Sentenza 7 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/11/2022, n. 1761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1761 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01761/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2018, proposto da
Lido L'Approdo Snc di DO DENN & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NN Maria Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Calabria 3;
contro
Ufficio Parco Naturale Regionale di Rauccio, Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
per l'annullamento
del parere, a firma del Responsabile Ufficio Parco Naturale e Regionale Bosco e Paludi di Rauccio, di riscontro all'istanza n. 9368/2014 (prt. G. n. 62171/2018 – I) del 22.03.2018 avente ad oggetto: “Concessione demaniale marittima in Località Torre Rinalda alla Via Termini Imerese per una superficie di mq. 1.900,00. Pratica 191 – Dell'NN DO. Riscontro nota prot. 58934 del 16.03.2018”, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale del Parco Bosco e Paludi di Rauccio richiamate nel detto parere (allo stato non conosciute, per cui si formula espressa riserva di motivi aggiunti), nonché del Piano Territoriale del Parco Bosco e Paludi di Rauccio (richiamato nel detto parere, allo stato non conosciuto per cui si riservano motivi aggiunti), della citata delibera di Giunta Comunale n. 308 del 24.04.2017 ed, ove occorra e nei limiti DEinteresse, della nota (prot. n. 79865/2018) del 27.04.2018 di comunicazione motivi ostativi ex art. 10 bis della L. n. 241/90, a firma del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento DEarretrato del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame DENN DO impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi di censura:
Violazione di legge sotto vari profili ed eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di motivazione, illogicità, elusione di giudicato;
Violazione della L. R. 25/02 delle PPTR Puglia e del PRC Puglia, nonché eccesso di potere sotto ulteriori profili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce, contestando le avverse deduzione e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 20 ottobre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Con memoria in data 9.9.2022 la ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione della causa, manifestando in via subordinata il proposito di rinunciare alla domanda.
Rileva il Collegio che la dichiarazione di rinuncia al ricorso risulta priva dei requisiti formali e, tuttavia, ulteriore elemento comprovante il sopravvenuto difetto di interesse, in ragione della successiva evoluzione della vicenda amministrativa e della approvazione del PCC.
Non resta pertanto che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO