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Sentenza 24 aprile 2023
Sentenza 24 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/04/2023, n. 10884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10884 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10686/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; – ricorrente – contro THE PRODUCTION CLUB LTD., in persona del l.r., sedente in Londra;
- intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. degli ABRUZZI, sez. staccata di Pescara, n. 1121, depositata il 26 ottobre 2015 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 marzo 2023 dal consigliere Alberto Crivelli. Si dà atto che il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Production Club Ltd ha chiesto il rimborso di una ritenuta del 30 % applicata dal proprio committente italiano, RE ER s.p.a., su un compenso per un servizio fotografico, Certif doppia imp Civile Sent. Sez. 5 Num. 10884 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CRIVELLI ALBERTO Data pubblicazione: 24/04/2023 2 di 5 adducendo di non avere una stabile organizzazione in Italia e di essere fiscalmente residente nel Regno Unito, come da certificato che allegava all’istanza. Sul silenzio-rifiuto formatosi, la contribuente proponeva ricorso che la CTP accoglieva. L’Agenzia proponeva così gravame, che la CTR respingeva. 2. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente è rimasta intimata nonostante la regolarità della notifica avvenuta in data 2 maggio 2016. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., in quanto i giudici d’appello avrebbero omesso di accertare, nonostante le allegazioni sul punto della difesa erariale, se il certificato contenesse o meno l’attestazione circa l’avvenuta tassazione del reddito nel Regno Unito. 1.1. Il motivo è inammissibile, poiché l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (da ultimo Cass. 26/04/2022, n.13024). Orbene nella specie il documento, costituito dal certificato rilasciato dall’autorità fiscale britannica, è certamente stato esaminato dalla CTR, come emerge inequivocabilmente dalla sentenza, mentre la sua interpretazione o la sua idoneità non attengono al vizio di omesso esame dello stesso. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 della convenzione italo-britannica sulle doppie imposizioni, e dell’art. 2697, cod. civ., in relazione 3 di 5 all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Asserisce infatti la difesa erariale che la CTR avrebbe ritenuto sufficiente il certificato prodotto, quando invece la genericità dello stesso non avrebbe consentito di configurare l’assolvimento dell’onere probatorio incombente sulla contribuente. 2.1. Il motivo è infondato. La valutazione delle prove è stata oggetto di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e non più oggetto di riesame in sede di legittimità. D’altronde la stessa difesa erariale dà atto del fatto che il certificato afferma come la “società è residente nel Regno Unito ai fini fiscali per il periodo di imposta 2011”. Orbene il modello di convenzione OCSE (il primo risalente al 1963), in attuazione del quale è stata firmata a Pallanza, il 21 ottobre 1988 (poi ratificata con l. 5 novembre 1990, n. 329), la convenzione italo-britannica in tema di doppia imposizione, stabilisce all’art. 4 che l’espressione “residente in uno stato contraente” designa ogni persona al quale, in virtù della legislazione dello Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato (“is liable to tax”), e nel relativo commentario si legge che la disposizione è proprio dettata al fine di risolvere casi di doppia residenza (“The article is intended to define the meaning of term “Resident of a contracting state” and to solve cases of double residences”), sempre intesa, in base alle legislazioni domestiche, dal punto di vista fiscale. Le stesse indicazioni dell’Agenzia sono in tal senso “L'autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario del reddito può rilasciare l'Attestato di residenza fiscale utilizzando una propria modulistica da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta dell’esonero o dell'aliquota convenzionale. Il modello rilasciato dall’Autorità fiscale estera deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d’imposta ovvero alla data di rilascio dell’Attestato. 4 di 5 Laddove l’Autorità fiscale estera preveda il rilascio dell’Attestato con procedura elettronica, la validità del documento deve essere verificabile” e del resto in conformità con i modelli a sua volta rilasciati dall’Agenzia per i residenti fiscali in Italia (cfr. Agenzia Entrate prot. n. 2013/84404). Il certificato di residenza fiscale, dunque, è sufficiente a soddisfare le condizioni previste dall’art. 29, comma 2, della richiamata convenzione di Pallanza, con speciale riferimento alla necessità di allegare all’istanza di rimborso “un attestato dello Stato contraente (…) certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso”. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 14 e 17, della suddetta Convenzione di Pallanza, e 2697, 29 della convenzione italo-britannica sulle doppie imposizioni, e 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. L’Agenzia deduce infatti come la mancanza del contratto di lavoro intercorso tra il fotografo e la società RE ER s.p.a., non consentirebbe di individuare la natura del rapporto stesso e del relativo reddito, per cui la CTR non poteva anche per tal verso ritenere assolto l’onere probatorio. 3.1. La tipologia del reddito non risulta essere discussa in sede di merito, ed è presupposta nella sentenza d’appello come riferita alla prestazione di servizi dalla contribuente alla ER s.p.a.. Il riferimento, contenuto al termine della sentenza, al fatto che “Peraltro, non vi è stato alcun rapporto contrattuale tra il fotografo e la società committente”, da un lato non denuncia alcuna carenza probatoria (ma semmai un accertamento effettuato), e dall’altro si riferisce evidentemente all’assenza di rapporti diretti fra la ER s.p.a. e il fotografo (del cui nome in realtà l’Agenzia aveva discusso in sede d’appello), posto che tali rapporti erano con la contribuente Production Club. 5 di 5 4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. In particolare, l’Agenzia fa riferimento alla non coincidenza del nome del fotografo indicato in fattura rispetto a quello indicato dalla ricorrente. 4.1. Il motivo è assorbito dalla rejezione del precedente. 5. Il ricorso dev’essere dunque respinto. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione della parte privata. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023
- intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. degli ABRUZZI, sez. staccata di Pescara, n. 1121, depositata il 26 ottobre 2015 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 marzo 2023 dal consigliere Alberto Crivelli. Si dà atto che il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La Production Club Ltd ha chiesto il rimborso di una ritenuta del 30 % applicata dal proprio committente italiano, RE ER s.p.a., su un compenso per un servizio fotografico, Certif doppia imp Civile Sent. Sez. 5 Num. 10884 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CRIVELLI ALBERTO Data pubblicazione: 24/04/2023 2 di 5 adducendo di non avere una stabile organizzazione in Italia e di essere fiscalmente residente nel Regno Unito, come da certificato che allegava all’istanza. Sul silenzio-rifiuto formatosi, la contribuente proponeva ricorso che la CTP accoglieva. L’Agenzia proponeva così gravame, che la CTR respingeva. 2. L’Agenzia propone ricorso in cassazione affidato a quattro motivi. La contribuente è rimasta intimata nonostante la regolarità della notifica avvenuta in data 2 maggio 2016. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., in quanto i giudici d’appello avrebbero omesso di accertare, nonostante le allegazioni sul punto della difesa erariale, se il certificato contenesse o meno l’attestazione circa l’avvenuta tassazione del reddito nel Regno Unito. 1.1. Il motivo è inammissibile, poiché l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo (da ultimo Cass. 26/04/2022, n.13024). Orbene nella specie il documento, costituito dal certificato rilasciato dall’autorità fiscale britannica, è certamente stato esaminato dalla CTR, come emerge inequivocabilmente dalla sentenza, mentre la sua interpretazione o la sua idoneità non attengono al vizio di omesso esame dello stesso. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 della convenzione italo-britannica sulle doppie imposizioni, e dell’art. 2697, cod. civ., in relazione 3 di 5 all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. Asserisce infatti la difesa erariale che la CTR avrebbe ritenuto sufficiente il certificato prodotto, quando invece la genericità dello stesso non avrebbe consentito di configurare l’assolvimento dell’onere probatorio incombente sulla contribuente. 2.1. Il motivo è infondato. La valutazione delle prove è stata oggetto di un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e non più oggetto di riesame in sede di legittimità. D’altronde la stessa difesa erariale dà atto del fatto che il certificato afferma come la “società è residente nel Regno Unito ai fini fiscali per il periodo di imposta 2011”. Orbene il modello di convenzione OCSE (il primo risalente al 1963), in attuazione del quale è stata firmata a Pallanza, il 21 ottobre 1988 (poi ratificata con l. 5 novembre 1990, n. 329), la convenzione italo-britannica in tema di doppia imposizione, stabilisce all’art. 4 che l’espressione “residente in uno stato contraente” designa ogni persona al quale, in virtù della legislazione dello Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato (“is liable to tax”), e nel relativo commentario si legge che la disposizione è proprio dettata al fine di risolvere casi di doppia residenza (“The article is intended to define the meaning of term “Resident of a contracting state” and to solve cases of double residences”), sempre intesa, in base alle legislazioni domestiche, dal punto di vista fiscale. Le stesse indicazioni dell’Agenzia sono in tal senso “L'autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario del reddito può rilasciare l'Attestato di residenza fiscale utilizzando una propria modulistica da allegare alla domanda di rimborso o di applicazione diretta dell’esonero o dell'aliquota convenzionale. Il modello rilasciato dall’Autorità fiscale estera deve attestare la residenza del beneficiario ai sensi della pertinente norma convenzionale nel periodo d’imposta ovvero alla data di rilascio dell’Attestato. 4 di 5 Laddove l’Autorità fiscale estera preveda il rilascio dell’Attestato con procedura elettronica, la validità del documento deve essere verificabile” e del resto in conformità con i modelli a sua volta rilasciati dall’Agenzia per i residenti fiscali in Italia (cfr. Agenzia Entrate prot. n. 2013/84404). Il certificato di residenza fiscale, dunque, è sufficiente a soddisfare le condizioni previste dall’art. 29, comma 2, della richiamata convenzione di Pallanza, con speciale riferimento alla necessità di allegare all’istanza di rimborso “un attestato dello Stato contraente (…) certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso”. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 14 e 17, della suddetta Convenzione di Pallanza, e 2697, 29 della convenzione italo-britannica sulle doppie imposizioni, e 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. L’Agenzia deduce infatti come la mancanza del contratto di lavoro intercorso tra il fotografo e la società RE ER s.p.a., non consentirebbe di individuare la natura del rapporto stesso e del relativo reddito, per cui la CTR non poteva anche per tal verso ritenere assolto l’onere probatorio. 3.1. La tipologia del reddito non risulta essere discussa in sede di merito, ed è presupposta nella sentenza d’appello come riferita alla prestazione di servizi dalla contribuente alla ER s.p.a.. Il riferimento, contenuto al termine della sentenza, al fatto che “Peraltro, non vi è stato alcun rapporto contrattuale tra il fotografo e la società committente”, da un lato non denuncia alcuna carenza probatoria (ma semmai un accertamento effettuato), e dall’altro si riferisce evidentemente all’assenza di rapporti diretti fra la ER s.p.a. e il fotografo (del cui nome in realtà l’Agenzia aveva discusso in sede d’appello), posto che tali rapporti erano con la contribuente Production Club. 5 di 5 4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. In particolare, l’Agenzia fa riferimento alla non coincidenza del nome del fotografo indicato in fattura rispetto a quello indicato dalla ricorrente. 4.1. Il motivo è assorbito dalla rejezione del precedente. 5. Il ricorso dev’essere dunque respinto. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione della parte privata. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2023