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Sentenza 5 gennaio 2025
Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2896/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 2896/2019 promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. BOMBARDA ANDREA ed elettivamente domiciliate P.IVA_1
presso il suo studio in Creazzo, via Pizzamerlo n. 4/a
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FAEDO Controparte_1 C.F._2
DARIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arzignano, Piazza Campo Marzio n. 15
CONVENUTO con la chiamata in causa di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MOLON Controparte_2 CodiceFiscale_3
CHIARA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecchio Maggiore, Viale Europa n.
62
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 14 Il giudizio, promosso con ricorso in via di riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c., veniva iscritto in data 26.04.2019 al n. R.G. 2896/2019.
1.1. Nel ricorso introduttivo veniva dedotto che nel corso del 2017 e Parte_1 [...]
avevano convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Parte_2 Controparte_1
Vicenza e che il giudizio così promosso, iscritto al n. R.G. 2800/2017, si era concluso con la pronuncia della sentenza n. 56/2019 pubblicata in data 25.01.2019 e comunicata in data 08.02.2019, con la quale il Giudice di Pace di Vicenza aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di
Vicenza, assegnando termine di legge per la riassunzione del giudizio (doc. 1 attori).
Rilevato che le attrici intendevano dunque riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale, il contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace veniva testualmente ritrascritto nel corpo del ricorso per riassunzione, ove veniva pertanto dedotto:
- che e erano condomine del corrente in Parte_1 Parte_2 Controparte_3
Arzignano, in Piazza Marconi;
- che il convenuto era a propria volta proprietario di un'unità immobiliare posta Controparte_1 al piano terra dell'edificio condominiale e nella quale, sulla scorta di “regolare licenza”, veniva svolta un'attività di bar e somministrazione di bevande sotto l'insegna “Money Bar”, da ultimo “affidata” a tale (ricorso, pag. 2); Controparte_2
- che l'attività del locale disturbava “la quiete dell'intero edificio e dei suoi occupanti” poiché, in particolare, “sembrava” che il bar non rispettasse alcun orario di chiusura e “nessuna regola di civile convivenza”; i suoi avventori, oltre ad occupare il locale, sostavano anche “rumorosamente sotto il portico (di proprietà condominiale)” posto dinanzi al locale;
il gestore ed i suoi incaricati, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per depositare e prendere bottiglie e altri beni accedevano e recedevano da una cantina di pertinenza del locale, posta nell'interrato dell'edificio condominiale, sbattendo le porte e provocando “inutili e fastidiosi rumori” (ricorso, pagg. 2 e 3);
- che a più riprese era stato richiesto l'intervento della Polizia Locale e che l'unico risultato che si era potuto ottenere era stato quello di veder sospesi i “rumori e gli schiamazzi” per il solo tempo “del passaggio della pattuglia” (ricorso, pag. 3);
- che nel corso del 2014, “su opportuna segnalazione” e all'esito di apposito sopralluogo, la Polizia
Locale di Arzignano aveva segnalato al Comune di Arzignano che la cantina predetta presentava delle non conformità (ricorso, pag. 3);
- che nel corso del tempo molti condòmini si erano lamentati “della situazione sia con l'amministratore
pagina 2 di 14 sia, di quando in quando”, rivolgendosi al Sindaco (ricorso, pag. 3);
- che il Condominio aveva un “regolamento accettato da tutti i proprietari”, che stabiliva “gli orari di esercizio delle attività commerciali e le modalità d'uso dei servizi condominiali” (ricorso, pag. 4, con rinvio al doc. 2);
- che il regolamento prevedeva in particolare all'art. 5 il “divieto di destinare le unità immobiliari … o comunque farne un uso incompatibile con il decoro e la tranquillità del fabbricato”, il divieto di
“provocare rumori, schiamazzi ed eseguire danze, usare apparecchi radio e TV in modo da recare disturbo ai vicini” e il divieto di “mettere in funzione aspirapolvere lavastoviglie lavatrici ed analoghi elettrodomestici tutti i giorni dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dopo le ore 23,00 e non prima delle ore
7,30 del giorno dopo” (ricorso, pag. 4);
- che in passato, in una controversia promossa innanzi al Giudice di Pace di Arzignano, il CP_3 aveva raggiunto un accordo con l'allora gestore del locale (doc. 3);
- che l'accordo predetto era stato rispettato “forse solamente da quel gestore”, che era dunque necessario che esso fosse applicato da “ciascun gestore” e che, anzi, si doveva ordinare “al proprietario dell'immobile … di farlo rispettare pienamente inserendone il dettato in ogni singolo contratto di locazione si andasse a stipulare” (ricorso, pag. 4).
1.2. Sulla scorta di tali deduzioni, le attrici riproponevano le medesime domande spiegate nel giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace, chiedendo dunque a questo Tribunale di accertare che il convenuto non rispettava e non faceva rispettare il regolamento del Condominio, “diffondendo e provocando, anche tramite terzi, rumori molesti e cagionando disturbo alla pubblica quiete e al decoro” del Condominio;
di condannare il convenuto al rispetto del regolamento;
di condannare il convenuto al “pagamento di una somma, determinata anche in via equitativa, per ogni violazione commessa a far data dalla domanda” (ricorso, pag. 7).
2. si costituiva eccependo in via preliminare che il giudizio era stato Controparte_1
tardivamente riassunto dalle attrici e che esso, per l'effetto, avrebbe dovuto essere dichiarato estinto.
2.1. Nel merito, in comparsa di costituzione veniva dedotto:
- che il affacciava sulla piazza principale di Arzignano, che era punto di ritrovo noto a tutti CP_3
i cittadini e sulla quale affacciavano invero, oltre al bar per cui è causa, altri 7 bar, una pizzeria, una discoteca e altri “vari ambienti di ritrovo” (comparsa, pag. 9);
- che il Money Bar esercitava regolarmente la propria attività, che era gestita non dal convenuto, ma dal conduttore;
Controparte_2
pagina 3 di 14 - che mai alcuna sanzione amministrativa era stata comminata in relazione all'attività svolta all'interno del locale, che non era fonte di disturbo e che non ledeva in alcun modo il decoro dell'edificio condominiale;
- che, per altro, il locale affacciava su un porticato (quello menzionato di citazione) che era invero aperto al transito di chiunque, “di notte e di girono”, e ove “la gente normalmente e legittimamente” si fermava a chiacchierare (comparsa, pag. 11);
- che non esisteva alcuna delibera di approvazione di un regolamento condominiale;
- che nessun regolamento era stato menzionato nell'atto concluso dal convenuto per l'acquisito dell'unità immobiliare condominiale di sua proprietà;
- che la fotocopia che le attrici avevano prodotto sub doc. 2, assumendo che essa compendiava il regolamento menzionato in atto di citazione, era illeggibile, priva di firma e dunque inutilizzabile;
- che il convenuto contestava in radice l'esistenza stessa di un regolamento;
- che, in ogni caso, se mai il regolamento citato dalle attrici fosse risultato esistente, esso avrebbe dovuto dirsi inopponibile al convenuto, siccome non trascritto, né menzionato nell'atto di compravendita che egli aveva sottoscritto;
- che, infine, la clausola n. 5 del regolamento invocata dalle attrici era inconferente, afferendo essa ad attività differenti da quelle svolte entro il locale.
2.2. Tanto dedotto, il convenuto eccepiva, ancora, il difetto di legittimazione attiva in capo alle attrici (che a suo dire avevano spiegato un'azione che spettava invero al Condominio) e il proprio difetto di legittimazione passiva (rimarcando di essere totalmente estraneo all'attività di gestione del locale e di non avere alcuna “colpa” quanto ad eventuali “comportamenti errati ad opera del conduttore del bar”: comparsa, pag. 13) e chiedeva pertanto di essere autorizzato a chiamare in causa il conduttore , per essere dallo stesso manlevato e “perché la sentenza” potesse “avere Controparte_2 effetto nei suoi confronti” (comparsa, pag. 14).
3. Il terzo chiamato , ritualmente evocato in giudizio dal convenuto, si Controparte_2
costituiva dando dei luoghi di causa la medesima descrizione offerta in giudizio dal convenuto, confermando che l'attività del Money Bar era sempre stata svolta sulla scorta di regolari provvedimenti autorizzativi (docc. 1/5) ed eccependo in via preliminare, da un lato, la carenza di legittimazione attiva delle attrici e, dall'altro lato, la propria carenza di legittimazione passiva.
3.1. Ciò detto, in comparsa di costituzione veniva nel merito dedotto:
pagina 4 di 14 - che l'attività del Money Bar era stata sempre svolta nel rispetto dei predetti provvedimenti autorizzativi e del “buon senso civile e civico” e senza recare alcun disturbo (comparsa, pag. 3);
- che il convenuto non aveva “mai visto né sottoscritto alcun regolamento condominiale” (comparsa, pag. 3);
- che le attrici non avevano in ogni caso assolto all'onere di provare l'esistenza stessa del regolamento condominiale cui esse avevano fatto riferimento, per altro valorizzando una sua asserita clausola (la n.
5) invero inconferente;
- che le attrici non avevano assolto nemmeno all'onere di allegare quale danno fosse mai disceso dalla asserita (e non meglio identificata) violazione contestata in atto di citazione;
- che esse avevano per l'effetto spiegato una domanda risarcitoria del tutto infondata, per altro facendo valere in giudizio una pretesa che, invero, a tutto coler concedere avrebbe dovuto essere azionata dal
CP_3
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 22.06.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.10.2022, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
Le attrici concludevano come segue: “a) in via principale e di merito, accertarsi e dichiararsi che il convenuto non rispetta e non fa rispettare il regolamento del di CP_3 CP_3
Arzignano, Piazza Marconi, diffondendo e provocando, anche tramite terzi, rumori molesti e cagionando disturbo alla pubblica quiete e al decoro del medesimo;
b) conseguentemente, CP_3
condannarsi il convenuto al rispetto del regolamento condominiale, con particolare riferimento all'art.
5, e condannarsi il medesimo a far rispettare il detto regolamento anche ai propri inquilini;
c) conseguentemente, condannarsi il convenuto al pagamento di una somma, determinata anche in via equitativa, per ogni violazione commessa a far data dalla domanda;
(…) con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze della presente lite” - riproponendo altresì tutte le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
Il convenuto concludeva come segue: “respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, per tutte le ragioni esposte in corso di causa: 1. (…) Previa revoca dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza
31/05/2020, accertarsi e dichiararsi l'estinzione della causa per tardività della riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c. Condannarsi gli attori e a rifondere al Parte_1 Parte_2 convenuto le spese di lite anche generali. (…) 2. NEL MERITO Per tutti i motivi Controparte_1
esposti in corso di causa, rigettarsi tutte le domande attoree per estinzione del procedimento, per
pagina 5 di 14 difetto di legittimazione attiva e passiva, per l'inesistenza del regolamento condominiale e comunque perché le domande sono infondate in fatto ed in diritto.
3. IN VIA RICONVENZIONALE NEI
CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO Per tutti i motivi esposti in corso di causa condannarsi il terzo chiamato a tenere indenne e manlevare il convenuto Controparte_2 CP_1
da ogni eventuale sentenza di condanna anche futura. In particolare condannarsi il terzo
[...]
chiamato a rifondere ogni e qualsiasi somma che il convenuto Controparte_2 CP_1
fosse condannato a rifondere agli attori in forza della emananda sentenza (anche a titolo di
[...]
condanna futura) per ogni titolo e/o ragione, il tutto maggiorato di interessi legali, interessi anatocistici e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo effettivo;
5. IN OGNI CASO Con espressa richiesta di condanna di attori e del terzo chiamato in causa alla refusione di spese anche generali e competenze legali di lite (oltre Iva e cpa) e questo sia per quanto attiene alla fase svolta avanti al GDP che per quella svolta avanti al Tribunale” - al contempo ribadendo “di non accettare il contraddittorio sui nuovi fatti esposti dall'attore in ordine al presunto regolamento condominiale con la memoria 183–
6–3 cpc in quanto tardivi” e di ritenere “tardiva ed inammissibile ogni produzione documentale Cont operata dall'attore con la memoria 183–6–3 ” e “ogni istanza istruttoria formulata dall'attore con la memoria ex art. 183-6-3 CPC” e chiedendo “l'esclusione di ogni documento prodotto con la stessa”.
Il terzo chiamato concludeva come segue: “Nel merito Respingersi ogni domanda formulata nei confronti di , perché infondata in fatto ed in diritto. Spese di lite Parte_3
interamente rifuse a carico di parte attrice, ovvero in via subordinata a carico di parte convenuta chiamante in causa”.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. L'eccezione di estinzione spiegata dal convenuto non è fondata.
5.1. Risulta ex actis che il Giudice di Pace di Vicenza ha declinato la propria competenza con sentenza n. 56/2019 pubblicata in data 25.01.2019 e comunicata alle attrici dalla Cancelleria in data successiva al 04.02.2019 (secondo quanto dedotto dalle attrici, in assenza di contestazione da parte del convenuto, la comunicazione è avvenuta in data 08.02.2019: doc. 1 attrici).
Nel provvedimento, il Giudice di Pace ha assegnato “termine di legge per la riassunzione”.
Le attrici hanno proceduto alla riassunzione mediante ricorso depositato in data 26.04.2019.
pagina 6 di 14 Il ricorso per riassunzione è stato dunque depositato dalle attrici prima della decorrenza del termine di tre mesi di cui all'art. 50 c.p.c., decorrente dalla comunicazione del provvedimento del
Giudice di Pace.
5.2. Ebbene, secondo la prospettazione di la riassunzione dovrebbe dirsi Controparte_1 ciò nonostante tardiva, poiché il ricorso, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, è stato notificato dalle attrici al convenuto in data 25.05.2019 e, dunque, oltre la scadenza del predetto termine di tre mesi.
Secondo il convenuto, in particolare, la riassunzione avrebbe dovuto avvenire non a mezzo ricorso, ma a mezzo comparsa a norma dell'art. 125 disp att. c.p.c., da notificare antro il termine di tre mesi decorrente dalla comunicazione del provvedimento del Giudice di Pace. E poiché la riassunzione
è per contro avvenuta a mezzo ricorso, le attrici, per non incorrere in decadenza, entro lo scadere del termine avrebbero dovuto non soltanto depositare il ricorso, ma effettuarne anche la notifica alla controparte.
A dire del convenuto, dunque, il giudizio in scrutinio si sarebbe estinto a norma dell'art. 50, co.
2 c.p.c., siccome non tempestivamente riassunto.
Si tratta di conclusione non condivisibile.
5.3. Pacificamente, la riassunzione effettuata a norma dell'art. 50 c.p.c. determina la prosecuzione del processo originariamente introdotto innanzi al Giudice dichiaratosi incompetente.
Grazie alla riassunzione, dunque, “il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria” (Cass. civ. n. 5542/2021).
Affinché una simile prosecuzione si verifichi, la parte che la invoca è tenuta, per l'appunto, a riassumere il giudizio entro il termine posto dal Giudice – e la riassunzione altro non è se non il compimento di un atto che manifesti inequivocabilmente la volontà di dare nuovo impulso al processo.
L'estinzione disciplinata dall'art. 50, co. 2 c.p.c. sanziona pertanto, e propriamente, un'inerzia, cioè a dire la inattività della parte che, entro il termine posto dal Giudice dichiaratosi incompetente, non abbia compiuto alcun atto idoneo a manifestare la volontà di far proseguire il processo.
Ritiene allora questo Giudice che nel caso di specie non si sia determinata alcuna estinzione, dal momento che le attrici entro il termine posto dal Giudice dichiaratosi incompetente hanno depositato il ricorso per riassunzione, così compiendo un atto di impulso che, inequivocabilmente, dimostra la insussistenza di una inerzia sanzionabile alla stregua dell'art. 50, co. 2 c.p.c.
pagina 7 di 14 5.4. Non coglie d'altro canto nel segno il rilievo del convenuto, a dire del quale il tempestivo deposito del ricorso non rileverebbe nel caso di specie, poiché il ricorso è stato poi notificato oltre la scadenza del termine.
Non rileva, innanzitutto, il fatto che il presente giudizio sia stato riassunto con ricorso e non con comparsa alla stregua dell'art. 125 disp att. c.p.c.
E' in effetti il contenuto dell'atto di riassunzione, quale che esso sia, a determinare la sua validità e, per consolidato approdo interpretativo, l'atto di riassunzione è valido a condizione che in esso sia (anche soltanto) richiamato “l'atto introduttivo in base al quale è determinabile "per relationem" il contenuto della comparsa di riassunzione, nonché il provvedimento in forza del quale è fatta la riassunzione medesima” (Cass. civ. n. 12524/2010).
5.5. Ciò detto, l'argomento del convenuto, a dire del quale l'atto di riassunzione (se avente la forma del ricorso e non della comparsa) entro il termine per la riassunzione dovrebbe essere non soltanto depositato, ma anche notificato, trova smentita nel principio enunciato nella sentenza n.
16166/2021, nella quale la Corte di Cassazione ha esaminato la questione dell'errore “della parte nella scelta del modello formale di un atto di riassunzione richiesto, dopo la instaurazione del giudizio, ai fini della prosecuzione del rapporto processuale, quiescente, nel medesimo grado e davanti al medesimo giudice”.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha distinto la fattispecie della riassunzione di un giudizio quiescente, ai fini della sua prosecuzione, dalla fattispecie dell'avvio “di un grado di giudizio ulteriore”
(è il caso dell'avvio del giudizio di impugnazione) e dalla fattispecie dell'avvio “di una seconda fase, solo eventuale, del medesimo grado (come nell'opposizione a decreto ingiuntivo)”, rilevando che in tali due specifiche fattispecie “l'erronea scelta del modello formale non determina ex se la inammissibilità del gravame” (o dell'opposizione a decreto ingiuntivo), fermo restando che resta da verificare se “per effetto di tale error in procedendo, l'impugnazione” (o l'opposizione) “che si sarebbe dovuta proporre sia divenuta tardiva”. In tali fattispecie, dunque, se l'impugnazione (o l'opposizione a decreto ingiuntivo) avrebbe dovuto essere proposta mediante citazione ed è stata tuttavia proposta mediante ricorso, “il ricorso erroneamente proposto può raggiungere lo scopo della citazione soltanto dal momento della notifica”.
La Corte ha tuttavia distinto, come detto, tali fattispecie da quella nella quale si faccia questione della “mera riattivazione di un rapporto processuale quiescente non già in ragione della pronuncia del giudice sulle questioni a lui sottoposte ma di una evenienza, naturalistica o puramente processuale,
pagina 8 di 14 che determina un arresto solo temporaneo della sua potestas iudicandi, come nei casi di sospensione ed interruzione del giudizio”, nei quali “l'atto di impulso ha il solo scopo di manifestare la volontà e
l'interesse della parte ad ottenere dal medesimo giudice una pronuncia sulla domanda, cessata la causa di tale arresto”.
Ebbene, in relazione a tale fattispecie, dopo aver rilevato che “lo scopo della riassunzione è la mera manifestazione del perdurante interesse e della volontà della parte ad ottenere una pronuncia sulla domanda”; che “la finalità generale del processo civile … è quella di arrivare ad una decisione sul merito della domanda”; che “la Corte Europea ha … a più riprese evidenziato che l'imposizione di condizioni, forme e termini processuali risponde ad obiettive esigenze di buona amministrazione della giustizia” e che “è necessario, tuttavia, che la formalità sia sorretta da uno scopo legittimo e che esista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito”, la Corte di
Cassazione ha infine enunciato il principio per il quale “l'errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.”, con la conseguenza che “il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso - invece che con citazione o comparsa notificata - rileva a tal fine il deposito dell'atto in Cancelleria".
Si tratta di principio enunciato in relazione alla riassunzione di un processo interrotto o sospeso, ma che questo Giudice ritiene applicabile anche alla fattispecie della riassunzione di un processo all'esito della declaratoria di incompetenza da parte del Giudice previamente adito, dal momento che anche in tale fattispecie si tratta non di iniziare un nuovo giudizio, ma di far proseguire un giudizio già pendente, al fine della decisione sulla domanda ab origine proposta dalla parte.
5.6. L'eccezione di estinzione proposta dal convenuto va per l'effetto rigettata.
6. Il convenuto ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alle attrici che, a suo dire, avrebbero esercitato un'azione spettante invero “al in persona del suo Controparte_3
Amministratore” (comparsa, pag. 13).
Analoga eccezione è stata spiegata anche dal terzo chiamato.
6.1. Ebbene, è noto che il è un mero ente di gestione “sfornito di personalità CP_3 giuridica distinta da quella dei singoli condomini” e che “l'esistenza di un organo amministrativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei
pagina 9 di 14 diritti, esclusivi o comuni, inerenti all'edificio condominiale” (Cass. civ. n. 1011/2010) – salvo soltanto il caso in cui l'azione sia volta a soddisfare “esigenze soltanto collettive della comunità condominiale”
o il caso in cui l'azione miri alla “esazione delle somme dovute … da ciascun condomino” e non sussista dunque una “correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale” (Cass. civ. n. 9213/2005).
Nel caso di specie le attrici hanno agito per ottenere dal convenuto il rispetto del regolamento condominiale, lamentando che la propagazione di emissioni rumorose dall'unità condominiale di sua proprietà recherebbe loro disturbo. Esse hanno dunque agito quali condomine, esperendo un'azione che ha una correlazione immediata con un loro interesse individuale – quello al riposo e alla conduzione di una esistenza serena.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, di mancanza di titolarità attiva, in capo alle attrici, della posizione soggettiva dedotta in giudizio) non è dunque fondata.
7. Sia il convenuto, sia il terzo chiamato hanno eccepito, ancora, la propria carenza di legittimazione passiva.
7.1. Ora, le attrici hanno agito nei confronti del convenuto, proprietario di una unità condominiale locata a terzi, lamentando non che egli sarebbe l'autore delle emissioni rumorose per cui
è causa, ma che egli non imporrebbe ai propri conduttori il rispetto del regolamento condominiale.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius, di difetto di titolarità passiva della posizione soggettiva dedotte in giudizio) spiegata dal convenuto non è dunque fondata, poiché, per giurisprudenza pacifica, “in tema di condominio di edifici, il condomino che abbia locato la propria unità abitativa ad un terzo risponde nei confronti degli altri condomini delle ripetute violazioni al regolamento condominiale consumate dal proprio conduttore qualora non dimostri di avere adottato, in relazione alle circostanze, le misure idonee, alla stregua del criterio generale di diligenza posto dall'art. 1176 c.c., a far cessare gli abusi, ponendo in essere iniziative che possono arrivare fino alla richiesta di anticipata cessazione del rapporto di locazione” (Cass. civ. n. 11383/2006).
7.2. Quanto, poi, al terzo chiamato , egli ha eccepito la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva, assumendo di essere “estraneo a qualsivoglia dinamica condominiale, non avendo mai visto né sottoscritto un qualsivoglia Regolamento Condominiale” (comparsa, pag. 6).
L'eccezione, così posta, non è fondata.
pagina 10 di 14 Il terzo chiamato è stato evocato in giudizio dal convenuto a fini di manleva ed in vista della opponibilità della sentenza emessa a definizione del giudizio e, per ciò stesso, egli è legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata in giudizio dal convenuto nei suoi confronti.
E se è vero che ciò che viene qui lamentato è la violazione del regolamento condominiale, in ragione della produzione di emissioni rumorose non tollerabili, va rilevato che la opponibilità o meno al terzo chiamato del regolamento menzionato dalle attrici è questione che attiene (non alla sua legittimazione passiva, ma) al merito.
8. Sempre in via preliminare, va infine dichiarata la tardività (e dunque la inammissibilità) della produzione dei documenti n. 21, 22, 23, 24, 25B, 25C, 26 e 27 (il documento sub 25A, per contro, era già stato prodotto dalle attrici sub 15), allegati dalle attrici alla terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Non si tratta, in effetti, di documenti prodotti a prova contraria, bensì di documenti in tesi attorea atti a provare l'esistenza del regolamento condominiale e l'esistenza della condotta addebitata al convenuto - cioè a dire due circostanze che vanno qui riguardate quali elementi costituitivi della pretesa azionata dalle attrici e che esse avrebbero dunque dovuto dimostrare a prova diretta, entro la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Per la stessa ragione, va dichiarata la inammissibilità dei capitoli di prova n. 13, 14 e 15 formulati dalle attrici nella terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., per altro volti a provare circostanze esse stesse tardivamente dedotte oltre il termine di preclusione posto dal codice di rito per l'attività assertiva ed asseverativa delle parti1.
*
9. Venendo al merito, le domande attoree vanno de plano rigettate, per una ragione invero dirimente e di per sé assorbente di qualsivoglia, ulteriore tema di causa.
9.1. Le attrici hanno promosso il giudizio in scrutinio per veder accertato che il condomino
[...]
violerebbe il regolamento condominiale (invero non personalmente, ma Controparte_1 1 Le allegazioni, tardive, sono per altro non coerenti con quanto dedotto dalle attrici nei precedenti scritti difensivi. Nella prima memoria ex art. 183, co. 1 c.p.c. le attrici hanno infatti allegato che il regolamento del condominio (che a loro dire sarebbe compendiato dal documento prodotto in fotocopia sub doc. 2) sarebbe “vigente sin dal 31.03.1998”. Per il tramite dei capitoli n. 13/15 formulati nella terza memoria istruttoria, per contro, esse hanno allegato che il avrebbe CP_3 avuto un regolamento precedente (non è dato sapere quale); che nel corso dell'assemblea del 19.01.1998 i condomini avrebbero deliberato di “procedere alla redazione di un nuovo regolamento in linea con le disposizioni di legge vigenti”; che il regolamento di cui si sarebbe discusso nel corso dell'assemblea (svoltasi in data 19.01.1998) sarebbe quello di cui al doc. 2 (recante la data del 31.03.1998). All'evidenza, simili capitoli non sono affatto volti a provare che il regolamento di cui al doc. 2 sarebbe vigente dal 31.03.1998. pagina 11 di 14 indirettamente, cioè a dire non imponendo il rispetto del regolamento ai conduttori dell'unità condominiale di sua proprietà).
Secondo la prospettazione attorea la predetta violazione si compendierebbe nella diffusione e nella provocazione di “rumori molesti”, nella causazione di “disturbo alla quiete pubblica”, nella causazione di “disturbo … al decoro del condominio” (ricorso per riassunzione, pag. 7).
In particolare, è stato detto nel ricorso per riassunzione che il locale Money Bar, presente entro l'unità condominiale di proprietà del e gestito dal suo conduttore , CP_1 Controparte_2 disturberebbe “la quiete”; che esso parrebbe “non rispettare alcun orario di chiusura e soprattutto nessuna regola di convivenza”; che i suoi avventori sosterebbero “rumorosamente sotto il portico di proprietà ; che il locale diffonderebbe “musica ad alto volume sia dentro che fuori”; che CP_5
i gestori del locale ad ogni ora del giorno e della notte, accedendo e recedendo dalla cantina, sbatterebbero porte e provocherebbero “inutili e fastidiosi rumori”, disturbando “oltremodo il riposo di tutti gli altri condomini” (ricorso, pagg. 2 e 3).
9.2. Ebbene, posto che le allegazioni qui passate in rassegna sono all'evidenza generiche e non circostanziate, in ogni caso quel che rileva è che le attrici non hanno in alcun modo provato né le condotte addebitate al convenuto, né il grado di asserito disturbo che esse avrebbero arrecato o arrecherebbero, né il danno che esse attrici avrebbero specificamente risentito o risentirebbero in ragione di tali condotte.
Non è stato dunque provato che il locale Money Bar non rispetterebbe alcun orario di chiusura, né che il suo gestore ed i suoi avventori violerebbero financo le regole della civile convivenza. Non è stata provato che il bar diffonderebbe musica ad alto volume a tutte le ore, né che i suoi gestori provocherebbero rumori molesti e intollerabili accedendo o recedendo anche di notte dalla cantina. Non
è stato provato che gli avventori del locale sarebbero autori di schiamazzi.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., in effetti, non è stato formulato sul punto alcun capitolo di prova, né è stato offerto alcun ulteriore mezzo di prova, all'infuori delle “dichiarazioni” di cui ai docc. 16/19, prive di qualsivoglia rilevanza probatoria siccome non formate nel contradditorio delle parti (e certamente non riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 257 bis c.p.c., diversamente da quanto opinato dalle attrici: memoria, pag. 7) e del capitolo di prova n. 14, recante la seguente formulazione: “i condòmini indicati al capitolo 12, durante lo svolgimento delle assemblee condominiali (di cui ai docc.
4-11 e 15), hanno espresso lamentele per i rumori provenienti dal vano scale condominiale e dal portico condominiale antistante l'esercizio pubblico “Money Bar” nelle ore
pagina 12 di 14 notturne, in particolare dalle ore 23,00 alle ore 02,00”: capitolo inammissibile, siccome recante formulazione generica e valutativa su circostanza inconferente ai fini che ci occupano2 e in radice inidoneo a veicolare in giudizio la prova delle condotte che le attrici hanno addebitato al convenuto.
9.3. La mancanza di prova delle condotte per cui è causa rende superfluo ai fini della decisione l'accertamento della esistenza (o meno) del regolamento condominiale menzionato dalle attrici e di per sé impone il rigetto di tutte le domande attoree.
*
10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
10.1. e vanno dunque condannate, in solido, a Parte_1 Parte_2
rifondere a le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, Controparte_1
segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità, nei valori minimi, che si reputano congrui valutato l'oggetto del contendere), vanno liquidate in € 237,00 per esborsi ed in
€ 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il convenuto ha chiesto anche la rifusione delle spese di lite relative al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace. La domanda non può trovare accoglimento, poiché il Giudice di Pace ha già provveduto alla regolamentazione delle spese del giudizio svoltosi innanzi a sé, compensandole. 2 Il capitolo è in effetti volto a provare che nel corso di talune assemblee condominiali taluni condomini avrebbero espresso delle lamentele. La circostanza è inconferente, come rilevato, poiché le attrici erano qui chiamate a provare non le lamentele dei condomini (i quali, per altro, per quanto consta non hanno inteso agire verso il convenuto), ma le condotte addebitate al convenuto, dal momento che altro è la prova di una condotta, altro è la prova di una lamentela, che di per sé potrebbe essere anche ingiustificata. Ciò detto, il capitolo fa rinvio in maniera generica e per così dire cumulativa ad una serie di verbali d'assemblea redatti a partire dal 1998, nei quali non è stata invero verbalizzata alcuna “lamentela”, né risulta esser stato posto all'ordine del giorno il “tema” che qui ci occupa. Soltanto nel verbale del 05.02.207 (doc. 10) si rinviene tra i punti dell'ordine del giorno la voce “proposte per la soluzione della conduzione del bar” (voce dal contenuto all'evidenza non intellegibile), in relazione alla quale è stato verbalizzato quanto segue: “i condomini sono concordi nel confermare quanto evidenziato dalla conduzione del bar. Il tutto comunque sarà rimandato intraprendendo le vie legali per la loro tutela causa già intrapresa da alcuni condomini”: chiaramente, un simile verbale non prova nulla, ai fini che qui ci occupano. Nel verbale del 14.01.2008 (doc. 11), si rinviene la verbalizzazione di una richiesta: “si chiede di rispettare l'orario di chiusura inderogabilmente alle ore 22, per il venerdì, e per gli altri giorni di rispettare gli orari a suo controfirmati dalla assemblea precedente”. Nuovamente, la verbalizzazione di una simile “richiesta”, effettuata 9 anni prima dell'inizio del presente giudizio, nulla può provare ai fini che qui ci occupano. Sub doc. 15 si rinviene infine un verbale recante una deliberazione assunta nel corso dell'assemblea del 21.07.2015 (recante la imposizione di un orario di chiusura del locale) e che, pacificamente, in data 08.10.2015 è stata annullata dalla stessa assemblea condominiale, che in seguito non ha più determinato alcunché al riguardo. pagina 13 di 14 10.2. Le attrici, proponendo nei confronti di la domanda qui rigettata, Controparte_1
hanno determinato la sua decisione di evocare in giudizio , che esse stesse hanno Controparte_2
individuato quale autore materiale delle condotte di disturbo.
e vanno pertanto condannate, in solido, a rifondere Parte_1 Parte_2
anche a le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, Controparte_2
facendo applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità, nei valori minimi, che si reputano congrui valutato l'oggetto del contendere), vanno liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 2896/2019:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna e in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 237,00 per esborsi ed in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna e in solido, a rifondere a le Parte_1 Parte_2 Controparte_2 spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 5 gennaio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Elisa Zambelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di I grado iscritto al n. R.G. 2896/2019 promosso da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. BOMBARDA ANDREA ed elettivamente domiciliate P.IVA_1
presso il suo studio in Creazzo, via Pizzamerlo n. 4/a
ATTRICI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FAEDO Controparte_1 C.F._2
DARIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arzignano, Piazza Campo Marzio n. 15
CONVENUTO con la chiamata in causa di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MOLON Controparte_2 CodiceFiscale_3
CHIARA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montecchio Maggiore, Viale Europa n.
62
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 14 Il giudizio, promosso con ricorso in via di riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c., veniva iscritto in data 26.04.2019 al n. R.G. 2896/2019.
1.1. Nel ricorso introduttivo veniva dedotto che nel corso del 2017 e Parte_1 [...]
avevano convenuto in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Parte_2 Controparte_1
Vicenza e che il giudizio così promosso, iscritto al n. R.G. 2800/2017, si era concluso con la pronuncia della sentenza n. 56/2019 pubblicata in data 25.01.2019 e comunicata in data 08.02.2019, con la quale il Giudice di Pace di Vicenza aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di
Vicenza, assegnando termine di legge per la riassunzione del giudizio (doc. 1 attori).
Rilevato che le attrici intendevano dunque riassumere il giudizio innanzi a questo Tribunale, il contenuto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace veniva testualmente ritrascritto nel corpo del ricorso per riassunzione, ove veniva pertanto dedotto:
- che e erano condomine del corrente in Parte_1 Parte_2 Controparte_3
Arzignano, in Piazza Marconi;
- che il convenuto era a propria volta proprietario di un'unità immobiliare posta Controparte_1 al piano terra dell'edificio condominiale e nella quale, sulla scorta di “regolare licenza”, veniva svolta un'attività di bar e somministrazione di bevande sotto l'insegna “Money Bar”, da ultimo “affidata” a tale (ricorso, pag. 2); Controparte_2
- che l'attività del locale disturbava “la quiete dell'intero edificio e dei suoi occupanti” poiché, in particolare, “sembrava” che il bar non rispettasse alcun orario di chiusura e “nessuna regola di civile convivenza”; i suoi avventori, oltre ad occupare il locale, sostavano anche “rumorosamente sotto il portico (di proprietà condominiale)” posto dinanzi al locale;
il gestore ed i suoi incaricati, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per depositare e prendere bottiglie e altri beni accedevano e recedevano da una cantina di pertinenza del locale, posta nell'interrato dell'edificio condominiale, sbattendo le porte e provocando “inutili e fastidiosi rumori” (ricorso, pagg. 2 e 3);
- che a più riprese era stato richiesto l'intervento della Polizia Locale e che l'unico risultato che si era potuto ottenere era stato quello di veder sospesi i “rumori e gli schiamazzi” per il solo tempo “del passaggio della pattuglia” (ricorso, pag. 3);
- che nel corso del 2014, “su opportuna segnalazione” e all'esito di apposito sopralluogo, la Polizia
Locale di Arzignano aveva segnalato al Comune di Arzignano che la cantina predetta presentava delle non conformità (ricorso, pag. 3);
- che nel corso del tempo molti condòmini si erano lamentati “della situazione sia con l'amministratore
pagina 2 di 14 sia, di quando in quando”, rivolgendosi al Sindaco (ricorso, pag. 3);
- che il Condominio aveva un “regolamento accettato da tutti i proprietari”, che stabiliva “gli orari di esercizio delle attività commerciali e le modalità d'uso dei servizi condominiali” (ricorso, pag. 4, con rinvio al doc. 2);
- che il regolamento prevedeva in particolare all'art. 5 il “divieto di destinare le unità immobiliari … o comunque farne un uso incompatibile con il decoro e la tranquillità del fabbricato”, il divieto di
“provocare rumori, schiamazzi ed eseguire danze, usare apparecchi radio e TV in modo da recare disturbo ai vicini” e il divieto di “mettere in funzione aspirapolvere lavastoviglie lavatrici ed analoghi elettrodomestici tutti i giorni dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dopo le ore 23,00 e non prima delle ore
7,30 del giorno dopo” (ricorso, pag. 4);
- che in passato, in una controversia promossa innanzi al Giudice di Pace di Arzignano, il CP_3 aveva raggiunto un accordo con l'allora gestore del locale (doc. 3);
- che l'accordo predetto era stato rispettato “forse solamente da quel gestore”, che era dunque necessario che esso fosse applicato da “ciascun gestore” e che, anzi, si doveva ordinare “al proprietario dell'immobile … di farlo rispettare pienamente inserendone il dettato in ogni singolo contratto di locazione si andasse a stipulare” (ricorso, pag. 4).
1.2. Sulla scorta di tali deduzioni, le attrici riproponevano le medesime domande spiegate nel giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace, chiedendo dunque a questo Tribunale di accertare che il convenuto non rispettava e non faceva rispettare il regolamento del Condominio, “diffondendo e provocando, anche tramite terzi, rumori molesti e cagionando disturbo alla pubblica quiete e al decoro” del Condominio;
di condannare il convenuto al rispetto del regolamento;
di condannare il convenuto al “pagamento di una somma, determinata anche in via equitativa, per ogni violazione commessa a far data dalla domanda” (ricorso, pag. 7).
2. si costituiva eccependo in via preliminare che il giudizio era stato Controparte_1
tardivamente riassunto dalle attrici e che esso, per l'effetto, avrebbe dovuto essere dichiarato estinto.
2.1. Nel merito, in comparsa di costituzione veniva dedotto:
- che il affacciava sulla piazza principale di Arzignano, che era punto di ritrovo noto a tutti CP_3
i cittadini e sulla quale affacciavano invero, oltre al bar per cui è causa, altri 7 bar, una pizzeria, una discoteca e altri “vari ambienti di ritrovo” (comparsa, pag. 9);
- che il Money Bar esercitava regolarmente la propria attività, che era gestita non dal convenuto, ma dal conduttore;
Controparte_2
pagina 3 di 14 - che mai alcuna sanzione amministrativa era stata comminata in relazione all'attività svolta all'interno del locale, che non era fonte di disturbo e che non ledeva in alcun modo il decoro dell'edificio condominiale;
- che, per altro, il locale affacciava su un porticato (quello menzionato di citazione) che era invero aperto al transito di chiunque, “di notte e di girono”, e ove “la gente normalmente e legittimamente” si fermava a chiacchierare (comparsa, pag. 11);
- che non esisteva alcuna delibera di approvazione di un regolamento condominiale;
- che nessun regolamento era stato menzionato nell'atto concluso dal convenuto per l'acquisito dell'unità immobiliare condominiale di sua proprietà;
- che la fotocopia che le attrici avevano prodotto sub doc. 2, assumendo che essa compendiava il regolamento menzionato in atto di citazione, era illeggibile, priva di firma e dunque inutilizzabile;
- che il convenuto contestava in radice l'esistenza stessa di un regolamento;
- che, in ogni caso, se mai il regolamento citato dalle attrici fosse risultato esistente, esso avrebbe dovuto dirsi inopponibile al convenuto, siccome non trascritto, né menzionato nell'atto di compravendita che egli aveva sottoscritto;
- che, infine, la clausola n. 5 del regolamento invocata dalle attrici era inconferente, afferendo essa ad attività differenti da quelle svolte entro il locale.
2.2. Tanto dedotto, il convenuto eccepiva, ancora, il difetto di legittimazione attiva in capo alle attrici (che a suo dire avevano spiegato un'azione che spettava invero al Condominio) e il proprio difetto di legittimazione passiva (rimarcando di essere totalmente estraneo all'attività di gestione del locale e di non avere alcuna “colpa” quanto ad eventuali “comportamenti errati ad opera del conduttore del bar”: comparsa, pag. 13) e chiedeva pertanto di essere autorizzato a chiamare in causa il conduttore , per essere dallo stesso manlevato e “perché la sentenza” potesse “avere Controparte_2 effetto nei suoi confronti” (comparsa, pag. 14).
3. Il terzo chiamato , ritualmente evocato in giudizio dal convenuto, si Controparte_2
costituiva dando dei luoghi di causa la medesima descrizione offerta in giudizio dal convenuto, confermando che l'attività del Money Bar era sempre stata svolta sulla scorta di regolari provvedimenti autorizzativi (docc. 1/5) ed eccependo in via preliminare, da un lato, la carenza di legittimazione attiva delle attrici e, dall'altro lato, la propria carenza di legittimazione passiva.
3.1. Ciò detto, in comparsa di costituzione veniva nel merito dedotto:
pagina 4 di 14 - che l'attività del Money Bar era stata sempre svolta nel rispetto dei predetti provvedimenti autorizzativi e del “buon senso civile e civico” e senza recare alcun disturbo (comparsa, pag. 3);
- che il convenuto non aveva “mai visto né sottoscritto alcun regolamento condominiale” (comparsa, pag. 3);
- che le attrici non avevano in ogni caso assolto all'onere di provare l'esistenza stessa del regolamento condominiale cui esse avevano fatto riferimento, per altro valorizzando una sua asserita clausola (la n.
5) invero inconferente;
- che le attrici non avevano assolto nemmeno all'onere di allegare quale danno fosse mai disceso dalla asserita (e non meglio identificata) violazione contestata in atto di citazione;
- che esse avevano per l'effetto spiegato una domanda risarcitoria del tutto infondata, per altro facendo valere in giudizio una pretesa che, invero, a tutto coler concedere avrebbe dovuto essere azionata dal
CP_3
4. All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c., con ordinanza del 22.06.2022 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.10.2022, all'uopo fissata, le parti precisavano quindi le conclusioni.
Le attrici concludevano come segue: “a) in via principale e di merito, accertarsi e dichiararsi che il convenuto non rispetta e non fa rispettare il regolamento del di CP_3 CP_3
Arzignano, Piazza Marconi, diffondendo e provocando, anche tramite terzi, rumori molesti e cagionando disturbo alla pubblica quiete e al decoro del medesimo;
b) conseguentemente, CP_3
condannarsi il convenuto al rispetto del regolamento condominiale, con particolare riferimento all'art.
5, e condannarsi il medesimo a far rispettare il detto regolamento anche ai propri inquilini;
c) conseguentemente, condannarsi il convenuto al pagamento di una somma, determinata anche in via equitativa, per ogni violazione commessa a far data dalla domanda;
(…) con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze della presente lite” - riproponendo altresì tutte le istanze istruttorie avanzate in corso di causa.
Il convenuto concludeva come segue: “respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, per tutte le ragioni esposte in corso di causa: 1. (…) Previa revoca dell'ordinanza del Tribunale di Vicenza
31/05/2020, accertarsi e dichiararsi l'estinzione della causa per tardività della riassunzione ai sensi dell'art. 50 c.p.c. Condannarsi gli attori e a rifondere al Parte_1 Parte_2 convenuto le spese di lite anche generali. (…) 2. NEL MERITO Per tutti i motivi Controparte_1
esposti in corso di causa, rigettarsi tutte le domande attoree per estinzione del procedimento, per
pagina 5 di 14 difetto di legittimazione attiva e passiva, per l'inesistenza del regolamento condominiale e comunque perché le domande sono infondate in fatto ed in diritto.
3. IN VIA RICONVENZIONALE NEI
CONFRONTI DEL TERZO CHIAMATO Per tutti i motivi esposti in corso di causa condannarsi il terzo chiamato a tenere indenne e manlevare il convenuto Controparte_2 CP_1
da ogni eventuale sentenza di condanna anche futura. In particolare condannarsi il terzo
[...]
chiamato a rifondere ogni e qualsiasi somma che il convenuto Controparte_2 CP_1
fosse condannato a rifondere agli attori in forza della emananda sentenza (anche a titolo di
[...]
condanna futura) per ogni titolo e/o ragione, il tutto maggiorato di interessi legali, interessi anatocistici e rivalutazione dalla data del dovuto al saldo effettivo;
5. IN OGNI CASO Con espressa richiesta di condanna di attori e del terzo chiamato in causa alla refusione di spese anche generali e competenze legali di lite (oltre Iva e cpa) e questo sia per quanto attiene alla fase svolta avanti al GDP che per quella svolta avanti al Tribunale” - al contempo ribadendo “di non accettare il contraddittorio sui nuovi fatti esposti dall'attore in ordine al presunto regolamento condominiale con la memoria 183–
6–3 cpc in quanto tardivi” e di ritenere “tardiva ed inammissibile ogni produzione documentale Cont operata dall'attore con la memoria 183–6–3 ” e “ogni istanza istruttoria formulata dall'attore con la memoria ex art. 183-6-3 CPC” e chiedendo “l'esclusione di ogni documento prodotto con la stessa”.
Il terzo chiamato concludeva come segue: “Nel merito Respingersi ogni domanda formulata nei confronti di , perché infondata in fatto ed in diritto. Spese di lite Parte_3
interamente rifuse a carico di parte attrice, ovvero in via subordinata a carico di parte convenuta chiamante in causa”.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione, con assegnazione di termini per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
* * *
5. L'eccezione di estinzione spiegata dal convenuto non è fondata.
5.1. Risulta ex actis che il Giudice di Pace di Vicenza ha declinato la propria competenza con sentenza n. 56/2019 pubblicata in data 25.01.2019 e comunicata alle attrici dalla Cancelleria in data successiva al 04.02.2019 (secondo quanto dedotto dalle attrici, in assenza di contestazione da parte del convenuto, la comunicazione è avvenuta in data 08.02.2019: doc. 1 attrici).
Nel provvedimento, il Giudice di Pace ha assegnato “termine di legge per la riassunzione”.
Le attrici hanno proceduto alla riassunzione mediante ricorso depositato in data 26.04.2019.
pagina 6 di 14 Il ricorso per riassunzione è stato dunque depositato dalle attrici prima della decorrenza del termine di tre mesi di cui all'art. 50 c.p.c., decorrente dalla comunicazione del provvedimento del
Giudice di Pace.
5.2. Ebbene, secondo la prospettazione di la riassunzione dovrebbe dirsi Controparte_1 ciò nonostante tardiva, poiché il ricorso, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, è stato notificato dalle attrici al convenuto in data 25.05.2019 e, dunque, oltre la scadenza del predetto termine di tre mesi.
Secondo il convenuto, in particolare, la riassunzione avrebbe dovuto avvenire non a mezzo ricorso, ma a mezzo comparsa a norma dell'art. 125 disp att. c.p.c., da notificare antro il termine di tre mesi decorrente dalla comunicazione del provvedimento del Giudice di Pace. E poiché la riassunzione
è per contro avvenuta a mezzo ricorso, le attrici, per non incorrere in decadenza, entro lo scadere del termine avrebbero dovuto non soltanto depositare il ricorso, ma effettuarne anche la notifica alla controparte.
A dire del convenuto, dunque, il giudizio in scrutinio si sarebbe estinto a norma dell'art. 50, co.
2 c.p.c., siccome non tempestivamente riassunto.
Si tratta di conclusione non condivisibile.
5.3. Pacificamente, la riassunzione effettuata a norma dell'art. 50 c.p.c. determina la prosecuzione del processo originariamente introdotto innanzi al Giudice dichiaratosi incompetente.
Grazie alla riassunzione, dunque, “il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria” (Cass. civ. n. 5542/2021).
Affinché una simile prosecuzione si verifichi, la parte che la invoca è tenuta, per l'appunto, a riassumere il giudizio entro il termine posto dal Giudice – e la riassunzione altro non è se non il compimento di un atto che manifesti inequivocabilmente la volontà di dare nuovo impulso al processo.
L'estinzione disciplinata dall'art. 50, co. 2 c.p.c. sanziona pertanto, e propriamente, un'inerzia, cioè a dire la inattività della parte che, entro il termine posto dal Giudice dichiaratosi incompetente, non abbia compiuto alcun atto idoneo a manifestare la volontà di far proseguire il processo.
Ritiene allora questo Giudice che nel caso di specie non si sia determinata alcuna estinzione, dal momento che le attrici entro il termine posto dal Giudice dichiaratosi incompetente hanno depositato il ricorso per riassunzione, così compiendo un atto di impulso che, inequivocabilmente, dimostra la insussistenza di una inerzia sanzionabile alla stregua dell'art. 50, co. 2 c.p.c.
pagina 7 di 14 5.4. Non coglie d'altro canto nel segno il rilievo del convenuto, a dire del quale il tempestivo deposito del ricorso non rileverebbe nel caso di specie, poiché il ricorso è stato poi notificato oltre la scadenza del termine.
Non rileva, innanzitutto, il fatto che il presente giudizio sia stato riassunto con ricorso e non con comparsa alla stregua dell'art. 125 disp att. c.p.c.
E' in effetti il contenuto dell'atto di riassunzione, quale che esso sia, a determinare la sua validità e, per consolidato approdo interpretativo, l'atto di riassunzione è valido a condizione che in esso sia (anche soltanto) richiamato “l'atto introduttivo in base al quale è determinabile "per relationem" il contenuto della comparsa di riassunzione, nonché il provvedimento in forza del quale è fatta la riassunzione medesima” (Cass. civ. n. 12524/2010).
5.5. Ciò detto, l'argomento del convenuto, a dire del quale l'atto di riassunzione (se avente la forma del ricorso e non della comparsa) entro il termine per la riassunzione dovrebbe essere non soltanto depositato, ma anche notificato, trova smentita nel principio enunciato nella sentenza n.
16166/2021, nella quale la Corte di Cassazione ha esaminato la questione dell'errore “della parte nella scelta del modello formale di un atto di riassunzione richiesto, dopo la instaurazione del giudizio, ai fini della prosecuzione del rapporto processuale, quiescente, nel medesimo grado e davanti al medesimo giudice”.
La Corte di Cassazione, in particolare, ha distinto la fattispecie della riassunzione di un giudizio quiescente, ai fini della sua prosecuzione, dalla fattispecie dell'avvio “di un grado di giudizio ulteriore”
(è il caso dell'avvio del giudizio di impugnazione) e dalla fattispecie dell'avvio “di una seconda fase, solo eventuale, del medesimo grado (come nell'opposizione a decreto ingiuntivo)”, rilevando che in tali due specifiche fattispecie “l'erronea scelta del modello formale non determina ex se la inammissibilità del gravame” (o dell'opposizione a decreto ingiuntivo), fermo restando che resta da verificare se “per effetto di tale error in procedendo, l'impugnazione” (o l'opposizione) “che si sarebbe dovuta proporre sia divenuta tardiva”. In tali fattispecie, dunque, se l'impugnazione (o l'opposizione a decreto ingiuntivo) avrebbe dovuto essere proposta mediante citazione ed è stata tuttavia proposta mediante ricorso, “il ricorso erroneamente proposto può raggiungere lo scopo della citazione soltanto dal momento della notifica”.
La Corte ha tuttavia distinto, come detto, tali fattispecie da quella nella quale si faccia questione della “mera riattivazione di un rapporto processuale quiescente non già in ragione della pronuncia del giudice sulle questioni a lui sottoposte ma di una evenienza, naturalistica o puramente processuale,
pagina 8 di 14 che determina un arresto solo temporaneo della sua potestas iudicandi, come nei casi di sospensione ed interruzione del giudizio”, nei quali “l'atto di impulso ha il solo scopo di manifestare la volontà e
l'interesse della parte ad ottenere dal medesimo giudice una pronuncia sulla domanda, cessata la causa di tale arresto”.
Ebbene, in relazione a tale fattispecie, dopo aver rilevato che “lo scopo della riassunzione è la mera manifestazione del perdurante interesse e della volontà della parte ad ottenere una pronuncia sulla domanda”; che “la finalità generale del processo civile … è quella di arrivare ad una decisione sul merito della domanda”; che “la Corte Europea ha … a più riprese evidenziato che l'imposizione di condizioni, forme e termini processuali risponde ad obiettive esigenze di buona amministrazione della giustizia” e che “è necessario, tuttavia, che la formalità sia sorretta da uno scopo legittimo e che esista un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito”, la Corte di
Cassazione ha infine enunciato il principio per il quale “l'errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l'atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.”, con la conseguenza che “il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso - invece che con citazione o comparsa notificata - rileva a tal fine il deposito dell'atto in Cancelleria".
Si tratta di principio enunciato in relazione alla riassunzione di un processo interrotto o sospeso, ma che questo Giudice ritiene applicabile anche alla fattispecie della riassunzione di un processo all'esito della declaratoria di incompetenza da parte del Giudice previamente adito, dal momento che anche in tale fattispecie si tratta non di iniziare un nuovo giudizio, ma di far proseguire un giudizio già pendente, al fine della decisione sulla domanda ab origine proposta dalla parte.
5.6. L'eccezione di estinzione proposta dal convenuto va per l'effetto rigettata.
6. Il convenuto ha altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alle attrici che, a suo dire, avrebbero esercitato un'azione spettante invero “al in persona del suo Controparte_3
Amministratore” (comparsa, pag. 13).
Analoga eccezione è stata spiegata anche dal terzo chiamato.
6.1. Ebbene, è noto che il è un mero ente di gestione “sfornito di personalità CP_3 giuridica distinta da quella dei singoli condomini” e che “l'esistenza di un organo amministrativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei
pagina 9 di 14 diritti, esclusivi o comuni, inerenti all'edificio condominiale” (Cass. civ. n. 1011/2010) – salvo soltanto il caso in cui l'azione sia volta a soddisfare “esigenze soltanto collettive della comunità condominiale”
o il caso in cui l'azione miri alla “esazione delle somme dovute … da ciascun condomino” e non sussista dunque una “correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale” (Cass. civ. n. 9213/2005).
Nel caso di specie le attrici hanno agito per ottenere dal convenuto il rispetto del regolamento condominiale, lamentando che la propagazione di emissioni rumorose dall'unità condominiale di sua proprietà recherebbe loro disturbo. Esse hanno dunque agito quali condomine, esperendo un'azione che ha una correlazione immediata con un loro interesse individuale – quello al riposo e alla conduzione di una esistenza serena.
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius, di mancanza di titolarità attiva, in capo alle attrici, della posizione soggettiva dedotta in giudizio) non è dunque fondata.
7. Sia il convenuto, sia il terzo chiamato hanno eccepito, ancora, la propria carenza di legittimazione passiva.
7.1. Ora, le attrici hanno agito nei confronti del convenuto, proprietario di una unità condominiale locata a terzi, lamentando non che egli sarebbe l'autore delle emissioni rumorose per cui
è causa, ma che egli non imporrebbe ai propri conduttori il rispetto del regolamento condominiale.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva (rectius, di difetto di titolarità passiva della posizione soggettiva dedotte in giudizio) spiegata dal convenuto non è dunque fondata, poiché, per giurisprudenza pacifica, “in tema di condominio di edifici, il condomino che abbia locato la propria unità abitativa ad un terzo risponde nei confronti degli altri condomini delle ripetute violazioni al regolamento condominiale consumate dal proprio conduttore qualora non dimostri di avere adottato, in relazione alle circostanze, le misure idonee, alla stregua del criterio generale di diligenza posto dall'art. 1176 c.c., a far cessare gli abusi, ponendo in essere iniziative che possono arrivare fino alla richiesta di anticipata cessazione del rapporto di locazione” (Cass. civ. n. 11383/2006).
7.2. Quanto, poi, al terzo chiamato , egli ha eccepito la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva, assumendo di essere “estraneo a qualsivoglia dinamica condominiale, non avendo mai visto né sottoscritto un qualsivoglia Regolamento Condominiale” (comparsa, pag. 6).
L'eccezione, così posta, non è fondata.
pagina 10 di 14 Il terzo chiamato è stato evocato in giudizio dal convenuto a fini di manleva ed in vista della opponibilità della sentenza emessa a definizione del giudizio e, per ciò stesso, egli è legittimato passivo rispetto alla pretesa azionata in giudizio dal convenuto nei suoi confronti.
E se è vero che ciò che viene qui lamentato è la violazione del regolamento condominiale, in ragione della produzione di emissioni rumorose non tollerabili, va rilevato che la opponibilità o meno al terzo chiamato del regolamento menzionato dalle attrici è questione che attiene (non alla sua legittimazione passiva, ma) al merito.
8. Sempre in via preliminare, va infine dichiarata la tardività (e dunque la inammissibilità) della produzione dei documenti n. 21, 22, 23, 24, 25B, 25C, 26 e 27 (il documento sub 25A, per contro, era già stato prodotto dalle attrici sub 15), allegati dalle attrici alla terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Non si tratta, in effetti, di documenti prodotti a prova contraria, bensì di documenti in tesi attorea atti a provare l'esistenza del regolamento condominiale e l'esistenza della condotta addebitata al convenuto - cioè a dire due circostanze che vanno qui riguardate quali elementi costituitivi della pretesa azionata dalle attrici e che esse avrebbero dunque dovuto dimostrare a prova diretta, entro la scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.
Per la stessa ragione, va dichiarata la inammissibilità dei capitoli di prova n. 13, 14 e 15 formulati dalle attrici nella terza memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., per altro volti a provare circostanze esse stesse tardivamente dedotte oltre il termine di preclusione posto dal codice di rito per l'attività assertiva ed asseverativa delle parti1.
*
9. Venendo al merito, le domande attoree vanno de plano rigettate, per una ragione invero dirimente e di per sé assorbente di qualsivoglia, ulteriore tema di causa.
9.1. Le attrici hanno promosso il giudizio in scrutinio per veder accertato che il condomino
[...]
violerebbe il regolamento condominiale (invero non personalmente, ma Controparte_1 1 Le allegazioni, tardive, sono per altro non coerenti con quanto dedotto dalle attrici nei precedenti scritti difensivi. Nella prima memoria ex art. 183, co. 1 c.p.c. le attrici hanno infatti allegato che il regolamento del condominio (che a loro dire sarebbe compendiato dal documento prodotto in fotocopia sub doc. 2) sarebbe “vigente sin dal 31.03.1998”. Per il tramite dei capitoli n. 13/15 formulati nella terza memoria istruttoria, per contro, esse hanno allegato che il avrebbe CP_3 avuto un regolamento precedente (non è dato sapere quale); che nel corso dell'assemblea del 19.01.1998 i condomini avrebbero deliberato di “procedere alla redazione di un nuovo regolamento in linea con le disposizioni di legge vigenti”; che il regolamento di cui si sarebbe discusso nel corso dell'assemblea (svoltasi in data 19.01.1998) sarebbe quello di cui al doc. 2 (recante la data del 31.03.1998). All'evidenza, simili capitoli non sono affatto volti a provare che il regolamento di cui al doc. 2 sarebbe vigente dal 31.03.1998. pagina 11 di 14 indirettamente, cioè a dire non imponendo il rispetto del regolamento ai conduttori dell'unità condominiale di sua proprietà).
Secondo la prospettazione attorea la predetta violazione si compendierebbe nella diffusione e nella provocazione di “rumori molesti”, nella causazione di “disturbo alla quiete pubblica”, nella causazione di “disturbo … al decoro del condominio” (ricorso per riassunzione, pag. 7).
In particolare, è stato detto nel ricorso per riassunzione che il locale Money Bar, presente entro l'unità condominiale di proprietà del e gestito dal suo conduttore , CP_1 Controparte_2 disturberebbe “la quiete”; che esso parrebbe “non rispettare alcun orario di chiusura e soprattutto nessuna regola di convivenza”; che i suoi avventori sosterebbero “rumorosamente sotto il portico di proprietà ; che il locale diffonderebbe “musica ad alto volume sia dentro che fuori”; che CP_5
i gestori del locale ad ogni ora del giorno e della notte, accedendo e recedendo dalla cantina, sbatterebbero porte e provocherebbero “inutili e fastidiosi rumori”, disturbando “oltremodo il riposo di tutti gli altri condomini” (ricorso, pagg. 2 e 3).
9.2. Ebbene, posto che le allegazioni qui passate in rassegna sono all'evidenza generiche e non circostanziate, in ogni caso quel che rileva è che le attrici non hanno in alcun modo provato né le condotte addebitate al convenuto, né il grado di asserito disturbo che esse avrebbero arrecato o arrecherebbero, né il danno che esse attrici avrebbero specificamente risentito o risentirebbero in ragione di tali condotte.
Non è stato dunque provato che il locale Money Bar non rispetterebbe alcun orario di chiusura, né che il suo gestore ed i suoi avventori violerebbero financo le regole della civile convivenza. Non è stata provato che il bar diffonderebbe musica ad alto volume a tutte le ore, né che i suoi gestori provocherebbero rumori molesti e intollerabili accedendo o recedendo anche di notte dalla cantina. Non
è stato provato che gli avventori del locale sarebbero autori di schiamazzi.
Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., in effetti, non è stato formulato sul punto alcun capitolo di prova, né è stato offerto alcun ulteriore mezzo di prova, all'infuori delle “dichiarazioni” di cui ai docc. 16/19, prive di qualsivoglia rilevanza probatoria siccome non formate nel contradditorio delle parti (e certamente non riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 257 bis c.p.c., diversamente da quanto opinato dalle attrici: memoria, pag. 7) e del capitolo di prova n. 14, recante la seguente formulazione: “i condòmini indicati al capitolo 12, durante lo svolgimento delle assemblee condominiali (di cui ai docc.
4-11 e 15), hanno espresso lamentele per i rumori provenienti dal vano scale condominiale e dal portico condominiale antistante l'esercizio pubblico “Money Bar” nelle ore
pagina 12 di 14 notturne, in particolare dalle ore 23,00 alle ore 02,00”: capitolo inammissibile, siccome recante formulazione generica e valutativa su circostanza inconferente ai fini che ci occupano2 e in radice inidoneo a veicolare in giudizio la prova delle condotte che le attrici hanno addebitato al convenuto.
9.3. La mancanza di prova delle condotte per cui è causa rende superfluo ai fini della decisione l'accertamento della esistenza (o meno) del regolamento condominiale menzionato dalle attrici e di per sé impone il rigetto di tutte le domande attoree.
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10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
10.1. e vanno dunque condannate, in solido, a Parte_1 Parte_2
rifondere a le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, Controparte_1
segnatamente, facendo applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità, nei valori minimi, che si reputano congrui valutato l'oggetto del contendere), vanno liquidate in € 237,00 per esborsi ed in
€ 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Il convenuto ha chiesto anche la rifusione delle spese di lite relative al giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace. La domanda non può trovare accoglimento, poiché il Giudice di Pace ha già provveduto alla regolamentazione delle spese del giudizio svoltosi innanzi a sé, compensandole. 2 Il capitolo è in effetti volto a provare che nel corso di talune assemblee condominiali taluni condomini avrebbero espresso delle lamentele. La circostanza è inconferente, come rilevato, poiché le attrici erano qui chiamate a provare non le lamentele dei condomini (i quali, per altro, per quanto consta non hanno inteso agire verso il convenuto), ma le condotte addebitate al convenuto, dal momento che altro è la prova di una condotta, altro è la prova di una lamentela, che di per sé potrebbe essere anche ingiustificata. Ciò detto, il capitolo fa rinvio in maniera generica e per così dire cumulativa ad una serie di verbali d'assemblea redatti a partire dal 1998, nei quali non è stata invero verbalizzata alcuna “lamentela”, né risulta esser stato posto all'ordine del giorno il “tema” che qui ci occupa. Soltanto nel verbale del 05.02.207 (doc. 10) si rinviene tra i punti dell'ordine del giorno la voce “proposte per la soluzione della conduzione del bar” (voce dal contenuto all'evidenza non intellegibile), in relazione alla quale è stato verbalizzato quanto segue: “i condomini sono concordi nel confermare quanto evidenziato dalla conduzione del bar. Il tutto comunque sarà rimandato intraprendendo le vie legali per la loro tutela causa già intrapresa da alcuni condomini”: chiaramente, un simile verbale non prova nulla, ai fini che qui ci occupano. Nel verbale del 14.01.2008 (doc. 11), si rinviene la verbalizzazione di una richiesta: “si chiede di rispettare l'orario di chiusura inderogabilmente alle ore 22, per il venerdì, e per gli altri giorni di rispettare gli orari a suo controfirmati dalla assemblea precedente”. Nuovamente, la verbalizzazione di una simile “richiesta”, effettuata 9 anni prima dell'inizio del presente giudizio, nulla può provare ai fini che qui ci occupano. Sub doc. 15 si rinviene infine un verbale recante una deliberazione assunta nel corso dell'assemblea del 21.07.2015 (recante la imposizione di un orario di chiusura del locale) e che, pacificamente, in data 08.10.2015 è stata annullata dalla stessa assemblea condominiale, che in seguito non ha più determinato alcunché al riguardo. pagina 13 di 14 10.2. Le attrici, proponendo nei confronti di la domanda qui rigettata, Controparte_1
hanno determinato la sua decisione di evocare in giudizio , che esse stesse hanno Controparte_2
individuato quale autore materiale delle condotte di disturbo.
e vanno pertanto condannate, in solido, a rifondere Parte_1 Parte_2
anche a le spese di lite che, in applicazione del DM n. 55/2014 (e, segnatamente, Controparte_2
facendo applicazione dei compensi in esso previsti per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e di decisione, in giudizi di valore indeterminabile e di bassa complessità, nei valori minimi, che si reputano congrui valutato l'oggetto del contendere), vanno liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. R.G. 2896/2019:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna e in solido, a rifondere a Parte_1 Parte_2 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 237,00 per esborsi ed in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) condanna e in solido, a rifondere a le Parte_1 Parte_2 Controparte_2 spese di lite, liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 5 gennaio 2025
Il Giudice dr.ssa Elisa Zambelli
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