TRIB
Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/07/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
455 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 455 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENA in data 25/09/2011 tra i coniugi:
1. , nata in SENEGAL in [...]
data 09/06/1973, - ; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. PRACUCCI ALBERTO e dall' avv. SPINELLI STEFANO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 25/02/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 22/07/2020;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il pubblico ministero è stato posto in condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENA in data 25/09/2011 tra i coniugi:
1. , nato a SENEGAL in [...]_1
09/06/1973, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA al n° 83 P. I anno 2011; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
25/02/2025, che integralmente si riportano:
1) affidamento di nata il [...], ad [...] i genitori, con esercizio Per_1
separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di
2 ordinaria amministrazione quando la minore si trova con ciascun genitore e collocazione abitativa presso il padre come di già in essere dal 04.03.2024;
2) la casa coniugale -appartenente unicamente al Sig. ubicata Parte_1
in Cesena (FC), Strada Provinciale 123 Sala n° 3895 rimarrà assegnata alla Sig.ra per un massimo di 18 (diciotto) mesi a far data dal deposito del presente CP_1
ricorso. Decorso detto termine la Sig.ra dovrà rilasciare l'immobile libero da CP_1
persone e cose di sua proprietà;
3) dal mese successivo al suddetto rilascio dell'abitazione coniugale da parte della
Sig.ra e per la durata di 20 (venti) mesi, il Sig. corrisponderà CP_1 Parte_1
alla suddetta un contributo mensile pari ad euro 250,00# (euro duecentocinquanta//00) a parziale copertura del canone di affitto (o della rata del mutuo) che la Sig.ra dovrà corrispondere a fronte della propria, nuova, CP_1
collocazione abitativa;
4) i Sigg. e si impegnano a collaborare fattivamente nel CP_1 Parte_1
preminente interesse della figlia avendo quale precipuo scopo l'educazione Per_1
ed il benessere psico-fisico della stessa talché la figlia minore, in base alle proprie esigenze e gradimento, potrà liberamente e senza preclusione alcuna, trattenersi presso la madre previo accordo di quest'ultima con il padre. Resta libera la facoltà della minore di poter mutare la propria prevalente collocazione;
5) il Sig. , come già avviene, si obbliga a provvedere Parte_1
integralmente al mantenimento (spese ordinarie e straordinarie) della figlia fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della medesima;
Per_1
6) le spese di ordinaria manutenzione della casa coniugale saranno sopportate in via esclusiva dalla Sig.ra fino alla sua permanenza nella medesima, mentre CP_1
quelle di straordinaria manutenzione graveranno sull'unico proprietario
; Parte_1
7) nel rispetto delle condizioni sopra indicate e ferme restando le medesime, le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di loro proprietà ed
3 alla definizione dei rispettivi debiti e crediti e pertanto dichiarano altresì di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione -neppure per spese legali di soccombenza liquidate all'esito del giudizio di separazione- né a titolo di assegno di divorzio, essendo economicamente indipendenti e godendo entrambe le parti di mezzi adeguati per il loro mantenimento;
8) i Sigg. e si Controparte_1 Parte_1
impegnano sin d'ora a concedersi reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio nonché all'iscrizione, in ciascuno di essi, della figlia minore, con possibilità per entrambi di condurre quest'ultima all'estero, esclusivamente per periodi di soggiorno temporanei;
9) le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate fra le parti talché ciascuna provvederà al saldo dei compensi del proprio difensore;
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 13/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) - p.m. avvisato in data 3.3.2025
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 455 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENA in data 25/09/2011 tra i coniugi:
1. , nata in SENEGAL in [...]
data 09/06/1973, - ; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. PRACUCCI ALBERTO e dall' avv. SPINELLI STEFANO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 25/02/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 22/07/2020;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il pubblico ministero è stato posto in condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in CESENA in data 25/09/2011 tra i coniugi:
1. , nato a SENEGAL in [...]_1
09/06/1973, - ; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA al n° 83 P. I anno 2011; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
25/02/2025, che integralmente si riportano:
1) affidamento di nata il [...], ad [...] i genitori, con esercizio Per_1
separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di
2 ordinaria amministrazione quando la minore si trova con ciascun genitore e collocazione abitativa presso il padre come di già in essere dal 04.03.2024;
2) la casa coniugale -appartenente unicamente al Sig. ubicata Parte_1
in Cesena (FC), Strada Provinciale 123 Sala n° 3895 rimarrà assegnata alla Sig.ra per un massimo di 18 (diciotto) mesi a far data dal deposito del presente CP_1
ricorso. Decorso detto termine la Sig.ra dovrà rilasciare l'immobile libero da CP_1
persone e cose di sua proprietà;
3) dal mese successivo al suddetto rilascio dell'abitazione coniugale da parte della
Sig.ra e per la durata di 20 (venti) mesi, il Sig. corrisponderà CP_1 Parte_1
alla suddetta un contributo mensile pari ad euro 250,00# (euro duecentocinquanta//00) a parziale copertura del canone di affitto (o della rata del mutuo) che la Sig.ra dovrà corrispondere a fronte della propria, nuova, CP_1
collocazione abitativa;
4) i Sigg. e si impegnano a collaborare fattivamente nel CP_1 Parte_1
preminente interesse della figlia avendo quale precipuo scopo l'educazione Per_1
ed il benessere psico-fisico della stessa talché la figlia minore, in base alle proprie esigenze e gradimento, potrà liberamente e senza preclusione alcuna, trattenersi presso la madre previo accordo di quest'ultima con il padre. Resta libera la facoltà della minore di poter mutare la propria prevalente collocazione;
5) il Sig. , come già avviene, si obbliga a provvedere Parte_1
integralmente al mantenimento (spese ordinarie e straordinarie) della figlia fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della medesima;
Per_1
6) le spese di ordinaria manutenzione della casa coniugale saranno sopportate in via esclusiva dalla Sig.ra fino alla sua permanenza nella medesima, mentre CP_1
quelle di straordinaria manutenzione graveranno sull'unico proprietario
; Parte_1
7) nel rispetto delle condizioni sopra indicate e ferme restando le medesime, le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di loro proprietà ed
3 alla definizione dei rispettivi debiti e crediti e pertanto dichiarano altresì di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione -neppure per spese legali di soccombenza liquidate all'esito del giudizio di separazione- né a titolo di assegno di divorzio, essendo economicamente indipendenti e godendo entrambe le parti di mezzi adeguati per il loro mantenimento;
8) i Sigg. e si Controparte_1 Parte_1
impegnano sin d'ora a concedersi reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi documenti di espatrio nonché all'iscrizione, in ciascuno di essi, della figlia minore, con possibilità per entrambi di condurre quest'ultima all'estero, esclusivamente per periodi di soggiorno temporanei;
9) le spese legali della presente procedura saranno integralmente compensate fra le parti talché ciascuna provvederà al saldo dei compensi del proprio difensore;
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 13/07/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) - p.m. avvisato in data 3.3.2025