Art. 21. (Misure di intervento finanziario) 1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria delle Amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5.
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28 maggio 1987
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