Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 31/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia Prima sezione civile nella causa n. 313/2023 R.G. promossa da , C.F. con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
BIANCHINI RICORRENTE contro CP_
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA GRAZIA DEMAESTRI P.IVA_1
RESISTENTE e contro
, C.F. e P. IVA , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_2
ANTONIOLUIGI IACOMINO TERZA CHIAMATA
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE I. IN VIA PRELIMINARE: In virtù della ragione più liquida sul decidersi, rilevare d'ufficio, l'intervenuta decadenza e maturata prescrizione, attesa anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
dichiarare in virtù della ragione più liquida per prescrizione successiva alla regolare notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati. II. IN VIA PRINCIPALE: Accogliere il ricorso, dichiarando nullo, illegittimo ed inefficace il provvedimento impugnato, per effetto, dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta decadenza e per la maturata prescrizione delle partite esattoriali;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica. III. IN VIA DENEGATA: Dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi relativamente agli atti impugnati. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014 in favore dell'Avv. Saverio Cosi, così come quantificato nel presente ricorso.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, contrariis reiectis:
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 24 d.lgs 46/99 e 617 c.p.c.;
-in subordine condannare il ricorrente al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa per contributi e somme aggiuntive ex legge 335/95. Con vittoria di spese e competenze
CONCLUSIONI DELLA TERZA CHIAMATA Il Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni avversa istanza, deduzione e richiesta, voglia così provvedere:
1) In via principale dichiarare inammissibile ed improponibile in rito ed infondato nel merito l'avverso ricorso e, comunque, rigettare le domande proposte da parte ricorrente per le esposte ragioni in fatto ed in diritto;
2) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' – in persona del l.r.p.t. – circa gli avvisi di Controparte_2 addebito per le suesposte causali manlevando la stessa dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli dell'emittenda sentenza anche in ordine alle spese del giudizio;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA nonché il 15% per spese generali forfetarie come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto;
ulteriori elementi verranno esposti analizzando le domande proposte con il ricorso. CP_
, quale socio accomandatario della G.D.G. s.a.s., è stato iscritto alla gestione artigiani nel Parte_1 CP_ periodo dal novembre 2011 al dicembre 2015 (docc. 7 e 8 ). L'istituto previdenziale ha emesso tre avvisi di addebito per contributi non versati (oltre a somme accessorie) durante tale periodo.
ha, poi, intimato al ricorrente il pagamento di € 6.926,81 per le somme dovute con riguardo ai predetti CP_3 avvisi. Con il ricorso introduttivo di questo giudizio ha eccepito, in modo peraltro assai generico, la Parte_1 decadenza dall'azione esecutiva e la prescrizione dei crediti, sostenendo la mancata notifica degli avvisi di pagamento. CP_
si è costituito contestando gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche esposte nel ricorso e ha chiesto, e ottenuto, di poter integrare il contraddittorio nei confronti di . CP_3
Quest'ultima si è costituita eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
2. La notifica degli avvisi di pagamento.
Parte ricorrente ha dedicato un paragrafo all'asserita mancata notifica degli avvisi di pagamento senza, tuttavia, riferirsi specificamente a quelli oggetto di lite, limitandosi a riportare una serie di princìpi giurisprudenziali del tutto estranei alla fattispecie che ci occupa: basti pensare che ha fatto riferimento all'account “notifica.acc. genzia.ricoscossione.gov.it”, mentre nessuna notifica proviene da tale Email_1 indirizzo. CP_ Viceversa, ha dimostrato, attraverso il deposito dei docc. 1, 1 bis, 2, 2 bis, 3 e 3bis (nessuno dei quali è stato contestato da parte ricorrente), di aver notificato tutti i tre avvisi di addebito cui si riferisce l'intimazione di pagamento qui opposta. Ne deriva che la censura di parte ricorrente ora in esame risulta infondata.
3. Le eccezioni di decadenza e prescrizione.
Anche le eccezioni di decadenza e prescrizione sono esposte nel ricorso in modo stereotipato, ossia a prescindere dal caso concreto e, comunque, sono infondate. In primo luogo, l'avvenuta notifica degli avvisi comporta, di per sé, la definitività dell'accertamento del credito contributivo, in quanto gli avvisi medesimi non sono stati opposti nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 (v., tra le altre, Corte d'Appello di Milano n. 705/24, nonché motivazione di Cass. n. 30665/2024) e pertanto la prescrizione (così come qualsiasi altro fatto estintivo del credito) potrebbe essere opposta solo per il decorso del quinquennio successivo alla notifica dell'avviso. In ogni caso, a fini di completezza, va rilevato che quandanche si volesse entrare nel merito delle eccezioni di cui si tratta anche per il periodo antecedente alla notifica degli avvisi, il termine di prescrizione non risulta maturato. Invero le notifiche degli avvisi di addebito n. 37920150000582859000, n. 37920160002331646000 e n. 37920160000020188000 sono avvenute rispettivamente il 24 novembre 2015, il 14 marzo 2016 e il 16 novembre 2016 (citati docc. 1/3 bis di parte resistente): il primo avviso riguarda parte dei contributi fissi dell'anno 2014; il secondo avviso concerne parte dei contributi fissi per l'anno 2014 e per l'anno 2015, nonché contributi sul reddito del 2011 dichiarato nel 2012; il terzo avviso riguarda parte dei contributi per l'anno 2015. È evidente, dunque, che queste notifiche hanno interrotto il termine quinquennale di prescrizione. Per ciò che attiene al periodo successivo alle notifiche, si deve rilevare che il ricorrente ha presentato una prima richiesta di definizione agevolata in data 19 aprile 2016 relativamente agli avvisi n. 37920150000582859000 e n. 37920160000020188000 (docc. sub 4 della terza chiamata) e una seconda richiesta di definizione agevolata in data 17 novembre 2016 per l'avviso n. 37920160002331646000 (docc. sub 5, sempre della terza chiamata). Dai medesimi documenti risulta che le rateazioni vennero accordate ma già il 23 novembre 2016 l'agente della riscossione comunicò al ricorrente la decadenza dalla rateazione dei due primi avvisi, non essendo stato rispettato il piano di pagamento. Con ulteriore domanda del 24 aprile 2019 (doc. 2 ) il ricorrente chiese, infine, di accedere a una nuova CP_3 definizione agevolata (c.d. “rottamazione ter”) per tutti i tre avvisi di addebito per i quali è lite, ottenendo una riduzione del debito e una nuova rateazione (doc. 3 sempre di ). CP_3
Deve in proposito richiamarsi, ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., la motivazione di una recente pronuncia della Suprema Corte (n. 5160/2022) proprio in tema di richiesta di rateazione di un debito tributario. Così ha osservato la giurisprudenza di legittimità: “Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013)”. Nel caso che ci occupa, in applicazione dei princìpi espressi dalla Suprema Corte, non possono che essere ritenute infondate le eccezioni di prescrizione e di decadenza, posto l'intimazione di pagamento qui opposta è stata notificata 15 novembre 2022 (come affermato dallo stesso ricorrente) e dunque ben prima della scadenza del termine di prescrizione rispetto alla rateazione chiesta e ottenuta nell'aprile 2019.
Per tutte le ragioni sin qui esposte il ricorso risulta infondato e deve quindi essere respinto.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza. Vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto del valore della causa e della natura dell'attività difensiva prestata, con attività istruttoria meramente documentale.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1) respinge il ricorso;
CP_
2) condanna il ricorrente a rifondere a le spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) condanna il ricorrente a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi, oltre CP_3
I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
4) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 15 gennaio 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani