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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9282/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9282/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to L.Caprile, elettivamente domiciliato in Genova Via Parte_1
Corsica n. 21 presso il difensore avv.to Caprile.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to M.Taglienti e dell'Avv.to A.Totaro, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Bologna, Via D'Azeglio n. 19 presso il difensore avv.to Taglienti.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Spett.le
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e conseguentemente condannarla CP_1
a corrispondere all'attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di €
5.635,50 o quella diversa meglio vista o che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro al saldo, o da quella diversa data meglio vista.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa.
pagina 1 di 7 In ogni caso condannarsi la convenuta al rimborso degli onorari, diritti e rimborso forfettario delle spese generali occorse nella presente causa con distrazione a favore dell'Avv. Livio Caprile, nonché al pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, art. 4”.
Per parte convenuta:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e titolarità dei diritti di parte attrice per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa e per l'effetto rigettare ogni domanda dalla
Cont stessa svolta nei confronti di
- in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità della
[...] rispetto all'evento occorso per i motivi, tutti, meglio esposti in narrativa e, Controparte_1 conseguentemente, rigettare la domanda avanzata dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
- in via subordinata, limitare la quantificazione dei danni ex adverso operata in quanto arbitraria, eccessiva e non provata e, in ogni caso, in applicazione del limite di responsabilità dettato dalla normativa vigente in materia di trasporto nazionale di merci su strada, pari nel caso di specie ad euro
87,00.
Con vittoria di spese, oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10 maggio 2022, conveniva (già Parte_1 Controparte_2
innanzi al Tribunale di Torino per vederla condannare al pagamento della Controparte_1
somma di € 5.635,50 a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per i danni occorsi nel trasporto di 10 colli contenenti mountain bike elettriche e relativi accessori per conto di CP_3 assicurata presso l'attrice. Contr In data 21 ottobre 2022 si costituiva eccependo il difetto di legittimazione attiva di , Pt_1
chiedendo il rigetto nel merito e, in via subordinata, contestando la quantificazione dei danni operata dall'attrice.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. per memorie, la causa veniva rimessa in decisione senza attività istruttoria.
2. Occorre premettere, quali fatti non oggetto di contestazione, che concludeva con Sky & CP_3
Bike Rental Bamby di un contratto di compravendita per 10 colli contenenti 4 Persona_1
Contr mountain bike del peso complessivo di 87,00 kg e del valore di € 14.366,11; incaricava CP_4
del trasporto ed in data 26 giugno 2020 quest'ultima ritirava la merce affinché fosse consegnata presso pagina 2 di 7 la destinataria in Castelrotto (BZ) ( fattura immediata n. A/2000553 e LdVTNT n. CP_3
LM02505256- doc. 2 ).
Contr Il vettore ritirava la merce, ma nel corso del trasporto, effettuato da per conto di si CP_5 innescava un incendio mentre il mezzo percorreva l'Autostrada A13 – Padova/Bologna e quindi alcuni colli non giungevano a destinazione in quanto danneggiati.
Messa a conoscenza di quanto accaduto, la emetteva nota di credito a favore dell'acquirente CP_4 per l'ammontare di valore della merce andata persa ( €. 7.485,31 ) e denunciava il sinistro alla
Compagnia attrice, che in virtù della polizza in essere, quietanzava all'assicurato l'importo di €.
5.635,50.
agiva quindi in surroga ex artt. 1916 e 1260 c.c. sino all'ammontare della somma riconosciuta CP_6
al cliente a titolo di sinistro indennizzato, richiamando in proposito la responsabilità del vettore, sia contrattuale che extracontrattuale, atteso che il sinistro si era verificato quando la merce era a lui affidata;
era quindi onere del vettore dimostrare di avere adottato tutte le misure più idonee per prevenire la perdita della merce.
Parte convenuta rappresentava che la causa dell'incendio era rimasta ignota e che pertanto l'evento dannoso si presentava come imprevedibile e fortuito;
osservava inoltre che “ è ampiamente legittimo presumere che l'incendio possa essersi generato proprio dalle batterie elettriche contenute nelle biciclette oggetto di causa” e che “l'esistenza ed il carattere accidentale dell'evento de quo è stato pienamente accertato anche dall'intervento delle autorità intervenute”, richiamando sul punto le osservazioni del capopattuglia dei Vigili del Fuoco;
il comportamento di era stato diligente, CP_2
poiché il vettore si era premurato di accostare, chiamare i soccorsi e mettere in sicurezza la parte del convoglio non interessata dall'incendio.
In punto di diritto, oltre ad affermare il difetto di legittimazione attiva di , che non aveva Pt_1 provato di aver risarcito la mittente, la convenuta osservava ancora che “le Condizioni Generali vigenti all'epoca dei fatti per cui è causa, pubblicate sul sito internet della convenuta e ben note a controparte, prevedono che l'affidamento al vettore delle biciclette elettriche possa avvenire solo in presenza di espressa accettazione per iscritto di quest'ultimo, che nel caso in oggetto non si è mai verificata”. Infine, insisteva per l'applicazione del limite alla responsabilità vettoriale ex art. 1696 c.c. comma 2 (pari ad €1 per ogni kg di merce perduta o avariata), poiché non vi era prova che il vettore avesse agito con dolo o con colpa grave;
nel caso di specie, la denegata responsabilità di non CP_2
poteva dunque essere superiore ad € 87,00 avendo le merci trasportate un peso complessivo pari a
87,00 kg.
pagina 3 di 7 3. In via preliminare occorre trattare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, che deve essere disattesa.
ha provato di aver adempiuto alla propria obbligazione di assicuratore, stante la quietanza Pt_1
prodotta al doc. 1 della citazione, ove si attestava che la società, con riguardo al sinistro n. 930321250 risalente al 16.7.2020 ( data dell'incendio ), aveva tenuto indenne corrispondendole un CP_3
importo di € 5.365,50, con allegata contabile ( doc. 1 ); risulta poi agli atti allegato il rapporto assicurativo in essere tra le parti ( doc. 8 polizza n. 75287558 ).
Quanto all'affermazione circa l'omessa prova del pagamento, la tesi è infondata e non tiene conto che la quietanza costituisce atto con cui il creditore libera il debitore, dando atto e quindi fornendo prova dell'avvenuto adempimento;
non quindi è necessaria la prova del pagamento, poiché è la quietanza stessa a fornirne dimostrazione e sino a querela di falso.
4. Ai fini della decisione della controversia occorre muovere dagli ordinari princìpi in materia di onere della prova.
La fattispecie concreta deve essere inquadrata quale ipotesi di responsabilità contrattuale, atteso che Contr l'evento dannoso si è prodotto durante l'esecuzione del contratto di trasporto da parte del vettore la cui l'obbligazione è quella di trasportare a destinazione e senza danni o perdite le merci affidate.
Spetta pertanto all'attore provare il titolo che fonda l'obbligazione, essendo invece onere del convenuto dimostrare la natura fortuita o di forza maggiore della causa dell'omessa consegna del bene, del pregiudizio subito ovvero del concorso del creditore nella causazione dello stesso ( “ Il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi all'art. 2697 cod. civ. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per
l'inadempimento contrattuale, e in entrambi i casi il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza,
e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento (in applicazione dell'indicato principio la S.C. ha ritenuto che esattamente i giudici di merito nella fattispecie in esame avevano escluso che spettasse all'assicuratore, che agiva ex art.
1916 cod. civ. in surrogazione del mittente per ottenere il risarcimento della perdita della cosa trasportata ai sensi dell'art. 1693 cod. civ., di provare il fatto negativo della mancata riconsegna di essa e, quindi, l'inadempimento del vettore) “ C.Cass. 976/1996).
pagina 4 di 7 Contr Parte attrice, oltre a fornire prova dell'accordo negoziale tra il mittente e ( doc. 9), ha poi ulteriormente dimostrato che la mancata consegna del carico trasportato era stata determinata dall'incendio del 16.7.2020, producendo al doc. 3 dell'atto di citazione la comunicazione inviata da Contr al mittente circa l'incendio.
Parte convenuta, invece, non è stata in grado di provare la non imputabilità del fatto dannoso. L'art. 1693 afferma infatti che il vettore è responsabile della perdita se non prova che a perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario;
nulla in proposito è stato provato dalla convenuta, che si è limitata ad allegare genericamente la possibilità che il danno sia stato addirittura cagionato dalla bici stesse, senza addurre alcun elemento a fondamento.
Al contrario, è la stessa convenuta, al doc. 7 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. a produrre della corrispondenza ( in particolare mail del 18.7.2020 ) ove si affermava il guasto poteva essere dipeso da un cortocircuito del mezzo di trasporto ed in particolare da “ un probabilissimo corto circuito del sistema di apertura/chiusura della sponda posteriore del mezzo “ e non era la conseguenza di “ un'autocombustione del carico “ .
Circa il quantum della pretesa risarcitoria, ha quindi fornito la prova di aver risarcito la somma Pt_1
Contr oggetto della pretesa promossa a titolo di rivalsa rivolta a che nulla ha provato per escludere la propria responsabilità e per fornire una diversa quantificazione del danno.
5. Parimenti da disattendere la difesa circa l'omessa osservanza da parte del mittente delle condizioni Contr generali di contratto ( art. 3); secondo la convenuta non era mai stata posta correttamente a conoscenza della natura della merce che si impegnava a trasportare e quindi non si era assunta alcun specifico obbligo di trasporto di biciclette.
Va peraltro richiamato non solo il contenuto della fattura immeditata ( doc. 2), su cui risultavano
Contr apposti gli sticker della documento che riportava esplicitamente la categoria della merce trasportata ( bici e telai), ma anche l'offerta commerciale rivolta a che indicava il settore CP_4
Contr merceologico della società - “ RI motocicli “ - che si affidava ai trasporti della
Appare quindi documentalmente smentito che la convenuta non sapesse cosa trasportava per conto della cliente.
6. Parte convenuta invoca infine ed in via subordinata il limite di responsabilità di cui all'art. 1696 co.
2 c.c., che forfettizza il danno a € 1 per ogni kg di merce perduta, salvo prova del dolo o della colpa grave da parte dell'attore.
pagina 5 di 7 Ritiene il Tribunale che la specifica limitazione di responsabilità invocata, costituisca un'eccezione sostanziale in senso stretto e non una mera difesa;
in punto “La limitazione della responsabilità' risarcitoria dell'autotrasportatore ai sensi dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, in deroga all'art. 1696 cod. civ., costituisce una vera e propria eccezione, che richiede l'allegazione e la prova, a carico della parte interessata, di determinati presupposti di fatto (iscrizione del vettore nell'albo nazionale degli autotrasportatori, individuazione delle tariffe che regolano il trasporto, minore entità del danno così liquidato rispetto a quello effettivamente cagionato). Una volta, però, che detti presupposti siano stati ritenuti sussistenti nei gradi di merito, è onere della controparte censurare, in sede di legittimità, tale accertamento anche sotto il profilo della mancata dimostrazione delle circostanze dedotte dal vettore.” C.Cass. 8732/2011; a ben vedere è lo stesso tenore della previsione, laddove richiama specifici presupposti, rimessi alla parte, e la volontà di avvalersi della deroga ( “ Il vettore non può avvalersi della limitazione di responsabilità…..”), che sottolinea che la disponibilità del mezzo è rimessa alla volontà della parte, che declina la difesa stessa nella categoria delle eccezioni in senso stretto.
In quanto tale, le limitazioni previsti dall'art. 1696 c.c. possono peraltro essere utilmente invocate solo dalla parte costituitasi tempestivamente.
Nel caso di specie, nonostante la notifica regolarmente effettuata, la convenuta si è costituita solo il 21 ottobre, 3 giorni prima dell'udienza del 24 ottobre;
la stessa è pertanto decaduta dalla possibilità di far valere le eccezioni in senso stretto ( art. 167 co. 2 c.p.c.).
7. In sintesi, poiché il danno è stato provato e nessuna limitazione opera a favore della convenuta, la stessa va condannata al pagamento della somma di € 5.635,50 in favore;
poiché parte attrice Pt_1
agisce in via surrogatoria nei confronti del terzo responsabile, la pretesa economica fatta valere costituisce un debito di valore ( C.Cass. 1336/2009 ); la somma deve quindi essere maggiorata della rivalutazione monetaria, non dalla data del sinistro, ma da quella del pagamento dell'indennizzo a favore della e sino all'odierna pronuncia, oltre agli interessi, da ritenersi nella misura del tasso CP_4
legale, sulla somma annualmente rivalutata;
l'importo risultante, sulla scorta delle suddette indicazioni, alla data della presente sentenza, sarà maggiorato degli interessi legali sino al saldo.
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta, nella misura di
€ 3.397,00, oltre accessori, tenuto conto del valore della causa, che si colloca nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00. Non essendo stata svolta attività istruttoria, non vengono liquidate spese per tale fase.
pagina 6 di 7 Non possono infine essere riconosciuti interessi ex d.lgs. 231/2002 in quanto riferiti a rapporti commerciali fra imprese e non alle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara tenuta e condanna (già Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore di di € 5.635,50, oltre rivalutazione monetaria e CP_1 Parte_1
interessi, nella misura legale, sulla somma via via rivalutata annualmente, dalla data di pagamento dell'indennizzo e sino alla data dell'odierna sentenza, oltre ai soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Dichiara tenuta e condanna (già alla rifusione delle spese Controparte_2 Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 3.397,00, €. 237,00 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%, e che si pongono a favore dell'avvocato distrattario.
Così deciso in Torino, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9282/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to L.Caprile, elettivamente domiciliato in Genova Via Parte_1
Corsica n. 21 presso il difensore avv.to Caprile.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv.to M.Taglienti e dell'Avv.to A.Totaro, Controparte_1
elettivamente domiciliato in Bologna, Via D'Azeglio n. 19 presso il difensore avv.to Taglienti.
Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“ In via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Spett.le
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e conseguentemente condannarla CP_1
a corrispondere all'attrice, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di €
5.635,50 o quella diversa meglio vista o che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data del sinistro al saldo, o da quella diversa data meglio vista.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa.
pagina 1 di 7 In ogni caso condannarsi la convenuta al rimborso degli onorari, diritti e rimborso forfettario delle spese generali occorse nella presente causa con distrazione a favore dell'Avv. Livio Caprile, nonché al pagamento degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, art. 4”.
Per parte convenuta:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e titolarità dei diritti di parte attrice per tutti i motivi meglio dedotti in narrativa e per l'effetto rigettare ogni domanda dalla
Cont stessa svolta nei confronti di
- in via principale, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità della
[...] rispetto all'evento occorso per i motivi, tutti, meglio esposti in narrativa e, Controparte_1 conseguentemente, rigettare la domanda avanzata dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
- in via subordinata, limitare la quantificazione dei danni ex adverso operata in quanto arbitraria, eccessiva e non provata e, in ogni caso, in applicazione del limite di responsabilità dettato dalla normativa vigente in materia di trasporto nazionale di merci su strada, pari nel caso di specie ad euro
87,00.
Con vittoria di spese, oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10 maggio 2022, conveniva (già Parte_1 Controparte_2
innanzi al Tribunale di Torino per vederla condannare al pagamento della Controparte_1
somma di € 5.635,50 a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale per i danni occorsi nel trasporto di 10 colli contenenti mountain bike elettriche e relativi accessori per conto di CP_3 assicurata presso l'attrice. Contr In data 21 ottobre 2022 si costituiva eccependo il difetto di legittimazione attiva di , Pt_1
chiedendo il rigetto nel merito e, in via subordinata, contestando la quantificazione dei danni operata dall'attrice.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. per memorie, la causa veniva rimessa in decisione senza attività istruttoria.
2. Occorre premettere, quali fatti non oggetto di contestazione, che concludeva con Sky & CP_3
Bike Rental Bamby di un contratto di compravendita per 10 colli contenenti 4 Persona_1
Contr mountain bike del peso complessivo di 87,00 kg e del valore di € 14.366,11; incaricava CP_4
del trasporto ed in data 26 giugno 2020 quest'ultima ritirava la merce affinché fosse consegnata presso pagina 2 di 7 la destinataria in Castelrotto (BZ) ( fattura immediata n. A/2000553 e LdVTNT n. CP_3
LM02505256- doc. 2 ).
Contr Il vettore ritirava la merce, ma nel corso del trasporto, effettuato da per conto di si CP_5 innescava un incendio mentre il mezzo percorreva l'Autostrada A13 – Padova/Bologna e quindi alcuni colli non giungevano a destinazione in quanto danneggiati.
Messa a conoscenza di quanto accaduto, la emetteva nota di credito a favore dell'acquirente CP_4 per l'ammontare di valore della merce andata persa ( €. 7.485,31 ) e denunciava il sinistro alla
Compagnia attrice, che in virtù della polizza in essere, quietanzava all'assicurato l'importo di €.
5.635,50.
agiva quindi in surroga ex artt. 1916 e 1260 c.c. sino all'ammontare della somma riconosciuta CP_6
al cliente a titolo di sinistro indennizzato, richiamando in proposito la responsabilità del vettore, sia contrattuale che extracontrattuale, atteso che il sinistro si era verificato quando la merce era a lui affidata;
era quindi onere del vettore dimostrare di avere adottato tutte le misure più idonee per prevenire la perdita della merce.
Parte convenuta rappresentava che la causa dell'incendio era rimasta ignota e che pertanto l'evento dannoso si presentava come imprevedibile e fortuito;
osservava inoltre che “ è ampiamente legittimo presumere che l'incendio possa essersi generato proprio dalle batterie elettriche contenute nelle biciclette oggetto di causa” e che “l'esistenza ed il carattere accidentale dell'evento de quo è stato pienamente accertato anche dall'intervento delle autorità intervenute”, richiamando sul punto le osservazioni del capopattuglia dei Vigili del Fuoco;
il comportamento di era stato diligente, CP_2
poiché il vettore si era premurato di accostare, chiamare i soccorsi e mettere in sicurezza la parte del convoglio non interessata dall'incendio.
In punto di diritto, oltre ad affermare il difetto di legittimazione attiva di , che non aveva Pt_1 provato di aver risarcito la mittente, la convenuta osservava ancora che “le Condizioni Generali vigenti all'epoca dei fatti per cui è causa, pubblicate sul sito internet della convenuta e ben note a controparte, prevedono che l'affidamento al vettore delle biciclette elettriche possa avvenire solo in presenza di espressa accettazione per iscritto di quest'ultimo, che nel caso in oggetto non si è mai verificata”. Infine, insisteva per l'applicazione del limite alla responsabilità vettoriale ex art. 1696 c.c. comma 2 (pari ad €1 per ogni kg di merce perduta o avariata), poiché non vi era prova che il vettore avesse agito con dolo o con colpa grave;
nel caso di specie, la denegata responsabilità di non CP_2
poteva dunque essere superiore ad € 87,00 avendo le merci trasportate un peso complessivo pari a
87,00 kg.
pagina 3 di 7 3. In via preliminare occorre trattare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, che deve essere disattesa.
ha provato di aver adempiuto alla propria obbligazione di assicuratore, stante la quietanza Pt_1
prodotta al doc. 1 della citazione, ove si attestava che la società, con riguardo al sinistro n. 930321250 risalente al 16.7.2020 ( data dell'incendio ), aveva tenuto indenne corrispondendole un CP_3
importo di € 5.365,50, con allegata contabile ( doc. 1 ); risulta poi agli atti allegato il rapporto assicurativo in essere tra le parti ( doc. 8 polizza n. 75287558 ).
Quanto all'affermazione circa l'omessa prova del pagamento, la tesi è infondata e non tiene conto che la quietanza costituisce atto con cui il creditore libera il debitore, dando atto e quindi fornendo prova dell'avvenuto adempimento;
non quindi è necessaria la prova del pagamento, poiché è la quietanza stessa a fornirne dimostrazione e sino a querela di falso.
4. Ai fini della decisione della controversia occorre muovere dagli ordinari princìpi in materia di onere della prova.
La fattispecie concreta deve essere inquadrata quale ipotesi di responsabilità contrattuale, atteso che Contr l'evento dannoso si è prodotto durante l'esecuzione del contratto di trasporto da parte del vettore la cui l'obbligazione è quella di trasportare a destinazione e senza danni o perdite le merci affidate.
Spetta pertanto all'attore provare il titolo che fonda l'obbligazione, essendo invece onere del convenuto dimostrare la natura fortuita o di forza maggiore della causa dell'omessa consegna del bene, del pregiudizio subito ovvero del concorso del creditore nella causazione dello stesso ( “ Il meccanismo di ripartizione dell'onere della prova ai sensi all'art. 2697 cod. civ. in materia di responsabilità contrattuale (in conformità a criteri di ragionevolezza per identità di situazioni probatorie, di riferibilità in concreto dell'onere probatorio alla sfera di azione dei singoli soggetti e di distinzione strutturale tra responsabilità contrattuale e da fatto illecito) è identico, sia che il creditore agisca per l'adempimento dell'obbligazione, sia che domandi il risarcimento per
l'inadempimento contrattuale, e in entrambi i casi il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza,
e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento (in applicazione dell'indicato principio la S.C. ha ritenuto che esattamente i giudici di merito nella fattispecie in esame avevano escluso che spettasse all'assicuratore, che agiva ex art.
1916 cod. civ. in surrogazione del mittente per ottenere il risarcimento della perdita della cosa trasportata ai sensi dell'art. 1693 cod. civ., di provare il fatto negativo della mancata riconsegna di essa e, quindi, l'inadempimento del vettore) “ C.Cass. 976/1996).
pagina 4 di 7 Contr Parte attrice, oltre a fornire prova dell'accordo negoziale tra il mittente e ( doc. 9), ha poi ulteriormente dimostrato che la mancata consegna del carico trasportato era stata determinata dall'incendio del 16.7.2020, producendo al doc. 3 dell'atto di citazione la comunicazione inviata da Contr al mittente circa l'incendio.
Parte convenuta, invece, non è stata in grado di provare la non imputabilità del fatto dannoso. L'art. 1693 afferma infatti che il vettore è responsabile della perdita se non prova che a perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario;
nulla in proposito è stato provato dalla convenuta, che si è limitata ad allegare genericamente la possibilità che il danno sia stato addirittura cagionato dalla bici stesse, senza addurre alcun elemento a fondamento.
Al contrario, è la stessa convenuta, al doc. 7 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. a produrre della corrispondenza ( in particolare mail del 18.7.2020 ) ove si affermava il guasto poteva essere dipeso da un cortocircuito del mezzo di trasporto ed in particolare da “ un probabilissimo corto circuito del sistema di apertura/chiusura della sponda posteriore del mezzo “ e non era la conseguenza di “ un'autocombustione del carico “ .
Circa il quantum della pretesa risarcitoria, ha quindi fornito la prova di aver risarcito la somma Pt_1
Contr oggetto della pretesa promossa a titolo di rivalsa rivolta a che nulla ha provato per escludere la propria responsabilità e per fornire una diversa quantificazione del danno.
5. Parimenti da disattendere la difesa circa l'omessa osservanza da parte del mittente delle condizioni Contr generali di contratto ( art. 3); secondo la convenuta non era mai stata posta correttamente a conoscenza della natura della merce che si impegnava a trasportare e quindi non si era assunta alcun specifico obbligo di trasporto di biciclette.
Va peraltro richiamato non solo il contenuto della fattura immeditata ( doc. 2), su cui risultavano
Contr apposti gli sticker della documento che riportava esplicitamente la categoria della merce trasportata ( bici e telai), ma anche l'offerta commerciale rivolta a che indicava il settore CP_4
Contr merceologico della società - “ RI motocicli “ - che si affidava ai trasporti della
Appare quindi documentalmente smentito che la convenuta non sapesse cosa trasportava per conto della cliente.
6. Parte convenuta invoca infine ed in via subordinata il limite di responsabilità di cui all'art. 1696 co.
2 c.c., che forfettizza il danno a € 1 per ogni kg di merce perduta, salvo prova del dolo o della colpa grave da parte dell'attore.
pagina 5 di 7 Ritiene il Tribunale che la specifica limitazione di responsabilità invocata, costituisca un'eccezione sostanziale in senso stretto e non una mera difesa;
in punto “La limitazione della responsabilità' risarcitoria dell'autotrasportatore ai sensi dell'art. 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, in deroga all'art. 1696 cod. civ., costituisce una vera e propria eccezione, che richiede l'allegazione e la prova, a carico della parte interessata, di determinati presupposti di fatto (iscrizione del vettore nell'albo nazionale degli autotrasportatori, individuazione delle tariffe che regolano il trasporto, minore entità del danno così liquidato rispetto a quello effettivamente cagionato). Una volta, però, che detti presupposti siano stati ritenuti sussistenti nei gradi di merito, è onere della controparte censurare, in sede di legittimità, tale accertamento anche sotto il profilo della mancata dimostrazione delle circostanze dedotte dal vettore.” C.Cass. 8732/2011; a ben vedere è lo stesso tenore della previsione, laddove richiama specifici presupposti, rimessi alla parte, e la volontà di avvalersi della deroga ( “ Il vettore non può avvalersi della limitazione di responsabilità…..”), che sottolinea che la disponibilità del mezzo è rimessa alla volontà della parte, che declina la difesa stessa nella categoria delle eccezioni in senso stretto.
In quanto tale, le limitazioni previsti dall'art. 1696 c.c. possono peraltro essere utilmente invocate solo dalla parte costituitasi tempestivamente.
Nel caso di specie, nonostante la notifica regolarmente effettuata, la convenuta si è costituita solo il 21 ottobre, 3 giorni prima dell'udienza del 24 ottobre;
la stessa è pertanto decaduta dalla possibilità di far valere le eccezioni in senso stretto ( art. 167 co. 2 c.p.c.).
7. In sintesi, poiché il danno è stato provato e nessuna limitazione opera a favore della convenuta, la stessa va condannata al pagamento della somma di € 5.635,50 in favore;
poiché parte attrice Pt_1
agisce in via surrogatoria nei confronti del terzo responsabile, la pretesa economica fatta valere costituisce un debito di valore ( C.Cass. 1336/2009 ); la somma deve quindi essere maggiorata della rivalutazione monetaria, non dalla data del sinistro, ma da quella del pagamento dell'indennizzo a favore della e sino all'odierna pronuncia, oltre agli interessi, da ritenersi nella misura del tasso CP_4
legale, sulla somma annualmente rivalutata;
l'importo risultante, sulla scorta delle suddette indicazioni, alla data della presente sentenza, sarà maggiorato degli interessi legali sino al saldo.
8. Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta, nella misura di
€ 3.397,00, oltre accessori, tenuto conto del valore della causa, che si colloca nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00. Non essendo stata svolta attività istruttoria, non vengono liquidate spese per tale fase.
pagina 6 di 7 Non possono infine essere riconosciuti interessi ex d.lgs. 231/2002 in quanto riferiti a rapporti commerciali fra imprese e non alle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara tenuta e condanna (già Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore di di € 5.635,50, oltre rivalutazione monetaria e CP_1 Parte_1
interessi, nella misura legale, sulla somma via via rivalutata annualmente, dalla data di pagamento dell'indennizzo e sino alla data dell'odierna sentenza, oltre ai soli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Dichiara tenuta e condanna (già alla rifusione delle spese Controparte_2 Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 3.397,00, €. 237,00 per esposti, oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e spese generali nella misura del 15%, e che si pongono a favore dell'avvocato distrattario.
Così deciso in Torino, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti
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