
e, tenuto conto del profondo e continuativo legame esistente tra il padre e il bambino fino a pochi mesi fa, disporre un ampio calendario di incontri e pernotti padre-figlio in modo da garantirne una frequentazione paritaria rispetto a quella materna”. Il tutto con vittoria di spese di lite ed onorari.
pagina 2 di 8 Autorizzata la rinotifica del ricorso nonché del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con provvedimento di questo Tribunale del 14/07/2021, nonché disposta ulteriormente la rinotifica dei suddetti atti, come da verbale di prima comparizione del 19/10/2021, incardinato regolarmente il giudizio, all'esito dell'udienza di comparizione personale delle parti, celebratasi in data 03/05/2022, stante la non costituzione di parte resistente, il Giudice riservava al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 2871/2022, emessa in data 22/07/2022, questo Tribunale autorizzava il ricorrente, , a procedere al riconoscimento quale proprio figlio del minore Parte_1 [...]
, nonchè l'Ufficiale di Stato Civile competente a procedere alla relativa annotazione Per_3 sull'atto di nascita del minore, disponendo, come da separata ordinanza, rinvio al 13/12/2022 per il prosieguo del giudizio, anche in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con comparsa depositata in data 17/09/2022, si costituiva in giudizio parte resistente, CP_1
la quale, contestando fermamente le richieste di parte ricorrente, in via preliminare, precisando
[...] di essere venuta a conoscenza della pendenza del presente procedimento solo all'esito dei contatti da parte dei S.S. del Comune di Carinaro, evidenziava la nullità dell'emanata sentenza provvisoria, attesa la non regolare instaurazione del contraddittorio.
In punto di merito, pur confermando la paternità in capo al ricorrente del minore , contestava la Per_1
ricostruzione delle dinamiche fattuali di cui al libello introduttivo, precisando, al contrario, che era stato presente nella vita del figlio naturale soltanto durante i primi anni di vita Parte_1
dello stesso, e che, nel tempo, si era disinteressato del minore, non offrendogli alcun supporto, né economico, né morale né affettivo.
Pertanto, ciò premesso, concludeva opponendosi alla domanda di riconoscimento del minore , Per_1
ed, in via gradata, affinché parte ricorrente fosse sottoposta ad un percorso volto a verificare la volontà dello stesso ad instaurare un rapporto affettivo con il minore, ovvero, in via ulteriormente gradata, fosse disposto un percorso graduale di incontri padre-figlio. Chiedeva, ex art. 262 cc, che il minore conservasse il cognome materno come primo cognome e il cognome paterno fosse semplicemente aggiunto al cognome materno, nel rispetto del prevalente interesse del minore a non vedersi modificata la propria identità sociale, nonché la corresponsione di un assegno quale contributo al mantenimento del minore. Il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari.
All'udienza del 13/12/2022 si presentavano personalmente le parti, unitamente ai propri difensori, e all'esito della relativa audizione, il Giudice delegato, con ordinanza emessa in data 10/01/2023, ritenuto, ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori nell'interesse del minore, necessario disporre una indagine socio ambientale da parte dei Servizi Sociali di Carinaro, in ordine alle pagina 3 di 8 condizioni di vita e di famiglia minore, fissava l'udienza del 24/05/2023 per l'esame della suddetta relazione.
Con provvedimento reso a scioglimento della suddetta udienza, il Tribunale, riteneva necessario un percorso di incontri padre- figlio in ambiente neutro e alla presenza dei S.S. di IN (competenti territorialmente atteso l'intervenuto cambio di residenza in capo alla resistente e al di lei figlio ), Per_1
e disponeva a carico dei suddetti Servizi Sociali il deposito di una relazione sull'andamento degli incontri, contenente, altresì, indicazione delle modalità di affido e visita maggiormente conformi agli interessi del minore.
All'esito dell'udienza del 20/02/2024, sentite le parti e preso atto delle relazioni depositate dai S.S. competenti, il Giudice delegato, in via provvisoria ed urgente, disponeva in capo a , Parte_1 la corresponsione dell'assegno di contributo al mantenimento del minore per l'importo di € 250, Per_1
oltre ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie.
Pertanto, ritenuto necessario ai fini della decisione il deposito di una relazione aggiornata da parte dei
S.S. del comune di San IN, fissava per il prosieguo l'udienza del 26/03/2024.
All'esito del deposito di relazioni aggiornate da parte dei competenti S.S, all'udienza del 19/11/2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice istruttore riservava il giudizio in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In ordine alla domanda di riconoscimento.
E' già stata resa da questo tribunale sentenza parziale n. 2871/22 il 07.06.22 pubblicata il 22.7.22 che ha tenuto luogo al consenso mancante della madre - ai sensi dell'art 250 c.c. - autorizzando il a riconoscere quale proprio il figlio Parte_1 Persona_3
Risulta inoltre per tabulas che l'Ufficiale dello stato civile, ha provveduto il 02/03/2023 all'annotazione sul registro di Nascita del Comune di San IN n. 29 P 2 SB anno 2014 relativo a con la quale “in esecuzione della sentenza non definitiva 2871/2022) Persona_3 Persona_3
è stato dichiarato figlio di . (cfr. certificazione del Comune di San
[...] Parte_1
IN del 2.3.23 depositato in atti il 06.03.23 e certificato di nascita del minore con annotazione della paternità).
La predetta sentenza risulta passata in giudicato ( come ca certificazione del 21.3.23 dep. il 26.3.24 ) e pertanto tutte le doglianze relative alla vocatio in ius sollevate dalla convenuta costituitasi in data
17.09.22 non possono trovare accoglimento in quanto dovevano costituire oggetto di gravame non proposto.
pagina 4 di 8 In ordine alla domanda di apposizione del cognome paterno .
La Corte Costituzionale, con sentenza 18-23 luglio 1996, n. 297 (in G.U. 1a s.s. 31/7/1996, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 262 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, possa ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno distintivo della sua identita' personale".
Infatti, nell'ipotesi disciplinata dai commi secondo, terzo e quarto dell'art.262 c.c., nel presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta, l'individuazione del cognome che il minore va ad assumere non è connotata da automatismo, ma è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve avere riguardo al modo più conveniente di individuazione per il minore, in relazione all'ambiente in cui è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del cognome.
Come risulta dalla lettera dell'art. 262, secondo comma, c.c.,infatti, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio “può” assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre;
la norma in esame “prospettando in termini di mera eventualità l'assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento e pertanto nel caso in esame in considerazione dell'età del minore nato il [...] e della circostanza che lo stesso nell'ambiente familiare, scolastico , sportivo e sociale è generalmente riconosciuto come
, ritiene questo Collegio che al minore vada aggiunto , posposto a quello della CP_1 Per_1 madre, il cognome paterno ai sensi dell'art 262 c.c. Parte_1
In ordine al regime di affido.
L'affido condiviso è previsto per legge e derogato solo nei casi in cui l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore ex art 337 quater c.c.
Dalla documentazione versata in atti, in particolare dalle relazioni depositate dal Centro per la famiglia
“Armonia” di Aversa e dai Servizi Sociali del Comune di Aversa, di aggiornamento in ordine all'andamento degli incontri padre figlio, sul percorso psicologico del minore, non sono stati evidenziati elementi di inidoneità genitoriale in capo al ricorrente, . Parte_1
pagina 5 di 8 Inoltre, dalla lettura della relazione redatta dal suddetto Centro “Armonia”, a conclusione delle attività di supporto al nucleo familiare , versta in atti con deposito del 29/10/2024, Parte_2 emerge che e il padre hanno recuperato un rapporto libero e spontaneo, potendo sperimentare Per_1 insieme momenti di condivisione significativi, consolidando così il loro legame”.
Pertanto, non sussistendo ragioni ostative, va disposto, come d'altronde richiesto da entrambe le parti,
l'affido condiviso del figlio minore , ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso Per_1
l'abitazione materna, dove di fatto il minore già risiede.
In ordine al regime del diritto di visita, attesa la comune volontà e disponibilità delle parti in causa affinché il minore prosegua nel suo percorso di ricostruzione del rapporto affettivo con la figura Per_1
paterna, questo Collegio dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio salvo diverso Per_1
accordo tra le parti e nel rispetto della volontà e delle esigenze del minore- secondo le seguenti modalità:
- due pomeriggi a settimana, dall'orario di uscita dalla scuola sino alle ore 19:00, ovvero nei periodi di chiusura della scuola dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- a settimane alterne dal sabato alle 10:00 sino alle ore 20:00 della domenica con pernottamento;
- il giorno di Natale o di Capodanno secondo la regola dell'alternanza, nonché –sempre ad anni alterni-
i giorni di Sabato Santo, Pasqua e lunedì in Albis;
-nel periodo estivo per due settimane anche non consecutive da concordare tra le parti entro il giorno
30 maggio con pernottamento.
Prescrive ai genitori una positiva collaborazione per una gestione coesa della genitorialità e per incrementare la serenità psicologica del minore.
In ordine alla domanda di mantenimento.
Precisa la Corte di Cassazione come la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produca gli effetti propri del riconoscimento e, pertanto, implica per il genitore, tutti i doveri propri della procreazione legittima (art. 261 c.c.), incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 c.c. ricollegandosi tale obbligazione allo status genitoriale e assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva. E', infatti, costante affermazione della stessa giurisprudenza di legittimità che l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, ancorché la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza.
Il principio secondo cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati vale ad escludere la fondatezza della tesi secondo cui la responsabilità del genitore pagina 6 di 8 inadempiente dovrebbe escludersi in assenza di specifiche richieste provenienti dall'altro genitore o dallo stesso figlio.
Tanto premesso, nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, che provveda per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori.
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti emergenti dagli atti, e sulla scorata delle sole dichiarazione rese da parte ricorrente in sede di audizione ( il dichiarava di essere muratore Parte_1
di avere altri due figli e di guadagnare 700,00 euro al mese mentre nulla è dato sapere sui redditi della resistente emergendo solo dalla relazione dei SS di Carinaro del 71.10.22 che la stessa aveva instaurato una nuova convivenza e percepiva all'epoca il reddito di cittadinanza) mancando qualsiasi elemento documentale sui redditi delle parti, dispone che versi a la Parte_1 Controparte_1
somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, entro il giorno cinque di ciascun mese, presso il suo domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat, il tutto oltre il 50% delle spese straordinarie relative al figlio, mediche non coperte dal SSN e di istruzione e ludico sportive, come previste dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli RD ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.19.
La domanda della resistente al pagamento delle somme arretrate formulata solo con note depositate in data 08.07.24 deve ritenersi tardiva e in quanto tale inammissibile
Attesa la condotta processuale tenuta dalle parti, e la reciproca parziale soccombenza, vanno dichiarate interamente compensate le spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Dispone che al minore venga aggiunto posposto il cognome paterno “ ” dopo quelle Parte_1 materno “ “ divenendo quindi “ “ CP_1 Persona_4
b) Dispone l'affido del minore in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza Per_1
privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre così come disciplinato in motivazione;
c) Pone a carico di l'assegno mensile di euro 2500,00 a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio minore , da versarsi a entro il giorno 5 di ciascun Per_1 Controparte_1 mese, rivalutabile annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT ed oltre al 50% delle spese pagina 7 di 8 straordinarie del figlio come previste e disciplinate dal protocollo di intesa del Tribunale di Napoli
RD ed il Consiglio dell'ordine degli Avvocati sottoscritto in data 25.10.19.
d) Dichiara inammissibile la domanda di pagamento delle somme arretrate f) Dispone che copia del presente provvedimento venga inviata all'Ufficiale di Stato Civile presso il
Comune di San IN per l'annotazione prevista dal dpr n. 396\00;
g) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10.03.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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