Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2025, n. 1866
CASS
Sentenza 27 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 3 dicembre 2024, con la quale è stato accolto il ricorso di un dipendente del Comune di Palermo, in merito a differenze retributive non corrisposte. Il ricorrente sosteneva di avere diritto a tali somme in virtù di contratti collettivi nazionali e integrativi, nonostante il blocco della contrattazione previsto da normative successive. Il Comune, invece, aveva opposto che il blocco si applicasse anche ai contratti di diritto privato, sostenendo che la Corte d'Appello avesse correttamente rigettato la domanda.

Il giudice ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse errato nel negare il diritto del ricorrente a ricevere gli aumenti retributivi, evidenziando che il blocco della contrattazione non si applicava ai contratti di diritto privato, come quello del ricorrente. La Corte ha sottolineato che la normativa in questione non escludeva la possibilità di riconoscere gli aumenti previsti dai contratti collettivi, in quanto il blocco riguardava solo il periodo 2010-2014 e non impediva il riallineamento retributivo. Pertanto, la sentenza impugnata è stata cassata e il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello di Palermo per un nuovo esame, seguendo il principio di diritto stabilito.

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Massime1

Le disposizioni limitative della contrattazione collettiva di cui all'art. 9, comma 17, d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2020, e successivi provvedimenti di proroga, riguardano solo la contrattazione collettiva di diritto pubblico ex art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, pertanto, non si applicano ai rapporti di lavoro con il Comune di Palermo costituti con contratti di diritto privato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 24 del 1986, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 1986. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, sulla base delle menzionate disposizioni limitative, aveva negato a un dipendente del Comune di Palermo gli aumenti retributivi previsti dal c.c.n.l. per le imprese edili e dal contratto integrativo provinciale, pacificamente applicati al suo rapporto di lavoro in forza del citato d.l. n. 96 del 1986).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/2025, n. 1866
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1866
    Data del deposito : 27 gennaio 2025

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