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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/12/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1293/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa FR EN, all'esito dell'udienza del 17/12/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 1293/2025 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. PESENTI ANDREA, dall'avv. RIOMMI MAURIZIO e dall'avv. VERDUCHI DANIELE ricorrente contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_1 art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa MARILU' ALBANESE e dalla dott.ssa
PI TABONE resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
Pag. 1 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ritualmente notificato ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di sentire condannare il convenuto al corretto CP_1 riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato quale assistente amministrativo con contratti a tempo determinato e al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici ed economici, chiedendo quindi la condanna alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive maturate al 30.4.2025 per €
2.311,61 o, in subordine per € 1.189,09 oltre alle differenze maturande in seguito.
La ricorrente ha in particolare evidenziato:
- di aver lavorato quale assistente amministrativo con plurimi contratti a tempo determinato dal 2002 sino al 2011;
- di essere stata immessa in ruolo dal 1.9.2011;
- che prima dell'immissione in ruolo ha prestato servizio per 3184 giorni, ossia 8 anni 8 mesi e 22 giorni;
- che, con decreto di ricostruzione della carriera del 2015, il le ha CP_1
riconosciuto al 1.9.2011 un'anzianità per i servizi pre-ruolo prestati di 7 anni, 1 mese e 24 giorni ai fini giuridici ed economici e di 1 anno, 6 mesi e 28 giorni ai fini solo economici;
- che pertanto le sono state riconosciute le seguenti progressioni stipendiali: dal 1.7.2014 anni 9 (gradone stipendiale da 9 a 14 anni, ritenuto il servizio prestato nel 2013 non utile), dal 1.7.2020 anni 15 (gradone stipendiale da
15 a 20 anni);
- che la valutazione dei servizi pre-ruolo effettuata dal , sulla base CP_1
della previsione di cui all'art. 66 CCNL 1995 e art. 4 comma 3 DPR
399/1998 è illegittima e viola il diritto europeo, poiché determina un differente trattamento dei docenti a termine rispetto a quelli di ruolo;
- che pertanto il avrebbe dovuto sin dall'inizio valutare CP_1
l'anzianità maturata nei servizi pre-ruolo per intero (ossia, 8 anni, 8 mesi e
Pag. 2 di 15 22 giorni) e non invece valutare l'anzianità di 1 anno 6 mesi e 28 giorni solo quando verrà maturato il 20° anno di servizio;
- che tale errata valutazione ha comportato, in suo danno, l'illegittimo slittamento delle progressioni stipendiali di 1 anno, 6 mesi e 28 giorni;
- che oltretutto il non ha nemmeno valutato l'anno 2013 ai fini CP_1
giuridici ed economici;
- che pertanto, a cascata, ha maturato il diritto alle progressioni stipendiali anticipatamente rispetto a quanto riconosciuto dal e CP_1 segnatamente: collocazione nel gradone stipendiale da 9 a 14 anni già al
9.12.2011, nel gradone da 15 a 20 anni già al 9.12.2017 (considerato ai fini giuridici ed economici anche il 2013), nel gradone stipendiale da 21 a
27 anni già dal 9.12.2023;
- che, per effetto di tale slittamento, ha maturato differenze retributive ammontanti ad € 2.311,61 (già considerata la prescrizione quinquennale tenuto conto dell'atto di costituzione in mora del 29.10.2024);
- che, in subordine, anche non volendo considerare l'anno 2013 come valido ai fini giuridici ed economici, a cascata, ha maturato il diritto alle progressioni stipendiali anticipatamente rispetto a quanto riconosciuto dal e segnatamente: collocazione nel gradone stipendiale da 9 a 14 CP_1
anni già al 9.12.2011, nel gradone da 15 a 20 anni già al 9.12.2018, nel gradone stipendiale da 21 a 27 anni già dal 9.12.2024;
- che, per effetto di tale slittamento, ha maturato differenze retributive ammontanti ad € 1.189,09 (già considerata la prescrizione quinquennale tenuto conto dell'atto di costituzione in mora del 29.10.2024);
Ha evidenziato, con ampia disamina sia della normativa che della giurisprudenza:
- che i servizi pre-ruolo sono valutabili in base all'art. 4 del DPR n.
399/1988 oltre che all'art. 66 CCNL Scuola 1995 e dai successivi CCNL
Scuola che espressamente hanno “fatto salvo” proprio l'art. 66 citato;
- che l'art. 569 del d.lgs. 297/1994 stabilisce che i servizi pre-ruolo sono valutati per intero sia a fini giuridici che economici sino a un massimo di
Pag. 3 di 15 tre anni e per la restante parte nella misura di due terzi solo ai fini economici;
- che l'art. 66 del CCNL 1995 prevede il recupero dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici solo con decorrenza, per il personale amministrativo, dal 20° anno di servizio;
- che tali previsioni devono essere disapplicate poiché contrastano con il diritto europeo, come anche riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale, poiché determinano una illegittima discriminazione rispetto al personale di ruolo, il cui servizio è invece valutato per intero;
- che, quanto all'anno 2013, l'Amministrazione ha erroneamente interpretato l'art. 9 del d.l. 78/2010 e l'art. 1 d.P.R. 122/2013, non potendo il temporaneo blocco stipendiale compromettere in modo definitivo lo stato giuridico del docente e conseguentemente l'applicazione in suo favore degli istituti connessi all'anzianità maturata e agli scatti stipendiali.
Si è ritualmente costituito il , che ha chiesto il rigetto del ricorso CP_1 affermando la correttezza della ricostruzione già effettuata sulla base delle norme e della contrattazione collettiva, non contrastanti con il diritto europeo;
ha poi eccepito la prescrizione quinquennale delle somme richieste e la prescrizione decennale del diritto al riconoscimento degli anni di anzianità.
Nelle note di trattazione del 9.12.2025, preso atto della recente sentenza della
Corte di Cassazione sull'anno 2013, il ricorrente ha rinunciato alla domanda svolta in via principale, insistendo per la domanda in via subordinata.
Il Giudice, esaminate le note pervenute, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di approfondimenti istruttori, ha fissato l'udienza del 17/12/2025 per discussione e ha definito il giudizio all'esito dell'udienza tenutasi in trattazione scritta con motivazione contestuale.
2.- Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione formulata dal di CP_1 prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, alla luce del consolidato indirizzo della Suprema Corte, dettata in merito al personale docente ma estensibile al personale amministrativo per identità di ratio, secondo cui
Pag. 4 di 15 “l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti.” (Cass. Civ. Sez. Lav.
Ord. n. 2232 del 30.1.2020).
3.- Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
3.1.- Sul computo dell'anno 2013 a fini giuridici ed economici, si condivide l'orientamento di recente espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 13618 e 13619 del 21.5.2025, i cui principi e motivazione vengono di seguito richiamati anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
È utile, in primo luogo, ricostruire il quadro normativo.
Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, il Legislatore ha disposto, con l'art. 9 comma 1 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, la cristallizzazione per gli anni 2011, 2012 e 2013 del trattamento economico dei dipendenti pubblici, che non poteva superare quello spettante per l'anno 2010. Con particolare riferimento al personale della scuola statale, il Legislatore ha poi dettato al comma 23 una disciplina specifica, prevedendo che “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni
2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. A sua volta, l'art. 8 comma 14 prevede la possibilità di destinare risorse, da individuare “in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi
Pag. 5 di 15 in materia contrattuale per il personale della scuola … sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Con l'art. 1 lett. b del d.P.R. 4 settembre 2013 n. 122, il blocco degli automatismi stipendiali dei pubblici dipendenti è stato prorogato sino a tutto l'anno 2013.
È poi intervenuta la contrattazione collettiva richiamata dall'art. 8 comma 14 del citato d.l. 78/2010, dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 e poi con il CCNL 7 agosto 2014, con la dichiarata finalità di “recuperare” le annualità 2011 e 2012
“ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL
4.8.2011 con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici”. In altri termini, la contrattazione collettiva ha sbloccato le risorse economiche consentendo la maturazione delle progressioni stipendiali in riferimento all'anno 2011 e 2012.
Infine, con l'art. 1 comma 4 del d.l. 23 gennaio 2014 n. 3 il Legislatore ha in sostanza sancito la fine del blocco stipendiale chiarendo che “per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122”.
3.2.- Ebbene, alla luce del quadro normativo sopra riportato, la Suprema Corte ha del tutto escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente e ATA, ai fini stipendiali, per il periodo successivo al 2014.
Segnatamente, la Corte, nelle richiamate pronunce, ha evidenziato che l'art. 9 comma 23 del d.l. 78/2010 (e la successiva proroga disposta con d.P.R.
122/2013) “non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del
Pag. 6 di 15 2012”. Nello specifico, è stato evidenziato che detto meccanismo di sospensione
(previsto in modo analogo per l'impiego pubblico non contrattualizzato al comma 21 dell'art. 9) è riferito ai soli meccanismi di progressione automatica stipendiale basata sulla mera anzianità di servizi;
di contro, con riguardo alla progressione di carriera in senso proprio e ai passaggi di area, il Legislatore, significativamente, si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del blocco. La Corte spiega che la diversità della disciplina si giustifica in ragione del fatto che le progressioni orizzontali e verticali “non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali
(per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito” sicchè “si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle Amministrazioni pubbliche”. In altri termini “è quindi questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra”, che prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, e nell'altro caso la sterilizzazione delle annualità; con la precisazione che detta sterilizzazione determina unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita (principio la cui legittimità è stata ribadita da Corte Cost. n. 310/2013).
In definitiva, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva (ad oggi limitato alle sole annualità 2011 e 2012) il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ad oggi, al solo anno 2013.
Pag. 7 di 15 3.3.- Nel caso di specie, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, deve essere escluso che l'anno 2013 possa essere riconosciuto nella ricostruzione della carriera della ricorrente ai fini del meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali.
Di conseguenza, la domanda formulata in via principale deve essere respinta, considerato che la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di tale annualità proprio ai fini economici, ossia per l'inquadramento nella corretta fascia stipendiale per effetto della ridefinizione delle progressioni economiche, con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Sul punto deve essere precisato che la rinuncia ex art. 306 c.p.c. effettuata dalla ricorrente nelle note di trattazione del 9.12.2025 è priva di effetto in assenza di accettazione della controparte ritualmente costituita.
4.- La domanda formulata dal ricorrente in via subordinata merita invece accoglimento.
È utile, in primo luogo, una breve disamina della normativa applicabile alla questione della ricostruzione della carriera dei servizi pre-ruolo.
4.1.- Con riferimento ai c.d. “servizi pre-ruolo”, l'art. 569 del d.lgs. 16 aprile
1994 n. 297 sanciva, nella formulazione antecedente alla modifica effettuata con
D.L. 13 giugno 2023 n. 69 convertito con L. 10 agosto 2023 n. 103, che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
L'art. 4 comma 3 del d.P.R. 23 agosto 1988 n. 399 prevede poi che “al compimento (…) del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore
(…) l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. La previsione è confermata dall'art. 66 del CCNL Comparto Scuola del 1995, il cui comma 6 richiama espressamente la predetta norma disponendo che “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente
Pag. 8 di 15 prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.
576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
Tale disposizione è tuttora in vigore in quanto i rinnovi successivi del CCNL, come correttamente argomentato dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo, nel dichiarare non applicabili le precedenti norme pattizie, hanno espressamente
“fatto salva” tale disposizione.
In altri termini, alla luce del quadro normativo e pattizio sopra esposto, il lavoro prestato quale dipendente con contratto a termine prima dell'immissione in ruolo veniva riconosciuto dall'Amministrazione ai fini della maturazione dell'anzianità, ma la sua valutazione era conteggiata per intero (ai fini giuridici ed economici) per i primi tre anni, mentre per le annualità successive veniva computata nella misura di due terzi ai soli fini economici. L'anzianità residua ai fini economici, poi, sarebbe stata “recuperata” al compimento (per il personale amministrativo) del ventesimo anno di servizio. È chiaro che un meccanismo di questo tipo determina uno “slittamento” in avanti della progressione della carriera, poiché la minore anzianità maturata implica il raggiungimento dello scaglione stipendiale in un momento successivo rispetto a quello astrattamente dovuto. Si deve rammentare infatti che la contrattazione collettiva ha previsto dei
“gradoni” stipendiali determinati dall'anzianità di servizio che, per il personale amministrativo, sono suddivisi nello scaglione da 0 a 8 anni, da 9 a 14 anni, da
15 a 20 anni, da 21 a 27 anni e così via.
4.2.- Ebbene, si ritiene che tale meccanismo costituisca una violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e di ruolo.
Come noto, a norma della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare ai lavoratori a tempo determinato pari “condizioni di impiego” a meno che non sussistano
“ragioni oggettive” che giustifichino la disparità di trattamento rispetto ai
Pag. 9 di 15 lavoratori a tempo indeterminato. Sul punto, a più riprese sia la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea che la Suprema Corte di Cassazione (da ultimo, tra le molte, vedasi Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 20015 del 27.7.2018, sebbene in riferimento ad altro emolumento spettante ai docenti) hanno evidenziato, con orientamento ormai consolidato che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa
C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 OS Santana);
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro , cit., Per_1
punto 42);
- non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di
Pag. 10 di 15 ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); Per_2
- l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (tra le molte, Cass. Civ. Ord. 2468 del 8.2.2016).
È stato poi osservato che le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore costituiscono “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata). È stato poi affermato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale (…) la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive (…) Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-
302/11 a C 305/11, e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in Per_2 causa C-152/14 . Pt_2
Pag. 11 di 15 Del resto, vi è totale sovrapponibilità delle mansioni espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei ruoli (e comunque, sul punto, il nulla ha allegato né provato) e ciò emerge anche dalla CP_1 disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto quanto all'inquadramento dei lavoratori ed all'espletamento dei compiti propri dell'area amministrativa.
Deve quindi essere esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, sicché la norma di diritto interno che prevede l'abbattimento dell'anzianità riconoscibile dopo l'immissione in ruolo deve essere disapplicata avendo la clausola 4 dell'accordo quadro effetto diretto con obbligo, per il giudice nazionale, di disapplicarla ove risulti preclusa l'interpretazione conforme. Tale interpretazione è confortata dalla giurisprudenza della Suprema
Corte che ha affermato che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs.
n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto
a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. Civ. sez. Lav. sent. n. 31150 del 28.11.2019).
4.3.- Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che la ricorrente, alla data di immissione in ruolo (1.9.2011), aveva svolto servizio quale assistente amministrativo con contratti a tempo determinato dal 2002 al 2011, nei periodi analiticamente indicati in ricorso, per complessivi 8 anni, 8 mesi e 22 giorni. Tali
Pag. 12 di 15 servizi sono stati valutati dal , ai fini della ricostruzione di carriera, in 7 CP_1 anni, 1 mese e 24 giorni ai fini economici e giuridici e 1 anno, 6 mesi e 28 giorni ai soli fini economici (cfr doc. 2 fascicolo ricorrente). In altri termini, l'anzianità ai fini giuridici è stata “abbattuta” di 1 anno, 6 mesi e 28 giorni, salvo recupero, ai soli fini economici, di tale periodo al compimento del 20° anno di servizio.
Tale valutazione è stata effettuata in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e hanno determinato, a cascata, il raggiungimento da parte della ricorrente dell'anzianità utile per accedere alle successive progressioni di carriera con un ritardo di un 1 anno, 6 mesi e 28 giorni. Alla luce delle motivazioni e della giurisprudenza sopra richiamata, previa disapplicazione dell'art. 569 del d.lgs. 297/1994, deve quindi essere riconosciuta alla ricorrente l'anzianità di 8 anni, 8 mesi e 22 giorni, sia ai fini economici che giuridici, già con decorrenza dall'immissione in ruolo avvenuta il 1.9.2011.
Di conseguenza, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere le seguenti progressioni di carriera: di 8 anni, 8 mesi e 22 giorni con decorrenza dall'immissione in ruolo del 1.9.2011; di 9 anni con decorrenza dal 9.12.2011, di
15 anni con decorrenza dal 9.12.2018 (non considerato l'anno 2013, per le motivazioni anzidetta), di 21 anni con decorrenza dal 9.12.2024 con conseguente inserimento nei relativi gradoni stipendiali. Tali progressioni sono peraltro state condivise dal nella propria memoria difensiva per il caso di CP_1 accoglimento della domanda (cfr pag. 9 memoria).
4.4.- Ne consegue altresì il diritto della ricorrente alle differenze retributive spettanti per l'anticipato passaggio alla successiva fascia stipendiale, per complessivi € 1.189,09 alla data del 30.4.2025, come da conteggi contenuti nel ricorso introduttivo: trattasi di conteggi correttamente elaborati alla luce delle disposizioni normative e della contrattazione collettiva applicabili e che tengono già conto degli arretrati corrisposti alla lavoratrice. Peraltro, il , nel CP_1 rielaborare i conteggi, ha persino ottenuto una somma più elevata (€ 1.471,34) di quella richiesta dalla parte ricorrente, somma tuttavia non liquidabile non potendo il Giudice condannare ultra petita.
Pag. 13 di 15 5.- L'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte resistente è all'evidenza infondata poiché le somme rivendicate dalla ricorrente, come si evince dai conteggi trascritti nel ricorso introduttivo, sono già state calcolate nei limiti della prescrizione quinquennale (ossia dal 29.10.2019 in poi, stante la lettera di costituzione in mora del 29.10.2024, interruttiva della prescrizione – vedasi doc. 6 fascicolo ricorrente).
6.- Le spese di lite vengono complessivamente liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento (da € 1.100,00 a € 5.200,00) e quindi: € 888,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 746,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 2.059,00. Come richiesto dal difensore della parte ricorrente, viene riconosciuta la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, che consente un aumento fino al 30% dei compensi per la redazione dell'atto telematico con tecniche idonee ad agevolarne la consultazione, e quindi per un totale di € 2.200,00 complessivi per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 259,00.
Si ritiene di dover compensare le sopra indicate spese per la metà (stante l'accoglimento solo parziale del ricorso) e di porre la residua metà a carico del
. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso,
1) dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1
dell'anzianità di 8 anni, 8 mesi e 22 giorni con decorrenza dall'immissione in ruolo del 1.9.2011, con conseguente collocamento nel gradone stipendiale: da anni 9 a 14 con decorrenza dal 9.12.2011, da anni 15 a 20 con decorrenza dal 9.12.2018, da anni 21 a 27 con decorrenza dal
9.12.2024;
Pag. 14 di 15 2) condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, al CP_1
pagamento in favore di delle differenze retributive Parte_1
maturate sino al 30.4.2025 per complessivi € 1.189,09, oltre alle ulteriori differenze maturande nel periodo successivo per effetto del collocamento nella corretta fascia stipendiale, oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo;
3) compensa per metà le spese di lite e condanna il al pagamento CP_1
in favore della ricorrente della residua metà, che liquida in € 1.100,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 259,00.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 17/12/2025
Il giudice del lavoro
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