Art. 24.
Agli ispettori metrici che compiono le operazioni di verificazioni delle misure, dei pesi e degli strumenti portatili per pesare e misurare, in localita' distanti oltre tre chilometri dalla sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, spettano il rimborso delle spese per il trasporto dei campioni e degli strumenti necessari. Per le operazioni compiute a distanza non superiore a tre chilometri spetta l'indennita' fissa prevista dal decreto ministeriale 7 febbraio 1952 emanato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Per la verificazione periodica di strumenti metrici fissi nell'ambito del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, qualora gli utenti non provvedano direttamente al trasporto del personale, dei campioni e del materiale, all'ispettore spettano le indennita' ed i rimborsi previsti per le verificazioni a domicilio di strumenti metrici portatili.
Per le operazioni compiute fuori del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto, e' dovuta la normale indennita' di missione non cumulabile con quelle eventualmente dovute ai sensi degli articoli 139 , 139-bis e 139-ter del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 .
Agli ispettori metrici che compiono le operazioni di verificazioni delle misure, dei pesi e degli strumenti portatili per pesare e misurare, in localita' distanti oltre tre chilometri dalla sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, spettano il rimborso delle spese per il trasporto dei campioni e degli strumenti necessari. Per le operazioni compiute a distanza non superiore a tre chilometri spetta l'indennita' fissa prevista dal decreto ministeriale 7 febbraio 1952 emanato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Per la verificazione periodica di strumenti metrici fissi nell'ambito del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, qualora gli utenti non provvedano direttamente al trasporto del personale, dei campioni e del materiale, all'ispettore spettano le indennita' ed i rimborsi previsti per le verificazioni a domicilio di strumenti metrici portatili.
Per le operazioni compiute fuori del comune sede dell'ufficio metrico permanente o temporaneo, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto, e' dovuta la normale indennita' di missione non cumulabile con quelle eventualmente dovute ai sensi degli articoli 139 , 139-bis e 139-ter del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 .