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1 giugno 1983
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27 aprile 2001
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7 febbraio 2014
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Art. 3. 1. I legali rappresentanti delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile , fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) o della tutela sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) , le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita' di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) , le comunita' di tipo familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.
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- 1. Risoluzione del 26/09/1992 n. 350088 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 26 settembre 1992 · 6.694995
La conseguenza di tale previsione normativa, sotto il profilo tributario relativo all\'imposta di successione, e\' che essendo venuto meno ogni rapporto di parentela con la famiglia d\'origine, l\'erede, adottato ai sensi dell\'art. 27, comma 3, della legge n. 184/1983, deve essere assoggettato, al pari di tutti coloro che non sono coniugi ne\' parenti in linea retta del defunto, ad un\'imposta di successione di entita\' superiore rispetto a quella cui questi ultimi sono soggetti.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Minorenni Bari, sentenza 03/05/2024, n. 136Provvedimento: […] Visti gli artt. 330 c.c. e artt. 3, 4 e 5 della legge 184 del 1983 e successive modifiche. decidendo in via definitiva nell'interesse dei minori nato a Persona_1 Bari il 18.01.2010 e Persona_2 nata a [...] il [...] conferma l'affidamento dei suindicati minori ai sig.ri Parte_1 e Pt_2Leggi di più...
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