Sentenza 1 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/12/2003, n. 18328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18328 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 1 8328 /03 IN NOMI EL PO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro " Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MATTONESergio Presidente - R.G.N. 16468/02 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere 21852/02 - 36303 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere- Cron. Dott. Pietro CUOCO - Consigliere - Rep. - Consigliere Ud. 09/06/03 Dott. Camillo FILADORO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: IO CE, DE AR ET, RI IU, FR AL, FI IO, RD LA, GO NT, AP GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE PASTEUR 70, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO TOMASSINI, erappresentati difesi dagli avvocati BIAGIO DI PALMA, DOMENICO CASAMASSIMA, giusta delega in atti;
ricorrenti-
contro
DI FOGGIA AUTOMOBILISTICI AZIENDA TRASPORTI (A.T.A.F.) S.P.A. in persona del legale rappresentante 2003 domiciliato in ROMA VIA 3522 pro tempore, elettivamente -1- AURELIA 190, presso lo studio dell'avvocato CESARE TESTA, rappresentato e difeso dagli avvocati UA D'ANGELO, CONCETTA CINZIA D'ANGELO, giusta delega in - atti;
- controricorrente nonchè
contro
REGIONE PUGLIA GESTIONE STRALCIO;
- intimata e sul 2° ricorso n 21852/02 proposto da: REGIONE PUGLIA, GESTIONE STRALCIO EX A.T.A.F. G.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 114/B, pusso prouts R. Macroffa, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO CIPRIANI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
IO CE, DE AR ET, RI IU, FR AL, FI IO, RD LA, GO NT, AP GI, AZIENDA MUNICIPALIZZATA TRASPORTI AUTOMOBILISTI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 424/02 della Corte d'Appello di M BARI, depositata il 04/04/02 R.G.N. 2536/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio -2- MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato DI PALMA BIAGIO;
per delega UA udito l'Avvocato CESARE TESTA D'ANGELO Plaurits Pravco Ci ариани udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso incidentale. -3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorsi al Pretore di Foggia NZ ON e altri litisconsorti, dipendenti dell'ATAF di Foggia, chiedevano che venisse dichiarata la nullità dei provvedimenti di collocamento anticipato in pensione adottati nei loro confronti dall'Azienda, e che venisse disposta la loro reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna della convenuta al relativo risarcimento dei danni. Riuniti i ricorsi, il Pretore adito accoglieva le domande dei ricorrenti dichiarando la nullità dei suddetti provvedimenti e ordinando la reintegrazione dei dipendenti nel posto di lavoro, con la condanna dell'azienda al risarcimento dei danni. Su appelli di entrambe le parti, il Tribunale di Foggia rigettava integralmente le domande dei lavoratori, con statuizione assorbente di ogni ulteriore questione circa il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno. Su ricorso dei medesimi lavoratori, questa Corte con sentenza n.5951/1996 annullava la decisione del giudice dell'appello rinviando la causa al Tribunale di Lucera, al quale affidava l'accertamento di fatto, con specifico riferimento al risarcimento del danno oggetto dell'appello incidentale degli attori in primo grado. Gli stessi riassumevano il giudizio chiedendo al giudice del rinvio la condanna dell'ATAF al risarcimento del danno, e nelle more del giudizio integravano il contraddittorio nei confronti della Regione Puglia, a seguito della revoca dell'affidamento del 3 servizio di trasporto all'ATAF e l'istituzione di un'apposita gestione stralcio per la definizione delle pendenze dell'ATAF. Con sentenza del 27 aprile 2000 il Tribunale di Lucera condannava la Regione Puglia, e per essa la Gestione stralcio, al pagamento di somme dovute a favore di ciascun lavoratore fino alla data del 31 gennaio 2000. NZ ON e litisconsorti proponevano ricorso per cassazione avverso tale decisione;
la Regione Puglia- Gestione Stralcio e l'ATAF si costituivano con controricorso e ricorso incidentale. Con sentenza n.6057 del 24 aprile 2001 questa Corte annullava la pronuncia del Tribunale di Lucera rilevando che il giudice del rinvio, decidendo sulle pretese risarcitorie, aveva omesso di statuire in merito ai principali capi della domanda relativi all'illegittimità del provvedimento di anticipato collocamento a riposo e alla reintegra in servizio dei ricorrenti, verificando al riguardo se fossero stati riproposti ritualmente nel giudizio di rinvio;
solo dopo aver deciso su tali capi avrebbe potuto essere determinato il risarcimento del danno. Ricostituitosi il contraddittorio dinanzi alla Corte di Appello di Bari, il giudice del nuovo rinvio con sentenza del 4 aprile 2002 dichiarava nulli i provvedimenti di collocamento in quiescenza dei lavoratori e condannava la Regione Puglia a corrispondere a ciascuno degli stessi le somme specificate per ciascuno degli stessi dipendenti;
condannava inoltre i medesimi a restituire alla Regione Puglia gli importi percepiti in eccedenza rispetto a quelli attribuiti. Compensava interamente tra le parti le spese dell'intero processo. Avverso questa sentenza NZ ON e 7 litisconsorti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
la Regione Puglia- Gestione Stralcio ex ATAF GPA resiste con controricorso e ricorso incidentale con unico motivo. L'ATAF si è costituita con controricorso. Sono state depositate memorie di ON e litisconsorti e della Regione Puglia. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell'art.335 cod.proc.civ.
2.1. Con il primo motivo del ricorso principale, i vizi di violazione dell'art.6 della legge 26 denunciandosi febbraio 1982 n.54 e dell'art.394 cod.proc.civ., nonché difetto di motivazione, si censura l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il rapporto di lavoro degli attori in primo grado si è risolto per mutuo consenso. A sostegno del motivo " si rileva, con il richiamo di diversi precedenti giurisprudenziali, che il rifiuto del datore di lavoro di consentire la prosecuzione del rapporto, manifestato con la reiezione dell'istanza di mantenimento in servizio, è radicalmente nullo, configura una situazione di mora del creditore e comporta l'obbligo di riassunzione del lavoratore;
5 "si afferma che nella specie sia l'ATAF che la Regione Puglia si sono sempre opposte alla richiesta di reintegra dei lavoratori nel posto di lavoro. Con il secondo motivo dello stesso ricorso si deducono i vizi di violazione dell'art.389 cod.proc.civ. e difetto di motivazione, censurandosi l'accoglimento da parte della corte territoriale della domanda, proposta dalla Regione Puglia, di restituzione delle somme percepite in più dai lavoratori. Si sostiene che il giudice di rinvio non era competente a pronunciarsi sulla domanda di restituzione;
il giudizio relativo a tale domanda doveva essere promosso davanti al giudice competente secondo la disciplina ordinaria del giudizio di cognizione. L'ultimo motivo, con la denuncia dei vizi di violazione degli artt.91 e 385 cod.proc.civ. e difetto motivazione, investe la statuizione sulle spese processuali, di cui la Corte di Appello di Bari ha disposto l'intera compensazione.
2.2. Con l'unico motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all'art.360 nn. 34 e 5 cod.proc.civ. la violazione ' degli artt.2697 cod.civ., 384 e 394 cod.proc.civ., affermandosi che i lavoratori non hanno mai fornito nel giudizio la prova di aver esercitato l'opzione prima del provvedimento di collocamento anticipato in quiescenza, e che quindi i licenziamenti dovevano ritenersi legittimi. 166 Contrariamente a quanto affermato dal giudice del rinvio, tale questione, anche se mai sollevata in precedenza, non prospettava una domanda nuova;
l'esame di tale profilo nel giudizio di rinvio non era del resto precluso dalla enunciazione relativa al valido esercizio dell'opzione da parte dei lavoratori, contenuta nella prima sentenza di annullamento di questa Corte (n.5951/1996), in quanto priva di decisività e quindi di efficacia vincolante.
3. Per ragioni di ordine logico, va esaminato in primo luogo l'unico motivo del ricorso incidentale, che appare infondato, Con la sentenza 28 giugno 1996 n.5951 questa Corte, annullando la decisione del Tribunale di Foggia in data 11 aprile 1995, ha rilevato che nel giudizio si discuteva della «nullità del prepensionamento a suo tempo posto in essere dall'ATAF in relazione alla opzione precedentemente e validamente espressa (come non è contestato) dai lavoratori per il proprio pensionamento posticipato». Su questa premessa, ha affermato quindi il principio di diritto secondo cui le aziende autoferrotranviarie in regime di concessione non possono avvalersi della facoltà di collocare anticipatamente in quiescenza i lavoratori che abbiano in precedenza optato per il pensionamento posticipato. L'enunciazione sopra riportata rappresenta un presupposto logico giuridico della decisione di annullamento, che postula, ai fini dell'applicazione di tale principio, l'accertamento in fatto 7 dell'avvenuto tempestivo esercizio della facoltà di opzione da parte dei lavoratori, considerato come circostanza non contestata. Per costante giurisprudenza di questa Corte, la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa è rinviata non solo ai principi di diritto affermati, ma anche ai necessari presupposti di fatto da ritenersi accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito, quali premesse logico giuridiche della pronuncia di annullamento. Questa efficacia preclusiva riguarda non soltanto le questioni dedotte nel giudizio di legittimità, ma anche quelle che avrebbero potuto essere prospettate dalle parti o rilevate d'ufficio dalla Corte di Cassazione, quale necessario presupposto della sentenza (v. per tutte Cass. 27 aprile 1985 n.2751, 28 giugno 1997 n.5800, 1 giugno 2000 n.7279, 3 agosto 2002 n.11650 1 ottobre 2002 n.14075). Correttamente, quindi, il giudice del rinvio ha ritenuto precluso l'esame in ordine a questo presupposto di fatto rilevante ai fini dell'accertamento della nullità del recesso.
4. Il primo motivo del ricorso principale investe la statuizione con cui la Corte di Appello di Bari ha accertato l'avvenuta risoluzione per mutuo consenso dei rapporti di lavoro, sul rilievo che i lavoratori avevano manifestato l'intenzione di non voler più tornare in servizio. Questo accertamento di fatto non risulta efficacemente censurato sotto il profilo della violazione delle norme di legge 8 richiamate (che non rilevano ai fini della ratio decidendi), né sotto quello del denunciato vizio di motivazione. La parte si limita infatti a richiamare i principi da cui discende l'obbligo di riassunzione in servizio dei lavoratori: principi che la sentenza impugnata fa propri, affermando esplicitamente la nullità del recesso- che non incide sulla persistenza del rapporto di lavoro e sul permanere degli originari obblighi contrattuali e il diritto dei dipendenti alla reintegrazione nel posto di lavoro. Nel motivo di ricorso si insiste poi sul fatto che la Regione Puglia e l'ATAF hanno contestato nelle precedenti fasi di merito il diritto dei dipendenti alla reintegrazione nel posto di lavoro;
non viene peraltro indicata in alcun modo la ragione del carattere decisivo della circostanza, né si spiega come la stessa valga a confutare gli argomenti posti a base della decisione con cui è accertata, mediante un apprezzamento di fattostata istituzionalmente riservato al giudice del merito, la risoluzione dei rapporti di lavoro per mutuo consenso all'epoca del primo giudizio di rinvio.
5. Il secondo motivo del ricorso principale non ha fondamento giuridico, atteso che in caso di cassazione con rinvio, la domanda di restituzione conseguente alla sentenza di cassazione può essere proposta al giudice di rinvio non solo introducendo un nuovo, distinto, giudizio ma anche con lo stesso atto con il quale la stessa parte interessata riassume la causa già in essere davanti al giudice di rinvio la causa originaria (v. Cass., 9 εες 'Ν 24-8-11 15931 ΚΤΙΞΟ OI LEVITTIG ISNES IV OLLINICI O VASIV ES INDO VAI 'ONISTOTU IⱭ 'OTION IⱭ VISOD I VA ELNESI 28 gennaio 2000 n.11261, 9 gennaio 2001 n.207, 3 agosto 2002 n.11650).
6. L'ultimo motivo dello stesso ricorso è inammissibile. La decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa;
non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull'opportunità di compensare, in tutto o in parte le spese medesime (giurisprudenza costante: v. per tutte Cass. 27 dicembre 1999 n.14756, 12 luglio 2000 n.9271, 27 settembre 2002 n.14023).
7. I ricorsi devono essere quindi respinti. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 9 giugno 2003 Il Presidenteснай опе Fabio Mi anwa Consigliere estensore IL CANCIE Depositato in Cancelleria DI 2003 ogg 1805 IE 10