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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/05/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6300/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
ROSSET, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
( , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni GHIO, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note di Parte_1 Controparte_1
trattazione scritta depositate telematicamente da entrambe le parti in data 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile nel comune Parte_1 Controparte_1
di LU (BG) in data 14 febbraio 2001.
Dalla loro unione sono nati (16 maggio 2001) e (13 febbraio 2006), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendente. Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato Parte_1 all'intestato Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con il marito, senza null'altro disporre.
, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo Controparte_1
status e ha precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
Con ordinanza del 7 aprile 2025, adottata ex art. 127 ter c.p.c. a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 27 marzo 2025, il Giudice relatore ha preso atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale in data 31 marzo 2021,
e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LU (BG) il 14 febbraio 2001 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di LU (Atto n. 2, Parte I, Anno 2001);
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 31 ottobre 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Riccardo Parte_1 C.F._1
ROSSET, come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
( , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giovanni GHIO, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note di Parte_1 Controparte_1
trattazione scritta depositate telematicamente da entrambe le parti in data 25 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile nel comune Parte_1 Controparte_1
di LU (BG) in data 14 febbraio 2001.
Dalla loro unione sono nati (16 maggio 2001) e (13 febbraio 2006), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente indipendente. Con ricorso ex art. 473 bis.14 c.p.c. regolarmente depositato, ha domandato Parte_1 all'intestato Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con il marito, senza null'altro disporre.
, regolarmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo Controparte_1
status e ha precisato le proprie conclusioni in parziale opposizione all'ex coniuge.
Con ordinanza del 7 aprile 2025, adottata ex art. 127 ter c.p.c. a seguito dell'udienza a trattazione scritta del 27 marzo 2025, il Giudice relatore ha preso atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi ed ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi, infatti, si sono separati consensualmente dinanzi a questo Tribunale in data 31 marzo 2021,
e lo stato di separazione si è ininterrottamente protratto oltre il periodo di sei mesi richiesto dalla legge.
Pertanto, considerato che non risulta dagli atti, né parte resistente ha eccepito l'intervenuta riconciliazione, avendo aderito alla domanda di divorzio, si ritiene accertato che non possa più essere mantenuta o ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, come concordemente richiesto e atteso l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LU (BG) il 14 febbraio 2001 tra e;
Parte_1 Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di LU (Atto n. 2, Parte I, Anno 2001);
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello