Articolo 1 della Legge 28 dicembre 1959, n. 1211
Articolo 2
Versione
10 febbraio 1960
Art. 1.
Per la concessione, da parte dello Stato, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all' art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737 , e' autorizzato per l'esercizio 1959-60 un ulteriore limite d'impegno di lire 131.625.000. La somma complessiva di lire 4.606.875.000 occorrente per il pagamento dei contributi previsti dal comma precedente, sara' inscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze in ragione, rispettivamente, di annue lire 121.000.000 e lire 10.625.000 dall'esercizio 1959-60 all'esercizio 1993-94.
Entrata in vigore il 10 febbraio 1960