Versione
1 gennaio 2003
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1 gennaio 2026
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Art. 13. Definizione dei tributi locali 1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonche' l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano gia' in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarita' giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
((106)) ----------- AGGIORNAMENTO (106)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 110) che "Fermo restando quanto previsto dall' articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e' abrogato limitatamente alla facolta' prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi".
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano gia' in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarita' giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
((106)) ----------- AGGIORNAMENTO (106)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 110) che "Fermo restando quanto previsto dall' articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 , e' abrogato limitatamente alla facolta' prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi".
Commentari • 34
- 1. | FilodirittoLeonardo Leo · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2013 · 17.609667
[…] Il regolamento è stato adottato in applicazione dell'articolo 13, Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e tale norma potrebbe persino delegittimare il Comune del potere di regolamentare le entrate tributarie mediante condoni. Come noto, già nel 2012, il Comune di Lecce aveva approvato il regolamento per la definizione agevolata della TARSU ex articolo 13 Legge n. 289/2002, poi fortemente criticato perché ritenuto illegittimo alla luce della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, 30 maggio 2012, n. 12679, e sulla base di due deliberazione della Corte dei Conti, la n. 4/PAR/2010 del 13 gennaio 2010 e la n. 47/2012/SS.RR./PAR del 18 settembre 2012. […]
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Giurisprudenza • 227
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 09/12/2025, n. 8406Provvedimento: […] 289/02 (cd. rottamazione delle cartelle) e di avere pagato il 20% dell'intero importo dei ruoli erroneamente ai sensi dell'art. 13 della stessa Legge 289/2002- (conformemente alla comunicazione inviata dal […] La Commissione Tributaria Provinciale adita con la sentenza in oggetto si pronunciava in parziale accoglimento del ricorso di parte ritenendo valido il condono poiché si trattava di un errore commesso dal concessionario che ha applicato erroneòamente l'art. 13 della Legge 289/2002 anziché l'art. 12 stessa Legge.Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- art. 14 Dpr 602/73·
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