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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/02/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del giudice, dott.ssa
Angela Alborino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1205 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Camillo Naborre, in C.F._1
virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Pescopagano alla Via E. Gianturco n. 3;
- OPPONENTE-
CONTRO
, e CP_1 CP_2 CP_3
-OPPOSTI CONTUMACI-
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.03.2017 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto del 27.02.2017, asseritamente notificatogli in data 2.03.2017, con il quale , e CP_1 CP_2
gli hanno intimato il pagamento della complessiva somma CP_3 di € 44.586,79 in forza del titolo costituito dal dispositivo della sentenza del
1
Tribunale di Potenza, Sezione Penale, n. 305/2017 del 9.02.2017, munito della formula esecutiva in data 14.02.2017, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“nel merito, dichiarare nullo e privo di efficacia il precetto notificato in data
03.03.2017 all'istante; per l'effetto dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente ad agire in via di esecuzione;
ordinare la cancellazione della formula esecutiva illegittimamente apposta sul dispositivo della sentenza del Tribunale di Potenza emessa in data 09.02.2017”, con condanna altresì della controparte per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., anche eventualmente secondo equità.
L'opponente ha contestato l'inesistenza giuridica del titolo esecutivo, poiché il solo dispositivo della pronuncia penale letto in udienza non sarebbe idoneo a costituire valido titolo esecutivo ed, inoltre, non vi è stata condanna ad una provvisionale, né la condanna è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva e neppure è passata in giudicato, tanto anche con riferimento al capo relativo alla condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile, che non
è provvisoriamente esecutivo, con conseguente indebita apposizione della formula esecutiva.
Con ordinanza del 23.01.2019 il Giudice ha dichiarato la contumacia degli opposti , e e la causa è stata CP_1 CP_2 CP_3 rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza cartolare del
26.09.2024, ove è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si rileva che le doglianze avanzate dall'opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
Il titolo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è costituito dal dispositivo della sentenza penale del Tribunale di Potenza, Sezione Penale, n.
305/2017 del 9.02.2017, munito della formula esecutiva in data 14.02.2017, che ha condannato l'opponente “a risarcire i danni subiti Parte_1
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dalle costituite parti civili, che liquida in complessivi € 20.000,00 a favore di
, ed in complessivi € 10.000,00 a favore di Parte_2 CP_2
e oltre al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_3
dalle parti civili che liquida in complessivi € 9.752,40 oltre accessori come per legge” (doc. nella produzione dell'opponente).
La Suprema Corte, Sez. 3, con la sentenza n. 6022 del 09/03/2017, nell'affermare il principio secondo cui “Per l'esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo, della quale tiene il posto anche la lettura in udienza se la parte è presente o deve considerarsi tale, non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni né, tantomeno, procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione”, ha avuto modo di affermare, con riguardo alle statuizioni civilistiche della pronuncia del giudice penale, che il regime di formazione del titolo esecutivo e di validità dello stesso va ricercato nell'ordinamento penale.
Ha ritenuto, quindi, che dall'esame dell'art. 540 c.p.p. “Emerge dunque con chiarezza che la condanna al pagamento della provvisionale è sempre immediatamente esecutiva, risultando tale esecutività connaturata alla funzione di tale statuizione;
la condanna definitiva alle restituzione al risarcimento del danno, invece, è provvisoriamente esecutiva solo se dichiarata tale, su richiesta di parte civile, ricorrendone giustificati motivi”.
Anche più recentemente la Cassazione si è espressa sull'argomento, ribadendo che “Le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3875 del 12/02/2024).
Con riguardo, poi, alla condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale, prendendo atto del fatto che la giurisprudenza non è univoca sul punto (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
32380 del 21/11/2023), si ritiene di condividere il più recente arresto della
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giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita nel processo penale non è automaticamente dotata di provvisoria esecutività, perché, ai sensi dell'art.
540 c.p.p., a differenza di quanto previsto dall'art. 282 c.p.c., l'esecutorietà della sentenza penale che provvede sulla domanda civile è affidata alla discrezionalità del giudice, salvo che per il capo sulla provvisionale” (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 19899 del 18/07/2024).
Nel caso di specie, dunque, in applicazione dei sopra esposti principi giurisprudenziali, le statuizioni del dispositivo della sentenza penale del
Tribunale di Potenza n. 305/2017 del 9.02.2017 posto a fondamento dell'atto di precetto opposto del 27.02.2017, che condannano l'opponente al risarcimento del danno in favore degli opposti e al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, non costituiscono titolo esecutivo, non essendo state dichiarate provvisoriamente esecutive, né essendo passata in giudicato detta pronuncia, sicché non sussiste il diritto degli opposti ad agire esecutivamente nei confronti dell'opponente, con conseguente inefficacia dell'atto di precetto del 27.02.2017.
L'opposizione, in conclusione, è fondata e va accolta per le ragioni esposte con assorbimento delle ulteriori questioni proposte.
Non si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c., stante la sussistenza di giurisprudenza non univoca su talune delle questioni di diritto affrontate.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come da ultimo modificato dal D.M. n. 147/2022, per lo scaglione di riferimento (fino ad €
52.000,00), nella misura minima tenuto conto della natura documentale del giudizio e dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa
Angela Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di , CP_1 CP_2
e nei confronti di sulla CP_3 Parte_1
scorta del dispositivo della sentenza del Tribunale di Potenza, Sezione Penale,
n. 305/2017 del 9.02.2017 e l'inefficacia dell'atto di precetto del 27.02.2017.
2) Condanna gli opposti , ed CP_1 CP_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore CP_3 dell'opponente delle spese processuali, che liquida Parte_1 nella complessiva somma di € 3.809,00 per compenso professionale, € 552,95 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza il 15.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Alborino
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