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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 01/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1651/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22.7.2024,
Da:
(C.F. , nata ad [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. DENTI POMPIANI LUDOVICA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, Via San Martino della Battaglia n. 10, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. , nato a [...] in data [...], con CP_1 C.F._2
il patrocinio degli avv.ti GANDINI CECILIA e BRANGI SONIA, elettivamente domiciliato presso il primo difensore in Varese, Via Morazzone n. 5, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
30.9.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. foglio di p.c. congiunte depositate telematicamente in data 7.4.2025)
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e ordinare al Comune di Varese di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., passata in giudicato la sentenza nel capo in cui dichiara la separazione personale tra i coniugi, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra la signora e il signor , celebrato a Varese (VA), il 27 settembre 2003 Parte_1 CP_1
e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varese di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio.
3. Adottare ogni altro provvedimento conseguente e connesso.
In particolare, i coniugi chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
a) disporre che l'Assegno Unico per i figli ed sia percepito dal sig. e Per_1 Per_2 CP_1
dalla signora in ragione della metà (50%) per ciascun figlio, se e sino a quando dovuti;
Parte_1
b) disporre a carico del sig. la corresponsione dell'importo di Euro 100,00 mensili CP_1
per 12 mesi direttamente a a titolo di contributo per il mantenimento;
Per_2
c) stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento degli stessi;
d) dichiarare compensate le spese legali.
Il signor si impegna a trasferire entro il 30.4.2025 la propria residenza e quella del figlio CP_1
con esso convivente dalla casa coniugale di Cuvio. In difetto di adempimento entro il Per_1
termine del 30.4.2025, resta sin da ora inteso che la signora sarà libera di ricorrere ai Parte_1
rimedi a tal fine previsti per legge.
In merito al divorzio, i coniugi chiedono la conferma delle condizioni di cui al punto 3. a), b), d) e di dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile, stante l'autosufficienza lavorativa di entrambi;
i coniugi chiedono sin da ora che la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/1970 sia acquisita con la modalità dello scambio di note scritte.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 2 di 5 Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA) in data Parte_1 CP_1
27.9.2003 con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Varese dell'anno 2003, atto n. 96, Parte I.
Dall'unione sono nati i figli (Varese) in data 6.5.2003, (Varese) in data 18.6.2004 Per_3 Per_1
ed (Varese) in data 12.7.2006. Per_2
Con ricorso depositato in data 22.7.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , ed maggiorenni ma Per_3 Per_1 Per_2 economicamente non autosufficienti, mediante il versamento dell'importo mensile di euro 350,00 per ciascun figlio (euro 1.050,00 complessivi), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento dell'importo mensile di euro 200,00, oltre a rivalutazione annuale Istat, nonché di pronunciare, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di separazione e CP_1
contestuale divorzio ma chiedendo l'addebito della separazione a carico della moglie, di respingere le avverse domande di mantenimento dei figli maggiorenni e della moglie, nonché di disporre che l'assegno unico universale sia percepito dal padre in misura del 50% per ciascun figlio.
All'udienza dell'12.2.2025 il Giudice relatore invitava le parti a trovare una soluzione conciliativa della controversia e disponeva, su richiesta delle parti, un breve rinvio onde consentire alle parti di valutare l'accordo proposto;
all'udienza del 12.3.2025 veniva disposto un ulteriore rinvio dell'udienza disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Con ordinanza del 9.4.2025, viste le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data
7.4.2025 con cui le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
pagina 3 di 5 La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale. Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale dei figli.
3. Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, NON definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA) in data 27.9.2003 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Varese dell'anno 2003), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Varese (VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
pagina 4 di 5 Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22.7.2024,
Da:
(C.F. , nata ad [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. DENTI POMPIANI LUDOVICA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, Via San Martino della Battaglia n. 10, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Contro
:
(C.F. , nato a [...] in data [...], con CP_1 C.F._2
il patrocinio degli avv.ti GANDINI CECILIA e BRANGI SONIA, elettivamente domiciliato presso il primo difensore in Varese, Via Morazzone n. 5, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
30.9.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. foglio di p.c. congiunte depositate telematicamente in data 7.4.2025)
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e ordinare al Comune di Varese di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., passata in giudicato la sentenza nel capo in cui dichiara la separazione personale tra i coniugi, pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra la signora e il signor , celebrato a Varese (VA), il 27 settembre 2003 Parte_1 CP_1
e ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varese di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio.
3. Adottare ogni altro provvedimento conseguente e connesso.
In particolare, i coniugi chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
a) disporre che l'Assegno Unico per i figli ed sia percepito dal sig. e Per_1 Per_2 CP_1
dalla signora in ragione della metà (50%) per ciascun figlio, se e sino a quando dovuti;
Parte_1
b) disporre a carico del sig. la corresponsione dell'importo di Euro 100,00 mensili CP_1
per 12 mesi direttamente a a titolo di contributo per il mantenimento;
Per_2
c) stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di contributo al mantenimento degli stessi;
d) dichiarare compensate le spese legali.
Il signor si impegna a trasferire entro il 30.4.2025 la propria residenza e quella del figlio CP_1
con esso convivente dalla casa coniugale di Cuvio. In difetto di adempimento entro il Per_1
termine del 30.4.2025, resta sin da ora inteso che la signora sarà libera di ricorrere ai Parte_1
rimedi a tal fine previsti per legge.
In merito al divorzio, i coniugi chiedono la conferma delle condizioni di cui al punto 3. a), b), d) e di dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile, stante l'autosufficienza lavorativa di entrambi;
i coniugi chiedono sin da ora che la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/1970 sia acquisita con la modalità dello scambio di note scritte.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 2 di 5 Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA) in data Parte_1 CP_1
27.9.2003 con atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Varese dell'anno 2003, atto n. 96, Parte I.
Dall'unione sono nati i figli (Varese) in data 6.5.2003, (Varese) in data 18.6.2004 Per_3 Per_1
ed (Varese) in data 12.7.2006. Per_2
Con ricorso depositato in data 22.7.2024 ha adito il Tribunale chiedendo di Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , ed maggiorenni ma Per_3 Per_1 Per_2 economicamente non autosufficienti, mediante il versamento dell'importo mensile di euro 350,00 per ciascun figlio (euro 1.050,00 complessivi), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie, di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento dell'importo mensile di euro 200,00, oltre a rivalutazione annuale Istat, nonché di pronunciare, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di separazione e CP_1
contestuale divorzio ma chiedendo l'addebito della separazione a carico della moglie, di respingere le avverse domande di mantenimento dei figli maggiorenni e della moglie, nonché di disporre che l'assegno unico universale sia percepito dal padre in misura del 50% per ciascun figlio.
All'udienza dell'12.2.2025 il Giudice relatore invitava le parti a trovare una soluzione conciliativa della controversia e disponeva, su richiesta delle parti, un breve rinvio onde consentire alle parti di valutare l'accordo proposto;
all'udienza del 12.3.2025 veniva disposto un ulteriore rinvio dell'udienza disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.
Con ordinanza del 9.4.2025, viste le note di trattazione scritta depositate telematicamente in data
7.4.2025 con cui le parti precisavano congiuntamente le conclusioni, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
pagina 3 di 5 La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale. Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale dei figli.
3. Avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione personale dei coniugi e di scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, ciò a cui si provvede con separata ordinanza.
4. Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, NON definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA) in data 27.9.2003 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Varese dell'anno 2003), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Varese (VA), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese al definitivo;
4. Provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott.ssa Arianna Carimati per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio svolta ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
pagina 4 di 5 Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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