Articolo 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
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1 gennaio 2003
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1 gennaio 2026
Art. 13. Definizione dei tributi locali 1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonche' l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano gia' in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarita' giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
((106)) ----------- AGGIORNAMENTO (106)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 110) che "Fermo restando quanto previsto dall' articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e' abrogato limitatamente alla facolta' prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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