Art. 21. (Misure di intervento finanziario) 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5.
Versione
28 maggio 1987
28 maggio 1987
Commentari • 3
- 1. La Camera ha approvato definitivamente il ddl 1533Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 21 febbraio 2002
[…] All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 3. […]
Leggi di più… - 2. Legge comunitaria 2001Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 febbraio 2002
- 3. Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di esercizio della professione di avvocatoRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 29 ottobre 2000