TAR Roma, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 178
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. c) del d.l. 98/2011, dell'art. 1, comma 131, lett. b) della legge 228/2012, e dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 per violazione degli artt. 3, 23, 42, 53, 113, 117 Cost. e principi eurounitari

    Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendo le censure infondate, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2024 che hanno ritenuto ragionevole e proporzionato il meccanismo del payback.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'Accordo Stato-Regioni del 7.11.2019 per violazione di legge e principi di affidamento, certezza del diritto e buona fede

    Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendo le censure infondate, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2024.

  • Rigettato
    Violazione della normativa sul ripiano per mancato scorporo del costo del servizio dal costo del dispositivo medico

    Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendo le censure infondate, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2024.

  • Rigettato
    Violazione dei principi sulla trasparenza amministrativa e eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendo le censure infondate, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale n. 139 e 140 del 2024.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 e del principio di partecipazione

    Il Collegio ha dichiarato inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando precedenti giurisprudenziali della Sezione Terza Quater del Tar Lazio.

  • Inammissibile
    Violazione dei principi sulla trasparenza e conoscibilità dei dati

    Il Collegio ha dichiarato inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando precedenti giurisprudenziali della Sezione Terza Quater del Tar Lazio.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 e dei decreti attuativi

    Il Collegio ha dichiarato inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando precedenti giurisprudenziali della Sezione Terza Quater del Tar Lazio.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata degli atti impugnati per illegittimità costituzionale delle norme statali

    Il Collegio ha dichiarato inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando precedenti giurisprudenziali della Sezione Terza Quater del Tar Lazio.

  • Inammissibile
    Illegittimità dei provvedimenti per contrasto con il principio di neutralità IVA

    Il Collegio ha dichiarato inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando precedenti giurisprudenziali della Sezione Terza Quater del Tar Lazio.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'Accordo Stato-Regioni del 7.11.2019 per violazione di legge e principi di affidamento, certezza del diritto e buona fede

    Il Collegio ha dichiarato inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando precedenti giurisprudenziali della Sezione Terza Quater del Tar Lazio.

  • Inammissibile
    Illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 103, 113 Cost. e 41 Cost. e norme UE sulla concorrenza

    Il Collegio ha dichiarato inammissibile il motivo aggiunto per inammissibilità formale (mancata notifica) e per difetto di rilevanza e manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, ritenendo che la norma preveda una definizione agevolata facoltativa e non leda il diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 178
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 178
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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