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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa NA Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 307\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Perugia, alla via Bartolo n. 18 (indirizzo Parte_1
telematico , presso lo studio dell'avv. Giuseppe Email_1
Caforio del Foro di Perugia, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello in riassunzione;
APPELLANTE in riassunzione
E
(classe 1961) e (quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
e , (quale Persona_1 Persona_2 Controparte_3
erede di e , (quale erede ON Persona_4 Controparte_2
1 di , tutti in qualità di eredi di nonché Persona_5 Persona_6
e (quali eredi di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e , tutti Persona_7 Persona_1 Controparte_7
quali eredi di elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G. Persona_6
Martucci n. 48, presso lo studio del prof. avv. Giovanni Verde e dell'avv. Luciana Verde, che li rappresentano e difendono come da procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione nell'appello riassunto;
APPELLATI in riassunzione
NONCHE'
e CP_8 CP_9
APPELLATE in riassunzione - contumaci
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
36459/2023, pubblicata in data 18-29\12\2023; in materia di divisione ereditaria;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27\03\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13\03\2024, riassumeva Parte_1
ex art. 392 cpc il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno dopo la cassazione (cfr.
Cass., ordinanza n. 36459\2023 del 18\12\2023, pubblicata in data 29\12\2023) della sentenza n. 233\2017 pubblicata il 10\03\2017, con la quale la Corte d'Appello di Salerno, dichiarata la nullità della sentenza n. 474\2008 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 29\03-
4\04\2008, rigettava le domanda proposte dalle parti e compensava le spese di lite.
2 Invero, con atto di citazione in primo grado del 4\11\1999 evocava in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, , NA, Controparte_10 CP_5
, e germani di rappresentando di Per_5 Per_2 Per_4 Per_1 Persona_6
aver contratto matrimonio civile in data 11\03\1992 con e che l'unione Persona_6
si era protratta fino al 10\05\1999, quando il marito era deceduto;
che con testamento olografo del 27\01\1998 (pubblicato in data 24\09\1999) era stata nominata erede universale dal marito;
che, però, subito dopo il matrimonio il marito aveva formalmente alienato ai familiari il patrimonio mobiliare e immobiliare del quale era titolare (con permuta datata 2\07\1992 aveva ceduto un proprio appartamento alle sorelle ed con atto del Per_8 Per_2 Per_1
3\09\1992 aveva donato alle stesse il bene la cui proprietà aveva ricevuto con la permuta;
il
28\05\1992 aveva alienato a tutti i fratelli i diritti vantati su di una serie di immobili;
con atto del 28\05\1992 aveva ceduto la nuda proprietà della quota di sua pertinenza nella società
riservandosi il diritto di usufrutto); che con la scrittura privata del Controparte_11
28\05\1992 era previsto l'obbligo dei germani cessionari di garantire al fratello un Per_6
assegno mensile minimo di almeno £. 4.000.000; che dopo la morte aveva rinvenuto una missiva del marito datata 4\12\1997, con la quale confidava alla moglie che aveva compiuto gli atti traslativi in questione al solo fine di impedire che i fratelli si opponessero alle nozze, attesa la rilevante differenza di età tra il de cuius e la moglie.
Pertanto, agiva in giudizio al fine di in via principale, a) dichiarare aperta Parte_1
la successione testamentaria di , deceduto a Napoli, il 10 maggio 1999; b) Persona_6
accertare e dichiarare che è unica erede testamentaria del defunto Parte_1 Persona_6
; c) accertare e dichiarare che gli atti traslativi della proprietà, di cui in premessa,
[...]
apparentemente effettuati a titolo oneroso, sono invalidi per mancanza di volontà, per difetto
di causa o per vizi della volontà, o, in subordine, dissimulano donazioni o, quantomeno,
liberalità indirette;
d) accertare e dichiarare, previa determinazione dell'ammontare della
quota disponibile, secondo i criteri di cui all'art. 556 cod. civ., che i suddetti trasferimenti
3 ledono, in ogni caso, la quota di riserva spettante all'istante coniuge;
per l'effetto, e)
dichiarare la invalidità dei predetti atti e condannare i convenuti alla restituzione dei beni
oggetto degli atti di trasferimento meglio descritti in premessa;
f) ridurre, in via subordinata,
secondo le modalità di cui agli artt. 553 e ssg., sod. Civ, le disposizioni patrimoniali a titolo di
liberalità lesive della quota di legittima attribuita per legge all'istante; in via ulteriormente
subordinata, g) condannare i donatari al pagamento, in danaro, della quota spettante
all'istante con interessi come per legge e danno da svalutazione;
in ogni caso, h) condannare,
nella ipotesi in cui dovesse escludersi il carattere liberatorio delle predette disposizioni, i
convenuti in solido al pagamento degli utili prodotti dalla dal 28 Controparte_11
maggio 1992, data della cessione della nuda proprietà della quota, fino al 10 maggio 1999,
data della morte del de cuius, o, in via ulteriormente subordinata, del corrispettivo minimo
dell'assegno come determinato nella scrittura privata del 28 maggio 1992, oltre interessi e
danno da svalutazione;
i) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali;
l)
dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva>.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituivano i convenuti ( Persona_5
, e oltre che gli eredi di ossia
[...] Per_2 Per_4 Per_1 Persona_7
, e NA), opponendosi alle domande attoree e chiedendo, in via CP_4 CP_5
riconvenzionale, l'accertamento della nullità del testamento in quanto apocrifo ovvero che fosse annullato perché compiuto in stato di incapacità di intendere e volere o, ancora, l'indegnità a succedere della . Inoltre, i convenuti esponevano che l'attrice aveva ricevuto in vita Pt_1
dal marito una serie di donazioni, delle quali bisognava tenere conto in relazione alla dedotta lesione della quota di legittima.
Quindi, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Nocera Inferiore emanava la sentenza n.
474\2008 del 4\4\2008, con la quale rigettava tutte le domande, dichiarando addirittura inammissibili le domande di riduzione, simulazione e di risarcimento danni per lite temeraria.
4 Avverso detta sentenza proponeva appello (notificato il 18\9\2008) Parte_1
riproponendo nella sostanza le domande avanzate in primo grado, così come gli appellati con formale appello incidentale.
Con la sentenza n. 233 del 10\03\2017, quindi, la Corte di Appello di Salerno rilevava, in primo luogo, la nullità della sentenza di primo grado, perché emessa dal giudice monocratico nonostante la riserva legale di collegialità, ma confermava le statuizioni del Tribunale,
rigettando sia l'appello principale che quello incidentale, con compensazione delle spese di lite e spese di CTU a carico della sola . Pt_1
Quindi, ricorreva in Cassazione, affidando a dodici motivi la propria difesa, Parte_1
con i quali, per quel che qui interessa, censurava la sentenza di appello per l'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento avanzata dall'attrice\appellante nei confronti dei convenuti in relazione alla somma che mensilmente avrebbe dovuto essere versata al de cuius per effetto e dalla data della scrittura privata del 28\05\1992 (4.000.000) ovvero, in subordine, per i mesi da agosto 1998 all'aprile 1999 (motivo undicesimo e dodicesimo).
e NA resistevano con controricorso, mentre Controparte_10 CP_5
(quale erede di , Controparte_2 Persona_5 Controparte_1
e (quali eredi di e , nonché lo stesso CP_2 Persona_1 Per_2
e (quali eredi di , e la stessa Controparte_1 CP_12 Persona_4
(quale erede di , a loro volta resistevano con Controparte_2 Persona_5
controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo.
La Corte di Cassazione accoglieva l'undicesimo e il dodicesimo motivo di impugnazione,
affermando che la Corte di Appello salernitana aveva omesso la pronuncia sulla domanda di pagamento avanzata dall'attrice nei confronti dei convenuti in relazione alla somma che mensilmente avrebbe dovuto essere versata al de cuius per effetto della scrittura privata del 28
maggio 1992 (£ 4.000.000 mensili), nonché sulla domanda di pagamento della medesima somma per i mesi da agosto 1998 ad aprile 1999, per i quali non erano state versate in atti le
5 quietanze di pagamento. Per la Suprema Corte, invero, non risulterebbe che a dette domande
“sia stata effettivamente data risposta dalla Corte d'Appello, essendo priva di fondamento la
soluzione suggerita dai controricorrenti secondo cui la formula di rigetto delle domande
attoree contenuta in dispositivo si estenderebbe anche alle domande di pagamento del detto
assegno mensile, posto che residuerebbe in ogni caso il vizio circa il difetto assoluto di
motivazione”. Di conseguenza, la Corte di Cassazione cassava per quanto di ragione la sentenza della Corte di Appello di Salerno, alla quale rimetteva, in diversa composizione, la decisione in merito ai motivi accolti, demandano anche la statuizione sulle spese e dichiarando inammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità di e CP_9 CP_8
(cfr. ordinanza n. 36459\2023 del 18-29\12\2023).
Quindi, con l'atto di riassunzione del giudizio, notificato in data 13\3\2024, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione,
(classe 1961) e (quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
e , (quale erede di Persona_1 Persona_2 Controparte_3
e , (quale erede di ON Persona_4 Controparte_2
, tutti in qualità di eredi di nonché Persona_5 Persona_6
e (quali eredi di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e , tutti quali Persona_7 Persona_1 Controparte_7
eredi di nonché e così Persona_6 CP_8 CP_9
concludendo: Condannare gli appellati in solido al pagamento del corrispettivo dell'assegno
come determinato nella scrittura privata 28 maggio 1992, oltre interessi e danno da
svalutazione e quindi: a) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento del
corrispettivo dell'assegno di £ 4.000.000 mensili (pari ad € 2.065,83), come determinato nella
scrittura privata 28 maggio 1992, oltre interessi e rivalutazione;
b) condannare i convenuti, in
solido tra loro, al pagamento del corrispettivo di cui al predetto assegno, relativamente ai mesi
di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio, febbraio, marzo e aprile
6 1999, ossia l'importo di £ 36.000.000 (pari ad € 18.592,45), oltre interessi e rivalutazione. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente e dei precedenti gradi, incluso quello di
Cassazione da distrarsi a favore del procuratore antistatario>.
In primo luogo, criticava la sentenza di primo grado per l'omessa pronuncia Parte_1
in merito alla domanda di condanna dei convenuti al versamento dell'assegno di £ 4.000.000,
come stabilito nella scrittura privata del 28\05\1992 e a decorrere da detta data. Per la precisione, l'appellante contestava che le quietanze di pagamento esibite da controparte, tutte redatte con la macchina da scrivere, non fossero sufficienti ad escludere l'inadempimento dei germani , i quali avevano ammesso implicitamente la falsità di detti documenti, CP_2
visto che il de cuius non sapeva scrivere a macchina e almeno dal 1996 era incapace di intendere e volere o, comunque, impossibilitato a muovere le dita della mano.
In ogni caso, la eccepiva l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Nocera Pt_1
Inferiore sulla domanda di condanna dei convenuti germani al pagamento delle CP_2
rate del predetto assegno di £ 4.000.000 da agosto 1998 ad aprile 1999, per le quali non era stata prodotta alcuna quietanza.
Nel presente giudizio di rinvio si costituivano gli appellati, (classe Controparte_1
1961) e (quali eredi di e Controparte_2 Persona_1 Persona_2
, (quale erede di e ,
[...] Controparte_3 ON Persona_4
(quale erede di , tutti in qualità di eredi di Controparte_2 Persona_5
nonché e Persona_6 Controparte_4 Controparte_5
(quali eredi di Controparte_6 Persona_7 Persona_1
e , tutti quali eredi di contestando
[...] Controparte_7 Persona_6
gli assunti di parte avversa ed eccependo, in via preliminare, il difetto di titolarità della
, atteso che, dovendosi qualificare la scrittura del 28\05\1992 come un vitalizio Pt_1
alimentare, non poteva azionare un diritto di credito non rientrante nell'asse ereditario. Nello
specifico, gli appellati affermavano la valenza probatoria delle quietanze, la cui sottoscrizione
7 non era stata oggetto di specifico disconoscimento. Inoltre, a detta degli appellati, per il periodo successivo non erano state redatte le dovute quietanze sia perché le condizioni di salute di erano peggiorate e, quindi, aveva difficoltà a scrivere, sia perché ebbe Persona_6
maggior bisogno di assistenza e cure, che le sorelle conviventi colmarono utilizzando il predetto denaro. Gli appellati, infine, reiteravano l'eccezione di prescrizione della domanda, come già
formulata in primo grado, chiedendo, se necessario, l'ammissione della prova testimoniale già
articolata in primo grado.
Rimanevano, di contro, contumaci e non costituitesi, CP_8 CP_9
benchè regolarmente citate.
Quindi, la Corte, rigettate le istanze istruttorie formulate da parte appellata, rinviava all'udienza del 27\03\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle comparse conclusionali e nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27\03\2025, la causa era riservata al collegio per la decisione con provvedimento del 4\04\2025 ex art. 352 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in riassunzione sia infondato e vada, pertanto,
rigettato per le motivazioni che di seguito di esporranno.
A. Giudizio di rinvio: oggetto e limiti.
In via preliminare, giova sottolineare che nel momento in cui la Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata (nel corso di quella che viene definita fase rescindente), si svolge,
su impulso di parte, un'ulteriore fase del processo di merito (c.d. fase rescissoria), destinata a concludersi con nuova sentenza di merito, la quale andrà a sostituirsi a quella cassata.
Il giudizio di rinvio si definisce proprio ed ha luogo quando la sentenza sia cassata per i motivi di cui all'art. 360 del c.p.c., nn. 3 o 5, realizzando quella funzione di prosecuzione del processo,
8 attraverso cui è possibile giungere ad una nuova definizione della controversia, cioè ad una nuova sentenza di merito in sostituzione di quella cassata. Sotto questo profilo, si dice che il rinvio ha una funzione prosecutoria, in quanto compito del giudice di rinvio è quello di dover pronunciare una nuova sentenza di merito in luogo di quella cassata, tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ex art. 384 del cpc.
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio non si configura come un atto di impugnazione, ma come mera attività di impulso processuale, volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, instaurando un processo chiuso.
Ed invero, principio consolidato dalla Suprema Corte si evince dalla sentenza n. 5137 del
21\2\2019, nella quale si chiarisce che con il giudizio di riassunzione della causa innanzi al
Giudice di rinvio si instaura quindi un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni e conclusioni diverse, salvo che queste siano intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria e che, dunque, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Così come ampiamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, con il giudizio di rinvio si costituisce una nuova ed autonoma fase funzionale alla emanazione di una sentenza che statuisce direttamente sulle domande residue proposte dalle parti e che non si sostituisce a quella emanata in precedenza. La cognizione del Giudice del rinvio è, invero, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, motivo per cui, a seconda dei casi, il Giudice del rinvio dovrà
applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte o, compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata,
dando al giudizio in corso carattere prosecutorio, finalizzato all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti o, al contrario, in presenza di vizi procedimentali, avrà natura restitutoria, in virtù della retrocessione alla fase in cui si è
verificato il vizio procedimentale.
9 Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, nell'accogliere l'undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso, ha censurato l'omessa pronuncia da parte del giudice di appello relativamente alla domanda di condanna degli appellati al pagamento della somma di già £ 4.000.000 mensili dalla scrittura privata del 28\5\1992 alla morte del de cuius (10\05\1999) ovvero dall'agosto 1998
all'aprile 1999, rimettendo alla Corte ogni valutazione in merito.
B. Qualificazione giuridica del rapporto e domanda di adempimento.
Prima di procedere alla valutazione della domanda di adempimento oggetto del presente giudizio, appare opportuno inquadrare il rapporto giuridico dal quale nasceva l'invocato obbligo.
Orbene, ritiene codesta Corte che la scrittura privata del 28\05\1992 rappresenti l'atto costitutivo di una rendita vitalizia.
E' noto, infatti, che il contratto atipico di "vitalizio alimentare" si differenzia dalla rendita vitalizia, di cui all'art. 1872 cod. civ., per il fatto di avere ad oggetto prestazioni basate sull' "intuitus personae”, infungibili, mentre la rendita tipica prevede un dare di carattere essenzialmente patrimoniale, caratterizzato dalla costanza e periodicità della prestazione – e quindi assoggettabili alla disciplina degli obblighi alimentari di cui all'art. 433 cc - in cui l'alea contrattuale è circoscritta alla durata della vita del beneficiario.
Quindi, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una rendita tipica ex art. 1872 cod. civ, sia perché la prestazione contrattualmente prevista si sostanzia in una somma di denaro fissa (£
4.000.000), da versare in maniera costante e con cadenza mensile, sia perché caratterizzata dall'alea della durata della vita del beneficiato.
Nessun dubbio, peraltro, sussiste in merito alla volontà delle parti, visto che, a fronte della cessione della quota societaria e dei relativi immobili al prezzo di £ 1.060.000.000,
10 divenuto di fatto impossidente, si riservava l'usufrutto sui beni ceduti, Persona_6
onerando i fratelli cessionari anche di un “sostentamento” economico1.
Deve, pertanto, riconoscersi anche il diritto della moglie, in qualità di erede, ad agire per l'adempimento della prestazione fungibile.
Così ricostruita la fattispecie in esame, risulta destituita di fondamento l'eccepita prescrizione del diritto di credito azionato dalla sia in riferimento alla pretesa delle mensilità dal Pt_1
28\05\1992 (prescrizione decennale con scadenza al 2002), sia se rapportata alle singole rate dall'agosto 1998 (prescrizione quinquennale dalle singole scadenze): “nel contratto di rendita
vitalizia, l'inerzia decennale del creditore nel pretendere la prestazione produce l'estinzione
per prescrizione del diritto ad ottenerla, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., unicamente laddove
essa concerna il diritto unitariamente inteso alla rendita stessa, mentre, allorché il diritto di
cui sia omesso l'esercizio riguardi il pagamento di uno o più ratei scaduti, trova applicazione
il termine breve di cinque anni, previsto dall'art. 2948, primo comma, n. 1, cod. civ.” (cfr. Cass.
n. 1338 del 31/01/2012; Cass., Ordinanza n. 32670 del 16/12/2024).
Comunque, le emergenze istruttorie hanno confermato l'avvenuto adempimento dell'obbligo in favore di atteso che fino al luglio 1998 risultano allegate in atti le Persona_6
formali quietanze, firmate dal de cuius e mai specificamente disconosciute dalla ex Pt_1
art. 214 cpc.
Per inciso, giova sottolineare l'irrilevanza della circostanza che il marito non sapesse usare la macchina da scrivere, non essendo necessaria l'autografia del testo delle quietanze, ma essendo sufficiente per assolvere la funzione probatoria tipica della quietanza la sola sottoscrizione autografa del creditore. Inoltre, alcun credito può attribuirsi alla ventilata incapacità di intendere e volere del de cuius ovvero alla dedotta impossibilità di utilizzare le mani da parte dello stesso, questione sollevata dalla per escludere il valore probatorio delle quietanze in esame, Pt_1
visto che il testamento olografo con il quale istituiva erede universale Persona_6
la moglie è datato 27\1\1998 ed è stato ritenuto valido ed efficace sin dal primo grado, con la conseguenza che anche le quietanze precedenti e coeve a detto testamento possono pacificamente ritenersi valide ed efficaci. Va rilevato, infatti, che solo nell'ottobre 1998 il de
cuius era stato colpito da ictus con semiparesi (cfr. certificato del dott. in atti), non Per_9
potendosi il progressivo decadimento mentale essere riferito con certezza al periodo delle quietanze firmate da gennaio a luglio 1998.
Per quanto riguarda il periodo successivo, ossia dall'agosto 1998 all'aprile 1999, per il quale non risultano le quietanze scritte, i germani hanno affermato che le peggiorate CP_2
condizioni fisiche del fratello gli rendevano particolarmente difficoltosa la scrittura, ma che vivendo sempre con le sorelle2, queste avevano continuato a provvedere alle aumentate esigenze di assistenza e mantenimento, anche economico.
Questo assunto difensivo, non smentito da circostanze contrarie – anzi, la non ha Pt_1
mai contestato che il marito nel periodo in contestazione vivesse presso le sorelle e fosse da queste mantenuto e curato -, risulta peraltro comprovato dal citato certificato del dott. Per_10
, primario del reparto di geriatria dell'Ospedale S. Gennaro di Napoli, il quale,
[...]
premesso di aver avuto in cura per circa 20 anni perché affetto da Persona_6
turbe cardiocircolatorie di natura angiosclerotica, interessanti sia l'attività cardiaca, tanto che nel 1995 gli veniva applicato un pace-maker, sia le funzioni cerebrali con un progressivo decadimento mentale, certificava che solo nell'ottobre 1998 il paziente era colpito da un ictus cerebrale con emiplegia, che esitava in coma vigile fino alla morte. 2 L'estratto di riassunto dal registro atti di morte attesta che decedeva in data 10\05\1999 in Persona_6 Per_ Napoli, nella casa posta in via Carducci n. 42, ossia presso la residenza delle sorelle e come emerge Per_1 dalle procure speciali in atti. 12 In conclusione, per tutte le precedenti motivazioni la Corte ritiene che l'appello in riassunzione debba essere rigettato.
D. Spese processuali.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Sicché, il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. n. 16503/2019).
Orbene, in ragione della complessiva reciproca soccombenza, vanno compensate integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Le spese di CTU, pertanto, rimangono a carico dell'appellante, come già statuito nella sentenza cassata. Parte_1
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
(classe 1961) e (quali eredi di
[...] Controparte_2 Persona_1
e , (quale erede di e Persona_2 Controparte_3 ON
, (quale erede di , Persona_4 Controparte_2 Persona_5
tutti in qualità di eredi di nonché Persona_6 Controparte_4
13 e (quali eredi di Controparte_5 Controparte_6 Persona_7
e , tutti quali eredi di Persona_1 Controparte_7 Persona_6
, nonché e ogni diversa domanda, eccezione e
[...] CP_8 CP_9
deduzione disattesa così provvede:
1. RIGETTA l'appello in riassunzione;
2. COMPENSA le spese processuali di tutti i gradi di giudizio;
3. PONE in via definitiva a carico dell'appellante, le spese di CTU;
Parte_1
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione.
Così decisa in Salerno lì 1 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa NA Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 …Fermo restando il diritto di usufrutto che il sig. si è riservato sia nella cessione della quota Persona_6 immobiliare sia nella cessione della quota sociale, usufrutto che è pari al reddito che percepiranno gli altri germani cessionari, gli stessi di obbligano di garantire comunque a un assegno mensile minimo di almeno quattromilioni Per_6 (£.4.000.000)> (cfr. ultima parte della scrittura privata del 28\05\1992).
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa NA Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 307\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Perugia, alla via Bartolo n. 18 (indirizzo Parte_1
telematico , presso lo studio dell'avv. Giuseppe Email_1
Caforio del Foro di Perugia, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello in riassunzione;
APPELLANTE in riassunzione
E
(classe 1961) e (quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
e , (quale Persona_1 Persona_2 Controparte_3
erede di e , (quale erede ON Persona_4 Controparte_2
1 di , tutti in qualità di eredi di nonché Persona_5 Persona_6
e (quali eredi di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e , tutti Persona_7 Persona_1 Controparte_7
quali eredi di elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G. Persona_6
Martucci n. 48, presso lo studio del prof. avv. Giovanni Verde e dell'avv. Luciana Verde, che li rappresentano e difendono come da procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione nell'appello riassunto;
APPELLATI in riassunzione
NONCHE'
e CP_8 CP_9
APPELLATE in riassunzione - contumaci
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
36459/2023, pubblicata in data 18-29\12\2023; in materia di divisione ereditaria;
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 27\03\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13\03\2024, riassumeva Parte_1
ex art. 392 cpc il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Salerno dopo la cassazione (cfr.
Cass., ordinanza n. 36459\2023 del 18\12\2023, pubblicata in data 29\12\2023) della sentenza n. 233\2017 pubblicata il 10\03\2017, con la quale la Corte d'Appello di Salerno, dichiarata la nullità della sentenza n. 474\2008 resa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 29\03-
4\04\2008, rigettava le domanda proposte dalle parti e compensava le spese di lite.
2 Invero, con atto di citazione in primo grado del 4\11\1999 evocava in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, , NA, Controparte_10 CP_5
, e germani di rappresentando di Per_5 Per_2 Per_4 Per_1 Persona_6
aver contratto matrimonio civile in data 11\03\1992 con e che l'unione Persona_6
si era protratta fino al 10\05\1999, quando il marito era deceduto;
che con testamento olografo del 27\01\1998 (pubblicato in data 24\09\1999) era stata nominata erede universale dal marito;
che, però, subito dopo il matrimonio il marito aveva formalmente alienato ai familiari il patrimonio mobiliare e immobiliare del quale era titolare (con permuta datata 2\07\1992 aveva ceduto un proprio appartamento alle sorelle ed con atto del Per_8 Per_2 Per_1
3\09\1992 aveva donato alle stesse il bene la cui proprietà aveva ricevuto con la permuta;
il
28\05\1992 aveva alienato a tutti i fratelli i diritti vantati su di una serie di immobili;
con atto del 28\05\1992 aveva ceduto la nuda proprietà della quota di sua pertinenza nella società
riservandosi il diritto di usufrutto); che con la scrittura privata del Controparte_11
28\05\1992 era previsto l'obbligo dei germani cessionari di garantire al fratello un Per_6
assegno mensile minimo di almeno £. 4.000.000; che dopo la morte aveva rinvenuto una missiva del marito datata 4\12\1997, con la quale confidava alla moglie che aveva compiuto gli atti traslativi in questione al solo fine di impedire che i fratelli si opponessero alle nozze, attesa la rilevante differenza di età tra il de cuius e la moglie.
Pertanto, agiva in giudizio al fine di in via principale, a) dichiarare aperta Parte_1
la successione testamentaria di , deceduto a Napoli, il 10 maggio 1999; b) Persona_6
accertare e dichiarare che è unica erede testamentaria del defunto Parte_1 Persona_6
; c) accertare e dichiarare che gli atti traslativi della proprietà, di cui in premessa,
[...]
apparentemente effettuati a titolo oneroso, sono invalidi per mancanza di volontà, per difetto
di causa o per vizi della volontà, o, in subordine, dissimulano donazioni o, quantomeno,
liberalità indirette;
d) accertare e dichiarare, previa determinazione dell'ammontare della
quota disponibile, secondo i criteri di cui all'art. 556 cod. civ., che i suddetti trasferimenti
3 ledono, in ogni caso, la quota di riserva spettante all'istante coniuge;
per l'effetto, e)
dichiarare la invalidità dei predetti atti e condannare i convenuti alla restituzione dei beni
oggetto degli atti di trasferimento meglio descritti in premessa;
f) ridurre, in via subordinata,
secondo le modalità di cui agli artt. 553 e ssg., sod. Civ, le disposizioni patrimoniali a titolo di
liberalità lesive della quota di legittima attribuita per legge all'istante; in via ulteriormente
subordinata, g) condannare i donatari al pagamento, in danaro, della quota spettante
all'istante con interessi come per legge e danno da svalutazione;
in ogni caso, h) condannare,
nella ipotesi in cui dovesse escludersi il carattere liberatorio delle predette disposizioni, i
convenuti in solido al pagamento degli utili prodotti dalla dal 28 Controparte_11
maggio 1992, data della cessione della nuda proprietà della quota, fino al 10 maggio 1999,
data della morte del de cuius, o, in via ulteriormente subordinata, del corrispettivo minimo
dell'assegno come determinato nella scrittura privata del 28 maggio 1992, oltre interessi e
danno da svalutazione;
i) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali;
l)
dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva>.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituivano i convenuti ( Persona_5
, e oltre che gli eredi di ossia
[...] Per_2 Per_4 Per_1 Persona_7
, e NA), opponendosi alle domande attoree e chiedendo, in via CP_4 CP_5
riconvenzionale, l'accertamento della nullità del testamento in quanto apocrifo ovvero che fosse annullato perché compiuto in stato di incapacità di intendere e volere o, ancora, l'indegnità a succedere della . Inoltre, i convenuti esponevano che l'attrice aveva ricevuto in vita Pt_1
dal marito una serie di donazioni, delle quali bisognava tenere conto in relazione alla dedotta lesione della quota di legittima.
Quindi, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Nocera Inferiore emanava la sentenza n.
474\2008 del 4\4\2008, con la quale rigettava tutte le domande, dichiarando addirittura inammissibili le domande di riduzione, simulazione e di risarcimento danni per lite temeraria.
4 Avverso detta sentenza proponeva appello (notificato il 18\9\2008) Parte_1
riproponendo nella sostanza le domande avanzate in primo grado, così come gli appellati con formale appello incidentale.
Con la sentenza n. 233 del 10\03\2017, quindi, la Corte di Appello di Salerno rilevava, in primo luogo, la nullità della sentenza di primo grado, perché emessa dal giudice monocratico nonostante la riserva legale di collegialità, ma confermava le statuizioni del Tribunale,
rigettando sia l'appello principale che quello incidentale, con compensazione delle spese di lite e spese di CTU a carico della sola . Pt_1
Quindi, ricorreva in Cassazione, affidando a dodici motivi la propria difesa, Parte_1
con i quali, per quel che qui interessa, censurava la sentenza di appello per l'omessa pronuncia sulla domanda di pagamento avanzata dall'attrice\appellante nei confronti dei convenuti in relazione alla somma che mensilmente avrebbe dovuto essere versata al de cuius per effetto e dalla data della scrittura privata del 28\05\1992 (4.000.000) ovvero, in subordine, per i mesi da agosto 1998 all'aprile 1999 (motivo undicesimo e dodicesimo).
e NA resistevano con controricorso, mentre Controparte_10 CP_5
(quale erede di , Controparte_2 Persona_5 Controparte_1
e (quali eredi di e , nonché lo stesso CP_2 Persona_1 Per_2
e (quali eredi di , e la stessa Controparte_1 CP_12 Persona_4
(quale erede di , a loro volta resistevano con Controparte_2 Persona_5
controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato ad un motivo.
La Corte di Cassazione accoglieva l'undicesimo e il dodicesimo motivo di impugnazione,
affermando che la Corte di Appello salernitana aveva omesso la pronuncia sulla domanda di pagamento avanzata dall'attrice nei confronti dei convenuti in relazione alla somma che mensilmente avrebbe dovuto essere versata al de cuius per effetto della scrittura privata del 28
maggio 1992 (£ 4.000.000 mensili), nonché sulla domanda di pagamento della medesima somma per i mesi da agosto 1998 ad aprile 1999, per i quali non erano state versate in atti le
5 quietanze di pagamento. Per la Suprema Corte, invero, non risulterebbe che a dette domande
“sia stata effettivamente data risposta dalla Corte d'Appello, essendo priva di fondamento la
soluzione suggerita dai controricorrenti secondo cui la formula di rigetto delle domande
attoree contenuta in dispositivo si estenderebbe anche alle domande di pagamento del detto
assegno mensile, posto che residuerebbe in ogni caso il vizio circa il difetto assoluto di
motivazione”. Di conseguenza, la Corte di Cassazione cassava per quanto di ragione la sentenza della Corte di Appello di Salerno, alla quale rimetteva, in diversa composizione, la decisione in merito ai motivi accolti, demandano anche la statuizione sulle spese e dichiarando inammissibile l'intervento nel giudizio di legittimità di e CP_9 CP_8
(cfr. ordinanza n. 36459\2023 del 18-29\12\2023).
Quindi, con l'atto di riassunzione del giudizio, notificato in data 13\3\2024, Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione,
(classe 1961) e (quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
e , (quale erede di Persona_1 Persona_2 Controparte_3
e , (quale erede di ON Persona_4 Controparte_2
, tutti in qualità di eredi di nonché Persona_5 Persona_6
e (quali eredi di Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
e , tutti quali Persona_7 Persona_1 Controparte_7
eredi di nonché e così Persona_6 CP_8 CP_9
concludendo: Condannare gli appellati in solido al pagamento del corrispettivo dell'assegno
come determinato nella scrittura privata 28 maggio 1992, oltre interessi e danno da
svalutazione e quindi: a) condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento del
corrispettivo dell'assegno di £ 4.000.000 mensili (pari ad € 2.065,83), come determinato nella
scrittura privata 28 maggio 1992, oltre interessi e rivalutazione;
b) condannare i convenuti, in
solido tra loro, al pagamento del corrispettivo di cui al predetto assegno, relativamente ai mesi
di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio, febbraio, marzo e aprile
6 1999, ossia l'importo di £ 36.000.000 (pari ad € 18.592,45), oltre interessi e rivalutazione. Con
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente e dei precedenti gradi, incluso quello di
Cassazione da distrarsi a favore del procuratore antistatario>.
In primo luogo, criticava la sentenza di primo grado per l'omessa pronuncia Parte_1
in merito alla domanda di condanna dei convenuti al versamento dell'assegno di £ 4.000.000,
come stabilito nella scrittura privata del 28\05\1992 e a decorrere da detta data. Per la precisione, l'appellante contestava che le quietanze di pagamento esibite da controparte, tutte redatte con la macchina da scrivere, non fossero sufficienti ad escludere l'inadempimento dei germani , i quali avevano ammesso implicitamente la falsità di detti documenti, CP_2
visto che il de cuius non sapeva scrivere a macchina e almeno dal 1996 era incapace di intendere e volere o, comunque, impossibilitato a muovere le dita della mano.
In ogni caso, la eccepiva l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Nocera Pt_1
Inferiore sulla domanda di condanna dei convenuti germani al pagamento delle CP_2
rate del predetto assegno di £ 4.000.000 da agosto 1998 ad aprile 1999, per le quali non era stata prodotta alcuna quietanza.
Nel presente giudizio di rinvio si costituivano gli appellati, (classe Controparte_1
1961) e (quali eredi di e Controparte_2 Persona_1 Persona_2
, (quale erede di e ,
[...] Controparte_3 ON Persona_4
(quale erede di , tutti in qualità di eredi di Controparte_2 Persona_5
nonché e Persona_6 Controparte_4 Controparte_5
(quali eredi di Controparte_6 Persona_7 Persona_1
e , tutti quali eredi di contestando
[...] Controparte_7 Persona_6
gli assunti di parte avversa ed eccependo, in via preliminare, il difetto di titolarità della
, atteso che, dovendosi qualificare la scrittura del 28\05\1992 come un vitalizio Pt_1
alimentare, non poteva azionare un diritto di credito non rientrante nell'asse ereditario. Nello
specifico, gli appellati affermavano la valenza probatoria delle quietanze, la cui sottoscrizione
7 non era stata oggetto di specifico disconoscimento. Inoltre, a detta degli appellati, per il periodo successivo non erano state redatte le dovute quietanze sia perché le condizioni di salute di erano peggiorate e, quindi, aveva difficoltà a scrivere, sia perché ebbe Persona_6
maggior bisogno di assistenza e cure, che le sorelle conviventi colmarono utilizzando il predetto denaro. Gli appellati, infine, reiteravano l'eccezione di prescrizione della domanda, come già
formulata in primo grado, chiedendo, se necessario, l'ammissione della prova testimoniale già
articolata in primo grado.
Rimanevano, di contro, contumaci e non costituitesi, CP_8 CP_9
benchè regolarmente citate.
Quindi, la Corte, rigettate le istanze istruttorie formulate da parte appellata, rinviava all'udienza del 27\03\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, sulle conclusioni come precisate dalle parti nelle comparse conclusionali e nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27\03\2025, la causa era riservata al collegio per la decisione con provvedimento del 4\04\2025 ex art. 352 cpc.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello in riassunzione sia infondato e vada, pertanto,
rigettato per le motivazioni che di seguito di esporranno.
A. Giudizio di rinvio: oggetto e limiti.
In via preliminare, giova sottolineare che nel momento in cui la Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza impugnata (nel corso di quella che viene definita fase rescindente), si svolge,
su impulso di parte, un'ulteriore fase del processo di merito (c.d. fase rescissoria), destinata a concludersi con nuova sentenza di merito, la quale andrà a sostituirsi a quella cassata.
Il giudizio di rinvio si definisce proprio ed ha luogo quando la sentenza sia cassata per i motivi di cui all'art. 360 del c.p.c., nn. 3 o 5, realizzando quella funzione di prosecuzione del processo,
8 attraverso cui è possibile giungere ad una nuova definizione della controversia, cioè ad una nuova sentenza di merito in sostituzione di quella cassata. Sotto questo profilo, si dice che il rinvio ha una funzione prosecutoria, in quanto compito del giudice di rinvio è quello di dover pronunciare una nuova sentenza di merito in luogo di quella cassata, tenendo conto del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione ex art. 384 del cpc.
La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio non si configura come un atto di impugnazione, ma come mera attività di impulso processuale, volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, instaurando un processo chiuso.
Ed invero, principio consolidato dalla Suprema Corte si evince dalla sentenza n. 5137 del
21\2\2019, nella quale si chiarisce che con il giudizio di riassunzione della causa innanzi al
Giudice di rinvio si instaura quindi un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti ogni possibilità di proporre nuove domande, eccezioni e conclusioni diverse, salvo che queste siano intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria e che, dunque, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Cassazione.
Così come ampiamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, con il giudizio di rinvio si costituisce una nuova ed autonoma fase funzionale alla emanazione di una sentenza che statuisce direttamente sulle domande residue proposte dalle parti e che non si sostituisce a quella emanata in precedenza. La cognizione del Giudice del rinvio è, invero, condizionata dal vizio censurato dalla Cassazione, motivo per cui, a seconda dei casi, il Giudice del rinvio dovrà
applicare al caso concreto la norma di diritto come interpretata dalla Suprema Corte o, compiere un nuovo apprezzamento dei fatti, al fine di emettere una pronuncia correttamente motivata,
dando al giudizio in corso carattere prosecutorio, finalizzato all'emanazione di una nuova sentenza che statuirà direttamente sulle domande proposte dalle parti o, al contrario, in presenza di vizi procedimentali, avrà natura restitutoria, in virtù della retrocessione alla fase in cui si è
verificato il vizio procedimentale.
9 Nel caso di specie, la Corte di Cassazione, nell'accogliere l'undicesimo e il dodicesimo motivo del ricorso, ha censurato l'omessa pronuncia da parte del giudice di appello relativamente alla domanda di condanna degli appellati al pagamento della somma di già £ 4.000.000 mensili dalla scrittura privata del 28\5\1992 alla morte del de cuius (10\05\1999) ovvero dall'agosto 1998
all'aprile 1999, rimettendo alla Corte ogni valutazione in merito.
B. Qualificazione giuridica del rapporto e domanda di adempimento.
Prima di procedere alla valutazione della domanda di adempimento oggetto del presente giudizio, appare opportuno inquadrare il rapporto giuridico dal quale nasceva l'invocato obbligo.
Orbene, ritiene codesta Corte che la scrittura privata del 28\05\1992 rappresenti l'atto costitutivo di una rendita vitalizia.
E' noto, infatti, che il contratto atipico di "vitalizio alimentare" si differenzia dalla rendita vitalizia, di cui all'art. 1872 cod. civ., per il fatto di avere ad oggetto prestazioni basate sull' "intuitus personae”, infungibili, mentre la rendita tipica prevede un dare di carattere essenzialmente patrimoniale, caratterizzato dalla costanza e periodicità della prestazione – e quindi assoggettabili alla disciplina degli obblighi alimentari di cui all'art. 433 cc - in cui l'alea contrattuale è circoscritta alla durata della vita del beneficiario.
Quindi, nel caso di specie, ci troviamo di fronte ad una rendita tipica ex art. 1872 cod. civ, sia perché la prestazione contrattualmente prevista si sostanzia in una somma di denaro fissa (£
4.000.000), da versare in maniera costante e con cadenza mensile, sia perché caratterizzata dall'alea della durata della vita del beneficiato.
Nessun dubbio, peraltro, sussiste in merito alla volontà delle parti, visto che, a fronte della cessione della quota societaria e dei relativi immobili al prezzo di £ 1.060.000.000,
10 divenuto di fatto impossidente, si riservava l'usufrutto sui beni ceduti, Persona_6
onerando i fratelli cessionari anche di un “sostentamento” economico1.
Deve, pertanto, riconoscersi anche il diritto della moglie, in qualità di erede, ad agire per l'adempimento della prestazione fungibile.
Così ricostruita la fattispecie in esame, risulta destituita di fondamento l'eccepita prescrizione del diritto di credito azionato dalla sia in riferimento alla pretesa delle mensilità dal Pt_1
28\05\1992 (prescrizione decennale con scadenza al 2002), sia se rapportata alle singole rate dall'agosto 1998 (prescrizione quinquennale dalle singole scadenze): “nel contratto di rendita
vitalizia, l'inerzia decennale del creditore nel pretendere la prestazione produce l'estinzione
per prescrizione del diritto ad ottenerla, ai sensi dell'art. 2946 cod. civ., unicamente laddove
essa concerna il diritto unitariamente inteso alla rendita stessa, mentre, allorché il diritto di
cui sia omesso l'esercizio riguardi il pagamento di uno o più ratei scaduti, trova applicazione
il termine breve di cinque anni, previsto dall'art. 2948, primo comma, n. 1, cod. civ.” (cfr. Cass.
n. 1338 del 31/01/2012; Cass., Ordinanza n. 32670 del 16/12/2024).
Comunque, le emergenze istruttorie hanno confermato l'avvenuto adempimento dell'obbligo in favore di atteso che fino al luglio 1998 risultano allegate in atti le Persona_6
formali quietanze, firmate dal de cuius e mai specificamente disconosciute dalla ex Pt_1
art. 214 cpc.
Per inciso, giova sottolineare l'irrilevanza della circostanza che il marito non sapesse usare la macchina da scrivere, non essendo necessaria l'autografia del testo delle quietanze, ma essendo sufficiente per assolvere la funzione probatoria tipica della quietanza la sola sottoscrizione autografa del creditore. Inoltre, alcun credito può attribuirsi alla ventilata incapacità di intendere e volere del de cuius ovvero alla dedotta impossibilità di utilizzare le mani da parte dello stesso, questione sollevata dalla per escludere il valore probatorio delle quietanze in esame, Pt_1
visto che il testamento olografo con il quale istituiva erede universale Persona_6
la moglie è datato 27\1\1998 ed è stato ritenuto valido ed efficace sin dal primo grado, con la conseguenza che anche le quietanze precedenti e coeve a detto testamento possono pacificamente ritenersi valide ed efficaci. Va rilevato, infatti, che solo nell'ottobre 1998 il de
cuius era stato colpito da ictus con semiparesi (cfr. certificato del dott. in atti), non Per_9
potendosi il progressivo decadimento mentale essere riferito con certezza al periodo delle quietanze firmate da gennaio a luglio 1998.
Per quanto riguarda il periodo successivo, ossia dall'agosto 1998 all'aprile 1999, per il quale non risultano le quietanze scritte, i germani hanno affermato che le peggiorate CP_2
condizioni fisiche del fratello gli rendevano particolarmente difficoltosa la scrittura, ma che vivendo sempre con le sorelle2, queste avevano continuato a provvedere alle aumentate esigenze di assistenza e mantenimento, anche economico.
Questo assunto difensivo, non smentito da circostanze contrarie – anzi, la non ha Pt_1
mai contestato che il marito nel periodo in contestazione vivesse presso le sorelle e fosse da queste mantenuto e curato -, risulta peraltro comprovato dal citato certificato del dott. Per_10
, primario del reparto di geriatria dell'Ospedale S. Gennaro di Napoli, il quale,
[...]
premesso di aver avuto in cura per circa 20 anni perché affetto da Persona_6
turbe cardiocircolatorie di natura angiosclerotica, interessanti sia l'attività cardiaca, tanto che nel 1995 gli veniva applicato un pace-maker, sia le funzioni cerebrali con un progressivo decadimento mentale, certificava che solo nell'ottobre 1998 il paziente era colpito da un ictus cerebrale con emiplegia, che esitava in coma vigile fino alla morte. 2 L'estratto di riassunto dal registro atti di morte attesta che decedeva in data 10\05\1999 in Persona_6 Per_ Napoli, nella casa posta in via Carducci n. 42, ossia presso la residenza delle sorelle e come emerge Per_1 dalle procure speciali in atti. 12 In conclusione, per tutte le precedenti motivazioni la Corte ritiene che l'appello in riassunzione debba essere rigettato.
D. Spese processuali.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato. Sicché, il giudice non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire a un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, e, tuttavia, complessivamente soccombente, al rimborso delle stesse in favore della controparte (cfr. Cass. n. 16503/2019).
Orbene, in ragione della complessiva reciproca soccombenza, vanno compensate integralmente tra le parti le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Le spese di CTU, pertanto, rimangono a carico dell'appellante, come già statuito nella sentenza cassata. Parte_1
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c. proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
(classe 1961) e (quali eredi di
[...] Controparte_2 Persona_1
e , (quale erede di e Persona_2 Controparte_3 ON
, (quale erede di , Persona_4 Controparte_2 Persona_5
tutti in qualità di eredi di nonché Persona_6 Controparte_4
13 e (quali eredi di Controparte_5 Controparte_6 Persona_7
e , tutti quali eredi di Persona_1 Controparte_7 Persona_6
, nonché e ogni diversa domanda, eccezione e
[...] CP_8 CP_9
deduzione disattesa così provvede:
1. RIGETTA l'appello in riassunzione;
2. COMPENSA le spese processuali di tutti i gradi di giudizio;
3. PONE in via definitiva a carico dell'appellante, le spese di CTU;
Parte_1
4. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. I quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta di impugnazione.
Così decisa in Salerno lì 1 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
- Dott.ssa NA Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 …Fermo restando il diritto di usufrutto che il sig. si è riservato sia nella cessione della quota Persona_6 immobiliare sia nella cessione della quota sociale, usufrutto che è pari al reddito che percepiranno gli altri germani cessionari, gli stessi di obbligano di garantire comunque a un assegno mensile minimo di almeno quattromilioni Per_6 (£.4.000.000)> (cfr. ultima parte della scrittura privata del 28\05\1992).
11