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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2690/2024 R.G. promossa ex art. 31 D. Lgs 150/2011 da:
, cittadina italiana (nata a [...] il [...]) e residente negli Stati Uniti Parte_1
d'America, rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Danila
Brugnoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Viale Mentana n. 10
- Ricorrente -
contro
presso il Tribunale di Parma Controparte_1
- Resistente - in punto a: “mutamento di sesso e rettifica dati anagrafici”
Conclusioni
All'udienza del 16 aprile 2025, disposta la discussione orale della causa, la ricorrente si riportava al ricorso e insisteva per l'accoglimento delle domande tutte ivi articolate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 31 D. Lgs 150/2011, chiedeva disporsi la rettificazione del proprio atto Parte_1 di nascita, mediante la sostituzione dell'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” nonché del Per_ prenome da ” a , con conseguente ordine all'Ufficiale dello stato civile di provvedere ai Pt_1
relativi adempimenti. In subordine, laddove il Tribunale avesse ritenuto necessaria la previa autorizzazione all'intervento chirurgico, chiedeva concedersi l'autorizzazione per sottoporsi agli pagina 1 di 6 interventi chirurgici di affermazione di genere e conseguentemente disporsi la rettificazione del proprio atto di nascita.
La ricorrente premetteva di essere cittadina italiana e di essere iscritta alla sezione AIRE del Comune di
Parma con residenza negli Stati Uniti d'America, Circoscrizione consolare di New York, città Ithaca
NY, posto che nell'anno 2017 si era trasferita negli Stati Uniti, dove aveva proseguito il proprio percorso di studi sino al conseguimento della laurea in ingegneria meccanica.
Par A sostegno delle domande svolte, la allegava di aver sentito, sin dalla prima infanzia, una forte discrasia tra il genere percepito e quello biologicamente a lei assegnato alla nascita, cioè quello femminile, giacché sin da piccola aveva manifestato una natura psicologica e un comportamento tipicamente maschili. Quindi, finito il liceo ed iniziata l'università negli Stati Uniti, nel 2021, aveva intrapreso un percorso diagnostico terapeutico, sottoponendosi a un percorso psichiatrico, all'esito del quale le era stata diagnosticata una disforia di genere. Aveva iniziato, da oltre un anno, il trattamento ormonale mascolinizzante, mostrando una graduale assunzione dei caratteri maschili, unitamente ad un evidente miglioramento del benessere soggettivo. In America aveva già ottenuto la riassegnazione del Per_ nome (da a e la sua patente americana era stata aggiornata. Pt_1
Tanto esposto in fatto, la ricorrente, in via pregiudiziale, affermava che nella specie doveva ritenersi sussistente la competenza giurisdizionale del Tribunale adito, sulla base del combinato disposto dell'art. 24 L. 218/96, a norma del quale l'esistenza e il contenuto del diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto interessato, e dell'art. 95 DPR n. 396/2000, secondo cui, in materia di rettificazione degli atti dello stato civile, è competente il Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio presso il quale è registrato l'atto da rettificarsi.
Nel merito, assumeva che la documentazione depositata dava atto del percorso medico intrapreso, con figure professionali differenti. In particolare, dai documenti di causa emergeva come ella si fosse già sottoposta a un percorso psichiatrico, che aveva condotto alla diagnosi di disforia di genere, e avesse successivamente iniziato l'assunzione di terapia ormonale di testosterone, consigliata dagli specialisti, mostrando un graduale aumento dei caratteri maschili secondari, unitamente ad un evidente miglioramento del benessere soggettivo. Pertanto, era suo interesse tutelare il proprio diritto all'identità personale e all'integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra identità fisica e dati anagrafici, con la rettifica del nome e del genere anagrafico a prescindere e prima dell'effettuazione di eventuali interventi chirurgici di riassegnazione del sesso. Alla luce della recente pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzione, rilevava che ormai non era più necessaria l'autorizzazione del Tribunale per poter accedere agli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, comunque consigliati dagli specialisti.
pagina 2 di 6 Il PM, ritualmente evocato in giudizio, si costituiva , non opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16 aprile 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione orale e all'esito rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
*****
In via preliminare va osservato che la mancanza di controinteressati (essendo la ricorrente libera di stato e senza figli) giustifica la proposizione dell'azione —secondo il rito ordinario, come previsto dall'art. 31 del d.l.vo 1.9.2011 n. 150, nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie — soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
Nel merito, la domanda proposta appare fondata e va accolta.
Nel dettaglio, il complesso delle circostanze esposte, corredate da adeguata documentazione, attestano che la ricorrente ha seguito, e sta seguendo, un percorso di transizione con terapia ormonale ed è affetta da una "disforia di identità di genere", che può essere superata soltanto con la transizione dal sesso femminile al sesso maschile. La coscienza e volontà della scelta, nonché la capacità della ricorrente di assumere in piena consapevolezza la decisione di ottenere l'attribuzione del sesso maschile, con conseguente rettifica del sesso anagrafico, e di sottoporsi eventualmente ai trattamenti medico- chirurgici di affermazione di genere, risultano confermate dagli esiti degli accertamenti medici e psicodiagnostici cui la medesima si è sottoposta prima del processo.
Dal certificato rilasciato in data 26 febbraio 2024 dal dott. endocrinologo presso il Cornell Persona_2
Health della Cornell University, emerge la diagnosi di Disforia di Genere (v. doc. 6), essendo stata accertata la sussistenza nella Liu di una incongruenza tra il genere vissuto e quello assegnatole alla nascita. Da tale certificato emerge, inoltre, che la ricorrente ha intrapreso una terapia ormonale nel febbraio 2023. Tale terapia è tuttora in corso, mediante l'utilizzo di gel transdermico di testosterone (v. doc. 11: certificato medico in data 14 novembre 2024, a firma del dott. . Secondo Persona_3
quanto emerge dalla documentazione medica agli atti, il trattamento ormonale ha certamente conferito alla persona un maggiore benessere psicofisico, consolidando la percezione di sé al maschile, considerata stabile, integrata ed irreversibile.
La diagnosi di disforia di genere è stata confermata in data 7 marzo 2024 dal dott. Persona_4
psicologo presso il Cornell Health della Cornell University, il quale ha rilevato una marcata
Par incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita alla e il genere dalla
Par stessa vissuto ed espresso;
il forte desiderio della di liberarsi dai propri caratteri riproduttivi sessuali primari e secondari nonché il desiderio di presentarsi e di essere trattata come uomo. Il dott. ha evidenziato l'assenza di elementi ostativi sul piano psicopatologico alla continuazione dell'iter Per_4
terapeutico intrapreso.
pagina 3 di 6 Alla luce di queste evidenze documentali e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 19 marzo 2025, non è necessario il compimento di ulteriori approfondimenti istruttori.
Si ricorda in via generale che, alla luce di ormai risalenti arresti della giurisprudenza costituzionale,
l'identità sessuale rientra nell'alveo dei diritti fondamentali della persona ed è concetto che va ricostruito non solo sulla base delle caratteristiche “fisiche” (maschili o femminili) ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (v. Corte Costituzionale n. 161/1985).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della Legge n. 164/1982 che <…il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa
“quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale>> (così Cass. civ. n. 15138/2015).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 221/2015, ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui
<il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico>>.
pagina 4 di 6 Anche nel 2017, la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'<intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata>>. Tale percorso può essere compiuto anche unicamente mediante trattamenti ormonali e sostegno psicopatologico-comportamentale (v. Corte Costituzionale n.
180/2017).
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che ha effettivamente Parte_1 acquisito l'identità di genere maschile in modo definitivo, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici, psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma della L. 14 aprile 1982, n. 164, art. 1, va quindi attribuito a sesso diverso da Parte_1 quello enunciato nell'atto di nascita, anche prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che <alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, della L. n. 164 del 1982, art. 1, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nel D. lgs. n. 150 del 2011, art.
31, comma 4, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale>> (v. Cass. civ. n. 15138/2015).
Va altresì accolta anche la domanda di rettifica del prenome, dovendo ritenersi ammissibile tale rettifica a fronte della rilevanza che il nome assume ai fini dell'attribuzione dell'identità di genere.
Deve essere quindi ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di rettificare l'atto di nascita, nel senso che ove viene indicato il sesso “femminile” deve intendersi “maschile” ed ove è indicato il prenome ” deve, invece, riportarsi il prenome “Jess”, provvedendo alle relative Pt_1
annotazioni.
Occorre poi rilevare che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la pagina 5 di 6 prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio appare in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis», non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico. In tale ipotesi,
l'accesso ai trattamenti chirurgici è rimesso esclusivamente alla libera autodeterminazione della parte e diviene automatico in esito all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Pertanto, alla luce del mutato quadro giurisprudenziale e in particolare dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri al sesso anagrafico non necessita più dell'autorizzazione giudiziale.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...], nel Parte_1 senso che ove viene indicato il sesso “femminile” deve intendersi “maschile” ed ove è indicato il Per_ prenome ” deve intendersi;
Pt_1
2) ORDINA All'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di provvedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita relativo a;
Parte_1
3) NULLA sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma, il 28 aprile 2025
Il Giudice relatore-estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice relatore-estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2690/2024 R.G. promossa ex art. 31 D. Lgs 150/2011 da:
, cittadina italiana (nata a [...] il [...]) e residente negli Stati Uniti Parte_1
d'America, rappresentata e difesa, giusta delega allegata al ricorso introduttivo, dall'Avv. Danila
Brugnoli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Viale Mentana n. 10
- Ricorrente -
contro
presso il Tribunale di Parma Controparte_1
- Resistente - in punto a: “mutamento di sesso e rettifica dati anagrafici”
Conclusioni
All'udienza del 16 aprile 2025, disposta la discussione orale della causa, la ricorrente si riportava al ricorso e insisteva per l'accoglimento delle domande tutte ivi articolate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 31 D. Lgs 150/2011, chiedeva disporsi la rettificazione del proprio atto Parte_1 di nascita, mediante la sostituzione dell'indicazione del sesso da “femminile” a “maschile” nonché del Per_ prenome da ” a , con conseguente ordine all'Ufficiale dello stato civile di provvedere ai Pt_1
relativi adempimenti. In subordine, laddove il Tribunale avesse ritenuto necessaria la previa autorizzazione all'intervento chirurgico, chiedeva concedersi l'autorizzazione per sottoporsi agli pagina 1 di 6 interventi chirurgici di affermazione di genere e conseguentemente disporsi la rettificazione del proprio atto di nascita.
La ricorrente premetteva di essere cittadina italiana e di essere iscritta alla sezione AIRE del Comune di
Parma con residenza negli Stati Uniti d'America, Circoscrizione consolare di New York, città Ithaca
NY, posto che nell'anno 2017 si era trasferita negli Stati Uniti, dove aveva proseguito il proprio percorso di studi sino al conseguimento della laurea in ingegneria meccanica.
Par A sostegno delle domande svolte, la allegava di aver sentito, sin dalla prima infanzia, una forte discrasia tra il genere percepito e quello biologicamente a lei assegnato alla nascita, cioè quello femminile, giacché sin da piccola aveva manifestato una natura psicologica e un comportamento tipicamente maschili. Quindi, finito il liceo ed iniziata l'università negli Stati Uniti, nel 2021, aveva intrapreso un percorso diagnostico terapeutico, sottoponendosi a un percorso psichiatrico, all'esito del quale le era stata diagnosticata una disforia di genere. Aveva iniziato, da oltre un anno, il trattamento ormonale mascolinizzante, mostrando una graduale assunzione dei caratteri maschili, unitamente ad un evidente miglioramento del benessere soggettivo. In America aveva già ottenuto la riassegnazione del Per_ nome (da a e la sua patente americana era stata aggiornata. Pt_1
Tanto esposto in fatto, la ricorrente, in via pregiudiziale, affermava che nella specie doveva ritenersi sussistente la competenza giurisdizionale del Tribunale adito, sulla base del combinato disposto dell'art. 24 L. 218/96, a norma del quale l'esistenza e il contenuto del diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto interessato, e dell'art. 95 DPR n. 396/2000, secondo cui, in materia di rettificazione degli atti dello stato civile, è competente il Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio presso il quale è registrato l'atto da rettificarsi.
Nel merito, assumeva che la documentazione depositata dava atto del percorso medico intrapreso, con figure professionali differenti. In particolare, dai documenti di causa emergeva come ella si fosse già sottoposta a un percorso psichiatrico, che aveva condotto alla diagnosi di disforia di genere, e avesse successivamente iniziato l'assunzione di terapia ormonale di testosterone, consigliata dagli specialisti, mostrando un graduale aumento dei caratteri maschili secondari, unitamente ad un evidente miglioramento del benessere soggettivo. Pertanto, era suo interesse tutelare il proprio diritto all'identità personale e all'integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra identità fisica e dati anagrafici, con la rettifica del nome e del genere anagrafico a prescindere e prima dell'effettuazione di eventuali interventi chirurgici di riassegnazione del sesso. Alla luce della recente pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzione, rilevava che ormai non era più necessaria l'autorizzazione del Tribunale per poter accedere agli interventi chirurgici di riassegnazione del sesso, comunque consigliati dagli specialisti.
pagina 2 di 6 Il PM, ritualmente evocato in giudizio, si costituiva , non opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16 aprile 2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva la discussione orale e all'esito rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
*****
In via preliminare va osservato che la mancanza di controinteressati (essendo la ricorrente libera di stato e senza figli) giustifica la proposizione dell'azione —secondo il rito ordinario, come previsto dall'art. 31 del d.l.vo 1.9.2011 n. 150, nella sua formulazione ratione temporis applicabile al caso di specie — soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
Nel merito, la domanda proposta appare fondata e va accolta.
Nel dettaglio, il complesso delle circostanze esposte, corredate da adeguata documentazione, attestano che la ricorrente ha seguito, e sta seguendo, un percorso di transizione con terapia ormonale ed è affetta da una "disforia di identità di genere", che può essere superata soltanto con la transizione dal sesso femminile al sesso maschile. La coscienza e volontà della scelta, nonché la capacità della ricorrente di assumere in piena consapevolezza la decisione di ottenere l'attribuzione del sesso maschile, con conseguente rettifica del sesso anagrafico, e di sottoporsi eventualmente ai trattamenti medico- chirurgici di affermazione di genere, risultano confermate dagli esiti degli accertamenti medici e psicodiagnostici cui la medesima si è sottoposta prima del processo.
Dal certificato rilasciato in data 26 febbraio 2024 dal dott. endocrinologo presso il Cornell Persona_2
Health della Cornell University, emerge la diagnosi di Disforia di Genere (v. doc. 6), essendo stata accertata la sussistenza nella Liu di una incongruenza tra il genere vissuto e quello assegnatole alla nascita. Da tale certificato emerge, inoltre, che la ricorrente ha intrapreso una terapia ormonale nel febbraio 2023. Tale terapia è tuttora in corso, mediante l'utilizzo di gel transdermico di testosterone (v. doc. 11: certificato medico in data 14 novembre 2024, a firma del dott. . Secondo Persona_3
quanto emerge dalla documentazione medica agli atti, il trattamento ormonale ha certamente conferito alla persona un maggiore benessere psicofisico, consolidando la percezione di sé al maschile, considerata stabile, integrata ed irreversibile.
La diagnosi di disforia di genere è stata confermata in data 7 marzo 2024 dal dott. Persona_4
psicologo presso il Cornell Health della Cornell University, il quale ha rilevato una marcata
Par incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita alla e il genere dalla
Par stessa vissuto ed espresso;
il forte desiderio della di liberarsi dai propri caratteri riproduttivi sessuali primari e secondari nonché il desiderio di presentarsi e di essere trattata come uomo. Il dott. ha evidenziato l'assenza di elementi ostativi sul piano psicopatologico alla continuazione dell'iter Per_4
terapeutico intrapreso.
pagina 3 di 6 Alla luce di queste evidenze documentali e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 19 marzo 2025, non è necessario il compimento di ulteriori approfondimenti istruttori.
Si ricorda in via generale che, alla luce di ormai risalenti arresti della giurisprudenza costituzionale,
l'identità sessuale rientra nell'alveo dei diritti fondamentali della persona ed è concetto che va ricostruito non solo sulla base delle caratteristiche “fisiche” (maschili o femminili) ma anche sulla base di elementi di ordine psicologico e sociale (v. Corte Costituzionale n. 161/1985).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della Legge n. 164/1982 che <…il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta. Tali caratteristiche, unite alla dimensione tuttora numericamente limitata del transessualismo, inducono a ritenere del tutto coerente con i principi costituzionali e convenzionali un'interpretazione della L. n. 164 del 1982, articoli 1 e 3, che, valorizzando la formula normativa
“quando risulti necessario” non imponga l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. L'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario, mediante rigorosi accertamenti tecnici in sede giudiziale>> (così Cass. civ. n. 15138/2015).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 221/2015, ha, a sua volta, affermato il principio secondo cui
<il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico>>.
pagina 4 di 6 Anche nel 2017, la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'<intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata>>. Tale percorso può essere compiuto anche unicamente mediante trattamenti ormonali e sostegno psicopatologico-comportamentale (v. Corte Costituzionale n.
180/2017).
Alla stregua dei persuasivi elementi raccolti, va riconosciuto che ha effettivamente Parte_1 acquisito l'identità di genere maschile in modo definitivo, tenuto conto che il concetto di identità sessuale attiene al dato complessivo della personalità determinato da un insieme di fattori fisici, psicologici e sociali in tendenziale equilibrio.
A norma della L. 14 aprile 1982, n. 164, art. 1, va quindi attribuito a sesso diverso da Parte_1 quello enunciato nell'atto di nascita, anche prima (o senza) che siano intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, sul rilievo di sistema che <alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, della L. n. 164 del 1982, art. 1, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nel D. lgs. n. 150 del 2011, art.
31, comma 4, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari;
invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale>> (v. Cass. civ. n. 15138/2015).
Va altresì accolta anche la domanda di rettifica del prenome, dovendo ritenersi ammissibile tale rettifica a fronte della rilevanza che il nome assume ai fini dell'attribuzione dell'identità di genere.
Deve essere quindi ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di rettificare l'atto di nascita, nel senso che ove viene indicato il sesso “femminile” deve intendersi “maschile” ed ove è indicato il prenome ” deve, invece, riportarsi il prenome “Jess”, provvedendo alle relative Pt_1
annotazioni.
Occorre poi rilevare che la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la pagina 5 di 6 prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio appare in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis», non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico. In tale ipotesi,
l'accesso ai trattamenti chirurgici è rimesso esclusivamente alla libera autodeterminazione della parte e diviene automatico in esito all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Pertanto, alla luce del mutato quadro giurisprudenziale e in particolare dell'intervenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di cui all'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri al sesso anagrafico non necessita più dell'autorizzazione giudiziale.
Nulla sulle spese, irripetibili, attesa la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così decide:
1) DISPONE la rettificazione dell'atto di nascita di , nata a [...] il [...], nel Parte_1 senso che ove viene indicato il sesso “femminile” deve intendersi “maschile” ed ove è indicato il Per_ prenome ” deve intendersi;
Pt_1
2) ORDINA All'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parma di provvedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di nascita relativo a;
Parte_1
3) NULLA sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma, il 28 aprile 2025
Il Giudice relatore-estensore
(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)
Il Presidente
(dott. Simone Medioli Devoto)
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