Art. 2.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294 .
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione del decreto-legge 20 giugno 1983, n. 294 .