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15 agosto 2009
15 agosto 2009
Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti) 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 4:
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella GUUE del 13 agosto 2008 L218-30.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 4:
- Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento e del Consiglio che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella GUUE del 13 agosto 2008 L218-30.
Commentari • 20
- 1. Legge di delegazione europea 2016-2017: il testo in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 novembre 2017 · 1.9575571
Giurisprudenza • 63
- 1. Trib. Torino, sentenza 28/09/2023, n. 3710Provvedimento: […] In attuazione del sopra menzionato Regolamento, con l'art. 4 della legge 99/2009, lo Stato italiano ha disposto quanto segue: “ […] Accreditamento ai sensi dell'art. 4, comma 2 legge 99/2009. Per l'esercizio di tale attività ACCREDIA […] ma tale assunto non trova alcun riscontro nel testo del Decreto, volto ad attuare la chiara previsione dell'art. 4 legge 99/2009, individuando un solo organismo nazionale di accreditamento. Nello stesso documento ora citato, d'altra parte, si chiede al Organizzazione_20Leggi di più...
- falso materiale·
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