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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 15/09/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3554/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BOSELLI SONIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. Pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi Parte_1 e i quali ebbero a contrarre matrimonio
[...] Parte_2 concordatario in Mantova il 30/04/2011, annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mantova al numero 4 parte 2 serie A dell'anno 2011, ed ordinarsi al competente Ufficiale di anagrafe di annotare l'emananda sentenza di omologa.
2. I coniugi vivranno separatamente con la più ampia libertà di stabilire le rispettive residenze ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicarsi tempestivamente i nuovi indirizzi, nonché ogni eventuale variazione degli stessi.
3. La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia secondo modalità che verranno ritenute adeguate dai coniugi compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia.
5. I coniugi concorderanno, di volta in volta in base ai rispettivi impegni e necessità della figlia, le festività Natalizie, le vacanze Pasquali, le vacanze estive e le altre festività infrasettimanali, che, in ogni caso verranno distribuite nella misura del 50%.
6. I coniugi devono essere sempre messi a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro in altre località, quando questi abbia con sé la figlia minore.
7. Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui convivranno con la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
8. Il IG. sarà tenuto al pagamento, entro i primi quindici giorni Parte_2 di ciascun mese, in favore della IG.ra , a titolo di concorso Parte_1 nel mantenimento della figlia, sino a quando la stessa sarà economicamente autosufficiente, della somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (anno mese corrispondente alla data dell'omologa della separazione), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema in uso al Tribunale di Mantova: “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico) , debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi e genitori lavorano, se necessitato dalle eIGenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.);
2 spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o dei genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile e tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00); spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso dai genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. c) SPESE PER LE LEZIONI DI GUIDA (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria: a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
9. La IG.ra e il IG. convengono, inoltre, che beneficeranno al Pt_1 Pt_2 50% ciascuno dell'assegno unico universale;
a tale scopo, entrambi si impegnano, sin da ora, a consegnare tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle pratiche burocratiche inerenti alla domanda di assegno unico universale e/o di ogni altro strumento ad esso assimilabile.
10. Con riguardo alla casa coniugale e annessa autorimessa, site in Curtatone (MN), Via Massimo D'Azeglio n. 54, in piena proprietà di entrambi i coniugi in regime di comunione dei beni identificate al catasto fabbricati del Comune di Curtatone al Foglio 27 numero 718 sub 1 e 2 cat A/2 e C/6 classe 2 e 1 come meglio descritta nell'atto di compravendita e nella visura catastale, la IGnora
3 si obbliga a trasferire al IGnor tutti i diritti a lei spettanti Pt_1 Pt_2 sull'immobile sopra descritto, con successiva formalizzazione notarile che avrà causa nel presente ricorso in quanto verrà redatto in esecuzione degli accordi nello stesso contenuti.
11. Il IGnor verserà a titolo di corrispettivo alla IGnora la Pt_2 Pt_1 somma di € 60.000,00, oltre all'accollo liberatorio del residuo mutuo - intestato tutt'ora ad entrambi i coniugi e che grava ancora sull'immobile sopra descritto
/ad oggi residuano circa € 93.000,00) - stipulato in data 19/7/2013 rep. N. 72.685 a ministero notaio poi surrogato con atto notarile del 20/05/2016 a Per_2 ministero del Notaio garantito da ipoteca volontaria totale per Persona_3
€ 259.500,00 a favore di Credit Agricole Italia Spa rinegoziato ad aprile di quest'anno (doc. all. n.
8-9 d 10).
12. Il IGnor , pertanto, si impegna altresì ad acquisire Parte_2 preventivamente rispetto all'atto notarile il consenso della banca creditrice all'accollo liberatorio per la IGnora del mutuo sopra Parte_1 descritto che verrà, quindi, intestato al 100% al IGnor Pt_2
13. I coniugi dichiarano che, in relazione a tale trasferimento e alle operazioni sopraddette, si impegnano a stipulare il rogito notarile del sopra descritto atto entro due mesi dalla data di omologa della separazione, salvo diverso accordo.
14. Il IG. si impegna a pagare interamente la rata del mutuo sopra Pt_2 descritto a partire dal mese di luglio 2025.
15. Il IG. si impegna a concedere l'autovettura SKODA targata Pt_2 GA458YE di sua proprietà alla IG.ra come da separato accordo. Pt_1
16. Il IG. anterrà la comproprietà insieme alla sorella dell'autovettura Pt_2 HYUNDAY targata DZ709ZA.
17. La IG.ra si impegna a concedere l'autovettura FIAT targata Pt_1 FA595DX di sua proprietà al IG. come da separato accordo. Pt_2
18. Gli stessi indicano e producono l'ammontare del reddito netto degli ultimi tre anni (come da dichiarazione dei redditi doc. n. 5 e 6) ed i saldi, al 31 dicembre, dei rispettivi conti correnti degli ultimi tre anni antecedenti il deposito del presente ricorso (come da dichiarazioni doc. n. 15 e 16) e rinunciano a qualunque reciproca pretesa di mantenimento.
19. I coniugi manterranno la proprietà e la disponibilità esclusive dei conti correnti bancari a ciascuno di essi intestati. In riferimento alle somme depositate sugli stessi, i medesimi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione.
20. I coniugi si impegnano a suddividersi al 50% tra di loro il saldo dei conti correnti cointestati con la seguente modalità: la metà della quota di ognuno alla data del deposito del presente ricorso e la restante metà alla data della comunicazione della sentenza di omologa.
21. La IG.ra si obbliga a pagare la metà di tutte le bollette relative alla Pt_1
4 casa coniugale sino al mese in cui abiterà nella stessa.
22.Il IG. si impegna a versare tempestivamente in favore della IG.ra Pt_2 il 50% della somma che eventualmente gli verrà accreditata da parte di Pt_1 Regione Lombardia per la partecipazione degli stessi al Bando promosso dalla Regione per danni da grandine.
23. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già regolato autonomamente, tutti i residui rapporti patrimoniali fra di loro pendenti e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra oltre alle condizioni fissate nel presente ricorso, rimossa ogni eccezione o riserva.
24. I coniugi si obbligano reciprocamente a consentire il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, l'espatrio dei minori può avvenire solo con il consenso di entrambi i genitori.
25.Vita separata e con obbligo di mutuo rispetto.
26. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA (MN) in data 30/04/2011 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2011) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la
5 presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei IGnori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3554/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 04/07/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. BOSELLI SONIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1. Pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi Parte_1 e i quali ebbero a contrarre matrimonio
[...] Parte_2 concordatario in Mantova il 30/04/2011, annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mantova al numero 4 parte 2 serie A dell'anno 2011, ed ordinarsi al competente Ufficiale di anagrafe di annotare l'emananda sentenza di omologa.
2. I coniugi vivranno separatamente con la più ampia libertà di stabilire le rispettive residenze ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicarsi tempestivamente i nuovi indirizzi, nonché ogni eventuale variazione degli stessi.
3. La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione della madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere presso di sé la figlia secondo modalità che verranno ritenute adeguate dai coniugi compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della figlia.
5. I coniugi concorderanno, di volta in volta in base ai rispettivi impegni e necessità della figlia, le festività Natalizie, le vacanze Pasquali, le vacanze estive e le altre festività infrasettimanali, che, in ogni caso verranno distribuite nella misura del 50%.
6. I coniugi devono essere sempre messi a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro in altre località, quando questi abbia con sé la figlia minore.
7. Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui convivranno con la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
8. Il IG. sarà tenuto al pagamento, entro i primi quindici giorni Parte_2 di ciascun mese, in favore della IG.ra , a titolo di concorso Parte_1 nel mantenimento della figlia, sino a quando la stessa sarà economicamente autosufficiente, della somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (anno mese corrispondente alla data dell'omologa della separazione), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema in uso al Tribunale di Mantova: “senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico) , debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre- scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi e genitori lavorano, se necessitato dalle eIGenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.);
2 spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o dei genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile e tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00); spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso dai genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico. c) SPESE PER LE LEZIONI DI GUIDA (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria: a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera b); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
9. La IG.ra e il IG. convengono, inoltre, che beneficeranno al Pt_1 Pt_2 50% ciascuno dell'assegno unico universale;
a tale scopo, entrambi si impegnano, sin da ora, a consegnare tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle pratiche burocratiche inerenti alla domanda di assegno unico universale e/o di ogni altro strumento ad esso assimilabile.
10. Con riguardo alla casa coniugale e annessa autorimessa, site in Curtatone (MN), Via Massimo D'Azeglio n. 54, in piena proprietà di entrambi i coniugi in regime di comunione dei beni identificate al catasto fabbricati del Comune di Curtatone al Foglio 27 numero 718 sub 1 e 2 cat A/2 e C/6 classe 2 e 1 come meglio descritta nell'atto di compravendita e nella visura catastale, la IGnora
3 si obbliga a trasferire al IGnor tutti i diritti a lei spettanti Pt_1 Pt_2 sull'immobile sopra descritto, con successiva formalizzazione notarile che avrà causa nel presente ricorso in quanto verrà redatto in esecuzione degli accordi nello stesso contenuti.
11. Il IGnor verserà a titolo di corrispettivo alla IGnora la Pt_2 Pt_1 somma di € 60.000,00, oltre all'accollo liberatorio del residuo mutuo - intestato tutt'ora ad entrambi i coniugi e che grava ancora sull'immobile sopra descritto
/ad oggi residuano circa € 93.000,00) - stipulato in data 19/7/2013 rep. N. 72.685 a ministero notaio poi surrogato con atto notarile del 20/05/2016 a Per_2 ministero del Notaio garantito da ipoteca volontaria totale per Persona_3
€ 259.500,00 a favore di Credit Agricole Italia Spa rinegoziato ad aprile di quest'anno (doc. all. n.
8-9 d 10).
12. Il IGnor , pertanto, si impegna altresì ad acquisire Parte_2 preventivamente rispetto all'atto notarile il consenso della banca creditrice all'accollo liberatorio per la IGnora del mutuo sopra Parte_1 descritto che verrà, quindi, intestato al 100% al IGnor Pt_2
13. I coniugi dichiarano che, in relazione a tale trasferimento e alle operazioni sopraddette, si impegnano a stipulare il rogito notarile del sopra descritto atto entro due mesi dalla data di omologa della separazione, salvo diverso accordo.
14. Il IG. si impegna a pagare interamente la rata del mutuo sopra Pt_2 descritto a partire dal mese di luglio 2025.
15. Il IG. si impegna a concedere l'autovettura SKODA targata Pt_2 GA458YE di sua proprietà alla IG.ra come da separato accordo. Pt_1
16. Il IG. anterrà la comproprietà insieme alla sorella dell'autovettura Pt_2 HYUNDAY targata DZ709ZA.
17. La IG.ra si impegna a concedere l'autovettura FIAT targata Pt_1 FA595DX di sua proprietà al IG. come da separato accordo. Pt_2
18. Gli stessi indicano e producono l'ammontare del reddito netto degli ultimi tre anni (come da dichiarazione dei redditi doc. n. 5 e 6) ed i saldi, al 31 dicembre, dei rispettivi conti correnti degli ultimi tre anni antecedenti il deposito del presente ricorso (come da dichiarazioni doc. n. 15 e 16) e rinunciano a qualunque reciproca pretesa di mantenimento.
19. I coniugi manterranno la proprietà e la disponibilità esclusive dei conti correnti bancari a ciascuno di essi intestati. In riferimento alle somme depositate sugli stessi, i medesimi dichiarano di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione.
20. I coniugi si impegnano a suddividersi al 50% tra di loro il saldo dei conti correnti cointestati con la seguente modalità: la metà della quota di ognuno alla data del deposito del presente ricorso e la restante metà alla data della comunicazione della sentenza di omologa.
21. La IG.ra si obbliga a pagare la metà di tutte le bollette relative alla Pt_1
4 casa coniugale sino al mese in cui abiterà nella stessa.
22.Il IG. si impegna a versare tempestivamente in favore della IG.ra Pt_2 il 50% della somma che eventualmente gli verrà accreditata da parte di Pt_1 Regione Lombardia per la partecipazione degli stessi al Bando promosso dalla Regione per danni da grandine.
23. I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già regolato autonomamente, tutti i residui rapporti patrimoniali fra di loro pendenti e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra oltre alle condizioni fissate nel presente ricorso, rimossa ogni eccezione o riserva.
24. I coniugi si obbligano reciprocamente a consentire il rilascio o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, l'espatrio dei minori può avvenire solo con il consenso di entrambi i genitori.
25.Vita separata e con obbligo di mutuo rispetto.
26. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA (MN) in data 30/04/2011 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2011) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la
5 presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 12/09/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
6