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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 31/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 3642/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3642/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
AN FA BE (Cn)
e
, (C.F. ), nata in [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
AN FA BE (Cn) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GATTI GIOVANNI come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario, in SANTO TE BO, il 29/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTO TE BO (atto n. 5, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.05.2010 e il 25.01.2013; Persona_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 24.02.2022 (R.G. 200/2022).
1 Con ricorso depositato il 28/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in SANTO TE BO il 29/09/2012, iscritto nel registro del detto Parte_2 Comune all'anno 2012, parte I, n. 6 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli sono affidati in modo condiviso con collocamento degli stessi (ivi compresa la residenza) presso la madre in AN FA BE (Cn) – Via Trento 15 e con possibilità del padre di tenerli con sé a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, con successivo rientro presso l'abitazione di residenza;
in accordo tra loro:
a. nella giornata del giovedì la mamma prenderà i bambini all'uscita della scuola e li porterà a casa del papà, ove ceneranno e trascorreranno la notte;
lo stesso papà li riaccompagnerà a scuola il giorno seguente;
b. nella giornata del lunedì la mamma li terrà con sé nel pomeriggio per accompagnarli al calcio ed alle attività ludiche scelte. in merito alle festività pasquali e natalizie, nonché alle feste di compleanno, le parti faranno riferimento alla turnazione annuale (un anno a testa, salvo accordi per la presenza di ambedue i genitori); per quanto concerne il mese di agosto, le parti concorderanno le modalità con le quali i figli potranno stare con i genitori in equo numero di giorni (15 giorni cadauno), periodo che dovrà essere concordato fra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
2 in merito alle spese straordinarie verso i rispettivi figli, i coniugi applicheranno le linee guida stabilite dal protocollo di intesa fra magistrati e avvocati in materia di separazione e divorzi stipulato in data 07/07/2017, in base al quale, per spese ordinarie si intendono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità oggettiva e per requisito funzionale la manifesta utilità, ovvero la necessarietà (vedasi a titolo esemplificativo, il vitto, il concorso alle spese di casa – spese condominiali, utenze, consumi, l'abbigliamento ordinario, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco e quelli mutuabili).
Ambedue i genitori, così come previsto anche dal Protocollo del Tribunale di Asti 07.07.2017, siglato di concerto tra Magistrati ed Ordine Avvocati, si ripartiscono le spese straordinarie in maniera equa al 50% pro capite.
I coniugi, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche e delle proprie occupazioni professionali, concordano affinchè il sig. riconosca alla sig.ra una somma Pt_1 Pt_2 complessiva a titolo di mantenimento verso i figli, pari € 500,00 mensile omnia;
PRENDE ATTO CHE: essendo i coniugi autonomi economicamente, nulla viene riconosciuto a titolo di mantenimento reciproco;
il sig. in pieno spirito di collaborazione verso la sig.ra , mette a disposizione della Pt_1 Pt_2 stessa, in caso di necessità e/o urgenza, l'alloggio ereditato dalla defunta mamma, quale giaciglio in caso di eventuale e futura sofferenza economica;
in merito all'abitazione comune sita nel Comune di AN FA BE (Cn) Viale San Maurizio 3, per volontà unanime rimarrà al padre, mentre la madre si trasferirà sempre nel medesimo comune, ma in Via Trento 15, dove vi abita dal momento post separazione consensuale;
le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime/modalità di frequentazione, come sovra individuate, in relazione alle esigenze dei figli, nonché tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori stessi;
in conformità a quanto statuito dall'art. 155, 1° co. C.C. come riformato dalla legge n. 54/06, le figlie e dovranno poter costruire e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con Per_1 Per_2
i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori prestano reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per i figli minori all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTO TE BO di annotare Per_3 l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22/01/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 3642/2024 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
AN FA BE (Cn)
e
, (C.F. ), nata in [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
AN FA BE (Cn) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GATTI GIOVANNI come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario, in SANTO TE BO, il 29/09/2012.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANTO TE BO (atto n. 5, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 18.05.2010 e il 25.01.2013; Persona_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 24.02.2022 (R.G. 200/2022).
1 Con ricorso depositato il 28/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, in SANTO TE BO il 29/09/2012, iscritto nel registro del detto Parte_2 Comune all'anno 2012, parte I, n. 6 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
I figli sono affidati in modo condiviso con collocamento degli stessi (ivi compresa la residenza) presso la madre in AN FA BE (Cn) – Via Trento 15 e con possibilità del padre di tenerli con sé a weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, con successivo rientro presso l'abitazione di residenza;
in accordo tra loro:
a. nella giornata del giovedì la mamma prenderà i bambini all'uscita della scuola e li porterà a casa del papà, ove ceneranno e trascorreranno la notte;
lo stesso papà li riaccompagnerà a scuola il giorno seguente;
b. nella giornata del lunedì la mamma li terrà con sé nel pomeriggio per accompagnarli al calcio ed alle attività ludiche scelte. in merito alle festività pasquali e natalizie, nonché alle feste di compleanno, le parti faranno riferimento alla turnazione annuale (un anno a testa, salvo accordi per la presenza di ambedue i genitori); per quanto concerne il mese di agosto, le parti concorderanno le modalità con le quali i figli potranno stare con i genitori in equo numero di giorni (15 giorni cadauno), periodo che dovrà essere concordato fra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
2 in merito alle spese straordinarie verso i rispettivi figli, i coniugi applicheranno le linee guida stabilite dal protocollo di intesa fra magistrati e avvocati in materia di separazione e divorzi stipulato in data 07/07/2017, in base al quale, per spese ordinarie si intendono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità oggettiva e per requisito funzionale la manifesta utilità, ovvero la necessarietà (vedasi a titolo esemplificativo, il vitto, il concorso alle spese di casa – spese condominiali, utenze, consumi, l'abbigliamento ordinario, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco e quelli mutuabili).
Ambedue i genitori, così come previsto anche dal Protocollo del Tribunale di Asti 07.07.2017, siglato di concerto tra Magistrati ed Ordine Avvocati, si ripartiscono le spese straordinarie in maniera equa al 50% pro capite.
I coniugi, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche e delle proprie occupazioni professionali, concordano affinchè il sig. riconosca alla sig.ra una somma Pt_1 Pt_2 complessiva a titolo di mantenimento verso i figli, pari € 500,00 mensile omnia;
PRENDE ATTO CHE: essendo i coniugi autonomi economicamente, nulla viene riconosciuto a titolo di mantenimento reciproco;
il sig. in pieno spirito di collaborazione verso la sig.ra , mette a disposizione della Pt_1 Pt_2 stessa, in caso di necessità e/o urgenza, l'alloggio ereditato dalla defunta mamma, quale giaciglio in caso di eventuale e futura sofferenza economica;
in merito all'abitazione comune sita nel Comune di AN FA BE (Cn) Viale San Maurizio 3, per volontà unanime rimarrà al padre, mentre la madre si trasferirà sempre nel medesimo comune, ma in Via Trento 15, dove vi abita dal momento post separazione consensuale;
le parti potranno inoltre concordare modifiche temporanee e/o definitive al regime/modalità di frequentazione, come sovra individuate, in relazione alle esigenze dei figli, nonché tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori stessi;
in conformità a quanto statuito dall'art. 155, 1° co. C.C. come riformato dalla legge n. 54/06, le figlie e dovranno poter costruire e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con Per_1 Per_2
i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori prestano reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per i figli minori all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANTO TE BO di annotare Per_3 l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 22/01/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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