Articolo 3 della Legge 4 maggio 1983, n. 184
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1 giugno 1983
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27 aprile 2001
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7 febbraio 2014
Art. 3. 1. I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile , fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) , le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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