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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1381/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
SCAFURI ANGELO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2315/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17644/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240054138337000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6996/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate appella la decisione della Corte di giustizia di I° grado di Napoli di accoglimento del ricorso avverso la cartella di pagamento dell'importo complessivo di euro 141.422,07, scaturita dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 della dichiarazione redditi anno di imposta 2020 per omesso versamento di irpef e addizionali.
Il ricorso introduttivo ha dedotto il difetto di motivazione - anche in punto di calcolo degli interessi - e la mancanza di prova specifica della pretesa fiscale - anche ai sensi dell'art. 7 co. 5 bis d. lgs. 546/92, come introdotto dall'art. 6 L. n. 150/2022 - nonchè l'insussistenza dei presupposti e la violazione della procedura di controllo automatizzato.
In particolare, l'interessato espone che a seguito di una prima comunicazione di irregolarità (n.
0034131021071 in data 7.9.2023) - con connesso parziale sgravio - ha provveduto per il tramite del commercialista a regolarizzare la sua posizione, richiedendo, in data 3.10.2023, ulteriore sgravio in relazione ai pagamenti effettuati e risultanti dall'anagrafe tributaria.
Con una seconda comunicazione di irregolarità - avente il medesimo numero della prima ma con diverso codice atto (n. 03217052129) - l'Agenzia, in ragione di quanto come sopra versato, ha dato conto dell'importo residuo (euro 105.237,37), comprensivo delle sanzioni ridotte di un terzo, al quale ha fatto seguito il piano di rateizzo, rispettato con versamento della prima rata in data 5.12.2023 e della seconda in data 2.4.2024.
Ciò nonostante, la cartella oggetto del presente giudizio reca l'intero importo originario - pari ad euro
141.422,07 - senza la riduzione delle sanzioni e senza l'indicazione della base imponibile e del calcolo dei relativi interessi.
La decisione di primo grado è stata motivata dalla considerazione che l'operato dell'amministrazione finanziaria "non sembra essere stato improntato al rispetto del principio di buona fede in senso oggettivo - che deve sempre caratterizzare i rapporti tra Fisco e Contribuente ex art. 10 L. n. 212/2000- non avendo tenuto in debito quanto già pagato dal contribuente e riportato nella stessa ultima comunicazione di irregolarità, rideterminando la somma che restava ancora da versare da parte del contribuente in euro
125.588,00 (cfr. provvedimento di sgravio parziale in atti) e non in quella dallo stesso ricorrente correttamente indicata e sopra richiamata, pari ad euro 105.237,37, il cui pagamento veniva pienamente rispettato, in quanto effettuato nel pieno rispetto delle date di scadenza indicate dalla stessa Agenzia nel piano di rateizzo relativo al definitivo sgravio ottenuto.
"Detto in altri termini, l'azione amministrativa 'de qua' risulta violativa non solo del prefato art. 10 L. n.
212/2000 (cd. 'Statuto dei diritti del contribuente'), non avendo tenuto conto del piano di rateizzo (di cui l'amministrazione assumeva, apoditticamente, di non essere a conoscenza), pienamente rispettato nei termini, e di quanto già versato precedentemente dal contribuente, ma anche della stessa normativa di cui all'art. 7 co. 5 bis d. lgs. 546/92, come introdotto dall'art. 6 L. n. 150/2022, che onera l'amministrazione finanziaria di comprovare la legittimità della sua pretesa fiscale: onus probandi che, nel caso 'de quo', non risulta evidentemente adempiuto da parte dell'amministrazione stessa, risultando, dunque, l'atto impositivo in questione sfornito, altresì, di una sufficiente motivazione sul punto: infatti, sebbene lo stesso abbia fatto riferimento alla seconda comunicazione di irregolarità...relativa al definitivo sgravio ottenuto, con il connesso, esatto residuo importo da pagare pari ad euro 105.237,37, tuttavia lo stesso atto impositivo in oggetto riportava l'erroneo e del tutto apodittico importo pari ad euro 141.422,07, indicato in cartella, nonostante il richiamo in essa alla suddetta seconda comunicazione di irregolarità che indicava il suindicato importo pari ad euro 105.237,37".
Sotto questo profilo, il Collegio di prime cure non ha accolto la domanda dell'Agenzia di cessazione parziale della materia del contendere, che rideterminava la somma ancora da versare da parte del contribuente in modo erroneo rispetto a quella risultante dallo sgravio ottenuto (ripetesi euro 125.588,00 invece di euro 105.237,37).
L'appello rileva che "i primi giudici non hanno applicato la normativa di riferimento, hanno interpretato erroneamente i motivi posti alla base del recupero effettuato dall'Ufficio con il ruolo contenuto nella cartella impugnata e, inoltre, hanno effettuato una erronea valutazione dei fatti".
Osserva che - poichè il contribuente non ha mai contestato nel merito la debenza degli importi dovuti ma solo l'applicazione delle sanzioni in misura piena - l'accoglimento integrale del ricorso e il conseguente annullamento sic et simpliciter dell'iscrizione a ruolo e della cartella appaiono del tutto illegittimi in quanto hanno annullato un debito erariale, così come rideterminato dall'Ufficio in risposta all'istanza di riesame della comunicazione presentata, che è stato riconosciuto dovuto dallo stesso contribuente laddove lo stesso aveva iniziato a versare le rate da lui calcolate sull'importo dovuto così come rideterminato dall'Ufficio e, pertanto, aveva prestato acquiescenza al recupero delle imposte irpef ed addizionali così come esposte nella seconda comunicazione di irregolarità ricevuta.
"I giudici di prime cure avrebbero dovuto specificare nella motivazione e nel dispositivo della sentenza che, pur annullando la cartella, il contribuente doveva essere riammesso alla rateazione così come iniziata (c.d. remissione in bonis) con conseguente obbligo al versamento delle restanti rate ma, senza tale specifica disposizione, il solo annullamento dell'iscrizione a ruolo e della cartella è del tutto illegittimo a fronte di un debito erariale dovuto e riconosciuto dallo stesso contribuente".
Prima della cartella impugnata non vi è stato alcun sgravio ma solo la parziale regolarizzazione della prima comunicazione di irregolarità, che ha comportato la diminuzione della sola imposta irpef come risulta dalla seconda e definitiva comunicazione di irregolarità, per cui il termine di scadenza per il versamento dell'importo o della prima rata è quello di trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
Orbene, l'iscrizione a ruolo è stata effettuata in quanto il versamento della prima rata è avvenuto oltre il succitato termine di trenta giorni considerando anche i successivi sette giorni (c.d. lieve inadempimento) previsto dall'art. 15-ter, commi 3 e 4, del D.P.R. 602/73 così come la cartella notificata conteneva il ruolo iscritto senza riduzione delle sanzioni proprio in quanto il rateizzo con il beneficio (della riduzione delle sanzioni) non si era perfezionato per il tardivo versamento della prima rata.
"I primi giudici richiamano la prima comunicazione di irregolarità inviata telematicamente all'intermediario con la relativa normativa secondo cui il termine di versamento della prima rata è entro i 90 giorni dalla ricezione avvenuta in data 07/09/2023 senza considerare che tale comunicazione è stata rettificata e sostituita dalla successiva seconda e definitiva comunicazione di irregolarità con la quale il contribuente non ha ottenuto alcun sgravio parziale ma solo la rettifica degli importi dovuti e che proprio gli importi di tale seconda comunicazione, avente non a caso un diverso codice atto peraltro indicato in cartella, sono stati iscritti a ruolo applicando le sanzioni in misura piena in quanto il versamento della prima rata è stato effettuato oltre il termine di trentasette giorni (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione previsti dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 462/97 + sette giorni previsti dall'art. 15-ter del D.P.R. 602/73 per il lieve inadempimento) dalla data di ricevimento della seconda e definitiva comunicazione".
Specificamente il termine per il versamento della prima rata decorrente dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute - inviata dall'Ufficio e ricevuta dal contribuente in data 03/10/2023 - scadeva il 02/11/2023 (con gli ulteriori sette giorni di tolleranza per il lieve inadempimento) - ovvero come sopra entro i trenta giorni dal ricevimento della seconda e definitiva comunicazione, per cui il versamento della prima rata effettuato in data 05/12/2023 è tardivo con conseguente decadenza dal beneficio della riduzione delle sanzioni.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito, eccependo in via pèreliminare preclusioni in rito.
All'udienza del 21 novembre 2025, tenutasi come da relativo verbale, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio ha ad oggetto l'entità delle sanzioni dovute - se in misura piena ovvero ridotte di un terzo - per il mancato versamento dell'imposta da parte del contribuente, come riscontrato a seguito del controllo automatizzato.
A stretto rigore l'appello è inammissibile ancor prima che infondato, atteso che esso, come esattamente eccepito dall'appellata, non contiene specifiche censure alle argomentazioni sviluppate a fondamento della sentenza gravata se non quelle generiche relative alla ricostruzione dei fatti ed alla correttezza dell'operato dell'appellante.
Invero, a fronte del dictum giudiziale surriportato - che in estrema sintesi valorizza la prova in atti del tempestivo pagamento delle rate del piano di rateizzo - l'appellante si limita a riproporre le controdeduzioni difensive sviluppate in primo grado.
In ogni caso l'appello è infondato nel merito.
L'appellante sostiene che, prontamente esaminata l'istanza di riesame della prima comunicazione, ha iscritto a ruolo gli importi dovuti così come risultanti dalla seconda e definitiva comunicazione di irregolarità, applicando le sanzioni in misura piena in quanto i relativi versamenti sono stati effettuati in maniera tardiva ("il contribuente è decaduto dal beneficio della rateazione con riduzione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 462/1997 - norma agevolativa e quindi di stretta interpretazione - per tardivo versamento della prima rata a causa di un suo errore laddove ha predisposto un piano di rateizzo indicando le date di elaborazione e ricevimento della prima comunicazione e non della seconda e definitiva comunicazione").
L'assunto non può essere condiviso, atteso che, come esattamente rilevato in primo grado, risulta che il contribuente ha provveduto tempestivamente e regolarmente a tutti gli adempimenti dovuti a seguito delle due comunicazioni di irregolarità succedutisi – peraltro la prima indirizzata all'intermediario la seconda all'interessato – ed al piano di rateizzo dal medesimo predisposto ed approvato dall'agenzia.
Tantomeno può rilevarsi il ritardo invocato dall'appellante, considerato che la normativa – in caso di comunicazione d'irregolarità effettuata direttamente al contribuente – prescrive che la regolarizzazione avvenga entro (non i pretesi 30 giorni) bensì 90 giorni (60 + 30 previsti per l'intermediario) con conseguente diritto alla riduzione delle sanzioni.
Valga il vero.
Posto che è pacifico che la parte non ha omesso alcun versamento del piano di rateizzo, la cartella risulta essere stata preceduta dalla prima comunicazione d'irregolarità inviata all'intermediario.
Questi ha tempestivamente provveduto alla richiesta di sgravio non essendo state computate le rate versate (3.10.2023), ha provveduto tramite l'apposita piattaforma civis a richiedere il piano di rateizzo rimodulato (al netto dello sgravio ottenuto) comprensivo delle sanzioni ridotte ad un terzo (al 10%) ex art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/97, inserendo quale data di ricevimento quella (7.9.2023) della prima comunicazione - a lui inviata - coincidente con l'avvio del procedimento di controllo.
A seguito di essa l'Ufficio ha inviato (stavolta) al contribuente la seconda comunicazione d'irregolarità, con la rideterminazione del dovuto (€ 105.237,37).
Ne consegue che, essendo la seconda comunicazione di irregolarità stata inviata al contribuente e non all'intermediario (che aveva ricevuto la prima comunicazione di irregolarità, quella lorda errata), non può ravvisarsi alcun ritardo negli adempimenti prescritti.
Infatti in virtù del comb. disposto dei citt. artt. 2 e 3-bis del D.Lgs. 462/97 e dell'art.
2-bis del D.L.
203/2005, le sanzioni sono ridotte (ad 1/3 del 30% e, quindi, al 10%) se il pagamento del dovuto dopo la riliquidazione del dichiarato ex art. 36 bis DPR 600/73 avviene entro 30 gg. “se l'avviso di irregolarità viene recapitato al contribuente” mentre “se l'avviso viene recapitato all'intermediario” - come nella specie
- il pagamento del dovuto deve avvenire entro i 90 gg. da detta notifica all'intermediario (30 gg. ex D.Lgs.
462/97 più 60 gg. ex D.L. 203/2005).
Nella specie, si ripete, l'intermediario del contribuente, ricevuta la prima comunicazione di irregolarità il
7.9.2023 e ottenuto lo sgravio, ha pagato la prima rata del dovuto, con le sanzioni ridotte, il 5 dicembre
2023 ovvero entro i 90 gg successivi.
In definitiva, essendosi proceduto nei termini di legge al pagamento della prima rata del piano di rateizzo la misura delle sanzioni deve essere quella ridotta.
Infine, per mera completezza d'esame, appare opportuno osservare che dalla gravata sentenza non può ritenersi discendere il paventato azzeramento del debito riconosciuto dallo stesso contribuente ("la sentenza gravata non avrebbe potuto annullare l'intera iscrizione a ruolo ma sarebbe occorso la specificazione che il contribuente era riammesso alla rateazione così come iniziata,c.d. remissione in bonis, con conseguente obbligo al versamento delle restanti rate") - atteso che l'ammontare di quest'ultimo risulta dal piano di rateizzo che - come sopra predisposto ed approvato - continua ad avere piena efficacia.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00 con attribuzione al difensore del resistente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
SCAFURI ANGELO, Relatore
ACIERNO LOREDANA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2315/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17644/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
33 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240054138337000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6996/2025 depositato il
24/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate appella la decisione della Corte di giustizia di I° grado di Napoli di accoglimento del ricorso avverso la cartella di pagamento dell'importo complessivo di euro 141.422,07, scaturita dal controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 della dichiarazione redditi anno di imposta 2020 per omesso versamento di irpef e addizionali.
Il ricorso introduttivo ha dedotto il difetto di motivazione - anche in punto di calcolo degli interessi - e la mancanza di prova specifica della pretesa fiscale - anche ai sensi dell'art. 7 co. 5 bis d. lgs. 546/92, come introdotto dall'art. 6 L. n. 150/2022 - nonchè l'insussistenza dei presupposti e la violazione della procedura di controllo automatizzato.
In particolare, l'interessato espone che a seguito di una prima comunicazione di irregolarità (n.
0034131021071 in data 7.9.2023) - con connesso parziale sgravio - ha provveduto per il tramite del commercialista a regolarizzare la sua posizione, richiedendo, in data 3.10.2023, ulteriore sgravio in relazione ai pagamenti effettuati e risultanti dall'anagrafe tributaria.
Con una seconda comunicazione di irregolarità - avente il medesimo numero della prima ma con diverso codice atto (n. 03217052129) - l'Agenzia, in ragione di quanto come sopra versato, ha dato conto dell'importo residuo (euro 105.237,37), comprensivo delle sanzioni ridotte di un terzo, al quale ha fatto seguito il piano di rateizzo, rispettato con versamento della prima rata in data 5.12.2023 e della seconda in data 2.4.2024.
Ciò nonostante, la cartella oggetto del presente giudizio reca l'intero importo originario - pari ad euro
141.422,07 - senza la riduzione delle sanzioni e senza l'indicazione della base imponibile e del calcolo dei relativi interessi.
La decisione di primo grado è stata motivata dalla considerazione che l'operato dell'amministrazione finanziaria "non sembra essere stato improntato al rispetto del principio di buona fede in senso oggettivo - che deve sempre caratterizzare i rapporti tra Fisco e Contribuente ex art. 10 L. n. 212/2000- non avendo tenuto in debito quanto già pagato dal contribuente e riportato nella stessa ultima comunicazione di irregolarità, rideterminando la somma che restava ancora da versare da parte del contribuente in euro
125.588,00 (cfr. provvedimento di sgravio parziale in atti) e non in quella dallo stesso ricorrente correttamente indicata e sopra richiamata, pari ad euro 105.237,37, il cui pagamento veniva pienamente rispettato, in quanto effettuato nel pieno rispetto delle date di scadenza indicate dalla stessa Agenzia nel piano di rateizzo relativo al definitivo sgravio ottenuto.
"Detto in altri termini, l'azione amministrativa 'de qua' risulta violativa non solo del prefato art. 10 L. n.
212/2000 (cd. 'Statuto dei diritti del contribuente'), non avendo tenuto conto del piano di rateizzo (di cui l'amministrazione assumeva, apoditticamente, di non essere a conoscenza), pienamente rispettato nei termini, e di quanto già versato precedentemente dal contribuente, ma anche della stessa normativa di cui all'art. 7 co. 5 bis d. lgs. 546/92, come introdotto dall'art. 6 L. n. 150/2022, che onera l'amministrazione finanziaria di comprovare la legittimità della sua pretesa fiscale: onus probandi che, nel caso 'de quo', non risulta evidentemente adempiuto da parte dell'amministrazione stessa, risultando, dunque, l'atto impositivo in questione sfornito, altresì, di una sufficiente motivazione sul punto: infatti, sebbene lo stesso abbia fatto riferimento alla seconda comunicazione di irregolarità...relativa al definitivo sgravio ottenuto, con il connesso, esatto residuo importo da pagare pari ad euro 105.237,37, tuttavia lo stesso atto impositivo in oggetto riportava l'erroneo e del tutto apodittico importo pari ad euro 141.422,07, indicato in cartella, nonostante il richiamo in essa alla suddetta seconda comunicazione di irregolarità che indicava il suindicato importo pari ad euro 105.237,37".
Sotto questo profilo, il Collegio di prime cure non ha accolto la domanda dell'Agenzia di cessazione parziale della materia del contendere, che rideterminava la somma ancora da versare da parte del contribuente in modo erroneo rispetto a quella risultante dallo sgravio ottenuto (ripetesi euro 125.588,00 invece di euro 105.237,37).
L'appello rileva che "i primi giudici non hanno applicato la normativa di riferimento, hanno interpretato erroneamente i motivi posti alla base del recupero effettuato dall'Ufficio con il ruolo contenuto nella cartella impugnata e, inoltre, hanno effettuato una erronea valutazione dei fatti".
Osserva che - poichè il contribuente non ha mai contestato nel merito la debenza degli importi dovuti ma solo l'applicazione delle sanzioni in misura piena - l'accoglimento integrale del ricorso e il conseguente annullamento sic et simpliciter dell'iscrizione a ruolo e della cartella appaiono del tutto illegittimi in quanto hanno annullato un debito erariale, così come rideterminato dall'Ufficio in risposta all'istanza di riesame della comunicazione presentata, che è stato riconosciuto dovuto dallo stesso contribuente laddove lo stesso aveva iniziato a versare le rate da lui calcolate sull'importo dovuto così come rideterminato dall'Ufficio e, pertanto, aveva prestato acquiescenza al recupero delle imposte irpef ed addizionali così come esposte nella seconda comunicazione di irregolarità ricevuta.
"I giudici di prime cure avrebbero dovuto specificare nella motivazione e nel dispositivo della sentenza che, pur annullando la cartella, il contribuente doveva essere riammesso alla rateazione così come iniziata (c.d. remissione in bonis) con conseguente obbligo al versamento delle restanti rate ma, senza tale specifica disposizione, il solo annullamento dell'iscrizione a ruolo e della cartella è del tutto illegittimo a fronte di un debito erariale dovuto e riconosciuto dallo stesso contribuente".
Prima della cartella impugnata non vi è stato alcun sgravio ma solo la parziale regolarizzazione della prima comunicazione di irregolarità, che ha comportato la diminuzione della sola imposta irpef come risulta dalla seconda e definitiva comunicazione di irregolarità, per cui il termine di scadenza per il versamento dell'importo o della prima rata è quello di trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
Orbene, l'iscrizione a ruolo è stata effettuata in quanto il versamento della prima rata è avvenuto oltre il succitato termine di trenta giorni considerando anche i successivi sette giorni (c.d. lieve inadempimento) previsto dall'art. 15-ter, commi 3 e 4, del D.P.R. 602/73 così come la cartella notificata conteneva il ruolo iscritto senza riduzione delle sanzioni proprio in quanto il rateizzo con il beneficio (della riduzione delle sanzioni) non si era perfezionato per il tardivo versamento della prima rata.
"I primi giudici richiamano la prima comunicazione di irregolarità inviata telematicamente all'intermediario con la relativa normativa secondo cui il termine di versamento della prima rata è entro i 90 giorni dalla ricezione avvenuta in data 07/09/2023 senza considerare che tale comunicazione è stata rettificata e sostituita dalla successiva seconda e definitiva comunicazione di irregolarità con la quale il contribuente non ha ottenuto alcun sgravio parziale ma solo la rettifica degli importi dovuti e che proprio gli importi di tale seconda comunicazione, avente non a caso un diverso codice atto peraltro indicato in cartella, sono stati iscritti a ruolo applicando le sanzioni in misura piena in quanto il versamento della prima rata è stato effettuato oltre il termine di trentasette giorni (trenta giorni dal ricevimento della comunicazione previsti dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 462/97 + sette giorni previsti dall'art. 15-ter del D.P.R. 602/73 per il lieve inadempimento) dalla data di ricevimento della seconda e definitiva comunicazione".
Specificamente il termine per il versamento della prima rata decorrente dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute - inviata dall'Ufficio e ricevuta dal contribuente in data 03/10/2023 - scadeva il 02/11/2023 (con gli ulteriori sette giorni di tolleranza per il lieve inadempimento) - ovvero come sopra entro i trenta giorni dal ricevimento della seconda e definitiva comunicazione, per cui il versamento della prima rata effettuato in data 05/12/2023 è tardivo con conseguente decadenza dal beneficio della riduzione delle sanzioni.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito, eccependo in via pèreliminare preclusioni in rito.
All'udienza del 21 novembre 2025, tenutasi come da relativo verbale, la causa è stata introitata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno giudizio ha ad oggetto l'entità delle sanzioni dovute - se in misura piena ovvero ridotte di un terzo - per il mancato versamento dell'imposta da parte del contribuente, come riscontrato a seguito del controllo automatizzato.
A stretto rigore l'appello è inammissibile ancor prima che infondato, atteso che esso, come esattamente eccepito dall'appellata, non contiene specifiche censure alle argomentazioni sviluppate a fondamento della sentenza gravata se non quelle generiche relative alla ricostruzione dei fatti ed alla correttezza dell'operato dell'appellante.
Invero, a fronte del dictum giudiziale surriportato - che in estrema sintesi valorizza la prova in atti del tempestivo pagamento delle rate del piano di rateizzo - l'appellante si limita a riproporre le controdeduzioni difensive sviluppate in primo grado.
In ogni caso l'appello è infondato nel merito.
L'appellante sostiene che, prontamente esaminata l'istanza di riesame della prima comunicazione, ha iscritto a ruolo gli importi dovuti così come risultanti dalla seconda e definitiva comunicazione di irregolarità, applicando le sanzioni in misura piena in quanto i relativi versamenti sono stati effettuati in maniera tardiva ("il contribuente è decaduto dal beneficio della rateazione con riduzione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 462/1997 - norma agevolativa e quindi di stretta interpretazione - per tardivo versamento della prima rata a causa di un suo errore laddove ha predisposto un piano di rateizzo indicando le date di elaborazione e ricevimento della prima comunicazione e non della seconda e definitiva comunicazione").
L'assunto non può essere condiviso, atteso che, come esattamente rilevato in primo grado, risulta che il contribuente ha provveduto tempestivamente e regolarmente a tutti gli adempimenti dovuti a seguito delle due comunicazioni di irregolarità succedutisi – peraltro la prima indirizzata all'intermediario la seconda all'interessato – ed al piano di rateizzo dal medesimo predisposto ed approvato dall'agenzia.
Tantomeno può rilevarsi il ritardo invocato dall'appellante, considerato che la normativa – in caso di comunicazione d'irregolarità effettuata direttamente al contribuente – prescrive che la regolarizzazione avvenga entro (non i pretesi 30 giorni) bensì 90 giorni (60 + 30 previsti per l'intermediario) con conseguente diritto alla riduzione delle sanzioni.
Valga il vero.
Posto che è pacifico che la parte non ha omesso alcun versamento del piano di rateizzo, la cartella risulta essere stata preceduta dalla prima comunicazione d'irregolarità inviata all'intermediario.
Questi ha tempestivamente provveduto alla richiesta di sgravio non essendo state computate le rate versate (3.10.2023), ha provveduto tramite l'apposita piattaforma civis a richiedere il piano di rateizzo rimodulato (al netto dello sgravio ottenuto) comprensivo delle sanzioni ridotte ad un terzo (al 10%) ex art. 2, comma 2, D.Lgs. 462/97, inserendo quale data di ricevimento quella (7.9.2023) della prima comunicazione - a lui inviata - coincidente con l'avvio del procedimento di controllo.
A seguito di essa l'Ufficio ha inviato (stavolta) al contribuente la seconda comunicazione d'irregolarità, con la rideterminazione del dovuto (€ 105.237,37).
Ne consegue che, essendo la seconda comunicazione di irregolarità stata inviata al contribuente e non all'intermediario (che aveva ricevuto la prima comunicazione di irregolarità, quella lorda errata), non può ravvisarsi alcun ritardo negli adempimenti prescritti.
Infatti in virtù del comb. disposto dei citt. artt. 2 e 3-bis del D.Lgs. 462/97 e dell'art.
2-bis del D.L.
203/2005, le sanzioni sono ridotte (ad 1/3 del 30% e, quindi, al 10%) se il pagamento del dovuto dopo la riliquidazione del dichiarato ex art. 36 bis DPR 600/73 avviene entro 30 gg. “se l'avviso di irregolarità viene recapitato al contribuente” mentre “se l'avviso viene recapitato all'intermediario” - come nella specie
- il pagamento del dovuto deve avvenire entro i 90 gg. da detta notifica all'intermediario (30 gg. ex D.Lgs.
462/97 più 60 gg. ex D.L. 203/2005).
Nella specie, si ripete, l'intermediario del contribuente, ricevuta la prima comunicazione di irregolarità il
7.9.2023 e ottenuto lo sgravio, ha pagato la prima rata del dovuto, con le sanzioni ridotte, il 5 dicembre
2023 ovvero entro i 90 gg successivi.
In definitiva, essendosi proceduto nei termini di legge al pagamento della prima rata del piano di rateizzo la misura delle sanzioni deve essere quella ridotta.
Infine, per mera completezza d'esame, appare opportuno osservare che dalla gravata sentenza non può ritenersi discendere il paventato azzeramento del debito riconosciuto dallo stesso contribuente ("la sentenza gravata non avrebbe potuto annullare l'intera iscrizione a ruolo ma sarebbe occorso la specificazione che il contribuente era riammesso alla rateazione così come iniziata,c.d. remissione in bonis, con conseguente obbligo al versamento delle restanti rate") - atteso che l'ammontare di quest'ultimo risulta dal piano di rateizzo che - come sopra predisposto ed approvato - continua ad avere piena efficacia.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese di giudizio liquidate in euro 3000,00 con attribuzione al difensore del resistente dichiaratosi antistatario.