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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2025, n. 26477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26477 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE CA RE Sent. n. sez. 637/2025 UP - 21/05/2025 - Relatore - AT CA SENTENZA sul ricorso proposto da: GI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. udito il difensore della parte civile, avv. GIORGIO CANETTO, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto, del ricorso, come da conclusioni scritte che deposita in udienza;
udito il difensore dell’imputato, avv. FRANCO VILLA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19 giugno 2024, la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia del Tribunale di Nuoro, ha dichiarato RI ON responsabile, ai soli effetti civili, del reato di diffamazione aggravata dall’uso Penale Sent. Sez. 5 Num. 26477 Anno 2025 Presidente: RE CA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 21/05/2025 2 del mezzo della stampa, commessa nei confronti di SE FR, condannandolo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. Il giudizio ha ad oggetto le frasi utilizzate dal ON nel libro intitolato “Le torri di AT – Identità e suggestioni preistoriche in Sardegna”, il quale costituiva il frutto del lavoro di ricerca condotto dall’imputato per la sua tesi di laurea in Lettere, indirizzo socio- antropologico presso l’Università degli studi di Cagliari, nel quale analizzava i fenomeni e le dinamiche di costruzione della memoria identitaria. In tale ambito l’autore esaminava anche il volume redatto dal FR dal titolo “Colonne d’Ercole – un’inchiesta”, nel quale si sosteneva che, spostando idealmente le Colonne d’Ercole dallo stretto di Gibilterra al Canale di Sicilia, la mitica isola di AT avrebbe potuto essere individuata nella Sardegna. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione della parte civile, ribaltando il giudizio assolutorio espresso in primo grado, ha ritenuto che le frasi utilizzate dall’imputato con riguardo al FR erano lesive della reputazione del medesimo.
2. Avverso tale sentenza RI ON ha proposto ricorso per cassazione, prospettando cinque motivi di censura, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia il vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, in relazione agli artt. 100, 122 e 576 cod. proc. pen. Nel giudizio di appello l’imputato aveva eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte civile, in quanto il difensore sarebbe stato privo di procura speciale, atteso che in quella rilasciata nel giudizio di primo grado non gli era stato conferito il potere di proporre appello, non essendo sufficiente l’utilizzo della generica formula del conferimento di “ogni più ampia facoltà di legge”. Erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato tale eccezione, ritenendo che dalla procura emergesse la volontà di conferire la prcura anche per il giudizio di impugnazione.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. La Corte d’appello sarebbe pervenuta al ribaltamento della decisione di primo grado senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, basandosi su una diversa valutazione del materiale probatorio ed in particolare le dichiarazioni della persona offesa, omettendo di considerare le ulteriori risultanze dibattimentali.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, omessa valutazione di una prova decisiva e travisamento della prova. La motivazione della sentenza impugnata difetterebbe del carattere rafforzato necessario in caso di riforma della sentenza di assoluzione, risolvendosi in un “copia-incolla” della querela proposta dalla persona offesa, a cui darebbe completa adesione. Inoltre, ometterebbe di valutare una prova decisiva con riguardo alla asserita riconducibilità all’imputato della frase scritta sul risvolto di copertina (bandella) della pubblicazione, non considerando che costituisce fatto notorio la circostanza che esso non viene redatto dall’autore del libro, ma dalla casa editrice, e che il ON nel giudizio di primo grado avrebbe disconosciuto la paternità di quanto ivi scritto. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe estrapolato dal libro scritto dall’imputato singole frasi decontestualizzate e arbitrariamente accostate, attribuendo loro un significato completamente diverso e in taluni casi opposto, rispetto a quello reale che non avrebbe alcun carattere diffamatorio.
2.4. Il quarto motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 595 e 51 cod. pen. Le espressioni utilizzate, ove correttamente contestualizzate, non avrebbero 3 carattere diffamatorie e anche quelle considerate più aspre sarebbero espressione del diritto di critica, inserendosi nel contesto di un contrasto esistente tra gli studiosi della materia, come emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Dette espressioni non travalicherebbero il diritto di critica, non trattandosi di aggressioni gratuite né offensive.
2.5 Con il quinto motivo si deduce il vizio di violazione di norme processuali in relazione all’art. 97, comma 4 cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia l’abnormità del provvedimento con cui la Corte d’appello aveva nominato un difensore d’ufficio alla parte civile appellante, il cui difensore di fiducia non era comparso all’udienza fissata per la discussione orale, laddove invece tale nomina è prevista solo per l’imputato e non anche per le parti non necessarie.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato.
2. Assorbente è la questione, prospettata con il primo motivo, concernente la procura speciale della parte civile a proporre l'impugnazione. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 76 cod. proc. pen., secondo cui l'azione civile nel processo penale è esercitata mediante la costituzione di parte civile (comma 1), che produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (comma 2); dall’art. 100 cod. proc. pen., il quale stabilisce che la parte civile sta in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale (comma 1), che si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa (comma 3); dall’art. 122 cod. proc. pen., che disciplina le modalità di rilascio e il contenuto della procura speciale per determinati atti. Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che la procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. tende ad attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere l'istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato, mentre la procura ex art. 100 cod. proc. pen. mira a conferire un valido mandato defensionale della parte rappresentata, onde far valere in giudizio la pretesa di detta parte. È quindi alle espressioni contenute in tale procura che bisogna fare riferimento per accertare la volontà della parte circa l'estensione della procura, e non all'indicazione specifica dei gradi ulteriori (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, P.c. in proc. AR, Rv. 229179 – 01). A tal fine non è richiesto l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che il conferimento del potere rappresentativo e la sua estensione risultino in modo indubbio dal contenuto complessivo dell’atto. Sicché quando vengano utilizzati termini assolutamente generici, o la procura si limiti a conferire un potere defensionale senza alcun’altra indicazione, opera la presunzione stabilita dall’art. 100, comma 2 cod. proc. pen. La richiamata pronuncia ha pertanto ritenuto che l’impiego di espressioni quali «con ogni più ampia facoltà di legge», «approvando sin da ora il vostro operato», afferisce esclusivamente al mandato per la costituzione di parte civile, mentre, in assenza di alcuna ulteriore manifestazione di volontà, non è ricollegabile al conferimento della procura alle liti, che risulta perciò rilasciata puramente e semplicemente, senza comprendere anche il potere del difensore di proporre appello. 4 3. Il caso in esame risulta del tutto sovrapponibile a quello esaminato dalle Sezioni unite AR. Invero, la procura speciale conferita dalla parte civile era del seguente tenore: «Io sottoscritto SE FR, nato (…), residente (…), conferisco all’avv. Mario Pisano del Foro di Cagliari con studio (…), procura speciale al fine della costituzione di parte civile nei confronti di ON RI nato (…), conferendogli espressamente tutte le facoltà contemplate dal codice di rito». Dal contenuto della procura emerge che l’atto attiene esclusivamente al mandato per la costituzione di parte civile, mentre manca qualsiasi riferimento alla facoltà di impugnazione, rispetto alla quale non vi è alcuna manifestazione di volontà. Ciò porta a concludere che la procura era stata effettivamente rilasciata, come sostenuto dall'imputato, per un solo grado di giudizio (in tal senso, Sez. 5, n. 42660 del 28/09/2010, P.c. in proc. Moretti, Rv. 249337 – 01, la quale ha ritenuto inammissibile l’appello del difensore della parte civile, munito di procura speciale conferita "con ogni più ampia facoltà difensiva, nessuna esclusa ed eccettuata", senza alcun riferimento alla facoltà di impugnazione. Si veda, altresì, Sez. 3, n. 37220 del 16/05/2013, Rv. 256972 - 01). A tanto consegue l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di primo grado. Tale inammissibilità, non rilevata dal giudice di appello, deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 27135 del 23/03/2018, M., Rv. 273231 – 01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).
4. Poiché l’impugnazione proposta dalla parte civile era sin dall’origine inidonea a instaurare un valido rapporto processuale, la statuizione di inammissibilità travolge la sentenza di appello che deve essere annullata senza rinvio con conseguente cristallizzazione delle statuizioni della sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 27135 del 23/03/2018, cit.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello della parte civile. Così è deciso, 21/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR EN EL LU OR
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO, che ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello. udito il difensore della parte civile, avv. GIORGIO CANETTO, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto, del ricorso, come da conclusioni scritte che deposita in udienza;
udito il difensore dell’imputato, avv. FRANCO VILLA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19 giugno 2024, la Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in riforma della pronuncia del Tribunale di Nuoro, ha dichiarato RI ON responsabile, ai soli effetti civili, del reato di diffamazione aggravata dall’uso Penale Sent. Sez. 5 Num. 26477 Anno 2025 Presidente: RE CA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 21/05/2025 2 del mezzo della stampa, commessa nei confronti di SE FR, condannandolo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. Il giudizio ha ad oggetto le frasi utilizzate dal ON nel libro intitolato “Le torri di AT – Identità e suggestioni preistoriche in Sardegna”, il quale costituiva il frutto del lavoro di ricerca condotto dall’imputato per la sua tesi di laurea in Lettere, indirizzo socio- antropologico presso l’Università degli studi di Cagliari, nel quale analizzava i fenomeni e le dinamiche di costruzione della memoria identitaria. In tale ambito l’autore esaminava anche il volume redatto dal FR dal titolo “Colonne d’Ercole – un’inchiesta”, nel quale si sosteneva che, spostando idealmente le Colonne d’Ercole dallo stretto di Gibilterra al Canale di Sicilia, la mitica isola di AT avrebbe potuto essere individuata nella Sardegna. La Corte d’appello, investita dell’impugnazione della parte civile, ribaltando il giudizio assolutorio espresso in primo grado, ha ritenuto che le frasi utilizzate dall’imputato con riguardo al FR erano lesive della reputazione del medesimo.
2. Avverso tale sentenza RI ON ha proposto ricorso per cassazione, prospettando cinque motivi di censura, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia il vizio di inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, in relazione agli artt. 100, 122 e 576 cod. proc. pen. Nel giudizio di appello l’imputato aveva eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte civile, in quanto il difensore sarebbe stato privo di procura speciale, atteso che in quella rilasciata nel giudizio di primo grado non gli era stato conferito il potere di proporre appello, non essendo sufficiente l’utilizzo della generica formula del conferimento di “ogni più ampia facoltà di legge”. Erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato tale eccezione, ritenendo che dalla procura emergesse la volontà di conferire la prcura anche per il giudizio di impugnazione.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge in relazione all’art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. La Corte d’appello sarebbe pervenuta al ribaltamento della decisione di primo grado senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, basandosi su una diversa valutazione del materiale probatorio ed in particolare le dichiarazioni della persona offesa, omettendo di considerare le ulteriori risultanze dibattimentali.
2.3. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, omessa valutazione di una prova decisiva e travisamento della prova. La motivazione della sentenza impugnata difetterebbe del carattere rafforzato necessario in caso di riforma della sentenza di assoluzione, risolvendosi in un “copia-incolla” della querela proposta dalla persona offesa, a cui darebbe completa adesione. Inoltre, ometterebbe di valutare una prova decisiva con riguardo alla asserita riconducibilità all’imputato della frase scritta sul risvolto di copertina (bandella) della pubblicazione, non considerando che costituisce fatto notorio la circostanza che esso non viene redatto dall’autore del libro, ma dalla casa editrice, e che il ON nel giudizio di primo grado avrebbe disconosciuto la paternità di quanto ivi scritto. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe estrapolato dal libro scritto dall’imputato singole frasi decontestualizzate e arbitrariamente accostate, attribuendo loro un significato completamente diverso e in taluni casi opposto, rispetto a quello reale che non avrebbe alcun carattere diffamatorio.
2.4. Il quarto motivo denuncia il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 595 e 51 cod. pen. Le espressioni utilizzate, ove correttamente contestualizzate, non avrebbero 3 carattere diffamatorie e anche quelle considerate più aspre sarebbero espressione del diritto di critica, inserendosi nel contesto di un contrasto esistente tra gli studiosi della materia, come emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Dette espressioni non travalicherebbero il diritto di critica, non trattandosi di aggressioni gratuite né offensive.
2.5 Con il quinto motivo si deduce il vizio di violazione di norme processuali in relazione all’art. 97, comma 4 cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia l’abnormità del provvedimento con cui la Corte d’appello aveva nominato un difensore d’ufficio alla parte civile appellante, il cui difensore di fiducia non era comparso all’udienza fissata per la discussione orale, laddove invece tale nomina è prevista solo per l’imputato e non anche per le parti non necessarie.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato.
2. Assorbente è la questione, prospettata con il primo motivo, concernente la procura speciale della parte civile a proporre l'impugnazione. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 76 cod. proc. pen., secondo cui l'azione civile nel processo penale è esercitata mediante la costituzione di parte civile (comma 1), che produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo (comma 2); dall’art. 100 cod. proc. pen., il quale stabilisce che la parte civile sta in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale (comma 1), che si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa (comma 3); dall’art. 122 cod. proc. pen., che disciplina le modalità di rilascio e il contenuto della procura speciale per determinati atti. Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che la procura di cui agli artt. 76 e 122 cod. proc. pen. tende ad attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, al fine di promuovere l'istanza risarcitoria in nome e per conto del danneggiato, mentre la procura ex art. 100 cod. proc. pen. mira a conferire un valido mandato defensionale della parte rappresentata, onde far valere in giudizio la pretesa di detta parte. È quindi alle espressioni contenute in tale procura che bisogna fare riferimento per accertare la volontà della parte circa l'estensione della procura, e non all'indicazione specifica dei gradi ulteriori (Sez. U, n. 44712 del 27/10/2004, P.c. in proc. AR, Rv. 229179 – 01). A tal fine non è richiesto l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che il conferimento del potere rappresentativo e la sua estensione risultino in modo indubbio dal contenuto complessivo dell’atto. Sicché quando vengano utilizzati termini assolutamente generici, o la procura si limiti a conferire un potere defensionale senza alcun’altra indicazione, opera la presunzione stabilita dall’art. 100, comma 2 cod. proc. pen. La richiamata pronuncia ha pertanto ritenuto che l’impiego di espressioni quali «con ogni più ampia facoltà di legge», «approvando sin da ora il vostro operato», afferisce esclusivamente al mandato per la costituzione di parte civile, mentre, in assenza di alcuna ulteriore manifestazione di volontà, non è ricollegabile al conferimento della procura alle liti, che risulta perciò rilasciata puramente e semplicemente, senza comprendere anche il potere del difensore di proporre appello. 4 3. Il caso in esame risulta del tutto sovrapponibile a quello esaminato dalle Sezioni unite AR. Invero, la procura speciale conferita dalla parte civile era del seguente tenore: «Io sottoscritto SE FR, nato (…), residente (…), conferisco all’avv. Mario Pisano del Foro di Cagliari con studio (…), procura speciale al fine della costituzione di parte civile nei confronti di ON RI nato (…), conferendogli espressamente tutte le facoltà contemplate dal codice di rito». Dal contenuto della procura emerge che l’atto attiene esclusivamente al mandato per la costituzione di parte civile, mentre manca qualsiasi riferimento alla facoltà di impugnazione, rispetto alla quale non vi è alcuna manifestazione di volontà. Ciò porta a concludere che la procura era stata effettivamente rilasciata, come sostenuto dall'imputato, per un solo grado di giudizio (in tal senso, Sez. 5, n. 42660 del 28/09/2010, P.c. in proc. Moretti, Rv. 249337 – 01, la quale ha ritenuto inammissibile l’appello del difensore della parte civile, munito di procura speciale conferita "con ogni più ampia facoltà difensiva, nessuna esclusa ed eccettuata", senza alcun riferimento alla facoltà di impugnazione. Si veda, altresì, Sez. 3, n. 37220 del 16/05/2013, Rv. 256972 - 01). A tanto consegue l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di primo grado. Tale inammissibilità, non rilevata dal giudice di appello, deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 5, n. 27135 del 23/03/2018, M., Rv. 273231 – 01; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).
4. Poiché l’impugnazione proposta dalla parte civile era sin dall’origine inidonea a instaurare un valido rapporto processuale, la statuizione di inammissibilità travolge la sentenza di appello che deve essere annullata senza rinvio con conseguente cristallizzazione delle statuizioni della sentenza di primo grado (Sez. 5, n. 27135 del 23/03/2018, cit.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'appello della parte civile. Così è deciso, 21/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR EN EL LU OR